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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/09/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
2090/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2090/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, ( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.08.1985 e residente in [...], int.1, di cittadinanza italiana, marittimo, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Maria Elena Palomba, nata a [...] il [...] (C.F: presso C.F._2
il cui studio in Torre del Greco alla Via Roma, 50 elettivamente domicilia
E
, (C.F.: ) nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], di cittadinanza italiana, commessa, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe
Scarpato, nato a [...] il [...] (C.F.: ), presso il cui studio in C.F._4
Sant'Agnello alla via Maiano, 64 elettivamente domicilia
RICORRENTI
NONCHE'
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONLUSIONI: All'udienza del 24 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver depositato in atti la sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato ed hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il P.M., in data 25.06.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 22/10/2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in EN (NA) il
13/05/2019.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 13/05/2019 in EN i due avevano contratto matrimonio civile iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di EN, anno
2019, parte I, n.46, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
2. che dalla loro unione non erano nati figli;
3. che erano separati sin dal 03/01/2024, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato con sentenza n. 943/2024 la loro separazione, previa comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale all'udienza del 15.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Disposta con decreto la trattazione in forma scritta della controversia, in conformità a quanto previsto dall'art 127 ter c. p. c. e richiesto in ricorso, le parti depositavano note di trattazione scritta ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni previste in ricorso.
Il giudice delegato con ordinanza resa in data 10.06.2025 all'esito del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29/04/2025, rilevata la mancanza della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rinviato alla successiva udienza del 24 giugno 2025 al fine di consentirne la produzione.
Quindi alla predetta udienza i procuratori delle parti davano atto di aver depositato la sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato ed chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Preso atto di quanto
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 sopra, riservava la causa in decisione al collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 25 giugno 2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (15/11/2023) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza n. 943/2024 del
02/04/2024, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché
esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In assenza di figli e di accordi a contenuto patrimoniale, nessuna statuizione accessoria è stata dalle stesse parti concordata. In particolare, le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti per essere il signor con mansione di Persona_1
frigorista presso MSC Compagnia di Navigazione e la signora commessa Controparte_1
presso un negozio di abbigliamento in EN.
In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M
Il tribunale, pronunciando sul ricorso proposto con domanda congiunta da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
A) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in EN il 13.05.2019, tra i signori
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
Sant'Agnello il 28.10.1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
EN (atto n.46, parte I, anno 2019);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di EN per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dà atto che i coniugi sin d'ora prestano il loro reciproco consenso alla richiesta dei documenti per l'espatrio;
D) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 7.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2090/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, ( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.08.1985 e residente in [...], int.1, di cittadinanza italiana, marittimo, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Maria Elena Palomba, nata a [...] il [...] (C.F: presso C.F._2
il cui studio in Torre del Greco alla Via Roma, 50 elettivamente domicilia
E
, (C.F.: ) nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], di cittadinanza italiana, commessa, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe
Scarpato, nato a [...] il [...] (C.F.: ), presso il cui studio in C.F._4
Sant'Agnello alla via Maiano, 64 elettivamente domicilia
RICORRENTI
NONCHE'
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONLUSIONI: All'udienza del 24 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver depositato in atti la sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato ed hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il P.M., in data 25.06.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 22/10/2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in EN (NA) il
13/05/2019.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 13/05/2019 in EN i due avevano contratto matrimonio civile iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di EN, anno
2019, parte I, n.46, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
2. che dalla loro unione non erano nati figli;
3. che erano separati sin dal 03/01/2024, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato con sentenza n. 943/2024 la loro separazione, previa comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale all'udienza del 15.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Disposta con decreto la trattazione in forma scritta della controversia, in conformità a quanto previsto dall'art 127 ter c. p. c. e richiesto in ricorso, le parti depositavano note di trattazione scritta ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni previste in ricorso.
Il giudice delegato con ordinanza resa in data 10.06.2025 all'esito del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 29/04/2025, rilevata la mancanza della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rinviato alla successiva udienza del 24 giugno 2025 al fine di consentirne la produzione.
Quindi alla predetta udienza i procuratori delle parti davano atto di aver depositato la sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato ed chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Preso atto di quanto
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 sopra, riservava la causa in decisione al collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Il Pm concludeva come da parere depositato telematicamente in data 25 giugno 2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (15/11/2023) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza n. 943/2024 del
02/04/2024, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché
esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In assenza di figli e di accordi a contenuto patrimoniale, nessuna statuizione accessoria è stata dalle stesse parti concordata. In particolare, le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti per essere il signor con mansione di Persona_1
frigorista presso MSC Compagnia di Navigazione e la signora commessa Controparte_1
presso un negozio di abbigliamento in EN.
In ragione della proposizione del ricorso e della conseguente assenza di soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M
Il tribunale, pronunciando sul ricorso proposto con domanda congiunta da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
A) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in EN il 13.05.2019, tra i signori
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
Sant'Agnello il 28.10.1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
EN (atto n.46, parte I, anno 2019);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di EN per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dà atto che i coniugi sin d'ora prestano il loro reciproco consenso alla richiesta dei documenti per l'espatrio;
D) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 7.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4