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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/09/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile
in persona del G.O.P .Dr.ssa Anna Ruotolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7775 del ruolo generale civile dell'anno
2024 avente ad oggetto “ Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81” e vertente
TRA
in persona del SI p.t. , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1
Francesca Mastracchio in virtù di mandato in atti, presso il cui studio in
Alvignano (CE) alla via Tommaselli n. 53, elettivamente domicilia;
Ricorrente;
E
in persona del Presidente p.t.,rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Modesto Letizia dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites per notaio Barano , Rep. n.33646 del Persona_1 Per_2
14/03/18, ed elettivamente domiciliata presso la U.O.D. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti, Viale Carlo III, ex CIAPI, S. Nicola La Strada;
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi a propri atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che con ricorso ritualmente notificato alla il ha proposto Controparte_1 Parte_1
1 opposizione avverso il Decreto della Giunta Regionale n. 216 CP_1
DEL 27/11/2024 e dedotto che: “a seguito di sopralluogo effettuato dall''
ARPAC in data 01/06/2022 presso il Comune di venivano rilevati Pt_1 degli scarichi di acque reflue non autorizzati per la quale seguiva la notifica di illecito amministrativo N. del 16/06/2022 – Procedura CP_2 di riferimento PT 7.5A4, assunto agli atti dell'ente al prot. 3685 del
20/06/2022, dove veniva contestato il mancato possesso di autorizzazioni allo scarico di acque reflue;
dai verbali ispettivi emergeva la presenza di n.
3 scarichi acque reflue non depurate, rispettivamente provenienti dalle frazioni di Chiaio, San Giorgio, Aschettini, San Marco, e Maiorano di Monte;
detti scarichi, attivi in assenza di precipitazioni meteoriche, risultavano non autorizzati e non depurati, con immissione finale nel vallone San Vincenzo, in violazione dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; per le predette violazioni veniva applicata la sanzione amministrativa di cui all'art.
133 comma 2 del medesimo decreto e punita con una multa da € 6.000,00
a € 60.000,00; la sanzione veniva contestata e precisato che dal 2016 il si era attivato per la riqualificazione ambientale della Parte_1 zona Pantano mediante il potenziamento, completamento ed adeguamento dei collettori fognari e dell'impianto di depurazione;
con nota del
03/08/2022 l'ARPAC non riteneva pertinenti le motivazioni dell'Ente e confermava la sanzione in capo al SI;
in data Parte_2
28/11/2024 veniva notificato il decreto n 216 del 27/11/2024 della Giunta
Regionale Campania con cui veniva comminata la sanzione di € 6.600,00 al dott.re contravventore e al tempo SI pro tempore per i Parte_2 fatti contestati nonché al quale coobbligato in solido il Parte_1 pagamento della detta sanzione;
il dott.re autore della Parte_2 violazione decedeva in data 29/07/2024, in pendenza della procedura amministrativa;
in data 06/12/2024 l'ente chiedeva alla Controparte_1
( ) Controparte_3 di annullare in autotutela -anche per evitare i costi di un giudizio - il decreto dirigenziale 216/2024 essendo deceduto il dott.re quindi estinta Pt_2 la sanzione per morte del suo autore ma la richiesta non veniva riscontrata”.
In conseguenza di ciò il instava per l'accoglimento del Parte_1 ricorso e, per l'effetto dichiarare la nulla e/o illegittima e/o inefficacie
2 l'ordinanza-ingiunzione Decreto Della Giunta Regionale Campania N. 216
Del 27.11.2024 e delle sanzioni accessorie nonché di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, come meglio specificato nell'epigrafe del presente ricorso per quanto sopra esposto. In via subordinata, in caso di rigetto del ricorso, limitare l'entità della sanzione al minimo edittale;
con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 la quale eccepiva l'infondatezza della domanda e rappresentava che a seguito del decesso del SI del e quindi Parte_1 dell'obbligato principale, la sanzione doveva ritenersi estinta.
Pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e competenze in favore della in Controparte_1 applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La causa non seguiva alcuna attività istruttoria ed alla udienza del
03/07/2025 era trattenuta in decisione.
3. Produce cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto formi oggetto della controversia.
Invero, per “ interesse ad agire” deve intendersi quella condizione dell'azione enunciata dall'art. 100 c.p.c. in forza del quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse ad agire si risolve nella “ concreta utilità” del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio ma anche al momento della decisione del Giudice.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo tribunale e da altre corti di merito (v. Trib. Torino 10.5.2013), la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta
3 non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere). Si è pure affermato che la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni, (cfr: cass. civ. n. 18195/ 2012, n. 17896/2012, n. 2155/2012, n.
22650/2008).
Nel caso di specie, la sanzione si è estinta per morte del suo autore e la stessa non è trasmissibile neppure al coobbligato in solido, essendo la suddetta violazione propria del SI pro tempore al tempo dell'illecito amministrativo ragion per cui dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contenere.
4. In caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza virtuale" (cfr. in tal senso: cass. civ., n. 44832/2009,
n. 11962/2005, n. 14775/2004, n. 3734/ 1998), ma ciò, non impedisce al giudice di disporne comunque la compensazione, in considerazione del comportamento complessivo delle parti o per altro apprezzabile motivo.
Pertanto, tenuto conto delle parti del giudizio, entrambi enti pubblici, si ritengono sussistenti i motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla controversia R.G. 7775/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
. Dichiara cessata la materia del contendere;
. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Cosi è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.09.2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Anna Ruotolo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile
in persona del G.O.P .Dr.ssa Anna Ruotolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7775 del ruolo generale civile dell'anno
2024 avente ad oggetto “ Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81” e vertente
TRA
in persona del SI p.t. , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1
Francesca Mastracchio in virtù di mandato in atti, presso il cui studio in
Alvignano (CE) alla via Tommaselli n. 53, elettivamente domicilia;
Ricorrente;
E
in persona del Presidente p.t.,rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Modesto Letizia dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites per notaio Barano , Rep. n.33646 del Persona_1 Per_2
14/03/18, ed elettivamente domiciliata presso la U.O.D. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti, Viale Carlo III, ex CIAPI, S. Nicola La Strada;
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi a propri atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che con ricorso ritualmente notificato alla il ha proposto Controparte_1 Parte_1
1 opposizione avverso il Decreto della Giunta Regionale n. 216 CP_1
DEL 27/11/2024 e dedotto che: “a seguito di sopralluogo effettuato dall''
ARPAC in data 01/06/2022 presso il Comune di venivano rilevati Pt_1 degli scarichi di acque reflue non autorizzati per la quale seguiva la notifica di illecito amministrativo N. del 16/06/2022 – Procedura CP_2 di riferimento PT 7.5A4, assunto agli atti dell'ente al prot. 3685 del
20/06/2022, dove veniva contestato il mancato possesso di autorizzazioni allo scarico di acque reflue;
dai verbali ispettivi emergeva la presenza di n.
3 scarichi acque reflue non depurate, rispettivamente provenienti dalle frazioni di Chiaio, San Giorgio, Aschettini, San Marco, e Maiorano di Monte;
detti scarichi, attivi in assenza di precipitazioni meteoriche, risultavano non autorizzati e non depurati, con immissione finale nel vallone San Vincenzo, in violazione dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; per le predette violazioni veniva applicata la sanzione amministrativa di cui all'art.
133 comma 2 del medesimo decreto e punita con una multa da € 6.000,00
a € 60.000,00; la sanzione veniva contestata e precisato che dal 2016 il si era attivato per la riqualificazione ambientale della Parte_1 zona Pantano mediante il potenziamento, completamento ed adeguamento dei collettori fognari e dell'impianto di depurazione;
con nota del
03/08/2022 l'ARPAC non riteneva pertinenti le motivazioni dell'Ente e confermava la sanzione in capo al SI;
in data Parte_2
28/11/2024 veniva notificato il decreto n 216 del 27/11/2024 della Giunta
Regionale Campania con cui veniva comminata la sanzione di € 6.600,00 al dott.re contravventore e al tempo SI pro tempore per i Parte_2 fatti contestati nonché al quale coobbligato in solido il Parte_1 pagamento della detta sanzione;
il dott.re autore della Parte_2 violazione decedeva in data 29/07/2024, in pendenza della procedura amministrativa;
in data 06/12/2024 l'ente chiedeva alla Controparte_1
( ) Controparte_3 di annullare in autotutela -anche per evitare i costi di un giudizio - il decreto dirigenziale 216/2024 essendo deceduto il dott.re quindi estinta Pt_2 la sanzione per morte del suo autore ma la richiesta non veniva riscontrata”.
In conseguenza di ciò il instava per l'accoglimento del Parte_1 ricorso e, per l'effetto dichiarare la nulla e/o illegittima e/o inefficacie
2 l'ordinanza-ingiunzione Decreto Della Giunta Regionale Campania N. 216
Del 27.11.2024 e delle sanzioni accessorie nonché di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, come meglio specificato nell'epigrafe del presente ricorso per quanto sopra esposto. In via subordinata, in caso di rigetto del ricorso, limitare l'entità della sanzione al minimo edittale;
con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 la quale eccepiva l'infondatezza della domanda e rappresentava che a seguito del decesso del SI del e quindi Parte_1 dell'obbligato principale, la sanzione doveva ritenersi estinta.
Pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e competenze in favore della in Controparte_1 applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La causa non seguiva alcuna attività istruttoria ed alla udienza del
03/07/2025 era trattenuta in decisione.
3. Produce cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto formi oggetto della controversia.
Invero, per “ interesse ad agire” deve intendersi quella condizione dell'azione enunciata dall'art. 100 c.p.c. in forza del quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse ad agire si risolve nella “ concreta utilità” del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio ma anche al momento della decisione del Giudice.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo tribunale e da altre corti di merito (v. Trib. Torino 10.5.2013), la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta
3 non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere). Si è pure affermato che la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni, (cfr: cass. civ. n. 18195/ 2012, n. 17896/2012, n. 2155/2012, n.
22650/2008).
Nel caso di specie, la sanzione si è estinta per morte del suo autore e la stessa non è trasmissibile neppure al coobbligato in solido, essendo la suddetta violazione propria del SI pro tempore al tempo dell'illecito amministrativo ragion per cui dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contenere.
4. In caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza virtuale" (cfr. in tal senso: cass. civ., n. 44832/2009,
n. 11962/2005, n. 14775/2004, n. 3734/ 1998), ma ciò, non impedisce al giudice di disporne comunque la compensazione, in considerazione del comportamento complessivo delle parti o per altro apprezzabile motivo.
Pertanto, tenuto conto delle parti del giudizio, entrambi enti pubblici, si ritengono sussistenti i motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla controversia R.G. 7775/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
. Dichiara cessata la materia del contendere;
. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Cosi è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.09.2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Anna Ruotolo
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