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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2024, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1724 dell'anno
2019
TRA
on sede legale in FR (Av) alla via Piazza Municipio, C.F. Parte_1
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Walter Perillo ed elettivamente domiciliato in NI (Av) alla via P. Nittoli n. 58;
ATTORE
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Fernando Volpe ed elettivamente domiciliato in EL (Av) alla via Del Corso n. 106;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 15.04.2019 il astelfranci ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella determinazione dello Controparte_1
smottamento della strada pubblica situata nella contrada Baiano e distinta al foglio n. 12 part. 655 e, per l'effetto, di ordinare al convenuto di ripristinare e mettere in sicurezza il piano stradale secondo le modalità stabilite dal c.t.u. nel procedimento di a.t.p. n. R.G. 4251/2016 e di condannarlo, altresì, al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma ritenuta di giustizia oltre al rimborso dell'importo di € 1.806,23 più iva, versato al c.t.u. nominato nel predetto procedimento. In punto di CP_2
fatto l'attore, dopo aver premesso che la strada in esame per un tratto confina con la proprietà del
Co convenuto ha esposto che “da diverso tempo” una parte della carreggiata, posta sul Controparte_1
lato sinistro in direzione Nusco-FR, era stata oggetto di un cedimento causato dai lavori di spianamento eseguiti dal convenuto tempo prima. La parte ha, poi, precisato che il convenuto aveva assunto un comportamento volto ad ostacolare i lavori di sistemazione, di ripristino e messa in sicurezza della strada e ha contestato la c.t.u. depositata nel corso del procedimento di a.t.p. osservando che le cause del cedimento del piano stradale erano collegabili allo scavo realizzato dal convenuto a ridosso del muro di contenimento per la realizzazione e l'utilizzo di un fabbricato agricolo distante dalla strada dieci metri. La parte ha, quindi, chiesto la nomina di un nuovo c.t.u. al fine di accertare le cause del dissesto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.06.2019 si è costituito in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda. In via riconvenzionale il convenuto ha chiesto di dichiarare la responsabilità del per tutti i danni subiti al proprio immobile e per l'effetto di Parte_1
condannarlo al risarcimento degli stessi. In punto di fatto il convenuto, dopo aver osservato che il cedimento della strada in esame risaliva a circa 10 anni prima, ha esposto di aver invano inoltrato ripetute richieste di intervento al e alla evidenziando che l'unica opera intrapresa Pt_1 Controparte_4 dal convenuto era stata quella di transennare parzialmente la strada. Il convenuto ha, poi, precisato che il cedimento della strada oggetto di causa si era verificato non solo vicino al proprio fabbricato ma per un tratto lungo 100 metri fino alla chiesa e che il c.t.u. nominato nel giudizio di aveva escluso la CP_5
sua responsabilità evidenziando che il deposito agricolo, composto di un solo piano terra, non poteva in alcun modo aver causato problemi alla staticità del muro di sostegno e agli equilibri della sede stradale.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, il convenuto ha richiamato la ctu nella parte in cui veniva affermato che lo scarico della acque aveva provocato rilevanti fenomeni di umidità all'intero manufatto rendendo impossibile la sua utilizzazione e rappresentando di essere imprenditore agricolo, di non poter utilizzare il predetto deposito da 8 anni, di non poter coltivare i propri terreni e di aver diritto anche al risarcimento del danno per la distruzione dei vigneti e per il dilavamento dei terreni.
Con decreto del 22.12.2020 è stato nominato c.t.u. l'ing. e all'udienza del 19.03.2021 il Persona_1
giudice ha posto al consulente i quesiti indicati nel provvedimento di nomina con l'aggiunta di quelli richiesti dalla parte attrice nelle note di udienza del 13/3/2021 e dalla parte convenuta nelle note di udienza del 9/3/2021.
2/5 In seguito al deposito della ctu del 10.10.2021 le parti hanno reiterato le richieste di ammissione della prova testimoniale e chiesto al Tribunale di disporre un'integrazione della ctu che sono state rigettate con ordinanza motivata del 12.11.2022.
All'udienza del 22.01.2024 la causa è stata assegnata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Con comparse conclusionali e di replica le parti si sono riportate alle proprie richieste.
Ciò premesso vale rilevare che la richiesta di rimessione della causa sul ruolo e di ammissione dei mezzi istruttori non può essere accolta per le ragioni già illustrate nel corso del giudizio.
Passando, quindi, al merito ritiene il Tribunale che la domanda dell'attore deve essere rigettata alla luce delle seguenti motivazioni.
Deve essere in primo luogo rilevato che con relazione del 10.10.2021 il ctu, dopo aver descritto il muro di sostegno posto tra la strada e la proprietà del convenuto e lo stato dei luoghi, caratterizzato da un cedimento della sede stradale dovuto alla rototraslazione di una porzione del muro di sostegno verso valle, ha affermato che i lavori eseguiti sulla strada dall'ente nel 2004 e nel 2014, compresi quelli di manutenzione, non avevano risolto i problemi denunciati risultando ancora presente lo smottamento.
Con particolare riferimento al quesito relativo alle cause del suddetto fenomeno e alla riconducibilità dello stesso ai lavori di spianamento eseguiti da il ctu ha rappresentato che lo Controparte_1
smottamento in esame è stato causato dalla rototraslazione sia della prima che della seconda parte del muro di sostegno della piattaforma stradale verso il fondo di proprietà del convenuto accertando, con riferimento alla seconda parte, anche un abbassamento dello stesso probabilmente dovuto all'assenza o all'inadeguatezza della fondazione. Sempre con riferimento alle cause del fenomeno in esame il ctu, dopo aver elencato i lavori eseguiti sin dal 1988 da parte del convenuto e dell'attore, ha evidenziato che
“…per almeno 16 anni dalla realizzazione dello spianamento, non si sono manifestate problematiche, che poi sono insorte dopo i lavori del 2003 – 2004.” eseguiti dall'ente e ha concluso identificando le cause del dissesto nella cattiva regimentazione delle acque raccolte dalla piattaforma nella zona a confine tra la strada e la proprietà , per l'assenza della zanella e per l'inefficienza del drenaggio, che aveva provocato la CP_1
rototraslazione del muro verso valle. Solo in via subordinata il ctu ha individuato la causa del fenomeno nell'inadeguatezza strutturale dell'opera di sostegno escludendo, in ogni caso, che la realizzazione dello spianamento abbia influito sul fenomeno e ribadendo, all'uopo, che “…i problemi di instabilità sono insorti dopo i lavori eseguiti dal Comune nel periodo ottobre 2003 – novembre 2004, attraverso i quali si modificava la piattaforma stradale…”. Il ctu ha, quindi, chiarito che, in relazione alle cause individuate, non sussistono danni, per il di FR, imputabili alla responsabilità del convenuto. Pt_1
3/5 Orbene, ritiene il Tribunale di dover aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu osservando unicamente che le medesime risposte sono state fornite anche nel corso del procedimento di a.t.p. e che l'allegazione relativa alla mancata realizzazione della zanella stradale per l'impedimento da parte del convenuto ed oggetto del capitolo di prova numero 3 non risulta comprovata in atti avendo la parte attrice allegato sul punto circostanze generiche e valutative e risultando lo stato finale dei lavori approvato in data 18.2.2014 nonostante la comunicazione del direttore del 30/11/2014 relativa alla mancata realizzazione della stessa che deve, quindi, ritenersi imputabile all'ente che avrebbe dovuto attivare i rimedi previsti dalla legge per portare a compimento le opere di manutenzione.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, osserva il Tribunale che dall'esame dell'elaborato peritale emerge che i fenomeni di umidità presenti nel fabbricato sono dovuti alla cattiva impermeabilizzazione della copertura dello stesso e che alcun danneggiamento al vigneto risulta riscontrato né vi è prova dello stesso. In merito il ctu ha dato puntuale riscontro anche alle osservazioni della parte convenuta evidenziando alla pagina 15 che le feritoie che favoriscono il deflusso delle acque meteoriche nel fondo di proprietà erano già presenti sin dall'epoca della costruzione CP_1
dello stesso da parte del padre del convenuto e ribadendo l'assenza della prova di danni al vigneto. A fini di mera completezza vale osservare che dall'esame delle foto riprodotte alle pagine 121, 124 e 125 della consulenza risulta evidente che il fenomeno dell'umidità deriva dalla copertura del fabbricato e che, con riferimento ai danni al vigneto, come sostenuto dal ctu, alcuna prova risulta fornita in giudizio.
Sulla base delle considerazioni che precedono la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Le spese del procedimento di atp sono poste a carico della parte attrice e liquidate tenuto conto del valore della causa e dei valori medi indicati nel D.m. 147 del 2022.
Le spese di ctu liquidate nel medesimo procedimento sono poste definitivamente a carico della parte attrice richiedente.
Viceversa, le spese di lite, comprese quelle di c.t.u., del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti in ragione del rigetto delle domande formulate dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda del Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto Controparte_1
4/5 - condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite del procedimento di atp liquidate in complessivi euro 2.337,00 oltre spese generali del 15 % iva e cpa se dovute;
- pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu liquidate con decreto del 20.4.2017;
- dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra le parti;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese liquidate al ctu con separato decreto.
Così deciso il 5.6.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5