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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 6192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22/10/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
13/02/2025 tra
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
POSENATO ANNA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. VIVIRITO CP_1 C.F._2
PELLEGRINO MARTINA e STORARI ALESSIO presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
1 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc dalla Giudice all'udienza del 13/02/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 20/04/2013 a Soave
(VR) dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità a tale accordo raggiunto dalle parti di cui alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice all'udienza del 13/02/2025 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 20/04/2013 a Soave (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Soave (VR) nell'anno 2013,
Numero 2, Parte II, Serie A.
2. Dispone l'affido condiviso e il collocamento prevalente presso la madre.
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare alla madre.
4. Dispone il diritto di visita del padre per un giorno infrasettimanale con pernotto e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera entro le 21.00; in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze di
Pasqua; per 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo estivo da determinarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
altre festività alternate.
5. Pone a carico del padre il contributo al mantenimento di euro 500,00 mensili (pari a euro 166,00 a figlio), rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di marzo 2025, da
2 versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
6. Percorso di sostegno congiunto alla genitorialità per le parti previo assenso delle stesse.
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di SOAVE (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 13.2.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22/10/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
13/02/2025 tra
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
POSENATO ANNA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. VIVIRITO CP_1 C.F._2
PELLEGRINO MARTINA e STORARI ALESSIO presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
1 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc dalla Giudice all'udienza del 13/02/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario in data 20/04/2013 a Soave
(VR) dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità a tale accordo raggiunto dalle parti di cui alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice all'udienza del 13/02/2025 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 20/04/2013 a Soave (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Soave (VR) nell'anno 2013,
Numero 2, Parte II, Serie A.
2. Dispone l'affido condiviso e il collocamento prevalente presso la madre.
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare alla madre.
4. Dispone il diritto di visita del padre per un giorno infrasettimanale con pernotto e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera entro le 21.00; in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze di
Pasqua; per 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo estivo da determinarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
altre festività alternate.
5. Pone a carico del padre il contributo al mantenimento di euro 500,00 mensili (pari a euro 166,00 a figlio), rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di marzo 2025, da
2 versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
6. Percorso di sostegno congiunto alla genitorialità per le parti previo assenso delle stesse.
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di SOAVE (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 13.2.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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