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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/02/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 21.02.2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2283/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Catania il 20.03.1998, C.F. , e nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
C.F. , nella qualità di eredi di , deceduto in data 05.10.2021, C.F._3 Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Tortorici, C. da Sceti Cirì n. 2 P.T., presso lo studio dell'Avv. Maria
Cantali che li rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero CP_1
Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio
Organizzazione_1
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione assegno ordinario invalidità.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.07.2023, parte ricorrente premetteva che , Persona_1
risultando affetto da patologie invalidanti presentava davanti al Tribunale di Patti, Sezione Lavoro e
Previdenza, ricorso per Accertamento Tecnico preventivo, avente numero di R.G. 3341/2020, al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984.
In data 05.10.2021, il decedeva a causa delle patologie delle quali era affetto. Per_1 Con decreto di omologa emesso in data 10.05.2022 e depositato in data 12.05.2022 il
Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, Dott. Fabio Licata, riconosceva l'assegno ordinario di invalidità in capo al , a decorrere dalla presentazione della domanda Persona_1
amministrativa (03.04.2019).
In seguito a detto riconoscimento, gli attuali ricorrenti, eredi del , sollecitavano Persona_1
l'ente resistente alla liquidazione prestazione anzidetta. CP_ In data 18.05.2022 l' Agenzia di S. Agata Militello comunicava con nota che “non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 03.04.2019, per il seguente motivo: Negli ultimi 5 anni non risultano versati almeno 156 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.05.2014 al 30.04.2019 n. 84 contributi settimanali di n. 84 nella gestione dei lavoratori dipendenti”.
In riscontro alla suddetta comunicazione, con pec 28.06.2022, veniva contestato quanto in essa rappresentato e parte ricorrente proponeva ricorso amministrativo.
Chiedevano dunque che il Tribunale volesse condannare l' alla liquidazione dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità e dei ratei arretrati relativi all'assegno ordinario di invalidità, nella qualità di eredi agli attuali ricorrenti, con vittoria di spese di compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 04.12.2023, deducendo la mancanza dei requisiti CP_1 contributivi nel quinquennio alla data di presentazione della domanda amministrativa in capo al Per_1
e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
[...]
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggetto del presente giudizio è la liquidazione dell'Assegno Ordinario di Invalidità, per il quale è richiesto il requisito contributivo di cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Orbene, preliminarmente la giurisprudenza ha affermato che il procedimento sommario per la verifica delle condizioni sanitarie che si conclude con la pronuncia del decreto di omolga è volto
a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis cpc comma 1 e conseguentemente accedere al giudizio ordinario per l'accertamento del diritto alla prestazione (Cass. n. 16685 del
2018) ed ancora che il provvedimento conclusivo della fase sommaria non può incidere sulla situazione soggettiva sostanziale dedotta in giudizio (Cass. 18377/2022).
Condividendo tali assunti può inoltre affermarsi che la definitività del decreto di omologa attiene al solo accertamento delle condizioni sanitarie, non essendo preclusa all' la possibilità CP_1 di ulteriore verifica dei requisiti previsti dalla legge, esaminati in fase sommaria solo con ferimento all'ammissibilità dell'azione.
Orbene, nel caso di specie viene contestata la sussistenza del requisito contributivo.
Invero, onere della prova in tal senso è a carico dell'assicurato che chiede la liquidazione della prestazione.
Come emerge dalla documentazione in atti, le settimane utili al calcolo del requisito contributivo appaiono inferiori a quanto richiesto dalla normativa speciale.
Ancora, non può essere presa in considerazione la contribuzione relativa all'attività di coltivatore diretto, poiché è dallo stesso estratto contributivo che emerge come la stessa sia contribuzione da verificare.
L'insussistenza dei requisiti previsti per la liquidazione della prestazione richiesta impone il rigetto del presente ricorso.
La sussistenza della dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c in atti rende possibile l'esonero dal pagamento delle spese di lite per parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nella qualità di eredi di , deceduto in data 05.10.2021, con ricorso depositato in
[...] Persona_1
CP_ data 02.07.2023, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp att. c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 21.02.2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti