Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00995/2025REG.PROV.COLL.
N. 00908/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Schinco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quarta) n. 411 del 13 febbraio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. SE NÈ e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia – Catania, l’odierno appellante ha impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Catania in data 1° marzo 2022, notificato in data 27 ottobre 2022. Tale decreto è stato emesso nell’ambito della procedura di emersione ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, in ragione dell’esistenza a carico dell’istante di una sentenza di condanna alla pena di mesi 8 e giorni 26 di reclusione, nonché euro 148,00 di multa per il delitto di tentata estorsione compiuto, decisione pronunciata dal Tribunale di Catania in data 17.06.2021. In particolare, il Questore di Catania ha ritenuto tale condanna ostativa al rilascio del titolo di soggiorno, tenuto conto della natura del delitto accertato a carico dell’extracomunitario rientrante nel perimetro applicativo degli artt. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, 103, comma 10, del d.l. n. 34 del 2020 e 380 c.p.p.
2. A sostegno del proposto gravame, l’odierno appellante ha denunciato il vizio di “ Eccesso di
potere ex multis sotto forma di mancata valutazione di circostanze determinanti ” e ha dedotto che l’Amministrazione non ha adeguatamente valutato l’elemento della pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno e il suo stabile inserimento lavorativo.
3. Dopo la rituale costituzione nel primo giudizio dell’Amministrazione al fine di resistere all’atto di gravame, all’udienza camerale fissata per l’esame della domanda cautelare, il primo giudice ha deciso la causa con la sentenza in forma semplificata n. 411 del 13 febbraio 2023, recante reiezione del ricorso in quanto ritenuto manifestamente infondato.
4. Tale sentenza è impugnata, per la riforma e la sospensione in via cautelare dell’efficacia, dalla parte soccombente nel primo giudizio, mediante la sostanziale riproposizione delle doglianze articolate dinanzi al TAR, e segnatamente deducendo che il primo giudice non avrebbe correttamente accertato il denunciato vizio di eccesso di potere in cui sarebbe incorso il Questore di Catania per non avere “ verificato in concreto l’attuale pericolosità sociale del ricorrrente ”.
5. Per resistere all’atto di gravame si sono costituiti nel presente giudizio di secondo grado il Ministero dell’Interno e la Questura di Catania depositando, in data 3 novembre 2023, atto di costituzione di mera forma e memoria di controdeduzioni.
6. Con ordinanza n. 362 del 10 novembre 2023 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta da parte appellante per difetto del necessario presupposto del fumus boni iuris .
7. In prossimità della udienza pubblica fissata per la trattazione del merito del proposto gravame, parte appellante ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., con la quale ha dedotto che, con la sentenza della Corte d’appello di Catania del 1° ottobre 2024 n. 4147/24, è stata dichiarata l’estinzione del reato, per cui vi era stata condanna, per intervenuta prescrizione.
8. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. L’appello si palesa manifestamente infondato.
9.1. La sentenza appellata ha così argomentato la reiezione del ricorso di prime cure: “ E’ sufficiente rilevare che il solo riscontro della condizione preclusiva riguardante la posizione del ricorrente è di per sé idoneo a sorreggere il rigetto dell’istanza, in quanto il requisito dell’assenza di condanne del lavoratore extracomunitario per uno dei reati ricompresi nell’elenco riportato nel co. 10, lett. c), dell’art. 103 D.L. n. 34/2020 integra una condizione di ammissibilità della domanda di emersione. Tale norma - disciplinante le condizioni ostative riguardanti la persona del lavoratore straniero interessato dal procedimento - dispone, infatti, per quanto qui di interesse, che “Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri … c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale…”. La norma enuclea un elenco tassativo di fattispecie delittuose ostative tout court all’ammissione dell’istanza, senza che sia necessaria una verifica in concreto della pericolosità sociale del lavoratore extracomunitario interessato alla procedura. La condanna, anche non definitiva e pur se a pena ‘patteggiata’, per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p., o per i delitti contro la libertà personale, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività' illecite - preclude, dunque, la regolarizzazione della posizione dello straniero, indipendentemente dall’entità della pena irrogata, e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce <<a monte>> ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica. Pertanto, in presenza di condanne per detti reati non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’Amministrazione, che è obbligata a dare immediata applicazione al disposto normativo ”.
9.2. Tale percorso logico argomentativo è condiviso dal Collegio e sfugge alle doglianze formulate da parte appellante.
9.3. E’ pacifico in atti che l’odierno appellante, in pendenza della istruttoria sulla istanza di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 103 del d.l n. 34 del 2020, è stato condannato dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 2914 del 17 giugno 2021, per il delitto di tentata estorsione alla pena di mesi 8 e giorni 26 di reclusione e euro 148,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Pertanto, nel caso di specie l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione l’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34 del 2020, il quale esclude il rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui alla lettera c): “ Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri…c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva…per uno dei reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale …”.
E invero, tra i reati previsti dall’art. 380 c.p.p. vi è quello di estorsione di cui all’art. 629 c.p..
9.4. Né, per pervenire a diversa conclusione, può fondatamente sostenersi che l’Amministrazione avrebbe dovuto nella specie effettuare una valutazione in ordine alla pericolosità in concreto del cittadino extracomunitario richiedente il permesso di soggiorno, giacché – in presenza di una condanna per uno dei reati “ ostativi ” previsti dall’art. 380 c.p.p. – nessuna valutazione in concreto della pericolosità sociale deve essere eseguita dall’Amministrazione, trattandosi di valutazione già eseguita “ a monte ” dal legislatore.
Per giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. C.G.A.R.S. 28 ottobre 2024, n. 817), alla luce del quadro normativo costituito dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (in base al quale non è ammesso in Italia lo straniero: "... che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale (...) ") e dall'art. 5, comma 5, dello stesso Testo Unico (" il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili "), “ è legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi - quale è quella che ha raggiunto l'appellante nel caso in esame - tenuto anche conto che la norma del T.U. sull'immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita "a monte" dallo stesso legislatore, con la conseguenza che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero ”.
9.5. Né può essere delibata favorevolmente la eccezione di illegittimità costituzionale genericamente formulata dall’appellante con riferimento all’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, in quanto la Corte Costituzionale (cfr. C. Cost. 19 marzo 2024, n. 43), chiamata a pronunciarsi sull’art. 4 del d. lgs. n. 281 del 1998, ha affermato che la disciplina in esame assume “ una natura speciale, rispetto alla quale il legislatore gode di ampia discrezionalità " (così anche sentenza n. 209 del 2023), e che la censura di manifesta irragionevolezza e sproporzione ai sensi dell’art. 3 della Costituzione può risultare fondata soltanto in presenza di reati che, per la ridotta portata offensiva, denotano un limitato allarme sociale (come il c.d. piccolo spaccio, in quanto illecito di ridotta gravità al quale, fra l'altro, trova applicazione l'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p.).
Ne discende che la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, riferita al richiamo normativo al delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p., si palesa manifestamente infondata.
9.7. Infine, non può assumere alcun rilievo ai fini della decisione del presente gravame la circostanza che, con la sentenza della Corte di appello di Catania del 1° ottobre 2024 n. 4147/24, il delitto per cui vi era stata condanna penale in primo grado è stato dichiarato estinto per prescrizione dal giudice di appello, trattandosi di circostanza sopravvenuta sia rispetto al provvedimento impugnato, sia rispetto alla sentenza di prime cure.
10. In definitiva l’appello va respinto in quanto manifestamente infondato.
11. In virtù della accertata manifesta infondatezza dell’atto di gravame non sussistano nel caso di specie, come correttamente già statuito dal primo giudice, i presupposti per l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato.
12. Per la natura della res controversa le spese del grado possono comunque essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM de SC, Presidente
SE NÈ, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE NÈ | RM de SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.