TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/07/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
via Caracciolo n. 45, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
S. Stefano di Camastra, via F. Riso n. 9, presso lo studio dell'avv. Santina
Franco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Caronia, via Caracciolo n. 45, C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata in S. Stefano di Camastra, via F. Riso n. 9, presso lo studio dell'avv.
Daniela Bartolotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
premettendo che in data 21.06.1986 aveva contratto Parte_1
matrimonio con - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Mistretta atto n. atto N. 11 parte II serie A, anno 1986 - che dalla loro unione erano nati due figli, e ormai entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che, successivamente, le parti erano addivenute alla separazione consensuale, omologata con decreto n.
6965/2020 emesso dal Tribunale di Patti in data 12.07.2020, che dalla separazione la convivenza tra le parti non era più ripresa, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alle domande avanzate Controparte_1
dalla controparte e ha chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
Con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 23.06.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione, rinunciando a comparire personalmente davanti al Giudice.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
2 Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - di cui all'accordo depositato il 21.06.2025 - non sono contrarie alle norme imperative ritiene che le stesse possano essere recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 980/24 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle condizioni di Parte_1 Controparte_1
cui all'accordo depositato il 21.06.2025;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mistretta di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
via Caracciolo n. 45, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
S. Stefano di Camastra, via F. Riso n. 9, presso lo studio dell'avv. Santina
Franco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Caronia, via Caracciolo n. 45, C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata in S. Stefano di Camastra, via F. Riso n. 9, presso lo studio dell'avv.
Daniela Bartolotta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
premettendo che in data 21.06.1986 aveva contratto Parte_1
matrimonio con - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Mistretta atto n. atto N. 11 parte II serie A, anno 1986 - che dalla loro unione erano nati due figli, e ormai entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che, successivamente, le parti erano addivenute alla separazione consensuale, omologata con decreto n.
6965/2020 emesso dal Tribunale di Patti in data 12.07.2020, che dalla separazione la convivenza tra le parti non era più ripresa, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alle domande avanzate Controparte_1
dalla controparte e ha chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
Con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 23.06.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione, rinunciando a comparire personalmente davanti al Giudice.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
2 Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - di cui all'accordo depositato il 21.06.2025 - non sono contrarie alle norme imperative ritiene che le stesse possano essere recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 980/24 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle condizioni di Parte_1 Controparte_1
cui all'accordo depositato il 21.06.2025;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mistretta di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3