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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 31287/2018 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31287/2018 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 13.11.2024, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via Napoli a Ponticelli n. 81, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Spina, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegato all'atto introduttivo
- ATTRICE -
E
(c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(AV) alla Via Antica n. 7, elettivamente domiciliata in Napoli al viale Margherita n. 49, presso lo studio dell'avv. Stefano Marzatico e dell'avv. Pietro Ferraro, dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e risposta
- CONVENUTA-
E (P. Iva ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Borgaro Torinese, via Lanzo 29, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale IS E/1, presso lo studio dell'avv. Raffaele Russo e dell'avv. Massimiliano Ghignone, dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione e risposta
- CHIAMATA IN CAUSA–
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza del 13.11.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2018, deducendo di essersi Parte_1 sottoposta ad interventi chirurgici presso lo studio della dott.ssa medico odontoiatra, CP_1 chiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di quest'ultima e di condannare la stessa al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale che assumeva di aver subito in conseguenza della condotta negligente tenuta dalla convenuta.
A sostegno della domanda risarcitoria, l'attrice, in particolare, deduceva:
pagina 1 di 9 - che, a causa dei gravi disturbi odontoiatrici e mandibolari da cui era affetta, nell'ottobre 2017, si rivolgeva per le cure necessarie alla dott.ssa la quale, dopo averla visitata, CP_1 stilava un piano, con contestuale preventivo, degli interventi da eseguirsi;
- che, stando al preventivo della convenuta, tali interventi (consistenti in: “dente 17 Capsula in lega di porcellana, devitalizzazione 3 canali;
Dente 16 Capsula in lega-porcellana; Dente 15-
14- 13-12-11 Capsula in lega porcellana;
Dente 21-22-23-24-25-26 capsula in lega porcellana;
Dente 27 Capsula in lega porcellana;
Dente 45 Devitalizzazione 3 canali;
Dente 46 Devitalizzazione 1 canale;
Arcata inferiore ablazione tartaro;
Dente 37 Estrazione”) avrebbero avuto un costo di € 5.000,00;
- che, a partire dal 26.10.2017, aveva versato alla convenuta alcuni acconti, ammontanti complessivamente a € 2.500,00;
- che, malgrado i ripetuti interventi operati dalla dott.ssa , nell'ottobre del 2018, CP_1
l'attrice era costretta a constatare un peggioramento delle proprie condizioni di salute;
- che, in particolare, lamentava “numerose edentulite ed una struttura protesica provvisoria in resina fortemente danneggiata dall'elemento 1.2 all'elemento 2.7”, nonché “una forte dolenzia agli elementi 4.4, 2.3 e 2.4, mentre l'elemento 4.4 appare fortemente compromesso, con grossa lesione cariosa deostruente con ricostruzione incongrua”;
- che, inoltre, rimaneva inalterata una lesione cistica di natura infettiva all'elemento 4.4., già presente all'esame radiografico del novembre 2017;
- che, dopo gli interventi odontoiatrici, la paziente lamentava la perdita di tre elementi dentali
(1.7, 4.5, 3.7), due terapie canalari sottoriempite ed alesate e sigillate non fino al terzo apicale (1.7, 4.5), una perforazione della base della camera pulpare dell'elemento 1.7, nonché un'avulsione dell'elemento 3.7, che appariva fortemente compromesso a livello paradentale;
- che gli interventi in studio, in realtà, venivano effettuati da operatori diversi, atteso che gli stessi, nel corso delle diverse sedute, venivano iniziati sempre dal dott. e, Controparte_3 poi, portati a termine dalla dott.ssa ; CP_1
- che, da accertamenti svolti presso l'Ordine degli odontoiatri, non è risultato iscritto alcun medico odontoiatra con il nome ”; Controparte_3
- che, successivamente, si rendeva necessaria l'avulsione dell'elemento 1.7, a causa della terapia canalare errata e dell'apertura camerale, che aveva arrecato danno alla base della camera pulpare e, conseguentemente, alla formazione radicolare;
- che non venivano trattati i canali radicolari per tutta la loro lunghezza;
- che l'avulsione dell'elemento 4.5 veniva effettuata in seguito a frattura dello stesso, avvenuta mentre stava operando sullo stesso il dott. ; CP_3
- che, pertanto, la terapia canalare dell'elemento dentale 4.5 appariva in radiografia effettuata per la metà della lunghezza radicolare;
- che non veniva mai consegnato né fatto firmare un modulo di consenso informato agli interventi chirurgici e che tale mancanza non aveva consentito alla paziente di comprendere la tipologia e gli eventuali effetti indesiderati degli interventi cui stava per essere sottoposta, né la loro invasività;
- che, attualmente, la paziente lamenta un gravissimo pregiudizio alla masticazione nonché
l'impossibilità di aprire la bocca in maniera adeguata.
Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e/o imperita della convenuta CP_1
l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico con
[...]
pagina 2 di 9 personalizzazione massima, morale e da perdita di chance di guarigione, nonché il danno patrimoniale per le spese mediche già sostenute e per quelle ancora da sostenere.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1 ogni addebito e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La convenuta, in particolare, osservava che – contro il proprio parere – era stata l'attrice, per motivi esclusivamente economici, ad optare per un intervento di tipo “conservativo”, che prescindesse totalmente dalla cura delle problematiche articolari e funzionali, ed aggiungeva che la nel Pt_1 corso del periodo di trattamento “non seguiva le terapie farmacologiche-domiciliari prescritte, omettendo l'assunzione dei farmaci antibiotici prescritti”, per poi iniziare a non rispettare più neanche gli appuntamenti in studio, prima di interrompere definitivamente ogni cura.
In ogni caso, chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa della
[...] dalla quale intendeva essere manlevata in caso di Controparte_2 condanna, in virtù della polizza allegati agli atti.
Si costituiva in giudizio la negando ogni Controparte_2 responsabilità della CP_1
Eccepiva, inoltre, la violazione del patto di gestione della lite, ai sensi dell'art. 22 della polizza di responsabilità civile contratta dalla convenuta, nonché l'inoperatività della stessa nel caso di specie. In, subordine, in caso di accertamento della responsabilità della convenuta, chiedeva di riconoscere la garanzia dell'indennizzo nei limiti e termini di polizza, ed in ogni caso entro il massimale di € 1.000.000,00, con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.
Espletata CTU medico-legale e assunta la prova testimoniale, all'udienza del 13.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione.
La prospettazione attorea postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della convenuta medico odontoiatra, presso il cui studio l'attrice si CP_1 Parte_1 recava in quanto affetta da gravi disturbi odontoiatrici e mandibolari.
Parte attrice ha lamentato, in particolare:
- che le operazioni odontoiatriche non venivano eseguite unicamente dalla convenuta, ma anche da un soggetto – il dott. – che, in realtà, non sarebbe mai stato iscritto all'albo tenuto Controparte_3 dall'ordine degli Odontoiatri;
- che gli interventi odontoiatrici posti in essere non sono stati eseguiti correttamente;
- che è stato leso il suo diritto all'autodeterminazione, in quanto il sanitario non consegnava né faceva firmare un modulo di consenso informato agli interventi chirurgici, non consentendole di comprendere la tipologia e gli eventuali effetti indesiderati degli interventi, né la loro invasività;
- che tali condotte avrebbero determinato il peggioramento delle sue condizioni di salute, in termini di significativa perdita della funzionalità del cavo orale.
Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate nell'atto di citazione, costituenti allegazione dell'inadempimento contrattuale addebitato alla convenuta quale fonte dell'obbligazione pagina 3 di 9 risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno lamentato. In via preliminare, occorre precisare che, sebbene non sia stato prodotto in atti alcun contratto d'opera professionale, la responsabilità della dott.ssa deve ritenersi di natura contrattuale, dal CP_1 momento che il rapporto professionale non è stato contestato da alcuna delle parti.
La convenuta, anzi, ha confermato la circostanza secondo cui l'attrice si rivolgeva presso il suo studio nell'ottobre del 2017, per l'esecuzione di interventi chirurgici odontoiatrici ad un prezzo pattuito di € 5.000,00, e ha precisato di aver svolto personalmente tutte le operazioni, escludendo di aver mai delegato a terzi (e, in particolare, a tale “Flogas”) alcun tipo di intervento e così assumendo unicamente su di sé l'eventuale responsabilità di quanto effettuato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dalla dott.ssa può essere CP_1 sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU. – prof.ssa specialista in medicina Persona_1 legale e delle assicurazioni, e dott. specialista in odontostomatologia - depositato in Persona_2 data 9.5.2024. Ed invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue: “La sig.ra già all'epoca Parte_1 dell'inizio del piano di trattamento della dott.ssa era affetta da edentulia parziale e CP_1 riassorbimento osseo orizzontale generalizzato e verticale principalmente in regione premolare e molare superiore ed inferiore. In particolare, assenza degli elementi 1.5, 1.7, 1.8, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.6,
4.6, 4.7, 4.8. Elementi dentari 1.3, 1.4, 2.2 trattati endodonticamente ed elementi 1.6, 31 4.5 presentavano corona protesica di tipo fisso e da una sindrome algicodisfunzionale a carico delle ATM di grado lieve”. Quanto alla condotta della dott.ssa , dalla perizia si rileva che “il piano di trattamento, sulla CP_1 base della documentazione presentata, effettuato in data 07/11/2017 dalla dott.ssa , sulla CP_1 scorta della cartella clinica agli atti, non ha tenuto conto della patologia pregressa, né della patologia parodontale già cronica, ampiamente dimostrata sia dai certificati dell'epoca presso altre strutture sia dai dati radiologici, manifestando una impostazione clinica e terapeutica di imprudenza e di imperizia.
Tutto il piano terapeutico è stato svolto verso la riabilitazione protesica di tipo fisso, peraltro mai realizzata in fase definitiva, senza i necessari approfondimenti diagnostici e terapeutici per le altre patologie già presenti (Sindrome Algico Disfunzionale e Parodontite Cronica dell'adulto). Il tutto ha portato all'esacerbazione dei sintomi già presenti, al peggioramento della situazione clinica ed all'aggravamento delle patologie in atto. Pertanto la mancata diagnosi delle stesse ed il piano di trattamento finalizzato alla sola protesizzazione, senza un piano di trattamento parodontale volto al controllo dei fattori causali ed alla verifica di uno stato di salute parodontale, ha contribuito alla perdita dentaria che si è sviluppata nel tempo, potenzialmente aggravata dall'utilizzo protratto di una protesi fissa provvisoria all'arcata superiore. Infatti l'analisi dei radiogrammi, nel tempo, hanno permesso di verificare sia la perdita dell'elemento 1.6 sia la controindicazione all'utilizzo dell'elemento 2.6 affetto da perdita ossea di sostegno sia orizzontale che verticale, come elemento pilastro distale della protesi che avrebbe dovuto essere realizzata dalla professionista. Pertanto si è verificata una perdita nel tempo di tutti gli elementi dentari dell'arcata superiore (oggetto di causa) come di alcuni elementi dentari inferiori”. I CTU in ogni caso, hanno precisato che “la paziente a conoscenza dalle certificazioni mediche rilasciate, avendo contezza delle sue patologie, ha atteso anni, prima di ridurre i danni occorsi (perdita di tutti gli elementi dentari all'arcata superiore) senza intraprendere altre terapie, pertanto a nostro avviso le perdite dentarie plurime, intese come danno permanente, non vanno riconosciute, qualora la stessa avesse usato l'ordinaria diligenza nel determinarle. Fanno eccezione i due molari superiori (1.6 e 2.6) che invece verranno persi per la superficiale valutazione effettuata dalla professionista”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
pagina 4 di 9 “Va riconosciuta alla paziente in termine di danno biologico la perdita di questi due elementi dentari che in base alla Tabella di legge di cui al DM 3.7.03 delle micropermanenti fino al 9% può essere valutata con un tasso percentuale dell'1,25% per ogni elemento perso e pari ad un totale di 2,50% di I.P da ridurre di un terzo per la patologia parodontale cronica già presente e perciò pari a 1,65 % di
I.P. Per quanto attiene alla Sindrome Algico Disfunzionale, da considerare cronica di tipo lieve, rispetto alla situazione clinica di partenza, si può prospettare un tasso percentuale di invalidità permanente del 3%. Pertanto, i postumi permanenti riconducibili alla condotta censurabile della dott.ssa , meritano una valutazione complessiva del 4,65%, arrotondabile al 5%. CP_1 Per quanto riguarda, invece, la durata dell'inabilità temporanea si possono riconoscere complessivamente trenta giorni necessari e sufficienti per eseguire il trattamento di riabilitazione protesica sopra descritto, comprensivo di giorni dieci di inabilità temporanea totale a cui aggiungere dieci giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e dieci giorni di inabilità temporanea parziale al 25%”.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le condotte colpevoli imputabili alla convenuta CP_1 sarebbero, dunque, consistite:
- nella mancata diagnosi della patologia pregressa della paziente nonché della patologia parodontale già cronica, dimostrata sia dai certificati dell'epoca presso altre strutture, sia dai dati radiologici;
- nell'erronea programmazione di un piano di trattamento finalizzato alla sola protesizzazione, in assenza di un piano di trattamento parodontale volto al controllo dei fattori causali ed alla verifica di uno stato di salute parodontale (Sindrome Algico Disfunzionale e Parodontite Cronica dell'adulto).
Tali condotte avrebbero aggravato le predette patologie, nonché contribuito alla perdita dentale dei due molari superiori (1.6 e 2.6).
Alla luce delle osservazioni svolte dai CTU, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità della convenuta per il pregiudizio alla salute occorso alla paziente. CP_1
Né in senso contrario possono valorizzarsi le dichiarazioni del teste addotto da _1 parte convenuta, il quale – escusso all'udienza del 16.1.2023 – dopo aver premesso di essere coniuge della in procinto di separarsi legalmente dalla stessa, di essere un odontotecnico e di aver CP_1 lavorato come assistente alla poltrona nello studio professionale della moglie, ha confermato soltanto in parte la tesi della convenuta, motivo per ci deve dirsi che le sue dichiarazioni non appaiono dirimenti ai fini del decidere.
Il teste infatti, dopo aver riferito di non ricordare con precisione il periodo in cui la Tes_1 si sarebbe recata presso lo studio professionale della convenuta, ha confermato che la Pt_1 paziente non avrebbe completato il trattamento per motivi economici, ma ha aggiunto di non sapere se la paziente avesse rifiutato l'intervento suggerito dalla e, comunque, di non essersi mai CP_1 occupato dell'aspetto patrimoniale della vicenda, in quanto lo stesso veniva seguito direttamente dalla moglie.
Ne deriva che la tesi della convenuta, tesa ad attribuire esclusivamente all'attrice la scelta errata delle terapie da porre in essere, non può dirsi dimostrata, atteso che, sul punto, l'unico teste indicato dalla difesa della non è stato in grado di riferire alcunché. CP_1
Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, si condividono le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno biologico permanente e temporaneo patito dalla Pt_1
Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo giudice, anche in considerazione del fatto che non sono pervenute ai consulenti d'ufficio osservazioni da parte dei CCTTPP delle parti costituite. pagina 5 di 9 Può, pertanto, affermarsi che, in conseguenza della condotta imprudente ed imperita della convenuta,
si è determinata una invalidità permanente nella misura del 5%, oltre a giorni 30 di CP_1
I.T., di cui 10 giorni di I.T.T., 10 giorni di I.T.P. al 50% e 10 giorni di I.T.P. al 25%.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione, in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 4, della legge n. 24/2017, secondo cui “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”. Considerato, quindi, che, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua); avuto riguardo ai criteri di liquidazione di cui sopra, l'importo astrattamente liquidabile - in via di equità – per una lesione dell'integrità psico-fisica del 5% in soggetto di sesso femminile di 44 anni di età all'epoca dei fatti, risulta corrispondente alla somma di € 5.896,94. Quanto al danno morale invocato dall'attrice, il teste escusso all'udienza del Testimone_2 4.11.2021, ha riferito che l'attrice, a causa delle problematiche patite, non usciva più Parte_1 di casa, né aveva contatti con altre persone;
che riusciva solo ad ingerire liquidi in quanto aveva difficoltà nella masticazione e che,
per questi motivi
, era costretta a recarsi spesso in ospedale. Prima degli interventi per cui è causa, invece, era solita uscire spesso, per andare a trovare la madre ovvero accompagnare i figli a scuola.
Pertanto, tenuto conto delle presumibili sofferenze connesse alle lesioni riportate (allegate e provate dall'attrice, mediante la prova testimoniale assunta), anche in considerazione della giovane età della paziente al momento del fatto (44 anni), questo può essere liquidato mediante personalizzazione del danno biologico sopra liquidato, con aumento di un terzo (pari ad € 2.287,65). Si ottiene così il definitivo importo di € 9.151,29. All'importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di novembre 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Infine, non può essere riconosciuto alcun danno da perdita di chance di guarigione della paziente, in quanto, in mancanza di imputabilità delle condotte della dott.ssa rispetto all'autonomo e CP_1 distinto bene della vita, da qualificarsi come “chance di guarigione”, nessuna responsabilità può ascriversi alla stessa, in relazione a tale voce di danno, mancando un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile tra il fatto e il danno.
Per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale concernente le spese mediche sostenute dall'attrice, queste – in mancanza di una contestazione espressa, sul punto, da parte della convenuta – possono essere riconosciute nella misura di 2.500,00 euro, corrispondenti alle somme versate dalla alla , a titolo di acconto, sul maggiore importo inizialmente concordato. Pt_1 CP_1
Su tale importo, devono essere calcolati gli interessi legali dalla data di effettivo esborso (a partire dall'ottobre 2017), fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Non può essere accolta, invece, la parte di domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale
“futuro”, concernente le spese mediche che l'attrice dovrà sostenere per curare le proprie patologie, atteso che si tratta di pregiudizio del tutto alternativo, rispetto a quello qui liquidato per la invalidità
pagina 6 di 9 permanente nella misura del 5%, sicché il cumulo tra l'una e l'altra voce di danno darebbe luogo ad un'ingiusta locupletazione in vantaggio della parte. Non avendo l'attrice espressamente optato per l'una o altra voce di danno, si ritiene legittimo liquidare in questa sede il solo danno effettivo, reale ed attuale, come riconosciuto in base alle considerazioni esposte, in luogo di quello che si verificherebbe in futuro, nel solo caso in cui la paziente decidesse di sottoporsi ad un nuovo intervento correttivo.
Quanto, infine, alla ulteriore istanza risarcitoria formulata in relazione alla dedotta inadeguatezza del consenso informato, essa va rigettata per le seguenti ragioni.
La Corte di Cassazione, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi in argomento, per lo specifico caso di concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, ha affermato che “in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019)”. In motivazione viene poi chiarita espressamente la regola di giudizio che l'interprete è chiamato ad applicare nella risoluzione del caso concreto.
La sentenza, evidenzia in premessa che “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico- paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicché non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, bene essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.”
pagina 7 di 9 Ebbene, la trasposizione dei menzionati canoni ermeneutici al caso di specie consente di affermare che il danno patito dall'attrice, risarcibile nel caso di specie, attiene al solo pregiudizio Parte_1 alla salute, conseguito alla condotta imprudente ed imperita della dott.ssa . CP_1
Non si riscontra, invece, un autonomo pregiudizio alla sfera della libera autodeterminazione del paziente a prescindere dal danno derivante da inesatta prestazione medica, comunque riconosciuto.
Invero, manca in radice l'allegazione di puntuali, specifici e circostanziati argomenti utili a ricostruire l'ipotetica volontà della paziente, sicché resta preclusa in questa sede la possibilità di effettuare il dovuto giudizio controfattuale volto a verificare la sussistenza di un autonomo pregiudizio alla libera autodeterminazione della medesima.
La domanda sul punto, quindi, deve essere rigettata.
Va, infine, accolta la domanda di garanzia azionata dalla convenuta nei confronti della CP_1 terza chiamata in causa, atteso che la polizza Controparte_2 invocata e prodotta risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio e non sussistono contestazioni concrete al riguardo da parte della compagnia assicurativa.
La difesa della compagnia assicurativa, invero, ha sostenuto che la convenuta, non avendo depositato la comparsa conclusionale, avrebbe rinunciato alla domanda di garanzia svolta nei suoi confronti.
Senonché, tale conclusione non può essere condivisa, dal momento che le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 7.10.2024 denotano, al contrario, l'inequivoca intenzione di riportarsi a tutte le domande già formulate in corso di causa. Inoltre, alcuna rinuncia può ricavarsi dalla memoria di replica depositata dalla difesa della in data 3.2.2025, nella quale la convenuta ha CP_1 espressamente insistito nelle proprie difese, ivi compresa la domanda di garanzia.
Per quanto attiene all'ambito di operatività della polizza, la compagnia assicurativa ha eccepito, in primo luogo, l'inoperatività della stessa, nel caso in cui dall'istruttoria processuale fosse emerso che gli interventi in questione fossero stati eseguiti da un operatore diverso dalla dott.ssa . CP_1
Ebbene, dalle risultanze istruttorie di tale processo è emerso che l'unica ad operare la paziente è stata la convenuta, CP_1
In ogni caso, la questione non appare rilevante atteso che l'art. 13 della polizza assicurativa allegata agli atti, stabilisce espressamente che “l'assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno a terzi, siano stati compiuti dai collaboratori dello studio professionale operanti sia in regime di collaborazione libero professionale (quando l'assicurato sia tenuto a risponderne ai sensi di legge) sia in regime di dipendenza”.
A ciò si aggiunga che non è emersa la sussistenza di altri contratti assicurativi a favore della convenuta,
con la conseguenza che la garanzia prestata dalla CP_1 [...] pera a primo rischio. Controparte_2
Per le motivazioni suesposte, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa non può, quindi, trovare accoglimento.
Infine, la compagnia assicurativa ha lamentato la violazione del patto di gestione della lite, dal momento che la convenuta si è costituita in giudizio a mezzo del proprio difensore, in violazione dell'art. 22 delle condizioni di polizza.
Tale pattuizione, infatti, stabilisce espressamente che “la Compagnia assume a nome dell'assicurato, fino ad esaurimento del grado di giudizio eventualmente in corso al momento della definizione del
pagina 8 di 9 danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell' , designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni Parte_2 spettanti all'Assicurato stesso (…) La Compagnia non riconosce spese incontrate dall' per Parte_2 legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”. Il mancato rispetto dell'art. 22 delle condizioni contrattuali di polizza, tuttavia, lungi dall'escludere la copertura assicurativa della per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, CP_1 comporta unicamente che le spese sostenute da quest'ultima per il legale o il tecnico da questa designato non possono essere addebitate alla compagnia di assicurazione.
La va, dunque, condannata a tenere indenne la Controparte_2 convenuta di tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere alla parte attrice per CP_1 effetto della presente pronuncia, fatta eccezione per le spese di lite e di ctp.
Le spese di lite tra attrice e convenuta seguono la soccombenza e devono essere liquidate e poste a carico della convenuta, nelle modalità indicate nel dispositivo.
Per quanto detto, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra la convenuta e la chiamata in causa, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1. accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.151,29, a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di novembre 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2. accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.500,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali, dalla data di effettivo esborso sino alla pubblicazione della presente sentenza;
3. rigetta, nel resto, le domande avanzate dall'attrice;
4. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 314,00, a titolo di esborsi, nonché € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5. accoglie la domanda di garanzia avanzata da e, per l'effetto, condanna la CP_1 [...]
tenere indenne la convenuta di tutto quanto la stessa Controparte_2 sarà tenuta a pagare all'attrice per effetto della presente sentenza, detratta l'eventuale franchigia contrattuale;
6. dichiara interamente compensate le spese di lite tra la convenuta e la chiamata in CP_1 causa Controparte_2
7. pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta e, per essa, della terza chiamata in causa.
Napoli, 08/03/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31287/2018 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 13.11.2024, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via Napoli a Ponticelli n. 81, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Spina, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegato all'atto introduttivo
- ATTRICE -
E
(c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(AV) alla Via Antica n. 7, elettivamente domiciliata in Napoli al viale Margherita n. 49, presso lo studio dell'avv. Stefano Marzatico e dell'avv. Pietro Ferraro, dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e risposta
- CONVENUTA-
E (P. Iva ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Borgaro Torinese, via Lanzo 29, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale IS E/1, presso lo studio dell'avv. Raffaele Russo e dell'avv. Massimiliano Ghignone, dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione e risposta
- CHIAMATA IN CAUSA–
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza del 13.11.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2018, deducendo di essersi Parte_1 sottoposta ad interventi chirurgici presso lo studio della dott.ssa medico odontoiatra, CP_1 chiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di quest'ultima e di condannare la stessa al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale che assumeva di aver subito in conseguenza della condotta negligente tenuta dalla convenuta.
A sostegno della domanda risarcitoria, l'attrice, in particolare, deduceva:
pagina 1 di 9 - che, a causa dei gravi disturbi odontoiatrici e mandibolari da cui era affetta, nell'ottobre 2017, si rivolgeva per le cure necessarie alla dott.ssa la quale, dopo averla visitata, CP_1 stilava un piano, con contestuale preventivo, degli interventi da eseguirsi;
- che, stando al preventivo della convenuta, tali interventi (consistenti in: “dente 17 Capsula in lega di porcellana, devitalizzazione 3 canali;
Dente 16 Capsula in lega-porcellana; Dente 15-
14- 13-12-11 Capsula in lega porcellana;
Dente 21-22-23-24-25-26 capsula in lega porcellana;
Dente 27 Capsula in lega porcellana;
Dente 45 Devitalizzazione 3 canali;
Dente 46 Devitalizzazione 1 canale;
Arcata inferiore ablazione tartaro;
Dente 37 Estrazione”) avrebbero avuto un costo di € 5.000,00;
- che, a partire dal 26.10.2017, aveva versato alla convenuta alcuni acconti, ammontanti complessivamente a € 2.500,00;
- che, malgrado i ripetuti interventi operati dalla dott.ssa , nell'ottobre del 2018, CP_1
l'attrice era costretta a constatare un peggioramento delle proprie condizioni di salute;
- che, in particolare, lamentava “numerose edentulite ed una struttura protesica provvisoria in resina fortemente danneggiata dall'elemento 1.2 all'elemento 2.7”, nonché “una forte dolenzia agli elementi 4.4, 2.3 e 2.4, mentre l'elemento 4.4 appare fortemente compromesso, con grossa lesione cariosa deostruente con ricostruzione incongrua”;
- che, inoltre, rimaneva inalterata una lesione cistica di natura infettiva all'elemento 4.4., già presente all'esame radiografico del novembre 2017;
- che, dopo gli interventi odontoiatrici, la paziente lamentava la perdita di tre elementi dentali
(1.7, 4.5, 3.7), due terapie canalari sottoriempite ed alesate e sigillate non fino al terzo apicale (1.7, 4.5), una perforazione della base della camera pulpare dell'elemento 1.7, nonché un'avulsione dell'elemento 3.7, che appariva fortemente compromesso a livello paradentale;
- che gli interventi in studio, in realtà, venivano effettuati da operatori diversi, atteso che gli stessi, nel corso delle diverse sedute, venivano iniziati sempre dal dott. e, Controparte_3 poi, portati a termine dalla dott.ssa ; CP_1
- che, da accertamenti svolti presso l'Ordine degli odontoiatri, non è risultato iscritto alcun medico odontoiatra con il nome ”; Controparte_3
- che, successivamente, si rendeva necessaria l'avulsione dell'elemento 1.7, a causa della terapia canalare errata e dell'apertura camerale, che aveva arrecato danno alla base della camera pulpare e, conseguentemente, alla formazione radicolare;
- che non venivano trattati i canali radicolari per tutta la loro lunghezza;
- che l'avulsione dell'elemento 4.5 veniva effettuata in seguito a frattura dello stesso, avvenuta mentre stava operando sullo stesso il dott. ; CP_3
- che, pertanto, la terapia canalare dell'elemento dentale 4.5 appariva in radiografia effettuata per la metà della lunghezza radicolare;
- che non veniva mai consegnato né fatto firmare un modulo di consenso informato agli interventi chirurgici e che tale mancanza non aveva consentito alla paziente di comprendere la tipologia e gli eventuali effetti indesiderati degli interventi cui stava per essere sottoposta, né la loro invasività;
- che, attualmente, la paziente lamenta un gravissimo pregiudizio alla masticazione nonché
l'impossibilità di aprire la bocca in maniera adeguata.
Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente e/o imperita della convenuta CP_1
l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali, sub specie di danno biologico con
[...]
pagina 2 di 9 personalizzazione massima, morale e da perdita di chance di guarigione, nonché il danno patrimoniale per le spese mediche già sostenute e per quelle ancora da sostenere.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1 ogni addebito e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La convenuta, in particolare, osservava che – contro il proprio parere – era stata l'attrice, per motivi esclusivamente economici, ad optare per un intervento di tipo “conservativo”, che prescindesse totalmente dalla cura delle problematiche articolari e funzionali, ed aggiungeva che la nel Pt_1 corso del periodo di trattamento “non seguiva le terapie farmacologiche-domiciliari prescritte, omettendo l'assunzione dei farmaci antibiotici prescritti”, per poi iniziare a non rispettare più neanche gli appuntamenti in studio, prima di interrompere definitivamente ogni cura.
In ogni caso, chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa della
[...] dalla quale intendeva essere manlevata in caso di Controparte_2 condanna, in virtù della polizza allegati agli atti.
Si costituiva in giudizio la negando ogni Controparte_2 responsabilità della CP_1
Eccepiva, inoltre, la violazione del patto di gestione della lite, ai sensi dell'art. 22 della polizza di responsabilità civile contratta dalla convenuta, nonché l'inoperatività della stessa nel caso di specie. In, subordine, in caso di accertamento della responsabilità della convenuta, chiedeva di riconoscere la garanzia dell'indennizzo nei limiti e termini di polizza, ed in ogni caso entro il massimale di € 1.000.000,00, con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.
Espletata CTU medico-legale e assunta la prova testimoniale, all'udienza del 13.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta, nei sensi di cui in motivazione.
La prospettazione attorea postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della convenuta medico odontoiatra, presso il cui studio l'attrice si CP_1 Parte_1 recava in quanto affetta da gravi disturbi odontoiatrici e mandibolari.
Parte attrice ha lamentato, in particolare:
- che le operazioni odontoiatriche non venivano eseguite unicamente dalla convenuta, ma anche da un soggetto – il dott. – che, in realtà, non sarebbe mai stato iscritto all'albo tenuto Controparte_3 dall'ordine degli Odontoiatri;
- che gli interventi odontoiatrici posti in essere non sono stati eseguiti correttamente;
- che è stato leso il suo diritto all'autodeterminazione, in quanto il sanitario non consegnava né faceva firmare un modulo di consenso informato agli interventi chirurgici, non consentendole di comprendere la tipologia e gli eventuali effetti indesiderati degli interventi, né la loro invasività;
- che tali condotte avrebbero determinato il peggioramento delle sue condizioni di salute, in termini di significativa perdita della funzionalità del cavo orale.
Ciò posto, occorre allora esaminare nel merito le condotte denunciate nell'atto di citazione, costituenti allegazione dell'inadempimento contrattuale addebitato alla convenuta quale fonte dell'obbligazione pagina 3 di 9 risarcitoria azionata e verificarne l'effettiva ricorrenza, nonché l'idoneità causale a determinare il danno lamentato. In via preliminare, occorre precisare che, sebbene non sia stato prodotto in atti alcun contratto d'opera professionale, la responsabilità della dott.ssa deve ritenersi di natura contrattuale, dal CP_1 momento che il rapporto professionale non è stato contestato da alcuna delle parti.
La convenuta, anzi, ha confermato la circostanza secondo cui l'attrice si rivolgeva presso il suo studio nell'ottobre del 2017, per l'esecuzione di interventi chirurgici odontoiatrici ad un prezzo pattuito di € 5.000,00, e ha precisato di aver svolto personalmente tutte le operazioni, escludendo di aver mai delegato a terzi (e, in particolare, a tale “Flogas”) alcun tipo di intervento e così assumendo unicamente su di sé l'eventuale responsabilità di quanto effettuato. L'excursus dell'assistenza sanitaria prestata alla paziente dalla dott.ssa può essere CP_1 sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU. – prof.ssa specialista in medicina Persona_1 legale e delle assicurazioni, e dott. specialista in odontostomatologia - depositato in Persona_2 data 9.5.2024. Ed invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue: “La sig.ra già all'epoca Parte_1 dell'inizio del piano di trattamento della dott.ssa era affetta da edentulia parziale e CP_1 riassorbimento osseo orizzontale generalizzato e verticale principalmente in regione premolare e molare superiore ed inferiore. In particolare, assenza degli elementi 1.5, 1.7, 1.8, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.6,
4.6, 4.7, 4.8. Elementi dentari 1.3, 1.4, 2.2 trattati endodonticamente ed elementi 1.6, 31 4.5 presentavano corona protesica di tipo fisso e da una sindrome algicodisfunzionale a carico delle ATM di grado lieve”. Quanto alla condotta della dott.ssa , dalla perizia si rileva che “il piano di trattamento, sulla CP_1 base della documentazione presentata, effettuato in data 07/11/2017 dalla dott.ssa , sulla CP_1 scorta della cartella clinica agli atti, non ha tenuto conto della patologia pregressa, né della patologia parodontale già cronica, ampiamente dimostrata sia dai certificati dell'epoca presso altre strutture sia dai dati radiologici, manifestando una impostazione clinica e terapeutica di imprudenza e di imperizia.
Tutto il piano terapeutico è stato svolto verso la riabilitazione protesica di tipo fisso, peraltro mai realizzata in fase definitiva, senza i necessari approfondimenti diagnostici e terapeutici per le altre patologie già presenti (Sindrome Algico Disfunzionale e Parodontite Cronica dell'adulto). Il tutto ha portato all'esacerbazione dei sintomi già presenti, al peggioramento della situazione clinica ed all'aggravamento delle patologie in atto. Pertanto la mancata diagnosi delle stesse ed il piano di trattamento finalizzato alla sola protesizzazione, senza un piano di trattamento parodontale volto al controllo dei fattori causali ed alla verifica di uno stato di salute parodontale, ha contribuito alla perdita dentaria che si è sviluppata nel tempo, potenzialmente aggravata dall'utilizzo protratto di una protesi fissa provvisoria all'arcata superiore. Infatti l'analisi dei radiogrammi, nel tempo, hanno permesso di verificare sia la perdita dell'elemento 1.6 sia la controindicazione all'utilizzo dell'elemento 2.6 affetto da perdita ossea di sostegno sia orizzontale che verticale, come elemento pilastro distale della protesi che avrebbe dovuto essere realizzata dalla professionista. Pertanto si è verificata una perdita nel tempo di tutti gli elementi dentari dell'arcata superiore (oggetto di causa) come di alcuni elementi dentari inferiori”. I CTU in ogni caso, hanno precisato che “la paziente a conoscenza dalle certificazioni mediche rilasciate, avendo contezza delle sue patologie, ha atteso anni, prima di ridurre i danni occorsi (perdita di tutti gli elementi dentari all'arcata superiore) senza intraprendere altre terapie, pertanto a nostro avviso le perdite dentarie plurime, intese come danno permanente, non vanno riconosciute, qualora la stessa avesse usato l'ordinaria diligenza nel determinarle. Fanno eccezione i due molari superiori (1.6 e 2.6) che invece verranno persi per la superficiale valutazione effettuata dalla professionista”. Pertanto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
pagina 4 di 9 “Va riconosciuta alla paziente in termine di danno biologico la perdita di questi due elementi dentari che in base alla Tabella di legge di cui al DM 3.7.03 delle micropermanenti fino al 9% può essere valutata con un tasso percentuale dell'1,25% per ogni elemento perso e pari ad un totale di 2,50% di I.P da ridurre di un terzo per la patologia parodontale cronica già presente e perciò pari a 1,65 % di
I.P. Per quanto attiene alla Sindrome Algico Disfunzionale, da considerare cronica di tipo lieve, rispetto alla situazione clinica di partenza, si può prospettare un tasso percentuale di invalidità permanente del 3%. Pertanto, i postumi permanenti riconducibili alla condotta censurabile della dott.ssa , meritano una valutazione complessiva del 4,65%, arrotondabile al 5%. CP_1 Per quanto riguarda, invece, la durata dell'inabilità temporanea si possono riconoscere complessivamente trenta giorni necessari e sufficienti per eseguire il trattamento di riabilitazione protesica sopra descritto, comprensivo di giorni dieci di inabilità temporanea totale a cui aggiungere dieci giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e dieci giorni di inabilità temporanea parziale al 25%”.
Ebbene, in base alla relazione peritale, le condotte colpevoli imputabili alla convenuta CP_1 sarebbero, dunque, consistite:
- nella mancata diagnosi della patologia pregressa della paziente nonché della patologia parodontale già cronica, dimostrata sia dai certificati dell'epoca presso altre strutture, sia dai dati radiologici;
- nell'erronea programmazione di un piano di trattamento finalizzato alla sola protesizzazione, in assenza di un piano di trattamento parodontale volto al controllo dei fattori causali ed alla verifica di uno stato di salute parodontale (Sindrome Algico Disfunzionale e Parodontite Cronica dell'adulto).
Tali condotte avrebbero aggravato le predette patologie, nonché contribuito alla perdita dentale dei due molari superiori (1.6 e 2.6).
Alla luce delle osservazioni svolte dai CTU, quindi, deve ritenersi senz'altro accertata una responsabilità della convenuta per il pregiudizio alla salute occorso alla paziente. CP_1
Né in senso contrario possono valorizzarsi le dichiarazioni del teste addotto da _1 parte convenuta, il quale – escusso all'udienza del 16.1.2023 – dopo aver premesso di essere coniuge della in procinto di separarsi legalmente dalla stessa, di essere un odontotecnico e di aver CP_1 lavorato come assistente alla poltrona nello studio professionale della moglie, ha confermato soltanto in parte la tesi della convenuta, motivo per ci deve dirsi che le sue dichiarazioni non appaiono dirimenti ai fini del decidere.
Il teste infatti, dopo aver riferito di non ricordare con precisione il periodo in cui la Tes_1 si sarebbe recata presso lo studio professionale della convenuta, ha confermato che la Pt_1 paziente non avrebbe completato il trattamento per motivi economici, ma ha aggiunto di non sapere se la paziente avesse rifiutato l'intervento suggerito dalla e, comunque, di non essersi mai CP_1 occupato dell'aspetto patrimoniale della vicenda, in quanto lo stesso veniva seguito direttamente dalla moglie.
Ne deriva che la tesi della convenuta, tesa ad attribuire esclusivamente all'attrice la scelta errata delle terapie da porre in essere, non può dirsi dimostrata, atteso che, sul punto, l'unico teste indicato dalla difesa della non è stato in grado di riferire alcunché. CP_1
Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali, si condividono le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno biologico permanente e temporaneo patito dalla Pt_1
Tali considerazioni, infatti, risultano ben argomentate e sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che può quindi essere fatto proprio anche da questo giudice, anche in considerazione del fatto che non sono pervenute ai consulenti d'ufficio osservazioni da parte dei CCTTPP delle parti costituite. pagina 5 di 9 Può, pertanto, affermarsi che, in conseguenza della condotta imprudente ed imperita della convenuta,
si è determinata una invalidità permanente nella misura del 5%, oltre a giorni 30 di CP_1
I.T., di cui 10 giorni di I.T.T., 10 giorni di I.T.P. al 50% e 10 giorni di I.T.P. al 25%.
Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione, in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 4, della legge n. 24/2017, secondo cui “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”. Considerato, quindi, che, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua); avuto riguardo ai criteri di liquidazione di cui sopra, l'importo astrattamente liquidabile - in via di equità – per una lesione dell'integrità psico-fisica del 5% in soggetto di sesso femminile di 44 anni di età all'epoca dei fatti, risulta corrispondente alla somma di € 5.896,94. Quanto al danno morale invocato dall'attrice, il teste escusso all'udienza del Testimone_2 4.11.2021, ha riferito che l'attrice, a causa delle problematiche patite, non usciva più Parte_1 di casa, né aveva contatti con altre persone;
che riusciva solo ad ingerire liquidi in quanto aveva difficoltà nella masticazione e che,
per questi motivi
, era costretta a recarsi spesso in ospedale. Prima degli interventi per cui è causa, invece, era solita uscire spesso, per andare a trovare la madre ovvero accompagnare i figli a scuola.
Pertanto, tenuto conto delle presumibili sofferenze connesse alle lesioni riportate (allegate e provate dall'attrice, mediante la prova testimoniale assunta), anche in considerazione della giovane età della paziente al momento del fatto (44 anni), questo può essere liquidato mediante personalizzazione del danno biologico sopra liquidato, con aumento di un terzo (pari ad € 2.287,65). Si ottiene così il definitivo importo di € 9.151,29. All'importo sopra liquidato va aggiunto il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di novembre 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Infine, non può essere riconosciuto alcun danno da perdita di chance di guarigione della paziente, in quanto, in mancanza di imputabilità delle condotte della dott.ssa rispetto all'autonomo e CP_1 distinto bene della vita, da qualificarsi come “chance di guarigione”, nessuna responsabilità può ascriversi alla stessa, in relazione a tale voce di danno, mancando un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile tra il fatto e il danno.
Per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale concernente le spese mediche sostenute dall'attrice, queste – in mancanza di una contestazione espressa, sul punto, da parte della convenuta – possono essere riconosciute nella misura di 2.500,00 euro, corrispondenti alle somme versate dalla alla , a titolo di acconto, sul maggiore importo inizialmente concordato. Pt_1 CP_1
Su tale importo, devono essere calcolati gli interessi legali dalla data di effettivo esborso (a partire dall'ottobre 2017), fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Non può essere accolta, invece, la parte di domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale
“futuro”, concernente le spese mediche che l'attrice dovrà sostenere per curare le proprie patologie, atteso che si tratta di pregiudizio del tutto alternativo, rispetto a quello qui liquidato per la invalidità
pagina 6 di 9 permanente nella misura del 5%, sicché il cumulo tra l'una e l'altra voce di danno darebbe luogo ad un'ingiusta locupletazione in vantaggio della parte. Non avendo l'attrice espressamente optato per l'una o altra voce di danno, si ritiene legittimo liquidare in questa sede il solo danno effettivo, reale ed attuale, come riconosciuto in base alle considerazioni esposte, in luogo di quello che si verificherebbe in futuro, nel solo caso in cui la paziente decidesse di sottoporsi ad un nuovo intervento correttivo.
Quanto, infine, alla ulteriore istanza risarcitoria formulata in relazione alla dedotta inadeguatezza del consenso informato, essa va rigettata per le seguenti ragioni.
La Corte di Cassazione, intervenendo a confermare ed a chiarire gli orientamenti già precedentemente formatisi in argomento, per lo specifico caso di concorso della violazione del dovere informativo con l'inesatto adempimento della prestazione del sanitario, ha affermato che “in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 28985 dell'11.11.2019)”. In motivazione viene poi chiarita espressamente la regola di giudizio che l'interprete è chiamato ad applicare nella risoluzione del caso concreto.
La sentenza, evidenzia in premessa che “la condotta illecita, per omessa informazione, è autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, ed è altresì indubitabile che l'interesse leso da tale condotta è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Tuttavia la relazione medico- paziente si caratterizza per la unitarietà del rapporto giuridico articolato in plurime obbligazioni tra loro poste in nesso di connessione strumentale, in quanto tutte convergenti al perseguimento del risultato della cura e del risanamento del soggetto, sicché non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite (per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico), tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, bene essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.”
pagina 7 di 9 Ebbene, la trasposizione dei menzionati canoni ermeneutici al caso di specie consente di affermare che il danno patito dall'attrice, risarcibile nel caso di specie, attiene al solo pregiudizio Parte_1 alla salute, conseguito alla condotta imprudente ed imperita della dott.ssa . CP_1
Non si riscontra, invece, un autonomo pregiudizio alla sfera della libera autodeterminazione del paziente a prescindere dal danno derivante da inesatta prestazione medica, comunque riconosciuto.
Invero, manca in radice l'allegazione di puntuali, specifici e circostanziati argomenti utili a ricostruire l'ipotetica volontà della paziente, sicché resta preclusa in questa sede la possibilità di effettuare il dovuto giudizio controfattuale volto a verificare la sussistenza di un autonomo pregiudizio alla libera autodeterminazione della medesima.
La domanda sul punto, quindi, deve essere rigettata.
Va, infine, accolta la domanda di garanzia azionata dalla convenuta nei confronti della CP_1 terza chiamata in causa, atteso che la polizza Controparte_2 invocata e prodotta risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio e non sussistono contestazioni concrete al riguardo da parte della compagnia assicurativa.
La difesa della compagnia assicurativa, invero, ha sostenuto che la convenuta, non avendo depositato la comparsa conclusionale, avrebbe rinunciato alla domanda di garanzia svolta nei suoi confronti.
Senonché, tale conclusione non può essere condivisa, dal momento che le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 7.10.2024 denotano, al contrario, l'inequivoca intenzione di riportarsi a tutte le domande già formulate in corso di causa. Inoltre, alcuna rinuncia può ricavarsi dalla memoria di replica depositata dalla difesa della in data 3.2.2025, nella quale la convenuta ha CP_1 espressamente insistito nelle proprie difese, ivi compresa la domanda di garanzia.
Per quanto attiene all'ambito di operatività della polizza, la compagnia assicurativa ha eccepito, in primo luogo, l'inoperatività della stessa, nel caso in cui dall'istruttoria processuale fosse emerso che gli interventi in questione fossero stati eseguiti da un operatore diverso dalla dott.ssa . CP_1
Ebbene, dalle risultanze istruttorie di tale processo è emerso che l'unica ad operare la paziente è stata la convenuta, CP_1
In ogni caso, la questione non appare rilevante atteso che l'art. 13 della polizza assicurativa allegata agli atti, stabilisce espressamente che “l'assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno a terzi, siano stati compiuti dai collaboratori dello studio professionale operanti sia in regime di collaborazione libero professionale (quando l'assicurato sia tenuto a risponderne ai sensi di legge) sia in regime di dipendenza”.
A ciò si aggiunga che non è emersa la sussistenza di altri contratti assicurativi a favore della convenuta,
con la conseguenza che la garanzia prestata dalla CP_1 [...] pera a primo rischio. Controparte_2
Per le motivazioni suesposte, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa non può, quindi, trovare accoglimento.
Infine, la compagnia assicurativa ha lamentato la violazione del patto di gestione della lite, dal momento che la convenuta si è costituita in giudizio a mezzo del proprio difensore, in violazione dell'art. 22 delle condizioni di polizza.
Tale pattuizione, infatti, stabilisce espressamente che “la Compagnia assume a nome dell'assicurato, fino ad esaurimento del grado di giudizio eventualmente in corso al momento della definizione del
pagina 8 di 9 danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell' , designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni Parte_2 spettanti all'Assicurato stesso (…) La Compagnia non riconosce spese incontrate dall' per Parte_2 legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”. Il mancato rispetto dell'art. 22 delle condizioni contrattuali di polizza, tuttavia, lungi dall'escludere la copertura assicurativa della per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, CP_1 comporta unicamente che le spese sostenute da quest'ultima per il legale o il tecnico da questa designato non possono essere addebitate alla compagnia di assicurazione.
La va, dunque, condannata a tenere indenne la Controparte_2 convenuta di tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere alla parte attrice per CP_1 effetto della presente pronuncia, fatta eccezione per le spese di lite e di ctp.
Le spese di lite tra attrice e convenuta seguono la soccombenza e devono essere liquidate e poste a carico della convenuta, nelle modalità indicate nel dispositivo.
Per quanto detto, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra la convenuta e la chiamata in causa, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1. accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.151,29, a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal mese di novembre 2017 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2. accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.500,00, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali, dalla data di effettivo esborso sino alla pubblicazione della presente sentenza;
3. rigetta, nel resto, le domande avanzate dall'attrice;
4. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 314,00, a titolo di esborsi, nonché € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5. accoglie la domanda di garanzia avanzata da e, per l'effetto, condanna la CP_1 [...]
tenere indenne la convenuta di tutto quanto la stessa Controparte_2 sarà tenuta a pagare all'attrice per effetto della presente sentenza, detratta l'eventuale franchigia contrattuale;
6. dichiara interamente compensate le spese di lite tra la convenuta e la chiamata in CP_1 causa Controparte_2
7. pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta e, per essa, della terza chiamata in causa.
Napoli, 08/03/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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