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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, iscritta al n. 1125/2024 R.G, vertente
TRA
77 in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Ippolito Montrone
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1
virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Simona Pagano e Germana Pagano.
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n.1353/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado la 77 ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 5285/2014, emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €.
81.246,26, oltre interessi, in favore della a titolo di corrispettivo per Controparte_1
opere di appalto relative alla ristrutturazione di un immobile di proprietà di , Persona_1
madre di sito in Trecase alla Via Capitano Giuseppe Rea 106, Parte_1
destinato alla realizzazione di un bar ed attività di intrattenimento serale;
a motivi dell'opposizione ha dedotto di aver integralmente saldato il prezzo delle opere eseguite, in misura anche maggiore avendo corrisposto la complessiva somma di €. 148.620,36; deduceva, altresì, che la fattura n. 1 del 07.01.2014, posta a fondamento del monitorio, era fittizia, non comunicata e riferita a opere già pagate, ovvero mai eseguite, e che serviva solo per precostituirsi un titolo idoneo per ottenere il decreto ingiuntivo;
chiedeva, quindi, revocarsi l'opposto D.I. e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme pagate in eccedenza, per €. 51.000,00 e al risarcimento dei danni.
Si è costituita la che ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di C.T.U. tecnica.
Con sentenza n. 1353/2024 il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento di €. 74.153,44, compresi di IVA, oltre interessi;
rigettava le domande riconvenzionali e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e di C.T.U..
Avverso tale decisione la 77 ha proposto Parte_1
appello, chiedendone la riforma con il favore delle spese, deducendo a motivi: 1) La violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2967 c.c., in tema di onere della prova, e vizio di motivazione nella valutazione delle prove e delle osservazioni alla C.T.U., avendo il Tribunale ritenuto ininfluente la mancata disamina delle osservazioni formulate all'elaborato
Per_ peritale, sebbene provenienti da due tecnici di parte, architetti e Persona_3
, e l'idoneità dell'elaborato peritale, nonostante il C.T.U. non avesse
[...]
quantificato “il valore reale” delle opere, senza considerare le diverse prospettazioni delle parti o ogni altro elemento utile, come richiesto nel quesito, essendosi il consulente limitato a verificato la corrispondenza fra gli importi indicati nel preventivo, nel consuntivo e nelle fatture;
2) L'omessa e contraddittoria motivazione, avendo il Tribunale affermato che tutte le opere ulteriori, riscontrate dal consulente, sono state autorizzate e accettate dalla committente, o con ordini di servizio del Direttore dei Lavori, laddove, la sottoscrizione del consuntivo e del certificato di ultimazione dei lavori non costituiscono prova circa l'effettiva entità dei lavori eseguiti e degli importi richiesti quale corrispettivo, così violando il principio per cui l'appaltatore ha l'onere di dimostrare la congruità delle somme richieste con riferimento alla natura, entità e consistenza delle opere, non essendo, a tal fine, sufficienti le fatture emesse, poiché di unilaterale provenienza.
3) L'omessa pronuncia sulla corresponsione di denaro in contante, per €.
103.092,00 e ricevute dall al netto dell'IVA, circostanza per la quale CP_1
reiterava le istanze istruttorie formulate in primo grado.
Si è costituita l che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello, ex art. 342 c.p.c., chiedendone il rigetto nel merito, e solo in via gradata, in ipotesi di ammissione della prova per testi articolata da controparte ammettere la prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 283 VI comma c.p.c., II termine, con vittoria di spese.
Quindi, all'udienza del 29.10. 2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate telematicamente e la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisone da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza l'appello è ammissibile.
L'appellata eccepisce, altresì, in sede di conclusionali, l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che la società risulta cancellata dal Registro delle Controparte_2
Imprese in data 8.02.2.017, evento che, benché non dichiarato nel giudizio di primo grado, avrebbe comunque determinato la perdita della capacità processuale della società e, dunque, l'impossibilità di proporre il gravame.
Al riguardo sostiene che l'appello avrebbe dovuto essere proposto dai soci, successori della società estinta, avendo la cancellazione “determinato la perdita della capacità processuale della società appellante per la proposizione del gravame”.
L'eccezione non è fondata.
Per costante giurisprudenza, ormai consolidata, il fenomeno dell'estinzione della società, a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese, non determina automaticamente l'interruzione del processo, né elimina la capacità processuale finché
l'evento non sia dichiarato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
E' stato di recente ribadito in giurisprudenza che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se
l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; con la precisazione, tuttavia, che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, cod. proc. civ (Cassazione civ., Sez.
Lavoro n. 10062/2024).
Tale decisione ha dato continuità all'orientamento già delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15295/2014, valorizzando la portata generale della regola dell'ultrattività del mandato difensivo, per cui l'avvocato continua a rappresentare la parte stessa come se l'evento non si fosse mai verificato, operando così un meccanismo di stabilizzazione processuale.
L'incidenza e l'impatto sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di parte costituita in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in quanto la norma è volta a tutelare solo la parte che, a seguito di tale evento, può subire danno dalla continuazione del processo.
Solo i soci, in qualità di successori, sono legittimati a eccepire la nullità.
Di conseguenza, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata
d'ufficio né eccepita dalla controparte come motivo di nullità.
Pertanto, poiché la cancellazione di una società dal registro delle imprese non determina il venir meno del rapporto di mandato con il procuratore ad litem, è ammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado promosso dal procuratore della società estinta” (Cass. Civ. 11193/2022; Cassazione n. 15295/2014).
Ciò posto, nel caso di specie, la società 77 è stata cancellata nel febbraio del Pt_1 delle opere eseguite, poiché limitatasi alla sola verifica della rispondenza con quelle indicate nel preventivo, nel consultivo e nelle fatture.
La censura è infondata.
Il consulente si è, infatti, attenuto ai quesiti formulati con l'ordinanza di incarico, consistenti nel verificare, sulla base degli atti di causa, e, in particolare, del contratto di appalto, del conto consuntivo, degli ordini e dei preventivi, nonché delle risultanze dell'accesso presso i luoghi di causa, se le opere realizzate e le forniture offerte da parte opposta corrispondono a quelle indicate nelle fatture e, in particolare, nella fattura n. 1 del 07.01. 2014, indicando eventuali duplicazioni di voci;
di precisare se gli importi indicati nelle fatture trovino corrispondenza nelle pattuizioni tra le parti relative all'appalto e alle forniture concordate;
sulla base degli accertamenti effettuati quantificare il costo totale delle opere specificando l'eventuale credito residuo della società opposta;
riferire, anche su prospettazione delle parti, ogni altro elemento utile.
Orbene, sulla scorta del quesito assegnatogli, il consulente ha redatto l'elaborato che risulta compiuto e condivisibile nelle conclusioni.
Il consulente ha, quindi, correttamente delimitato la propria attività entro i confini stabiliti dal giudice, rispondendo al quesito che non richiedeva la ricostruzione di un ipotetico “valore reale” dei lavori, ma la verifica dell'effettiva esecuzione delle opere, la loro corrispondenza alla documentazione sottoscritta, l'eliminazione delle duplicazioni, l'aderenza ai prezzi pattuiti.
Il consulente ha, quindi, accertato la corrispondenza delle opere rivenute come realizzate sui luoghi di causa a quelle riportate nella fattura azionata con il monitorio, sulla scorta del contratto di appalto, del conto consuntivo, degli ordini e dei preventivi, nonché delle risultanze dell'accesso presso i luoghi di causa, atti incontestati, poiché l'appellante non ha mai disconosciuto né il rapporto di appalto intercorso con la né la documentazione prodotta, né le sottoscrizioni in calce agli atti allegati. CP_1
Pertanto, il credito vantato dalla risulta ampiamente comprovato non soltanto CP_1
con la fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto, bensì con tutta la documentazione allegata da cui si evincono le lavorazioni effettuate, i beni forniti ed i prezzi pattuiti tra le parti.
Sulla scorta di tale documentazione il consulente correttamente ha proceduto, quindi,
a quantificare l'importo dei lavori complessivamente eseguiti dalla in €. CP_1
225.058,60, a dettagliare quelli indicati nella fattura n. 1 del 07.01.2014, decurtando le voci non previste, ovvero quelle già ricomprese in precedenti fatture, rideterminando l'importo dei lavori di cui alla fattura in esame in complessivi €. 74.153,44.
In conseguenza, correttamente il Tribunale ha revocato l'opposto D.I. e condannato l'opponente al pagamento di €. 74.153,44.
Ciò posto, rileva la Corte che, di contro a quanto dedotto da parte appellante, il corrispettivo dei lavori non poteva che determinarsi in base a quanto convenuto in contratto e, non sostituito dalle tariffe o dagli usi.
Invero, l'art 1657 c.c. stabilisce che “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice.”:
Di contro, ove il corrispettivo sia stato predeterminato dalle parti alcun intervento sostitutivo è ipotizzabile.
Orbene, poiché con la produzione documentale e con l'espletata C.T.U. è stata provata la esecuzione dei lavori ulteriori, la quantificazione degli stessi non poteva che eseguirsi in base ai prezzi concordati, atteso che il corrispettivo poteva determinarsi secondo le tariffe o gli usi solo in assenza di espressa pattuizione. Pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato che il corrispettivo indicato nella fattura azionata in monitorio per ciascuna lavorazione, risultando determinato dalle parti e approvato mediante la sottoscrizione del contratto di appalto e del consuntivo, non può essere in alcun modo sostituito dalle tariffe o dagli usi.
In conseguenza, il C.T.U., pur avendole esaminate, ha dichiarato di non poter considerare le osservazioni dei consulenti di parte, poiché volte a contestare la quantificazione dei lavori eseguiti, così come accettata mediante sottoscrizione del consuntivo e del contratto di appalto, e a sostituirla con altra metodologia non consentita nel caso di specie.
In conseguenza, di contro a quanto sostenuto dall'appellante, il consulente ha esaminato le osservazione dei tecnici di parte, ritenendole ininfluenti, proprio poiché volte ad una diversa quantificazione dei lavori.
Pertanto, alcuna ipotesi di dedotta nullità della consulenza risulta integrata.
Né sussiste la dedotta omessa motivazione, avendo il Tribunale recepito la rilevata ininfluenza delle osservazioni di parte, così adempiendo all'obbligo motivazionale
(Cass. 12195/2024).
Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, se il CTU ha recepito e confutato le osservazioni avanzate dai consulenti di parte nella sua relazione, il giudice di merito può aderire alle conclusioni del CTU, indicando come fonte del proprio convincimento la stessa consulenza, senza dover ripetere punto per punto le controdeduzioni delle parti.
In conseguenza, il giudice non è tenuto a esporre autonomamente ogni singola ragione che lo spinge ad accogliere le risultanze della C.T.U., purché emerga che quest'ultima abbia risposto adeguatamente alle critiche difensive. In particolare, poi, è stato affermato che le osservazioni delle parti, non meramente ricognitive ma rivolte a rivedere elementi tecnici già valutati, se superate dal
C.T.U., non impongono una motivazione aggiuntiva da parte del giudice, né configurano automaticamente un vizio di motivazione.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le opere di cui si chiede il pagamento sono state tutte approvate dal committente con la sottoscrizione del consuntivo redatto in data 20.12.2013, e del certificato di ultimazione dei lavori, nel quale è espressamente attestato che tutti i “lavori modificativi e integrativi di quelli previsti sono stati comunque realizzati con il consenso dei committenti e/o su ordine di servizio del direttore dei lavori”.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che “L'appaltatore che esegue lavori non previsti nel contratto originario non ha diritto al compenso se non prova che tali opere siano state richieste o autorizzate dal committente (cfr. Cass. Civ. n.19805/2025).
L'autorizzazione può essere espressa o implicita, ma deve risultare da comportamenti concludenti idonei a manifestare la volontà del committente;
non è sufficiente la mera utilità dell'opera per il committente.” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza 27 maggio 1991, n. 5935).
Nel caso di specie, come attestato dal consulente ed emergente dagli atti, le ulteriori opere di cui alla fattura in esame sono state richieste direttamente dal committente che ha accettato i relativi preventivi nonchè il consuntivo finale.
Inoltre, la approvazione successiva di tali lavori smentisce la tesi di parte appellante circa la avvenuta totale corresponsione del corrispettivo dell'appalto.
Con altro motivo l'appellante censura la decisione con riguardo ai dedotti pagamenti in contanti, censurando, altresì, la mancata ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado. Il motivo non è fondato.
Per quanto concerne i mezzi istruttori non ammessi, deve evidenziarsi che gli stessi vertono su capi alcuni valutativi ed altri di natura prettamente tecnica, già accertati con la consulenza tecnica.
L'appellante non ha fornito nemmeno un principio di prova da cui desumere l'avvenuto pagamento in contanti, peraltro di somme anche di rilevante importo complessivo.
Né a tale mancanza poteva sopperirsi con la prova per testi.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale, la prova testimoniale relativa al pagamento di importi rilevanti è una deroga discrezionale del giudice e, qualora manchi di validi elementi a sostegno, va respinta.
Orbene, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha negato la deroga, vista
l'assenza di ogni prova scritta e l'entità del pagamento, oltre ai limiti stabiliti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. (Cass. Civile n. 5187/2025).
Il Tribunale ha, dunque, correttamente rigettato la prova testimoniale perché tendeva a confutare documentazione sottoscritta e non disconosciuta, avente valore legale prevalente rispetto alle dichiarazioni testimoniali. (cfr. Cass. civ., ord. 28255/2023;
Cass. civ., n. 19820/2023).
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1353/2024 del Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
1) Rigetta l'appello. 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in
€. 7160,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, somma che distrae in favore degli avv.ti Simona Pagano e Germana Pagano, dichiaratisi antistatarii.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Salerno 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 e nel giudizio di primo grado tale evento non è stato dichiarato e, quindi,
l'appello, per il principio di ultrattività del mandato, è ammissibile.
Nel merito rileva, poi, la Corte che l'appello è infondato.
Con il primo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha integralmente recepito le conclusioni della C.T.U., di cui deduce la nullità, sia per mancata risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, sia per omessa determinazione del valore effettivo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, iscritta al n. 1125/2024 R.G, vertente
TRA
77 in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Ippolito Montrone
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1
virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Simona Pagano e Germana Pagano.
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n.1353/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo in primo grado la 77 ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 5285/2014, emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €.
81.246,26, oltre interessi, in favore della a titolo di corrispettivo per Controparte_1
opere di appalto relative alla ristrutturazione di un immobile di proprietà di , Persona_1
madre di sito in Trecase alla Via Capitano Giuseppe Rea 106, Parte_1
destinato alla realizzazione di un bar ed attività di intrattenimento serale;
a motivi dell'opposizione ha dedotto di aver integralmente saldato il prezzo delle opere eseguite, in misura anche maggiore avendo corrisposto la complessiva somma di €. 148.620,36; deduceva, altresì, che la fattura n. 1 del 07.01.2014, posta a fondamento del monitorio, era fittizia, non comunicata e riferita a opere già pagate, ovvero mai eseguite, e che serviva solo per precostituirsi un titolo idoneo per ottenere il decreto ingiuntivo;
chiedeva, quindi, revocarsi l'opposto D.I. e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme pagate in eccedenza, per €. 51.000,00 e al risarcimento dei danni.
Si è costituita la che ha contestato l'opposizione chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di C.T.U. tecnica.
Con sentenza n. 1353/2024 il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento di €. 74.153,44, compresi di IVA, oltre interessi;
rigettava le domande riconvenzionali e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e di C.T.U..
Avverso tale decisione la 77 ha proposto Parte_1
appello, chiedendone la riforma con il favore delle spese, deducendo a motivi: 1) La violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2967 c.c., in tema di onere della prova, e vizio di motivazione nella valutazione delle prove e delle osservazioni alla C.T.U., avendo il Tribunale ritenuto ininfluente la mancata disamina delle osservazioni formulate all'elaborato
Per_ peritale, sebbene provenienti da due tecnici di parte, architetti e Persona_3
, e l'idoneità dell'elaborato peritale, nonostante il C.T.U. non avesse
[...]
quantificato “il valore reale” delle opere, senza considerare le diverse prospettazioni delle parti o ogni altro elemento utile, come richiesto nel quesito, essendosi il consulente limitato a verificato la corrispondenza fra gli importi indicati nel preventivo, nel consuntivo e nelle fatture;
2) L'omessa e contraddittoria motivazione, avendo il Tribunale affermato che tutte le opere ulteriori, riscontrate dal consulente, sono state autorizzate e accettate dalla committente, o con ordini di servizio del Direttore dei Lavori, laddove, la sottoscrizione del consuntivo e del certificato di ultimazione dei lavori non costituiscono prova circa l'effettiva entità dei lavori eseguiti e degli importi richiesti quale corrispettivo, così violando il principio per cui l'appaltatore ha l'onere di dimostrare la congruità delle somme richieste con riferimento alla natura, entità e consistenza delle opere, non essendo, a tal fine, sufficienti le fatture emesse, poiché di unilaterale provenienza.
3) L'omessa pronuncia sulla corresponsione di denaro in contante, per €.
103.092,00 e ricevute dall al netto dell'IVA, circostanza per la quale CP_1
reiterava le istanze istruttorie formulate in primo grado.
Si è costituita l che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello, ex art. 342 c.p.c., chiedendone il rigetto nel merito, e solo in via gradata, in ipotesi di ammissione della prova per testi articolata da controparte ammettere la prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 283 VI comma c.p.c., II termine, con vittoria di spese.
Quindi, all'udienza del 29.10. 2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate telematicamente e la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisone da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza l'appello è ammissibile.
L'appellata eccepisce, altresì, in sede di conclusionali, l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che la società risulta cancellata dal Registro delle Controparte_2
Imprese in data 8.02.2.017, evento che, benché non dichiarato nel giudizio di primo grado, avrebbe comunque determinato la perdita della capacità processuale della società e, dunque, l'impossibilità di proporre il gravame.
Al riguardo sostiene che l'appello avrebbe dovuto essere proposto dai soci, successori della società estinta, avendo la cancellazione “determinato la perdita della capacità processuale della società appellante per la proposizione del gravame”.
L'eccezione non è fondata.
Per costante giurisprudenza, ormai consolidata, il fenomeno dell'estinzione della società, a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese, non determina automaticamente l'interruzione del processo, né elimina la capacità processuale finché
l'evento non sia dichiarato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
E' stato di recente ribadito in giurisprudenza che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se
l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; con la precisazione, tuttavia, che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, cod. proc. civ (Cassazione civ., Sez.
Lavoro n. 10062/2024).
Tale decisione ha dato continuità all'orientamento già delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15295/2014, valorizzando la portata generale della regola dell'ultrattività del mandato difensivo, per cui l'avvocato continua a rappresentare la parte stessa come se l'evento non si fosse mai verificato, operando così un meccanismo di stabilizzazione processuale.
L'incidenza e l'impatto sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di parte costituita in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in quanto la norma è volta a tutelare solo la parte che, a seguito di tale evento, può subire danno dalla continuazione del processo.
Solo i soci, in qualità di successori, sono legittimati a eccepire la nullità.
Di conseguenza, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata
d'ufficio né eccepita dalla controparte come motivo di nullità.
Pertanto, poiché la cancellazione di una società dal registro delle imprese non determina il venir meno del rapporto di mandato con il procuratore ad litem, è ammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado promosso dal procuratore della società estinta” (Cass. Civ. 11193/2022; Cassazione n. 15295/2014).
Ciò posto, nel caso di specie, la società 77 è stata cancellata nel febbraio del Pt_1 delle opere eseguite, poiché limitatasi alla sola verifica della rispondenza con quelle indicate nel preventivo, nel consultivo e nelle fatture.
La censura è infondata.
Il consulente si è, infatti, attenuto ai quesiti formulati con l'ordinanza di incarico, consistenti nel verificare, sulla base degli atti di causa, e, in particolare, del contratto di appalto, del conto consuntivo, degli ordini e dei preventivi, nonché delle risultanze dell'accesso presso i luoghi di causa, se le opere realizzate e le forniture offerte da parte opposta corrispondono a quelle indicate nelle fatture e, in particolare, nella fattura n. 1 del 07.01. 2014, indicando eventuali duplicazioni di voci;
di precisare se gli importi indicati nelle fatture trovino corrispondenza nelle pattuizioni tra le parti relative all'appalto e alle forniture concordate;
sulla base degli accertamenti effettuati quantificare il costo totale delle opere specificando l'eventuale credito residuo della società opposta;
riferire, anche su prospettazione delle parti, ogni altro elemento utile.
Orbene, sulla scorta del quesito assegnatogli, il consulente ha redatto l'elaborato che risulta compiuto e condivisibile nelle conclusioni.
Il consulente ha, quindi, correttamente delimitato la propria attività entro i confini stabiliti dal giudice, rispondendo al quesito che non richiedeva la ricostruzione di un ipotetico “valore reale” dei lavori, ma la verifica dell'effettiva esecuzione delle opere, la loro corrispondenza alla documentazione sottoscritta, l'eliminazione delle duplicazioni, l'aderenza ai prezzi pattuiti.
Il consulente ha, quindi, accertato la corrispondenza delle opere rivenute come realizzate sui luoghi di causa a quelle riportate nella fattura azionata con il monitorio, sulla scorta del contratto di appalto, del conto consuntivo, degli ordini e dei preventivi, nonché delle risultanze dell'accesso presso i luoghi di causa, atti incontestati, poiché l'appellante non ha mai disconosciuto né il rapporto di appalto intercorso con la né la documentazione prodotta, né le sottoscrizioni in calce agli atti allegati. CP_1
Pertanto, il credito vantato dalla risulta ampiamente comprovato non soltanto CP_1
con la fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto, bensì con tutta la documentazione allegata da cui si evincono le lavorazioni effettuate, i beni forniti ed i prezzi pattuiti tra le parti.
Sulla scorta di tale documentazione il consulente correttamente ha proceduto, quindi,
a quantificare l'importo dei lavori complessivamente eseguiti dalla in €. CP_1
225.058,60, a dettagliare quelli indicati nella fattura n. 1 del 07.01.2014, decurtando le voci non previste, ovvero quelle già ricomprese in precedenti fatture, rideterminando l'importo dei lavori di cui alla fattura in esame in complessivi €. 74.153,44.
In conseguenza, correttamente il Tribunale ha revocato l'opposto D.I. e condannato l'opponente al pagamento di €. 74.153,44.
Ciò posto, rileva la Corte che, di contro a quanto dedotto da parte appellante, il corrispettivo dei lavori non poteva che determinarsi in base a quanto convenuto in contratto e, non sostituito dalle tariffe o dagli usi.
Invero, l'art 1657 c.c. stabilisce che “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice.”:
Di contro, ove il corrispettivo sia stato predeterminato dalle parti alcun intervento sostitutivo è ipotizzabile.
Orbene, poiché con la produzione documentale e con l'espletata C.T.U. è stata provata la esecuzione dei lavori ulteriori, la quantificazione degli stessi non poteva che eseguirsi in base ai prezzi concordati, atteso che il corrispettivo poteva determinarsi secondo le tariffe o gli usi solo in assenza di espressa pattuizione. Pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato che il corrispettivo indicato nella fattura azionata in monitorio per ciascuna lavorazione, risultando determinato dalle parti e approvato mediante la sottoscrizione del contratto di appalto e del consuntivo, non può essere in alcun modo sostituito dalle tariffe o dagli usi.
In conseguenza, il C.T.U., pur avendole esaminate, ha dichiarato di non poter considerare le osservazioni dei consulenti di parte, poiché volte a contestare la quantificazione dei lavori eseguiti, così come accettata mediante sottoscrizione del consuntivo e del contratto di appalto, e a sostituirla con altra metodologia non consentita nel caso di specie.
In conseguenza, di contro a quanto sostenuto dall'appellante, il consulente ha esaminato le osservazione dei tecnici di parte, ritenendole ininfluenti, proprio poiché volte ad una diversa quantificazione dei lavori.
Pertanto, alcuna ipotesi di dedotta nullità della consulenza risulta integrata.
Né sussiste la dedotta omessa motivazione, avendo il Tribunale recepito la rilevata ininfluenza delle osservazioni di parte, così adempiendo all'obbligo motivazionale
(Cass. 12195/2024).
Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, se il CTU ha recepito e confutato le osservazioni avanzate dai consulenti di parte nella sua relazione, il giudice di merito può aderire alle conclusioni del CTU, indicando come fonte del proprio convincimento la stessa consulenza, senza dover ripetere punto per punto le controdeduzioni delle parti.
In conseguenza, il giudice non è tenuto a esporre autonomamente ogni singola ragione che lo spinge ad accogliere le risultanze della C.T.U., purché emerga che quest'ultima abbia risposto adeguatamente alle critiche difensive. In particolare, poi, è stato affermato che le osservazioni delle parti, non meramente ricognitive ma rivolte a rivedere elementi tecnici già valutati, se superate dal
C.T.U., non impongono una motivazione aggiuntiva da parte del giudice, né configurano automaticamente un vizio di motivazione.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le opere di cui si chiede il pagamento sono state tutte approvate dal committente con la sottoscrizione del consuntivo redatto in data 20.12.2013, e del certificato di ultimazione dei lavori, nel quale è espressamente attestato che tutti i “lavori modificativi e integrativi di quelli previsti sono stati comunque realizzati con il consenso dei committenti e/o su ordine di servizio del direttore dei lavori”.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che “L'appaltatore che esegue lavori non previsti nel contratto originario non ha diritto al compenso se non prova che tali opere siano state richieste o autorizzate dal committente (cfr. Cass. Civ. n.19805/2025).
L'autorizzazione può essere espressa o implicita, ma deve risultare da comportamenti concludenti idonei a manifestare la volontà del committente;
non è sufficiente la mera utilità dell'opera per il committente.” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza 27 maggio 1991, n. 5935).
Nel caso di specie, come attestato dal consulente ed emergente dagli atti, le ulteriori opere di cui alla fattura in esame sono state richieste direttamente dal committente che ha accettato i relativi preventivi nonchè il consuntivo finale.
Inoltre, la approvazione successiva di tali lavori smentisce la tesi di parte appellante circa la avvenuta totale corresponsione del corrispettivo dell'appalto.
Con altro motivo l'appellante censura la decisione con riguardo ai dedotti pagamenti in contanti, censurando, altresì, la mancata ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado. Il motivo non è fondato.
Per quanto concerne i mezzi istruttori non ammessi, deve evidenziarsi che gli stessi vertono su capi alcuni valutativi ed altri di natura prettamente tecnica, già accertati con la consulenza tecnica.
L'appellante non ha fornito nemmeno un principio di prova da cui desumere l'avvenuto pagamento in contanti, peraltro di somme anche di rilevante importo complessivo.
Né a tale mancanza poteva sopperirsi con la prova per testi.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale, la prova testimoniale relativa al pagamento di importi rilevanti è una deroga discrezionale del giudice e, qualora manchi di validi elementi a sostegno, va respinta.
Orbene, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha negato la deroga, vista
l'assenza di ogni prova scritta e l'entità del pagamento, oltre ai limiti stabiliti dagli artt. 2721 e 2726 c.c. (Cass. Civile n. 5187/2025).
Il Tribunale ha, dunque, correttamente rigettato la prova testimoniale perché tendeva a confutare documentazione sottoscritta e non disconosciuta, avente valore legale prevalente rispetto alle dichiarazioni testimoniali. (cfr. Cass. civ., ord. 28255/2023;
Cass. civ., n. 19820/2023).
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1353/2024 del Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
1) Rigetta l'appello. 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in
€. 7160,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, somma che distrae in favore degli avv.ti Simona Pagano e Germana Pagano, dichiaratisi antistatarii.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Salerno 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott.ssa Maria Balletti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 e nel giudizio di primo grado tale evento non è stato dichiarato e, quindi,
l'appello, per il principio di ultrattività del mandato, è ammissibile.
Nel merito rileva, poi, la Corte che l'appello è infondato.
Con il primo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha integralmente recepito le conclusioni della C.T.U., di cui deduce la nullità, sia per mancata risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, sia per omessa determinazione del valore effettivo