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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1024 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18/02/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv NARDI il quale chiede la decisione cpme da CTU con vittoria di spese di lite e per l'avv. GUSSAGO in sostituzione dell'avv. DE MARZO CP_1
MANUELA la quale impugna e contesta le conclusioni del CTU e insiste nella valutazioni medico legali dell' . L'avv. MARDI fa presente che non ha CP_1 CP_1 fatti osservazioni alla bozza della CTU. L'avv. GUSSAGO nel caso di accoglimento della domanda insiste per la compensazione parziale delle spese di lite. L'avv. NARDI richiama l'insegnamento della Corte di Cassazioni Sezioni Unite sulle spese di lite
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1024 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. NARDI ALDO ( , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI, 6 CP_1 P.IVA_1
C/O AVVOCATURA REGIONALE L'AQUILA con l'avv. DE MARZO MANUELA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento aggravamento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.11.2023, - assumendo di aver inoltrato Parte_1
all' domanda di aggravamento delle malattie professionali consistenti in ” CP_1
Lombalgie recidivanti e deficit disfunzionale in soggetto con esiti di emilaminectomia di L5, flavectomia L4-L5 e laminotomia inferiore di L4 con foraminotomia L5-S1, erniectomia L4-L5 ed artrodesi mediante barre e viti fissate sui corpi vertebrali di L4,
L5, S1 in soggetto con pregressa ernia discale mediana e prevalentemente paramediana sinistra del disco L4-L5”” e lamentando che non aveva dati riscontro alla domanda – adiva l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per un'inabilità permanente nella misura uguale o superiore al 20% ovvero nell'altra misura accertata in corso di causa.
L' si costituiva, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso ex 414 cpc CP_1
mancando nello stesso ogni e elemento relativo ai motivi ed alle prove e chiedendo comunque il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
L'eccezione di nullità formulata dall' è infondata. CP_1
La Corte di Cassazione ha chiarito che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado «non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto» (tra le altre Cass.
n. 7199/2018), e che non può aversi nullità del ricorso «tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva”
(Cass. 7199/2018 Cass. n. 3143/2019)
Nel caso di specie, tenuto conto del ricorso e della documentazione medica allegata
(istanza revisione, opposizione amministrativa e certificati medici e CTP dott.
sono certamente individuabili gli esatti motivi del ricorso (aggravamento Per_1
delle malattie professionali già riconosciute).
Pertanto l'eccezione preliminare dell' deve essere rigettata. CP_1
Nel merito il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha affermato che il Persona_2
ricorrente è affetto da “Grave deficit disfunzionale della colonna dorso-lombo-sacrale per marcata spondiloartrosi lombare, con degenerazione ipertrofica delle apofisi articolari, osteofitosi posterosomatica a becco del tratto L1-S1 e diffusi fenomeni degenerativi discali, consistenti in discite del disco intersomatico D11-D12 e dilatazione ad ampio raggio a livello di L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 ed L5-S1. La menomazione dell'integrità psico-fisica permanente, è quantificata nella misura del
14% (quattordici per cento), dalla data della domanda di revisione passiva del 2012”!.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 2022, oltre agli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono motivi per la compensazione parziale delle spese come chiesto dalla resistente.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è affetto da una riduzione dell'integrità psico-fisica di origine professionale quantificabile nella misura del 14% a decorrere dalla domanda di aggravamento del 2022;
- condanna, di conseguenza, l a corrispondere al ricorrente un capitale CP_1
commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda di aggravamento del 2022, oltre agli interessi legali;
- condanna, inoltre, l' al pagamento in favore del difensore antistatario di CP_1
parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in 2.600,00, oltre iva cpa e spese generali;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 18 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza