Art. 18.
Le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 .
Le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 .