Art. 12.
Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dall'articolo 7 e alle previsioni dell'articolo 9 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.
Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dall'articolo 7 e alle previsioni dell'articolo 9 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.