Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 21/05/2025 N. 13546/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to PERESSON SARA ed elett.te dom.to Parte_1
presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to AVVOCATURA STATO MILANO . ed elett.te dom.to presso lo studio in via
Freguglia 1 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 25.11.24 il ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1
il chiedendo al Giudice: Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE:
1/4 Dott. Riccardo Atanasio
- in persona del Ministro pro tempore a fronte dei contratti
[...] sottoscritti in data 26.02.2021, 22.03.2021, 29.07.2022, 18.10.2022, 01.12.2022, 24.01.2023 e
31.03.2023 dell'ulteriore somma, maturata e non percepita, pari ad Euro 1.253,00 per competenze retributive al lordo delle trattenute di legge e degli interessi sulle stesse e ciò dalla maturazione delle rispettive al dì del saldo effettivo nonché che sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 10 c. 3 del
d.lgs. n. 81/2015 per il riconoscimento del risarcimento del danno pari ad Euro 5.000,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10 c. 3 del d.lgs. n. 81/2015 per un totale complessivo di Euro 6.253,00 ;
b) per l'effetto condannare il - in Controparte_2 persona del Ministro pro tempore, C.F. , con sede in Roma, Via Arenula n. 70 P.IVA_1 elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, Piazza
Dalmazia n. 3 al pagamento in favore di del ricorrente di Euro 1.253,00 , o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo delle differenze retributive al lordo delle trattenute di legge per i periodi di lavoro indicati in premessa, oltre agli interessi sulle stesse dalla maturazione al saldo nonché Euro 5.000,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10 c. 3 del d.lgs. n. 81/2015 per un totale complessivo di Euro 6.253,00. IN
OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa oltre IVA, CNA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Sara Peresson, antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda non è fondata.
Il ricorrente , attualmente detenuto, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze Pt_1
dell'amministrazione penitenziaria sottoscrivendo i contratti testualmente riportati in ricorso.
Lamenta che i contratti prevedevano lo svolgimento di tre ore giornaliere di lavoro, nei periodi indicati in ognuno dei contratti, per la quale attività avrebbe dovuto percepire l'importo di euro
3.266,69.
Lamenta che invece l'orario di lavoro gli è stato successivamente ridotto in maniera arbitraria e che, in conseguenza di ciò, gli è stata corrisposta una retribuzione lorda complessiva di euro 2.013,69 maturando pertanto un credito pari ad euro 1.253,00.
2/4 Dott. Riccardo Atanasio Rivendica pertanto, oltre al pagamento delle differenze retributive appena indicate, anche il risarcimento del danno conseguente a tale ingiusta diminuzione della mercede.
Come dedotto dalla convenuta amministrazione penitenziaria, e come peraltro si evince dalla lettura dei contratti prodotti, l'orario inizialmente indicato in 3 ore giornaliere è stato successivamente modificato e ridotto a due;
la successiva modifica dell'orario è stata attestata e formalizzata con timbro e firma apposti in ogni singolo contratto senza che il ricorrente ne abbia contestato la validità o comunque la successiva modifica o falsificazione.
Da ciò si evince pertanto che l'accordo contrattuale era evidentemente stato ridotto a due ore giornaliere sulla base delle esigenze dell'amministrazione finanziaria.
Il tema da affrontare è se l'iniziale accordo possa avere creato una legittima aspettativa o addirittura un vero e proprio diritto del ricorrente ad un orario di lavoro maggiore, non riducibile successivamente;
e quindi se il detenuto abbia acquisito un vero e proprio diritto a lavorare le ore inizialmente concordate e quindi abbia maturato il diritto alla retribuzione o al risarcimento del danno per il lavoro non prestato.
Per la risoluzione della questione occorre naturalmente considerare la particolarità del lavoro carcerario rispetto a quello del lavoro da espletare all'esterno: è certamente vero che, in entrambi i casi, il lavoro ha la funzione di consentire l'esplicazione della personalità del lavoratore all'interno delle formazioni sociali, oltre che contribuire al progresso materiale e spirituale della società; tuttavia occorre anche rimarcarne le differenze, in quanto il lavoro nella società civile ha ovviamente la funzione di soddisfare anche le esigenze di vita quotidiane del lavoratore al fine di garantire una vita dignitosa per sé e per i propri familiari, laddove questa esigenza è ovviamente assente all'interno delle mura del penitenziario, nell'ambito del quale la prestazione lavorativa ha soprattutto la funzione di recupero del detenuto alla funzione sociale e alla rieducazione del condannato.
Sicchè la modifica dell'orario di lavoro da tre a due ore non può essere valutata allo stesso modo ed in particolare non può avere determinato la violazione di un diritto, in funzione delle necessità affermate dall'art. 36 Cost. ovviamente assenti all'interno delle mura del penitenziario, nel quale occorre valutare anche le esigenze dell'amministrazione penitenziaria.
Tanto meno è possibile ritenere che questa riduzione possa avere creato alcun danno economico risarcibile, che peraltro non è nemmeno stato dedotto in ricorso.
Le domande devono essere respinte.
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Equi motivi, individuati nella novità della questione, giustificano la compensazione delle spese tra le parti
PQM
Rigetta il ricorso;
spese compensate
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 21/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio