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23 settembre 1964
23 settembre 1964
Art. 7. Famiglia colonica
La composizione della famiglia colonica puo' essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall' articolo 2142 del Codice civile , purche' non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.
La composizione della famiglia colonica puo' essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall' articolo 2142 del Codice civile , purche' non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.
Commentario • 1
- 1. Del lavoro nell'impresaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 maggio 2007 · 0.71571445
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 21/12/1983, n. 7528Provvedimento: L'art. 7 della legge 15 settembre 1964 n. 756, nel disporre che la famiglia colonica può essere modificata, senza il consenso del concedente, purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo, non ha eliminato gli obblighi (ex art. 2148 cod. civ.) del mezzadro di residenza nel podere e di custodia dello stesso e delle altre cose affidategli dal concedente.*Leggi di più...
- contratti agrari·
- diritti e obblighi delle parti·
- disciplina ex art. 7 legge n. 756 del 1964 in tema di modificazione della famiglia colonica·
- manifesta infondatezza·
- obbligo di residenza·
- questione di illegittimità costituzionale·
- del mezzadro·
- sussistenza·
- obbligo di custodia·
- nuova normativa dei patti agrari, ex legge n. 203 del 1982·
- obblighi del mezzadro ex art. 2148 cod. civ·
- mezzadria