Articolo 7 della Legge 15 settembre 1964, n. 756
Articolo 6Articolo 8
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23 settembre 1964
Art. 7. Famiglia colonica

La composizione della famiglia colonica puo' essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall' articolo 2142 del Codice civile , purche' non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.
Entrata in vigore il 23 settembre 1964
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