Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01897/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Lucia Interlandi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Trento 2;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania - V sezione civile n. -OMISSIS-, pubblicata il 20.04.2023 nel giudizio n. RG -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e udito il difensore dell’Amministrazione, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Catania ha riconosciuto il loro diritto, rispettivamente, al risarcimento del danno biologico da emotrasfusione, liquidato in €. 89.633,00, oltre interessi, e alla distrazione delle spese processuali, liquidate in complessivi €. 8.293,00, oltre accessori.
Hanno precisato che la sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata al Ministero intimato in data 26.9.2024, ma che tuttavia lo stesso non aveva spontaneamente adempiuto a quanto ivi disposto, nonostante il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/96.
Hanno chiesto, pertanto, che questo Tribunale ordinasse all’Amministrazione di dare integrale esecuzione titolo, provvedendo alla nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile.
3. Con atto depositato il 5.4.2025 i ricorrenti, nel rappresentare di aver avviato interlocuzioni informali con l’Amministrazione per la liquidazione di quanto loro dovuto, hanno chiesto disporsi il rinvio della camera di consiglio.
4. All’udienza camerale dell’8.4.2025, il Collegio ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 10.6.2025.
5. Con atto depositato il 6.6.2025 i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, in considerazione dell’intervenuta integrale esecuzione del titolo esecutivo azionato, chiedendo al Collegio di prenderne atto e di disporre la compensazione delle spese di lite.
6. All’udienza del 6 giugno 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
7. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell’integrale esecuzione del giudicato in epigrafe.
8. Le spese di lite possono essere compensate, come peraltro espressamente richiesto da parte ricorrente, in considerazione del complessivo esito del giudizio..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.