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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6236/2023 R.G.; tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Lattarulo - appellante; Parte_1
e
nella qualità di Impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia per le CP_1
Vittime della Strada-Regione Puglia, non costituita – appellata; avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2346/2023 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 4 novembre 2025) è stata riservata la decisione ex art.352 comma 2 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Contr
, proprietario dell'autovettura Mercedes tg. ES943YL (assicurata asseritamente collisa, Parte_1 in data 18.08.2022, mentre era in sosta lungo la via Pitagora, in Marina di Ginosa (TA), dall'autovettura
Audi tg. CG448HL (di proprietà e condotta da , priva di copertura assicurativa), intenta in una Parte_2 manovra di parcheggio, ha proposto appello avverso la sentenza n. 2346/2023 con cui il Giudice di Pace di
Taranto, definendo il giudizio n.1983/2023, ha rigettato la sua domanda di accesso agli atti del sinistro ex art. 146 C.d.A. e di condanna di quale impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia CP_1 per le Vittime della Strada-Regione Puglia, al pagamento di una somma pari a €200,00 ex art. 614-bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza dalla data di pubblicazione delle stessa e al pagamento delle spese di lite.
L'appellante, con un diffuso atto di gravame, denso di richiami giurisprudenziali e sistematici, ha formulato, sostanzialmente, i seguenti motivi di appello:
-il Giudice di Pace, in violazione della disciplina vigente in materia, specificamente in violazione degli artt.
1,2,3,4,5,6,7,8 D.M. n. 191/2008, nonché degli artt. 1 comma 1, lett. “o” e 146 D.Lgs. n.209/2005, come uniformemente interpretati da una giurisprudenza maggioritaria, ha rigettato la domanda attorea affermando l'inapplicabilità della disciplina dell'acceso di cui all'art.146 C.d.A. all'impresa territorialmente designata attraverso cui opera il FGVS;
-il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di esibizione delle perizie svolte su entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro del 18.08.2022, rivolta dal deducente alla Compagnia appellata e negata dalla
1 stessa in violazione di precisi obblighi di legge che presidiano la formazione di tali atti e la loro trasmissione al danneggiato;
-il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi sulla violazione da parte della società appellata dell'obbligo di formulare un'offerta risarcitoria al danneggiato o di comunicare allo stesso la motivazione specifica, analitica e circostanziata della mancata offerta.
L'appellante ha quindi concluso nei seguenti termini:
-per l'accoglimento del gravame, con riforma della sentenza impugnata e condanna di a CP_1 trasmettere all'appellante le perizie e le foto relative ad entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa, nonché le motivazioni specifiche della mancata offerta risarcitoria;
-per la condanna della società appellata, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento della somma di
€200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, ovvero di parziale o inesatta esecuzione, dal centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
-con condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di maggiorazioni ed accessori di legge, da distrarsi.
La società convenuta-appellata non si è costituita.
*** *** ***
L'appello non è da accogliere.
L' con atto di citazione notificato mediante pec del 2 febbraio 2023, introduceva il giudizio di primo Pt_1 grado al fine di ottenere:
-la condanna di in qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_3 della Strada, alla trasmissione di ogni atto riguardante il procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione relativo al sinistro del 18.08.2022 (specificamente indicati al punto n.1 delle conclusioni), tra cui, in particolare, le perizie dei danni sul veicolo del danneggiato e sul veicolo del danneggiante, e i relativi fotogrammi;
-la condanna di alla trasmissione delle motivazioni specifiche, analitiche e circostanziate per cui non CP_1 formulava l'offerta risarcitoria;
-la condanna di al pagamento della somma di €200,00, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., in caso di CP_1 violazione e inosservanza, anche parziale, nella esecuzione della sentenza per ogni giorno di ritardo, dalla data di pubblicazione della stessa;
-la condanna di al pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore del procuratore CP_1 antistatario.
Il Giudice di Pace di Taranto, con la sentenza n. 2346/2023, rigettava la domanda, ritenendo che:
-la disciplina del diritto di acceso agli atti di istruzione del sinistro, prevista dal D.Lgs. 209/2005, non può trovare applicazione rispetto all'Impresa territorialmente designata alla gestione del sinistro dal FGVS, “che non esercita l'assicurazione obbligatoria per la RCA (…) giacché attraverso l'impresa territorialmente designata, opera a scopo di pubblica solidarietà onde soddisfare le attese risarcitorie dei danneggiati nei
2 casi tassativamente previsti dall'art.283 C.d.A. ed in assenza dell'altro assicuratore contrattualmente obbligato”;
-e che “in ogni caso la convenuta nelle more del Giudizio ha puntualmente risposto alla operata richiesta di accesso agli atti, rappresentando altresì e specificando compiutamente le ragioni del diniego”.
La motivazione posta dal Giudice di Pace a fondamento della decisione emessa in primo grado non è, in parte, condivisibile, ma la conclusione reiettiva della domanda attorea è sostanzialmente corretta.
Rispetto al primo motivo di appello, deve infatti osservarsi che:
-l'accesso ai documenti, funzionali al diritto di difesa (art.24 Cost.), non può essere negato nei confronti dell'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
-la richiesta documentale, infatti, connota un profilo delle prerogative difensive per eventi legati alla circolazione stradale e, quindi, in presenza di elementi che non consentono la tutela ordinaria nei confronti del responsabile di un sinistro e/o della società di assicurazioni, deve ritenersi che il FGVS abbia legittimazione passiva per tutte le istanze di tutela, stragiudiziali e giudiziali;
-la posizione di garanzia del FGVS, onde assicurare tutela ai danneggiati con fine solidaristico, senza limitazioni rispetto a quella tipica delle imprese titolari del rapporto di assicurazione obbligatoria, è stata autorevolmente affermata dai Giudici di Legittimità nella sentenza n.21514 del 7 luglio 2022, pronunciata a
Sezioni Unite, da cui emerge nitidamente il profilo obbligatorio del Fondo e la sua proiezione alla effettività di tutela per il danneggiato per tutte le istanze connesse al risarcimento.
I restanti motivi di appello, che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione, sono infondati.
In termini generali, nel codice delle assicurazioni, di cui al D.lgs. 209/2005, l'art. 3 impone alle imprese assicuratrici l'obbligo di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.
Più specificamente, il successivo art. 146 C.d.A., per quanto di rilievo nella fattispecie in esame, prevede che:
“1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano;
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti;
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto”.
La disciplina riguardante l'esercizio del diritto di accesso è dettata dal Regolamento del Ministero
Economico n.191/2008; infatti, l'ultimo comma del richiamato art. 146 dispone che “il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, con regolamento adottato su proposta
3 dell'IVASS, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio di cui al comma 1”.
L'art. 2 del D.M. n. 191/2008, rubricato “Ambito di applicazione”, prevede che
“1. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazioni esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano;
2. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi: a)le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione (…)".
L'art. 4 del regolamento, invece, rubricato “procedimento di accesso agli atti”, dispone le concrete modalità di esercizio di tale diritto, individuando requisiti della richiesta e modalità di presentazione della stessa.
La disposizione di cui all'art. 146 C.d.A. (con relativo dettaglio attuativo) è strettamente correlata al principio, normativamente espresso dai successivi artt. 148 e 149 Cod. Ass., secondo cui l'offerta, ovvero il diniego di indennizzo, devono essere motivati dall'assicuratore, che a tal fine, pertanto, svolge gli atti di istruzione necessari alla valutazione e constatazione dei danni che intende, oppure nega, risarcire.
L'art 148 D.lgs. 209/2005, ai primi due commi, dispone che:
“1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro;
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché' dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142,
4 comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
Nella fattispecie, sulla scorta della documentazione allegata al fascicolo dell'appellante, va rilevato che:
-in data 06.09.2022, l' a mezzo del proprio difensore, inviava ad richiesta di risarcimento Pt_1 CP_1 danni relativa al sinistro del 18.08.2022, con contestuale invito alla negoziazione assistita;
-in data 05.10.2022, la Compagnia inviava al difensore del danneggiato comunicazione del seguente tenore:
“La presente per comunicare che allo stato non siamo in grado di avanzare offerte risarcitorie in quanto il fatto è privo di riscontro in punto an. Oltre a ciò, stiamo eseguendo accertamenti ai fini di rintraccio del mezzo non assicurato che allo stato non ha inoltrato denuncia del sinistro”;
-in data 20.10.2022, comunicava che “a seguito degli accertamenti peritali svolti su ambo i mezzi CP_1 che si asserisce essere entrati in collisione è emerso che i danni riscontrati non trovano compatibilità (per altezza ampiezza e morfologia) con quanto dichiarato in monitoria. Pertanto, non potremo dar seguito alle richieste pervenute”;
-in data 14.11.2022, l' inviava alla Compagnia territorialmente designata dal FGVS richiesta di Pt_1 accesso agli atti ai sensi dell'art.146 C.d.A., richiedendo l'ostensione di tutti i documenti afferenti al procedimento di constatazione e valutazione del sinistro, in particolare afferenti agli accertamenti peritali svolti sui mezzi sinistrati;
-contestualmente, richiedeva la comunicazione dei motivi della mancata offerta ai sensi dell'art. 148 comma
2 C.d.A.;
-in data 14.12.2022, in riscontro a tale richiesta, comunicava che “non possiamo inviarle la CP_1 documentazione in quanto: il diritto all'accesso agli atti è precluso ai sensi dell'art, 146 comma 2 del
Codice delle Assicurazioni private”.
Allo stato degli atti, emerge, quindi, che l' ha agito in giudizio al fine di ottenere la consegna della Pt_1 documentazione relativa al procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del sinistro ed al fine di ottenere la trasmissione delle motivazioni specifiche per cui non ha formulato l'offerta, ai sensi CP_1 dell'art. 148 del C.d.A..
Il medesimo, a fronte della contestazione sull'an dell'evento e del diniego di offerta (cfr. nota del
22.10.2020) da parte di avrebbe potuto agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del fatto CP_1 costitutivo della pretesa risarcitoria e la condanna della società di assicurazioni, in presenza dei necessari dati fattuali e probatori.
Il danneggiato, invece, anziché agire per il risarcimento del danno, assolvendo l'onere probatorio (art.2697
c.c.), ha invocato tutela per l'accesso ai documenti, nella consapevolezza delle ragioni del diniego sia rispetto alla esibizione degli stessi, sia rispetto alla mancata formulazione di un'offerta risarcitoria, chiedendo, inoltre, la condanna ex art.614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'attività di consegna documentale.
Come già ritenuto dal Tribunale adito in altre pronunce (cfr. ad es. sentenza a definizione del giudizio n.7806-2021, sentenza a definizione del giudizio n.188-2023) il diritto di accesso, per quanto autonomo, è
5 chiaramente funzionale all'esercizio del diritto di difesa per i danni conseguenti ad un sinistro stradale e questa sua connotazione non può consentire l'affermazione di una tutela lontana dalla ratio essendi della norma, estesa sino al punto di creare obblighi per le società di assicurazioni non di consegnare documenti, ma di creare documentazione senza i necessari presupposti.
Sul punto, di recente, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con Ordinanza n. 13854, del 24.05.2025, ha affermato il principio secondo cui: “La tutela del danneggiato potrà declinarsi, sotto il profilo amministrativo, mediante il reclamo all'Istituto di Vigilanza, in caso di diniego o severa limitazione dell'accesso (v. art. 6 D.M. 191/2008), mentre, nel caso in cui la compagnia assicurativa dovesse pervenire
a negare l'indennizzo in difetto di quegli atti di istruzione che, secondo diligenza, buona fede e correttezza, avrebbe invece dovuto porre in essere per una corretta valutazione del sinistro, l'interesse del danneggiato non sarà più rivolto ad obbligare, astrattamente invocando un diritto di accesso che si pretende illimitato, la compagnia ad eseguire o ad acquisire atti di istruzione del sinistro, ma sarà, piuttosto e più precisamente, rivolto alla instaurazione di una causa in cui, a fronte della assenza o apparenza di motivazione dell'assicuratore circa il diniego di indennizzo, ne venga richiesta, previo accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo stesso, la conseguente condanna al pagamento del dovuto” (principio affermato anche da Cass. civ., Sez. III, Ord. del 21.05.2025, n. 13608; Cass. civ., Sez. III, Ord. del 18.05.2025 n. 13199; Cass. civ., Sez. III, Ord. del 12.05.2025 n. 12605).
Il soggetto danneggiato in un sinistro stradale, prima di convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile,
o come nel caso di specie, l'impresa designata ai sensi dell'art. 283 Cod. Ass. (ma la regola vale anche Cont quando intenda convenire il proprio assicuratore, ai sensi dell'art. 149 Cod. Ass., od ancora l ai sensi dell'art. 124 Cod. Ass.) ha l'onere, previsto a pena di improponibilità, di richiedere per iscritto il risarcimento e di attendere un certo tempo ("spatium deliberandi") stabilito dalla legge e variabile in funzione del tipo di danni di cui chiede il ristoro e della qualità soggettiva dell'ente convenuto.
In giurisprudenza, si afferma che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 Cod.
Ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 Cod. Ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15445 del
03/06/2021, Rv. 661671 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619 - 01).
La legge, dunque, impone al danneggiato un obbligo di discovery ed all'assicuratore un obbligo di "offerta congrua e motivata" (art. 148, comma 1, Cod. Ass.).
Se dunque il primo ha l'onere di esporre con sincerità e onestà i danni effettivamente sofferti, il secondo ha l'onere di indicare con celerità e correttezza quale risarcimento intenda offrire, e soprattutto perché.
6 Il procedimento previsto dall'art. 148 Cod. Ass., in definitiva, non è che una applicazione particolare alla materia dell'assicurazione della r.c.a. dei generali principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
Gli artt. 145 e 148 cod. ass. vanno letti insieme: quando sono scaduti i termini per l'offerta, la domanda è proponibile;
se i termini per l'offerta sono prorogati, è differito altresì lo spatium deliberandi per la proponibilità della domanda;
se l'assicuratore non chiede l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano a correre e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda.
La Suprema Corte, per la corretta interpretazione delle norme, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
"l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 codice delle assicurazioni, quando la difformità non sia stata tale da impedire all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta";
"l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 codice delle assicurazioni, se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del comma 5 della norma appena citata" (Cass. Sez. III, 9.11.2022 n.32919).
Ed allora, completata la fase stragiudiziale nel senso evidenziato, la domanda giudiziale risarcitoria diventa proponibile;
la parte danneggiata non deve, quindi, invocare tutela per ottenere la formulazione dell'offerta o la comunicazione delle ragioni ostative all'offerta o, ancora, la trasmissione di una motivazione della mancata offerta ulteriore e meglio specificata e circostanziata, in luogo di una motivazione ritenuta non sufficientemente completa, ma, sul presupposto dell'inerzia della società di assicurazioni, decorso il termine
“ex lege”, può direttamente proporre la domanda risarcitoria.
Sul punto, di recente, la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con Ordinanza del 31 maggio 2025 n. 14691, nell'argomentare verso il rigetto del ricorso proposto avverso la sentenza n.345/2024 del Tribunale di
Taranto, ha affermato che:” (…) Iniziando la disamina dal primo motivo, va premesso che, con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Taranto ha correttamente evidenziato che, secondo il sistema vigente, dettato dal D.Lgs. n. 209/2005 (cod. ass., in linea con quanto già disposto dalla legge n. 990/1969), il danneggiato a seguito di sinistro stradale ha l'onere, a pena di improponibilità della domanda, di richiedere per iscritto il risarcimento dei danni all'assicuratore e di attendere un certo tempo stabilito dalla legge (c.d. spatium deliberandi) prima di procedere in sede giudiziaria. Dopo aver ripercorso il vigente panorama normativo ed aver evidenziato che tale parentesi temporale è validamente avviata anche se la richiesta della vittima sia incompleta (perché non integralmente conforme al disposto dell'art. 148 cod. ass., purché gli elementi inviati all'assicuratore siano idonei alla formulazione dell'offerta), il Tribunale di Taranto ha anzitutto rilevato che nella specie poteva pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che la era intervenuta in un altro giudizio pendente tra la stessa Compagnia odierna ricorrente ed Pt_3 altri danneggiati dal medesimo sinistro, esercitando in quella sede il proprio diritto al risarcimento;
ma ha poi ritenuto, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, che la domanda originaria - fondata sul
7 pacifico inadempimento della all'obbligo di formulare l'offerta ex art. 148 cod. ass. - fosse CP_5 inammissibile per carenza d'interesse, posto che, qualora l'assicuratore non inoltri al danneggiato entro il
c.d. spatium deliberandi una offerta congrua e motivata, questi ha piena facoltà di proporre la domanda giudiziale, a nulla a tal punto rilevando quali siano le ragioni per le quali tale offerta non sia stata inoltrata.
Da tanto, dunque, il giudice d'appello ha fatto discendere l'illegittimità della valutazione sulla soccombenza virtuale della invece ritenuta dal primo giudice, che su tale presupposto aveva condannato la CP_5 compagnia alla rifusione delle spese.
Ora, l'originale tesi della ricorrente, secondo cui l'inadempimento dell'assicuratore all'obbligo - dettato dall'art. 148, commi 1 e 2, cod. ass. - di formulare offerta congrua e motivata, oppure di comunicare le ragioni del diniego (entro un termine variabile, a seconda del tipo di danno e della eventuale richiesta di integrazione di documenti da parte dello stesso assicuratore) sarebbe addirittura coercibile in forma specifica, previa condanna, costituisce chiaramente una prospettazione manifestamente priva di fondamento giuridico.
Al riguardo, è evidente che l'intero impianto sommariamente descritto va sì letto nel cono d'ombra del dovere di correttezza e buona fede cui il danneggiato e l'assicuratore sono tenuti (Cass. n.
1829/2018; Cass. n. 30091/2024) ed appare chiaramente finalizzato allo scopo di evitare il contenzioso, ma pur sempre soltanto nell'ottica della rimozione della condizione di improcedibilità della domanda giudiziale dettata dall'art. 145 cod. ass. Si vuole cioè dire che l'obbligo dell'assicuratore non è collegato ad un corrispondente diritto del danneggiato avente valenza assoluta, ma ha (solo) natura strumentale e funzionale alla definizione del segmento concernente lo spatium deliberandi, perché, come correttamente rilevato dal giudice d'appello, una volta inoltrata una richiesta di risarcimento comunque idonea a consentire all'assicuratore di assumere le proprie determinazioni, il termine dilatorio che temporaneamente osta alla proposizione della domanda giudiziale continua a correre. Non altro.
(…) Resta fermo, però, che decorso inutilmente il termine suddetto, il danneggiato ha piena facoltà di avviare l'azione giudiziale, nulla ostando a tal punto, proprio perché la fase precontenziosa non ha avuto esito positivo.
Insostenibile appare poi, già sul piano logico, la tesi per cui il silenzio dell'assicuratore risulterebbe addirittura lesivo del diritto di difesa del danneggiato, che avrebbe pieno diritto di conoscere, prima dell'avvio dell'azione giudiziaria, le specifiche ragioni del diniego.
In realtà, nessun definitivo vulnus questi può subire, di regola, da un simile atteggiamento dell'assicuratore, posto che l'obbligo di cui all'art. 148 cod. ass. non è funzionale ad una malintesa discovery, ma ha la funzione più sopra descritta. Del resto, sul piano processuale, le norme del processo di cognizione assicurano il pieno dispiegamento del diritto di difesa, mettendo al riparo le parti dal compimento di atti "a
8 sorpresa" e sempre consentendo ai contendenti di far valere le proprie tesi nel rispetto dei principi del contraddittorio e di parità delle armi.
Insomma, prendendo a prestito le parole della proposta di definizione, "la suddetta tesi è inconsistente anche sul piano della logica, in quanto delle due l'una: se il rifiuto opposto dall'assicuratore alla richiesta di risarcimento fu legittimo, null'altro il (preteso) danneggiato potrebbe pretendere;
se fu illegittimo, la legge accorda al danneggiato l'azione di cui all'art. 144 cod. ass.; pertanto nell'uno come nell'altro caso non v'è alcuno spazio per ulteriori e fantasiose pretese".
Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale pugliese - nel valutare la soccombenza virtuale - ha ritenuto
l'originaria domanda della postulante nella sostanza un diritto che l'ordinamento non prevede, Pt_3 perché l'obbligo dell'assicuratore di formulare, entro il termine di legge, una proposta congrua e motivata, ovvero di comunicare le ragioni del diniego, non è fine a sé stesso, ma connota la definizione della fase precontenziosa, senza che dalla sua violazione possa discendere, di norma, alcun vulnus per il danneggiato, posto che questi può senz'altro esercitare il proprio diritto in sede giudiziaria.
E dunque senza che la mancata risposta dell'assicuratore dia luogo direttamente ad un diritto risarcitorio, come rivendicato dalla qui ricorrente.
In proposito, può quindi pronunciarsi il seguente principio di diritto: in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a seguito di richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, la mancata formulazione, da parte dell'assicuratore, della proposta congrua e motivata, ovvero la mancata comunicazione delle ragioni del diniego, entro i termini di legge, ai sensi dell'art. 148, commi 1 e 2, cod. ass., non giustifica la proposizione di una domanda volta ad ottenere la declaratoria dell'inadempimento ed un conseguente diritto al risarcimento del danno, né la condanna dell'assicuratore all'adempimento coattivo, atteso che l'Ordinamento non prevede né l'uno né l'altro diritto, ma ricollega all'inerzia la possibilità della proposizione della domanda del danneggiato in sede giudiziale, fatti salvi, sul piano amministrativo, gli accertamenti dell'ISVASS a norma degli artt. 7 e 148, comma 1, cod. ass., nonché, sul piano civilistico, la responsabilità dell'assicuratore per il ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1219 c.c., nonché eventualmente, sul piano processuale, all'esito del giudizio, la possibile responsabilità ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., ove ne sussistano i presupposti (…)".
I passi motivazionali sono stati testualmente riportati per inerenza alla domanda e al gravame dell' Pt_1
In definitiva, per quanto sopra esposto, in linea con i precedenti del Tribunale e con la rigorosa esegesi nomofilattica, la prospettazione per cui l'inadempimento dell'assicuratore all'obbligo di formulare offerta congrua e motivata, oppure di comunicare le ragioni del diniego, sarebbe addirittura coercibile in forma specifica sostanzia una tesi manifestamente priva di fondamento giuridico;
del pari e a fortiori lo è nel caso in cui -come nella vicenda in esame passata per due gradi di giudizio- vi sia stata la motivazione del rigetto di offerta, rispetto al quale (rigetto) si sarebbe potuto esercitare il diritto di difesa (art.24 Cost.) in sede di tutela risarcitoria liddove vi fossero i presupposti di fatto e di diritto.
Da qui, l'infondatezza della domanda ed il rigetto dell'appello.
9 La mancata costituzione dell'appellata esclude la pronuncia sulle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.6236-2023 RG tra le parti indicate in epigrafe, proposto avverso la sentenza n.2346/2023 del Giudice di
Pace di Taranto, così provvede:
-rigetta l'appello per infondatezza della domanda;
-ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 13 novembre 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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