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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20842/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20842 /2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GUARINO ROBERTO che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. DELFANTI TIZIANA e dell'avv. MACERELLI ELENA CP_1 che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 13/10/2025:
“1) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in NO (TO) in data 08/06/1997, n. 1, parte CP_1 Parte_1
Seconda, serie A, anno 1997 alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) Per effetto di quanto sopra, voglia questo Tribunale confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, Via Viterbo 78/6, alla signora , con la quale la figlia maggiorenne CP_1 Persona_1 ma non ancora economicamente autosufficiente- continuerà a convivere, ivi mantenendo la propria residenza;
confermare l'assegnazione degli arredi della casa coniugale in via esclusiva alla signora CP_
confermare che il sig. concorrerà al mantenimento della figlia , fino a che la Pt_1 Per_1 CP_ stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica, versando mensilmente alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese, la somma di €. 500,00, annualmente rivalutabile secondo l'andamento degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate o concordate secondo quanto espressamente previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama integralmente. 3)Spese di lite interamente compensate dalle parti”
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
NO il 08/06/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO (atto n. 1, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nata una figlia, il 10/03/1998. Per_1
Con ricorso depositato il 28/11/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 4122/2024 del 02/07/2024, pubblicata in data 17/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex. art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Spese di lite compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARENTINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Torino, Via Viterbo 78/6, e di tutti gli arredi che la compongono alla signora , con la quale la figlia - maggiorenne ma non ancora economicamente CP_1 Per_1 autosufficiente- continuerà a convivere, ivi mantenendo la propria residenza;
DISPONE che il sig. concorrerà al mantenimento della figlia fino a che la stessa Pt_1 Per_1 non avrà raggiunto l'indipendenza economica, versando mensilmente alla sig.ra a mezzo bonifico CP_1 bancario, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, annualmente rivalutabile secondo l'andamento degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate o concordate secondo quanto espressamente previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama integralmente.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20842 /2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GUARINO ROBERTO che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. DELFANTI TIZIANA e dell'avv. MACERELLI ELENA CP_1 che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 13/10/2025:
“1) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in NO (TO) in data 08/06/1997, n. 1, parte CP_1 Parte_1
Seconda, serie A, anno 1997 alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) Per effetto di quanto sopra, voglia questo Tribunale confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, Via Viterbo 78/6, alla signora , con la quale la figlia maggiorenne CP_1 Persona_1 ma non ancora economicamente autosufficiente- continuerà a convivere, ivi mantenendo la propria residenza;
confermare l'assegnazione degli arredi della casa coniugale in via esclusiva alla signora CP_
confermare che il sig. concorrerà al mantenimento della figlia , fino a che la Pt_1 Per_1 CP_ stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica, versando mensilmente alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese, la somma di €. 500,00, annualmente rivalutabile secondo l'andamento degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate o concordate secondo quanto espressamente previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama integralmente. 3)Spese di lite interamente compensate dalle parti”
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
NO il 08/06/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO (atto n. 1, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nata una figlia, il 10/03/1998. Per_1
Con ricorso depositato il 28/11/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 4122/2024 del 02/07/2024, pubblicata in data 17/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex. art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Vi è accordo economico fra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Spese di lite compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARENTINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale, sita in Torino, Via Viterbo 78/6, e di tutti gli arredi che la compongono alla signora , con la quale la figlia - maggiorenne ma non ancora economicamente CP_1 Per_1 autosufficiente- continuerà a convivere, ivi mantenendo la propria residenza;
DISPONE che il sig. concorrerà al mantenimento della figlia fino a che la stessa Pt_1 Per_1 non avrà raggiunto l'indipendenza economica, versando mensilmente alla sig.ra a mezzo bonifico CP_1 bancario, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, annualmente rivalutabile secondo l'andamento degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessitate o concordate secondo quanto espressamente previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama integralmente.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.