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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/08/2025, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3626/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3626/2021, riservata in decisione all'udienza del 9.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049- 2051- 2052 c.c
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ); (C.F. Parte_4 C.F._4 CP_1
, in qualità di eredi di rapp.ti e difesi dall'avv. C.F._5 Persona_1
Guglielmo Dumella De Rosa, (C.F. ), presso il cui studio C.F._6 elettivamente domiciliano in Arzano alla Via Zanardelli,64
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. , in persona della dott.ssa Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
Sindaco p.t. del , in qualità di legale rappresentante dell'Ente, rapp.to e CP_2 CP_2
pag. 1 di 12 difeso dall'avv. Bianca Miriello (C.F. ), elett.te dom.to presso C.F._7
l'Avvocatura Civica del in Piazza Cimmino n. 1, Controparte_2
Pec: rzano.na.it Em_2 CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per Appellanti: come da note di trattazione scritta
Per Appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 213/2021, Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 9391/2017 R.G.A.C., avente ad oggetto “Lesione personale”, pendente tra Parte_1 Parte_2 [...]
, , , in qualità di eredi di — attori — e Pt_3 Parte_4 CP_1 Persona_1
— convenuto, ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, Controparte_2 ha così provveduto: a) ha rigettato la domanda proposta da parte attrice;
b) ha condannato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
, in qualità di eredi di al pagamento, in favore di parte convenuta,
[...] Persona_1
, in persona del Sindaco p.t., delle spese di lite per il giudizio, che sono Controparte_2 state liquidate in euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 28 gennaio 2021, con atto di citazione notificato in data 23 luglio 2021, , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 [...]
hanno proposto appello, deducendo a sostegno un unico motivo, articolato Pt_3 nelle seguenti doglianze.
2.1 Gli appellanti hanno censurato la omessa ammissione della chiesta c.t.u da parte del giudice di prime cure, data la mancanza di una motivazione adeguata.
2.2 Gli appellanti hanno dedotto che il giudice, inoltre, ha omesso completamente di CP_ valutare la colpa dell' , non prendendo in considerazione che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento.
pag. 2 di 12 2.3 Per di più, secondo gli appellanti, gli stessi hanno assolto l'onere della prova a loro carico mentre il custode non ha fornito alcuna prova e sotto tale aspetto il giudice ha violato l'obbligo di decidere la causa ai sensi dell'art 115 c.p.c.
3. Il , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 23 luglio 2021, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 28 gennaio 2021.
5. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte
6. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
, e non è fondato e non può trovare
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3 accoglimento per i seguenti motivi.
8. Con un'unica articolata doglianza, gli appellanti hanno censurato la valutazione delle risultanze processuali da parte del primo giudice, lamentando una errata applicazione delle pag. 3 di 12 norme invocate a fondamento della domanda, nonché la omessa ammissione della chiesta c.t.u da parte del giudice di prime cure.
Invero, gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure, pur “supponendo” per accertato che la caduta dell' fosse avvenuta a causa della strada dissestata, nulla ha Pt_2 osservato sulla mancata adozione di quelle cautele, quale segnalazione del pericolo e ripristino della strada, idonee a connotare in termini di colpa la condotta del custode.
Secondo gli appellanti, il giudice partendo da una ipotesi astratta, codicisticamente prevista, di concorso del creditore nella causazione dell'evento dannoso di cui all'art. 1227
c.c., adatta le risultanze processuali a tale premessa: tale modo di procedere, oltre che censurabile, non tiene conto della portata dell'art. 2051 c.c., che prevede a carico dell'ente custode una responsabilità oggettiva, in caso di incidenti dovuti alla cattiva manutenzione della strada ed in via eccezionale tale responsabilità può essere esclusa solo nell'ipotesi che l'evento sia dovuto ad un caso fortuito o ad un evento eccezionale, non sussistente nella fattispecie, la cui prova è a carico del custode, competendo all'attore soltanto provare il nesso causale tra l'evento danno e la cattiva manutenzione della strada.
In altri termini, a parere degli appellanti, il primo giudice omette completamente di verificare la colpa dell'ente: il fatto che la buca era lì da tempo risalente, evidenzia ancora di più la sua responsabilità, in quanto la stessa era conseguenza dell'incuria nella manutenzione stradale, di cui l'ente non poteva non essere a conoscenza ed aveva tutto il tempo per intervenire. Qualsiasi ostacolo può essere percepito visivamente, ma ciò non toglie che l'unica causa efficiente è data dall'ostacolo, in quanto è da escludere che l' Pt_2 si sia voluto procurare delle lesioni, o abbia accettato il rischio di una tale possibilità.
Gli appellanti, inoltre, hanno precisato che il giudice cade in contraddizione nella parte in cui assume che la colpa dell'attore è data anche dalla presenza del pietrisco, per sua natura instabile, che rappresentando un'insidia avrebbe dovuto determinare maggiormente l'attore ad essere più prudente, omettendo tra l'altro di valutare la dichiarazione del teste nella parte in cui dice “mentre stavo lo alzavo stavo anche scivolando”. Tale approccio nella lettura delle risultanze processuali porta in concreto ad abolizione tacita dell'art. 2051 del c.c., contro la volontà del legislatore, che nell'ipotizzare una responsabilità oggettiva del custode, ha inteso tutelare in modo stringente gli utenti della strada, che confidano di poter percorrere le strade cittadine in sicurezza.
pag. 4 di 12 Hanno poi aggiunto che la buca e il pietrisco non solo elementi statici, sono soggetti a modificarsi per la pioggia, o per altro, quale può essere l'intervento umano, per cui non è certo che l'attore fosse esattamente a conoscenza delle condizioni della strada, ma anche se lo fosse stato tale circostanza non porterebbe ad escludere la responsabilità dell'ente, ciò che rileva è che la situazione di pericolo era esistente ed idonea a causare la caduta.
Infine, gli appellanti hanno evidenziato che il giudice, tra l'altro, non ha neppure valutato la capacità di determinarsi dell'attore, tenuto conto che lo stesso quanto è avvenuto l'incidente aveva 85 anni.
9. Ciò posto, prima di esaminare la detta doglianza, occorre premettere in diritto che, la responsabilità ex articolo 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex
c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, primo periodo, del Cp, come causa esclusiva di tale evento (cfr. Cassazione civile sez. III,
14/12/2024, n.32544).
La colpa del custode, dunque, non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità
(cfr. Cassazione civile sez. III, 30/10/2024, n.28041).
10. Quanto alla prova liberatoria, prendendo le mosse dalla natura oggettiva della responsabilità del custode e dalla distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, la Suprema Corte, anche con recenti pronunce (cfr. Cass., sez. 3, 23/05/2023, n.
14228, in motivazione), ha riaffermato che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento pag. 5 di 12 di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza",
e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica,
"secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Si è spiegato che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023, n. 26142; Cass., sez. 3,
08/07/2024, n. 18518); e che incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, Cass.,
n. 26142/2023, cit.).
Già con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, si è avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n. 11152 del pag. 6 di 12 2023, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Con le ulteriori precisazioni (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022) che: "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ; "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale li ha compendiati statuendo che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici),
pag. 7 di 12 senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso:
Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
Si è in tal modo confermato che la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa", mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, Cass., sez. 3, n. 14228 del 2023, cit.), in conformità ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20943/2022.
Va pure rammentato che il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. è rilevabile anche d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass. 19/07/2018, n. 19218) e che l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da pag. 8 di 12 adeguata motivazione (tra le tante, Cass., sez. 3, 17/01/2020, n. 842; Cass., sez. 3,
17/09/2024, n 24920; in particolare, tra i soli vizi rilevanti in questa sede va annoverata l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti, secondo Cass., sez. 3,
05/07/2017, n. 16502/17).
Rientra, infatti, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento
(cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/06/2025, n.15355).
11. Tanto premesso in diritto, occorre anzitutto osservare con riferimento al caso in esame che, dal momento che come sopra osservato l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa, per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32544), correttamente il Tribunale, ai fini della decisione, non ha valutato la condotta dell'ente comunale sotto il profilo dell'adozione di cautele volte alla segnalazione dell'anomalia del manto stradale ovvero dell'esecuzione dell'ordinaria manutenzione del marciapiedi per cui è causa, il quale presentava da tempo risalente la detta anomalia, non venendo in rilievo tali profili con riferimento alla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. di cui trattasi.
Ne deriva che l'appello proposto deve ritenersi infondato sotto tale profilo.
12. Quanto alle deduzioni circa il concorso di colpa del danneggiato, la Corte rileva che il
Tribunale ha, poi, espresso un giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto del danneggiato nel rispetto dei principi giuridici che ne costituiscono il fondamento sopra richiamati, con le seguenti precisazioni.
Ed invero, il Tribunale ha accertato che: a) il sinistro si è verificato in pieno giorno quando la visibilità era ottima (ore 10.30); b) l'anomalia del marciapiedi doveva essere conosciuta dall' il quale, abitando ad una distanza di 10,20 metri dal luogo del Pt_2 sinistro doveva avere familiarità con lo stesso, tenuto conto altresì del fatto che tale insidia era presente da tempo risalente e che l' percorreva quotidianamente il detto tratto di Pt_2 strada per recarsi presso un deposito di sua proprietà; c) che la presenza di ciottoli nella buca doveva indurre il dante causa degli appellanti ad un maggiore attenzione, evitando di camminarci sopra. Dall'insieme di tali circostanze, dunque, il Tribunale ha desunto che il pag. 9 di 12 danneggiato, ove avesse tenuto un comportamento più diligente e avesse fatto maggiore attenzione alle condizioni della strada, non sarebbe caduto, riportando le lesioni per cui è causa.
12.1. Tale motivazione deve trovare condivisione sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata e delle precisazioni che seguono.
Ed invero, anzitutto, la Corte osserva che, dall'esame dei rilievi fotografici presenti nella produzione di primo grado, è possibile rilevare la presenza di una buca sul marciapiedi, determinata dall'assenza di sanpietrini, caratterizzata da profondità ed ampiezza di rilevanti dimensioni, tale da poter essere chiaramente percepita dall' tenuto conto Pt_2 altresì dell'orario diurno in cui è avvenuto il sinistro. Vi è poi da osservare che l'anomalia in questione poteva, inoltre, essere evitata dal predetto in considerazione della circostanza che la strada appare del tutto integra nella zona circostante, presentando la detta anomalia solo all'angolo esterno (cfr. rilievi fotografici allegati alla produzione di parte appellante).
Ne consegue che deve ritenersi che il danneggiato, ove avesse tenuto un comportamento più diligente e avesse fatto maggiore attenzione alle condizioni del marciapiedi che stava percorrendo, dovere sullo stesso incombente in virtù del principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sopra richiamato, avrebbe evitato la buca ivi presente e, dunque, non sarebbe caduto, riportando le lesioni per cui è causa.
Pertanto, non essendo stata offerta la prova del nesso di causalità tra la buca presente sul manto stradale ed il sinistro occorso all'istante, dovendo lo stesso imputarsi esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., correttamente la domanda proposta non è stata accolta.
12.2 Né può venire in rilievo l'età del dante causa degli appellanti, dovendosi comunque ritenere che la buca in questione era percepibile ed evitabile anche da parte di una persona anziana.
13. Non va sottaciuto, infine, che, dall'esame delle risultanze processuali, sussistono dubbi circa l'accadimento del sinistro secondo le modalità riferite dall'istante nel presente giudizio.
Ed invero, dalla lettura del verbale di Pronto Soccorso dell'Asl Na1 centro del
13/10/2016, si evince che l' nell'immediatezza del sinistro, non ha dichiarato una Pt_2 responsabilità di terzi in ordine all'accadimento dello stesso, riferendo di essere stato vittima “di una caduta accidentale presso il proprio domicilio” (cfr. verbale di pronto soccorso pag. 10 di 12 nella produzione di parte attrice). Ebbene, tale locuzione lascia chiaramente intendere che l' ha dichiarato al Pronto soccorso di essere caduto accidentalmente all'interno della Pt_2 propria abitazione e non già nella pubblica via, come allegato nel presente giudizio.
Peraltro, le deposizioni rese dai testi e entrambi nipoti Testimone_1 Tes_2 del de cuius, appaiono piuttosto generiche e lacunose, non avendo gli stessi riferito di aver visto il nonno cadere per essere finito nella buca presente all'angolo del marciapiedi (cfr. verbali del 10.12.2018 e del 16.5.2019 del procedimento di primo grado).
14. Consegue da quanto innanzi che, in assenza di prova circa l'an debeatur, correttamente non è stata disposta la CTU nel giudizio di primo grado, sicché l'appello proposto da , e va Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
15. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif.
(valore tra € 5.201,00 a € 25.000,00, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
15.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 213/2021, così provvede:
1- rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
; Parte_3
2- condanna , e , in Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, a pagare in favore del le spese del presente Controparte_2 grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pag. 11 di 12 3- dà atto che , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
sono tenuti, in solido tra loro, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3626/2021, riservata in decisione all'udienza del 9.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049- 2051- 2052 c.c
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ); (C.F. Parte_4 C.F._4 CP_1
, in qualità di eredi di rapp.ti e difesi dall'avv. C.F._5 Persona_1
Guglielmo Dumella De Rosa, (C.F. ), presso il cui studio C.F._6 elettivamente domiciliano in Arzano alla Via Zanardelli,64
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. , in persona della dott.ssa Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
Sindaco p.t. del , in qualità di legale rappresentante dell'Ente, rapp.to e CP_2 CP_2
pag. 1 di 12 difeso dall'avv. Bianca Miriello (C.F. ), elett.te dom.to presso C.F._7
l'Avvocatura Civica del in Piazza Cimmino n. 1, Controparte_2
Pec: rzano.na.it Em_2 CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per Appellanti: come da note di trattazione scritta
Per Appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 213/2021, Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 9391/2017 R.G.A.C., avente ad oggetto “Lesione personale”, pendente tra Parte_1 Parte_2 [...]
, , , in qualità di eredi di — attori — e Pt_3 Parte_4 CP_1 Persona_1
— convenuto, ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, Controparte_2 ha così provveduto: a) ha rigettato la domanda proposta da parte attrice;
b) ha condannato , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
, in qualità di eredi di al pagamento, in favore di parte convenuta,
[...] Persona_1
, in persona del Sindaco p.t., delle spese di lite per il giudizio, che sono Controparte_2 state liquidate in euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 28 gennaio 2021, con atto di citazione notificato in data 23 luglio 2021, , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 [...]
hanno proposto appello, deducendo a sostegno un unico motivo, articolato Pt_3 nelle seguenti doglianze.
2.1 Gli appellanti hanno censurato la omessa ammissione della chiesta c.t.u da parte del giudice di prime cure, data la mancanza di una motivazione adeguata.
2.2 Gli appellanti hanno dedotto che il giudice, inoltre, ha omesso completamente di CP_ valutare la colpa dell' , non prendendo in considerazione che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento.
pag. 2 di 12 2.3 Per di più, secondo gli appellanti, gli stessi hanno assolto l'onere della prova a loro carico mentre il custode non ha fornito alcuna prova e sotto tale aspetto il giudice ha violato l'obbligo di decidere la causa ai sensi dell'art 115 c.p.c.
3. Il , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 23 luglio 2021, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 28 gennaio 2021.
5. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sinteticità e specificità.
L'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342
c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice: l'appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte
6. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. All'uopo la Corte osserva che l'atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
, e non è fondato e non può trovare
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3 accoglimento per i seguenti motivi.
8. Con un'unica articolata doglianza, gli appellanti hanno censurato la valutazione delle risultanze processuali da parte del primo giudice, lamentando una errata applicazione delle pag. 3 di 12 norme invocate a fondamento della domanda, nonché la omessa ammissione della chiesta c.t.u da parte del giudice di prime cure.
Invero, gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure, pur “supponendo” per accertato che la caduta dell' fosse avvenuta a causa della strada dissestata, nulla ha Pt_2 osservato sulla mancata adozione di quelle cautele, quale segnalazione del pericolo e ripristino della strada, idonee a connotare in termini di colpa la condotta del custode.
Secondo gli appellanti, il giudice partendo da una ipotesi astratta, codicisticamente prevista, di concorso del creditore nella causazione dell'evento dannoso di cui all'art. 1227
c.c., adatta le risultanze processuali a tale premessa: tale modo di procedere, oltre che censurabile, non tiene conto della portata dell'art. 2051 c.c., che prevede a carico dell'ente custode una responsabilità oggettiva, in caso di incidenti dovuti alla cattiva manutenzione della strada ed in via eccezionale tale responsabilità può essere esclusa solo nell'ipotesi che l'evento sia dovuto ad un caso fortuito o ad un evento eccezionale, non sussistente nella fattispecie, la cui prova è a carico del custode, competendo all'attore soltanto provare il nesso causale tra l'evento danno e la cattiva manutenzione della strada.
In altri termini, a parere degli appellanti, il primo giudice omette completamente di verificare la colpa dell'ente: il fatto che la buca era lì da tempo risalente, evidenzia ancora di più la sua responsabilità, in quanto la stessa era conseguenza dell'incuria nella manutenzione stradale, di cui l'ente non poteva non essere a conoscenza ed aveva tutto il tempo per intervenire. Qualsiasi ostacolo può essere percepito visivamente, ma ciò non toglie che l'unica causa efficiente è data dall'ostacolo, in quanto è da escludere che l' Pt_2 si sia voluto procurare delle lesioni, o abbia accettato il rischio di una tale possibilità.
Gli appellanti, inoltre, hanno precisato che il giudice cade in contraddizione nella parte in cui assume che la colpa dell'attore è data anche dalla presenza del pietrisco, per sua natura instabile, che rappresentando un'insidia avrebbe dovuto determinare maggiormente l'attore ad essere più prudente, omettendo tra l'altro di valutare la dichiarazione del teste nella parte in cui dice “mentre stavo lo alzavo stavo anche scivolando”. Tale approccio nella lettura delle risultanze processuali porta in concreto ad abolizione tacita dell'art. 2051 del c.c., contro la volontà del legislatore, che nell'ipotizzare una responsabilità oggettiva del custode, ha inteso tutelare in modo stringente gli utenti della strada, che confidano di poter percorrere le strade cittadine in sicurezza.
pag. 4 di 12 Hanno poi aggiunto che la buca e il pietrisco non solo elementi statici, sono soggetti a modificarsi per la pioggia, o per altro, quale può essere l'intervento umano, per cui non è certo che l'attore fosse esattamente a conoscenza delle condizioni della strada, ma anche se lo fosse stato tale circostanza non porterebbe ad escludere la responsabilità dell'ente, ciò che rileva è che la situazione di pericolo era esistente ed idonea a causare la caduta.
Infine, gli appellanti hanno evidenziato che il giudice, tra l'altro, non ha neppure valutato la capacità di determinarsi dell'attore, tenuto conto che lo stesso quanto è avvenuto l'incidente aveva 85 anni.
9. Ciò posto, prima di esaminare la detta doglianza, occorre premettere in diritto che, la responsabilità ex articolo 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex
c.c. (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, primo periodo, del Cp, come causa esclusiva di tale evento (cfr. Cassazione civile sez. III,
14/12/2024, n.32544).
La colpa del custode, dunque, non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità
(cfr. Cassazione civile sez. III, 30/10/2024, n.28041).
10. Quanto alla prova liberatoria, prendendo le mosse dalla natura oggettiva della responsabilità del custode e dalla distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, la Suprema Corte, anche con recenti pronunce (cfr. Cass., sez. 3, 23/05/2023, n.
14228, in motivazione), ha riaffermato che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento pag. 5 di 12 di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza",
e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica,
"secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Si è spiegato che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023, n. 26142; Cass., sez. 3,
08/07/2024, n. 18518); e che incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, Cass.,
n. 26142/2023, cit.).
Già con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1 febbraio 2018, si è avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
Tale orientamento ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, seguita anche da Cass. n. 11152 del pag. 6 di 12 2023, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". Con le ulteriori precisazioni (punti 8.4. e ss. della sentenza
20943/2022) che: "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. ; "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale li ha compendiati statuendo che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici),
pag. 7 di 12 senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso:
Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., n. 26142/2023, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
Si è in tal modo confermato che la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa", mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, Cass., sez. 3, n. 14228 del 2023, cit.), in conformità ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20943/2022.
Va pure rammentato che il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. è rilevabile anche d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass. 19/07/2018, n. 19218) e che l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da pag. 8 di 12 adeguata motivazione (tra le tante, Cass., sez. 3, 17/01/2020, n. 842; Cass., sez. 3,
17/09/2024, n 24920; in particolare, tra i soli vizi rilevanti in questa sede va annoverata l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti, secondo Cass., sez. 3,
05/07/2017, n. 16502/17).
Rientra, infatti, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento
(cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 09/06/2025, n.15355).
11. Tanto premesso in diritto, occorre anzitutto osservare con riferimento al caso in esame che, dal momento che come sopra osservato l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa, per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32544), correttamente il Tribunale, ai fini della decisione, non ha valutato la condotta dell'ente comunale sotto il profilo dell'adozione di cautele volte alla segnalazione dell'anomalia del manto stradale ovvero dell'esecuzione dell'ordinaria manutenzione del marciapiedi per cui è causa, il quale presentava da tempo risalente la detta anomalia, non venendo in rilievo tali profili con riferimento alla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. di cui trattasi.
Ne deriva che l'appello proposto deve ritenersi infondato sotto tale profilo.
12. Quanto alle deduzioni circa il concorso di colpa del danneggiato, la Corte rileva che il
Tribunale ha, poi, espresso un giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto del danneggiato nel rispetto dei principi giuridici che ne costituiscono il fondamento sopra richiamati, con le seguenti precisazioni.
Ed invero, il Tribunale ha accertato che: a) il sinistro si è verificato in pieno giorno quando la visibilità era ottima (ore 10.30); b) l'anomalia del marciapiedi doveva essere conosciuta dall' il quale, abitando ad una distanza di 10,20 metri dal luogo del Pt_2 sinistro doveva avere familiarità con lo stesso, tenuto conto altresì del fatto che tale insidia era presente da tempo risalente e che l' percorreva quotidianamente il detto tratto di Pt_2 strada per recarsi presso un deposito di sua proprietà; c) che la presenza di ciottoli nella buca doveva indurre il dante causa degli appellanti ad un maggiore attenzione, evitando di camminarci sopra. Dall'insieme di tali circostanze, dunque, il Tribunale ha desunto che il pag. 9 di 12 danneggiato, ove avesse tenuto un comportamento più diligente e avesse fatto maggiore attenzione alle condizioni della strada, non sarebbe caduto, riportando le lesioni per cui è causa.
12.1. Tale motivazione deve trovare condivisione sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata e delle precisazioni che seguono.
Ed invero, anzitutto, la Corte osserva che, dall'esame dei rilievi fotografici presenti nella produzione di primo grado, è possibile rilevare la presenza di una buca sul marciapiedi, determinata dall'assenza di sanpietrini, caratterizzata da profondità ed ampiezza di rilevanti dimensioni, tale da poter essere chiaramente percepita dall' tenuto conto Pt_2 altresì dell'orario diurno in cui è avvenuto il sinistro. Vi è poi da osservare che l'anomalia in questione poteva, inoltre, essere evitata dal predetto in considerazione della circostanza che la strada appare del tutto integra nella zona circostante, presentando la detta anomalia solo all'angolo esterno (cfr. rilievi fotografici allegati alla produzione di parte appellante).
Ne consegue che deve ritenersi che il danneggiato, ove avesse tenuto un comportamento più diligente e avesse fatto maggiore attenzione alle condizioni del marciapiedi che stava percorrendo, dovere sullo stesso incombente in virtù del principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sopra richiamato, avrebbe evitato la buca ivi presente e, dunque, non sarebbe caduto, riportando le lesioni per cui è causa.
Pertanto, non essendo stata offerta la prova del nesso di causalità tra la buca presente sul manto stradale ed il sinistro occorso all'istante, dovendo lo stesso imputarsi esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., correttamente la domanda proposta non è stata accolta.
12.2 Né può venire in rilievo l'età del dante causa degli appellanti, dovendosi comunque ritenere che la buca in questione era percepibile ed evitabile anche da parte di una persona anziana.
13. Non va sottaciuto, infine, che, dall'esame delle risultanze processuali, sussistono dubbi circa l'accadimento del sinistro secondo le modalità riferite dall'istante nel presente giudizio.
Ed invero, dalla lettura del verbale di Pronto Soccorso dell'Asl Na1 centro del
13/10/2016, si evince che l' nell'immediatezza del sinistro, non ha dichiarato una Pt_2 responsabilità di terzi in ordine all'accadimento dello stesso, riferendo di essere stato vittima “di una caduta accidentale presso il proprio domicilio” (cfr. verbale di pronto soccorso pag. 10 di 12 nella produzione di parte attrice). Ebbene, tale locuzione lascia chiaramente intendere che l' ha dichiarato al Pronto soccorso di essere caduto accidentalmente all'interno della Pt_2 propria abitazione e non già nella pubblica via, come allegato nel presente giudizio.
Peraltro, le deposizioni rese dai testi e entrambi nipoti Testimone_1 Tes_2 del de cuius, appaiono piuttosto generiche e lacunose, non avendo gli stessi riferito di aver visto il nonno cadere per essere finito nella buca presente all'angolo del marciapiedi (cfr. verbali del 10.12.2018 e del 16.5.2019 del procedimento di primo grado).
14. Consegue da quanto innanzi che, in assenza di prova circa l'an debeatur, correttamente non è stata disposta la CTU nel giudizio di primo grado, sicché l'appello proposto da , e va Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
15. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif.
(valore tra € 5.201,00 a € 25.000,00, eccetto la fase istruttoria in quanto non concretamente volta).
15.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 213/2021, così provvede:
1- rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_4 Parte_2
; Parte_3
2- condanna , e , in Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, a pagare in favore del le spese del presente Controparte_2 grado che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pag. 11 di 12 3- dà atto che , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
sono tenuti, in solido tra loro, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
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