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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sassuolo - Via Fenuzzi 5 41049 Sassuolo MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68289 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento IMU 2023 deducendo sostanza la mancanza del presupposto del possesso della piccola area individuata al F. 10 Mapp. 403 sub 2 cat. C01.
Il Comune di Sassuolo resisteva con controdeduzioni. All'esito della camera di consiglio la controversia veniva decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile perché l'originale notificato dello stesso è stato depositato in Segreteria oltre i trenta giorni previsti dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
2. Assorbite le altre questioni.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la corte in composizione monocratica dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna la contribuente a rimborsare al Comune resistente le spese processuali che si liquidano in € 350,00, oltre a spese forfetarie e accessori se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 602/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sassuolo - Via Fenuzzi 5 41049 Sassuolo MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68289 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento IMU 2023 deducendo sostanza la mancanza del presupposto del possesso della piccola area individuata al F. 10 Mapp. 403 sub 2 cat. C01.
Il Comune di Sassuolo resisteva con controdeduzioni. All'esito della camera di consiglio la controversia veniva decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile perché l'originale notificato dello stesso è stato depositato in Segreteria oltre i trenta giorni previsti dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
2. Assorbite le altre questioni.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la corte in composizione monocratica dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna la contribuente a rimborsare al Comune resistente le spese processuali che si liquidano in € 350,00, oltre a spese forfetarie e accessori se dovuti.