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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2011/2024 promossa da
, nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 2 febbraio 1982, in proprio e, Parte_1 congiuntamente a nato a [...], Santa Fe, Argentina, il 3 luglio 1970, in Parte_2 qualità di genitore esercente la potestà sulla minore nata a [...] Persona_1 de Los Arroyos, Buenos Aires, Argentina, il 9 ottobre 2010;
nato a [...], Buenos Aires, Argentina, il 4 marzo 2003; Parte_3 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Antonella Castellone, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Villaricca (NA) al Viale della Vittoria I traversa n. 2 attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , e Parte_1 Persona_1 [...] hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro Parte_3 status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Controparte_1 stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana Persona_2 nata in data [...] a [...], ed emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
1 Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava nata in [...] il Persona_2
20/07/1875 e, precisamente, a Pietrabbondante (IS), ed emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi
(cfr. Certificato della Corte Nazionale Elettorale, che attesta che la stessa non risulta iscritta nel
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- (coniugatasi con in data 08/06/1893), alla figlia Persona_2 Persona_3 Persona_4
nata il [...];
[...]
- (coniugatasi con in data 26/03/1923), al figlio Persona_4 Persona_5
, nato il [...]; Persona_6
- (coniugatosi con ) alla figlia , Persona_6 Persona_7 Parte_1 nata il [...];
- al figlio nato il [...] dalla Parte_1 Parte_3 relazione con Parte_3
- alla figlia nata il [...] dalla Parte_1 Persona_1 relazione con . Parte_2
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi per via materna, ad eccezione del passaggio per via paterna da a . Persona_6 Parte_1
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
2 Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che Persona_2 cittadina italiana non naturalizzatasi, pur coniugatasi con ha potuto trasmettere la Persona_3 cittadinanza italiana alla figlia la quale a sua volta, pur coniugatasi con Persona_4 [...]
, ha potuto trasmetterla al figlio , e quest'ultimo, a sua volta, Persona_5 Persona_6 alla figlia . Parte_1
Quanto invece alla trasmissione della cittadinanza da ai figli Parte_1 [...]
(nato il [...]) e (nata il [...]), si osserva Parte_3 Persona_8 che tale passaggio è avvenuto dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui, a maggior ragione, non vi è dubbio in merito all'intervenuta trasmissione della cittadinanza nel caso di cui trattasi.
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, e con conseguente obbligo Parte_1 Persona_1 Parte_3 del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2011/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della
3 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 26/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2011/2024 promossa da
, nata a [...], Santa Fe, Argentina, il 2 febbraio 1982, in proprio e, Parte_1 congiuntamente a nato a [...], Santa Fe, Argentina, il 3 luglio 1970, in Parte_2 qualità di genitore esercente la potestà sulla minore nata a [...] Persona_1 de Los Arroyos, Buenos Aires, Argentina, il 9 ottobre 2010;
nato a [...], Buenos Aires, Argentina, il 4 marzo 2003; Parte_3 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Antonella Castellone, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Villaricca (NA) al Viale della Vittoria I traversa n. 2 attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , e Parte_1 Persona_1 [...] hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro Parte_3 status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Controparte_1 stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana Persona_2 nata in data [...] a [...], ed emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
1 Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava nata in [...] il Persona_2
20/07/1875 e, precisamente, a Pietrabbondante (IS), ed emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi
(cfr. Certificato della Corte Nazionale Elettorale, che attesta che la stessa non risulta iscritta nel
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- (coniugatasi con in data 08/06/1893), alla figlia Persona_2 Persona_3 Persona_4
nata il [...];
[...]
- (coniugatasi con in data 26/03/1923), al figlio Persona_4 Persona_5
, nato il [...]; Persona_6
- (coniugatosi con ) alla figlia , Persona_6 Persona_7 Parte_1 nata il [...];
- al figlio nato il [...] dalla Parte_1 Parte_3 relazione con Parte_3
- alla figlia nata il [...] dalla Parte_1 Persona_1 relazione con . Parte_2
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi per via materna, ad eccezione del passaggio per via paterna da a . Persona_6 Parte_1
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
2 Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che Persona_2 cittadina italiana non naturalizzatasi, pur coniugatasi con ha potuto trasmettere la Persona_3 cittadinanza italiana alla figlia la quale a sua volta, pur coniugatasi con Persona_4 [...]
, ha potuto trasmetterla al figlio , e quest'ultimo, a sua volta, Persona_5 Persona_6 alla figlia . Parte_1
Quanto invece alla trasmissione della cittadinanza da ai figli Parte_1 [...]
(nato il [...]) e (nata il [...]), si osserva Parte_3 Persona_8 che tale passaggio è avvenuto dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui, a maggior ragione, non vi è dubbio in merito all'intervenuta trasmissione della cittadinanza nel caso di cui trattasi.
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, e con conseguente obbligo Parte_1 Persona_1 Parte_3 del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2011/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della
3 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 26/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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