Articolo 12 della Legge 4 giugno 1985, n. 281
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 luglio 1985
Art. 12.
Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dall'articolo 7 e alle previsioni dell'articolo 9 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.
Entrata in vigore il 3 luglio 1985