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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 799/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 799/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 11/11/2025 ad ore 11:30 il Giudice, dott. EA NG, dà atto che:
Per l'Avv. BRANDI PATRIZIA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per i Dott.ri Lino , Carla BARBATELLO, Controparte_1 Testimone_1
, LI ES hanno depositato le note di trattazione scritta. Controparte_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
EA NG
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. EA NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 799/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in BOLOGNA, Parte_1 C.F._1
VIA DELLE CASSE N. 4, rappresentato e difeso dall'avv. BRANDI PATRIZIA;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Indirizzo Controparte_1 P.IVA_1
Telematico, rappresentata e difesa, ex art. 417 bis c.p.c., dai Dott.ri , Carla Parte_2
BARBATELLO, , LI ES;
Controparte_2
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, ha impugnato il provvedimento disciplinare Parte_1
Protocollo n. 19586 del 12.04.2024, dell' Controparte_3
che ha disposto nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
[...] privazione della retribuzione per mesi due per aver effettuato 2.816 interrogazioni all'Anagrafe
Tributaria per motivazioni estranee a ragioni di servizio, deducendo che:
• gli accessi effettuati sulla sua stessa persona o su componenti del suo nucleo familiare non potrebbero essere ritenuti abusivi, mancando l'alterità del soggetto controllato ovvero dei dati pagina 2 di 9 acquisiti;
• tali accessi riguarderebbero complessivamente 117 soggetti, per un totale di 928 linee di interrogazione: su 117 soggetti interrogati, 63 risulterebbero interrogati solo su dati anagrafici e di questi 50 una volta sola;
• non potrebbero essere considerati abusivi gli accessi con cui sono stati rilevati soltanto i dati anagrafici, perché si tratterebbe di dati non riservati e facilmente acquisibili anche con una banale consultazione presso gli uffici anagrafe dei comuni;
• egli avrebbe immediatamente ammesso l'addebito, affermando di avere effettuato gli accessi per mera curiosità, ma di non aver mai violato “le norme in materia di riservatezza dei dati personali”
e di non aver mai “rivelato a terzi le informazioni acquisite” (pag. 13 provvedimento impugnato).
• non avrebbe mai ritenuto di aver fatto una cosa vietata, avendo sempre creduto che il divieto riguardasse la divulgazione a terzi, chiunque essi fossero, delle informazioni ricavabili dagli accessi.
Dunque, ha eccepito che la sanzione irrogata di due mesi di sospensione dal servizio e dallo stipendio sarebbe sproporzionata rispetto alla condotta antigiuridica posta in essere dal ricorrente sotto diversi profili, in quanto:
1. irrogata con riferimento a 2.816 accessi ritenuti abusivi, mentre, come si è visto, tali accessi sarebbero riducibili a circa 500 episodi, non potendo essere ritenuti abusivi gli accessi effettuati dal ricorrente sul suo stesso nominativo ovvero quelli in cui il ricorrente si è fermato ai soli dati anagrafici;
2. non sarebbe stato tenuto in debito conto la circostanza, del tutto pacifica, che il ricorrente non abbia divulgato a terzi i dati a cui ha avuto accesso;
3. gli accessi non avrebbero causato alcun danno all'Amministrazione.
Successivamente, ha promosso anche istanza cautelare in corso di causa, rigettata per carenza di periculum in mora.
Si è costituita l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
I fatti, come sopra descritti, sono pacifici.
Il ricorrente si duole esclusivamente della sproporzione della sanzione irrogata per le ragioni già rassegnate. pagina 3 di 9 A tal proposito, è d'uopo specificare che:
• è illecita di per sé la mera interrogazione e non solo l'accesso, contrariamente a quanto capziosamente sostenuto da parte ricorrente nelle note finali;
• l'interrogazione di dati anagrafici non può essere ritenuta lecita, trattandosi di dati personali, i quali devono essere “trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)” – cfr. art. 5 GDPR;
• parimenti, non è lecita la consultazione indiscriminata di informazioni inserite in Anagrafe
Tributaria relativa al coniuge del ricorrente, trattandosi di dati acquisibili nelle forme e nei limiti dell'esercizio del diritto di accesso per finalità difensive (Cons. Stato, Ad. Plen., Sent. 25 settembre 2020, n. 19, 20 e 21); a fortiori, non può ritenersi lecita la consultazione di informazioni relative ad altri familiari;
• la consultazione dei propri dati presenti in AT non lede la privacy di alcun
contro
-interessato, ma non è disciplinarmente neutra, in quanto effettuata in assenza di ragioni di servizio;
• non è verosimile che il ricorrente fosse inconsapevole della illiceità delle sue condotte. La resistente, in memoria difensiva, ha eccepito che, al momento dell'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, il sistema evidenziasse la seguente informativa agli utenti “La consultazione delle banche dati dell può avvenire solo ed esclusivamente Controparte_1 per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse alla propria attività di servizio.
L'operatore, procedendo nel collegamento, dichiara di conoscere le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso ai dati illegittimo o non autorizzato o non determinato da ragioni di servizio, e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito. Ogni operazione effettuata viene memorizzata dal sistema informativo”. Si osserva che parte ricorrente non ha replicato alle superiori allegazioni, né alla prima udienza successiva alla costituzione della controparte, né nelle note difensive, sicché, per il noto principio della circolarità degli oneri di allegazione e prova nel processo del lavoro (Cass. 17.06.2004, n. 11353), tali circostanze, non essendo state specificamente contestate, possono ritenersi dimostrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 e 416 c.p.c. Ad ogni modo, il dovere di self restraint in ordine al trattamento dei dati di cui all'anagrafe tributaria scaturisce direttamente dalla normativa primaria in tema di privacy – in ordine alla quale non è invocabile l'ignoranza – nonché dalla normativa pagina 4 di 9 secondaria prodotta da parte resistente.
Così tracciato il perimetro della questione, il Giudicante ritiene la sanzione non proporzionata all'addebito.
L'art. 43 del CCNL Funzioni Centrali, versato in atti, prevede che:
“
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità”.
Sulla base di questi criteri, ai fini dello scrutinio della sanzione, si deve tener conto che:
• il lavoratore ha dichiarato di aver agito spinto da mera curiosità, tranne che con riferimento ad alcuni accessi riguardati i fratelli, per cui ha riferito di voler “controllare la situazione”; d'altra parte, non risulta un utilizzo delle informazioni ad altri fini;
• la condotta non risulta aver recato danno all'amministrazione o agli utenti;
• il ricorrente ha tenuto una condotta collaborativa durante la fase procedimentale, ammettendo gli addebiti;
Ora, i commi successivi del citato art. 43 prevedono quanto segue:
“
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai
pagina 5 di 9 criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma
1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità agile - o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
pagina 6 di 9 d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi
o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'articolo55 - sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
pagina 7 di 9 e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza”;
Ora, da un lato l'addebito pare sussumibile sotto la fattispecie di cui al comma 4, ovvero sotto l'ipotesi di violazione degli obblighi di comportamento connotata da particolare gravità, tenuto conto del numero di accessi e dei risvolti astrattamente penali dell'intrusione indebita;
dall'altro, esso non pare di disvalore paragonabile alle condotte compendiate in via esemplificativa dai commi successivi, né pare riconducibile all'omologa previsione aggravata del comma 8, lett. e), ovvero la “violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi”, non essendo stato provato alcun danno.
La sanzione più congrua, tenuto conto della graduazione propria della disciplina collettiva, è quella di dieci giorni di sospensione.
A questo proposito, re melius perpensa, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento in via di consolidamento, sia in sede di legittimità che di merito, compresa la Corte distrettuale di questo
Tribunale, circa il quale in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma
2 bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito (Cass., Sez. L, n. 10236 del 18 aprile 2023; Cass., ordinanza 10 luglio 2024, n. 18846).
Nel caso di specie, la sollecitazione è pervenuta solo da parte ricorrente ma, in base al citato orientamento, la sanzione è riducibile ex officio, essendo state le parti peraltro invitate a interloquire sul punto, in accordo col disposto di cui all'art. 101 c.p.c.
La resistente si è invece opposta alla riduzione ma, d'altra parte, in assenza di adesione del Giudicante pagina 8 di 9 al succitato orientamento, il difetto di proporzionalità tra addebito e sanzione condurrebbe ineluttabilmente all'annullamento di quest'ultima tourt court.
Le spese di lite sono compensate, giusta l'esito della fase cautelare, favorevole all'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Riduce la sanzione irrogata a con provvedimento Protocollo n. 19586 Parte_1 del 12.04.2024, dall' a dieci Controparte_3 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite in relazione a entrambe le fasi.
Modena, 11 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
EA NG
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 799/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 11/11/2025 ad ore 11:30 il Giudice, dott. EA NG, dà atto che:
Per l'Avv. BRANDI PATRIZIA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per i Dott.ri Lino , Carla BARBATELLO, Controparte_1 Testimone_1
, LI ES hanno depositato le note di trattazione scritta. Controparte_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
EA NG
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. EA NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 799/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in BOLOGNA, Parte_1 C.F._1
VIA DELLE CASSE N. 4, rappresentato e difeso dall'avv. BRANDI PATRIZIA;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Indirizzo Controparte_1 P.IVA_1
Telematico, rappresentata e difesa, ex art. 417 bis c.p.c., dai Dott.ri , Carla Parte_2
BARBATELLO, , LI ES;
Controparte_2
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.4.2024, ha impugnato il provvedimento disciplinare Parte_1
Protocollo n. 19586 del 12.04.2024, dell' Controparte_3
che ha disposto nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
[...] privazione della retribuzione per mesi due per aver effettuato 2.816 interrogazioni all'Anagrafe
Tributaria per motivazioni estranee a ragioni di servizio, deducendo che:
• gli accessi effettuati sulla sua stessa persona o su componenti del suo nucleo familiare non potrebbero essere ritenuti abusivi, mancando l'alterità del soggetto controllato ovvero dei dati pagina 2 di 9 acquisiti;
• tali accessi riguarderebbero complessivamente 117 soggetti, per un totale di 928 linee di interrogazione: su 117 soggetti interrogati, 63 risulterebbero interrogati solo su dati anagrafici e di questi 50 una volta sola;
• non potrebbero essere considerati abusivi gli accessi con cui sono stati rilevati soltanto i dati anagrafici, perché si tratterebbe di dati non riservati e facilmente acquisibili anche con una banale consultazione presso gli uffici anagrafe dei comuni;
• egli avrebbe immediatamente ammesso l'addebito, affermando di avere effettuato gli accessi per mera curiosità, ma di non aver mai violato “le norme in materia di riservatezza dei dati personali”
e di non aver mai “rivelato a terzi le informazioni acquisite” (pag. 13 provvedimento impugnato).
• non avrebbe mai ritenuto di aver fatto una cosa vietata, avendo sempre creduto che il divieto riguardasse la divulgazione a terzi, chiunque essi fossero, delle informazioni ricavabili dagli accessi.
Dunque, ha eccepito che la sanzione irrogata di due mesi di sospensione dal servizio e dallo stipendio sarebbe sproporzionata rispetto alla condotta antigiuridica posta in essere dal ricorrente sotto diversi profili, in quanto:
1. irrogata con riferimento a 2.816 accessi ritenuti abusivi, mentre, come si è visto, tali accessi sarebbero riducibili a circa 500 episodi, non potendo essere ritenuti abusivi gli accessi effettuati dal ricorrente sul suo stesso nominativo ovvero quelli in cui il ricorrente si è fermato ai soli dati anagrafici;
2. non sarebbe stato tenuto in debito conto la circostanza, del tutto pacifica, che il ricorrente non abbia divulgato a terzi i dati a cui ha avuto accesso;
3. gli accessi non avrebbero causato alcun danno all'Amministrazione.
Successivamente, ha promosso anche istanza cautelare in corso di causa, rigettata per carenza di periculum in mora.
Si è costituita l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
I fatti, come sopra descritti, sono pacifici.
Il ricorrente si duole esclusivamente della sproporzione della sanzione irrogata per le ragioni già rassegnate. pagina 3 di 9 A tal proposito, è d'uopo specificare che:
• è illecita di per sé la mera interrogazione e non solo l'accesso, contrariamente a quanto capziosamente sostenuto da parte ricorrente nelle note finali;
• l'interrogazione di dati anagrafici non può essere ritenuta lecita, trattandosi di dati personali, i quali devono essere “trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)” – cfr. art. 5 GDPR;
• parimenti, non è lecita la consultazione indiscriminata di informazioni inserite in Anagrafe
Tributaria relativa al coniuge del ricorrente, trattandosi di dati acquisibili nelle forme e nei limiti dell'esercizio del diritto di accesso per finalità difensive (Cons. Stato, Ad. Plen., Sent. 25 settembre 2020, n. 19, 20 e 21); a fortiori, non può ritenersi lecita la consultazione di informazioni relative ad altri familiari;
• la consultazione dei propri dati presenti in AT non lede la privacy di alcun
contro
-interessato, ma non è disciplinarmente neutra, in quanto effettuata in assenza di ragioni di servizio;
• non è verosimile che il ricorrente fosse inconsapevole della illiceità delle sue condotte. La resistente, in memoria difensiva, ha eccepito che, al momento dell'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, il sistema evidenziasse la seguente informativa agli utenti “La consultazione delle banche dati dell può avvenire solo ed esclusivamente Controparte_1 per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse alla propria attività di servizio.
L'operatore, procedendo nel collegamento, dichiara di conoscere le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso ai dati illegittimo o non autorizzato o non determinato da ragioni di servizio, e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito. Ogni operazione effettuata viene memorizzata dal sistema informativo”. Si osserva che parte ricorrente non ha replicato alle superiori allegazioni, né alla prima udienza successiva alla costituzione della controparte, né nelle note difensive, sicché, per il noto principio della circolarità degli oneri di allegazione e prova nel processo del lavoro (Cass. 17.06.2004, n. 11353), tali circostanze, non essendo state specificamente contestate, possono ritenersi dimostrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 e 416 c.p.c. Ad ogni modo, il dovere di self restraint in ordine al trattamento dei dati di cui all'anagrafe tributaria scaturisce direttamente dalla normativa primaria in tema di privacy – in ordine alla quale non è invocabile l'ignoranza – nonché dalla normativa pagina 4 di 9 secondaria prodotta da parte resistente.
Così tracciato il perimetro della questione, il Giudicante ritiene la sanzione non proporzionata all'addebito.
L'art. 43 del CCNL Funzioni Centrali, versato in atti, prevede che:
“
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità”.
Sulla base di questi criteri, ai fini dello scrutinio della sanzione, si deve tener conto che:
• il lavoratore ha dichiarato di aver agito spinto da mera curiosità, tranne che con riferimento ad alcuni accessi riguardati i fratelli, per cui ha riferito di voler “controllare la situazione”; d'altra parte, non risulta un utilizzo delle informazioni ad altri fini;
• la condotta non risulta aver recato danno all'amministrazione o agli utenti;
• il ricorrente ha tenuto una condotta collaborativa durante la fase procedimentale, ammettendo gli addebiti;
Ora, i commi successivi del citato art. 43 prevedono quanto segue:
“
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai
pagina 5 di 9 criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma
1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità agile - o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
pagina 6 di 9 d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi
o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'articolo55 - sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
pagina 7 di 9 e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza”;
Ora, da un lato l'addebito pare sussumibile sotto la fattispecie di cui al comma 4, ovvero sotto l'ipotesi di violazione degli obblighi di comportamento connotata da particolare gravità, tenuto conto del numero di accessi e dei risvolti astrattamente penali dell'intrusione indebita;
dall'altro, esso non pare di disvalore paragonabile alle condotte compendiate in via esemplificativa dai commi successivi, né pare riconducibile all'omologa previsione aggravata del comma 8, lett. e), ovvero la “violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi”, non essendo stato provato alcun danno.
La sanzione più congrua, tenuto conto della graduazione propria della disciplina collettiva, è quella di dieci giorni di sospensione.
A questo proposito, re melius perpensa, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento in via di consolidamento, sia in sede di legittimità che di merito, compresa la Corte distrettuale di questo
Tribunale, circa il quale in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma
2 bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito (Cass., Sez. L, n. 10236 del 18 aprile 2023; Cass., ordinanza 10 luglio 2024, n. 18846).
Nel caso di specie, la sollecitazione è pervenuta solo da parte ricorrente ma, in base al citato orientamento, la sanzione è riducibile ex officio, essendo state le parti peraltro invitate a interloquire sul punto, in accordo col disposto di cui all'art. 101 c.p.c.
La resistente si è invece opposta alla riduzione ma, d'altra parte, in assenza di adesione del Giudicante pagina 8 di 9 al succitato orientamento, il difetto di proporzionalità tra addebito e sanzione condurrebbe ineluttabilmente all'annullamento di quest'ultima tourt court.
Le spese di lite sono compensate, giusta l'esito della fase cautelare, favorevole all'amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1. Riduce la sanzione irrogata a con provvedimento Protocollo n. 19586 Parte_1 del 12.04.2024, dall' a dieci Controparte_3 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite in relazione a entrambe le fasi.
Modena, 11 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
EA NG
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