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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/07/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1135 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
OGGETTO: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata il [...] a [...]), rappresentata e Parte_1 difesa – come da procura in atti – dall'Avv. Rosanna Carpentieri, presso il cui studio – ivi sito alla Via Velia n. 76 – è altresì elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso, per CP_1 procura in atti, dall'Avv. Luigi Celentano, presso il cui studio in Penta di Fisciano (Sa),
Via Giovanni Amendola, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/02/2023 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione da , con il quale aveva contratto matrimonio CP_1 in data 3 giugno 1995 in AR (SA) con addebito alla controparte.
Ella deduceva ancora che dall'unione sono nati figli tutti maggiorenni ed economicamente autonomi. Ritualmente si costituiva il quale contestava l'avverso dedotto ed eccepito CP_1
e formulava a sua volta domanda di addebito alla controparte.
All'esito dell'udienza del 16.10.2023, il Presidente del Tribunale, preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, pronunciava i provvedimenti interinali.
Dinanzi al GI non veniva espletata attività istruttoria e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.4.2025 all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
*******
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del
Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande di addebito occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130,Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005,
n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896) .
Nel caso di specie entrambe le domande di addebito proposte dalle parti vanno rigettate, non essendo state dimostrate le condotte violative dei doveri nascenti dal matrimonio dedotte.
In particolare, quanto alla prova delle violenze dedotte dalla ricorrente ed asseritamente subite per mano del marito, v'è da dire che la sola querela, in quanto atto unilaterale di parte, non è ex se idonea prova. Anche il referto medico, in assenza di dimostrazione che le lesioni ivi certificate siano state causate dal resistente, non può dimostrare le gravi circostanze dedotte dalla Pt_1
Del pari prive di prova sono le condotte genericamente contrarie ai doveri del matrimonio dedotte dal resistente a carico della controparte.
Le domanda vanno dunque entrambe rigettate.
Venendo ora ai provvedimenti di carattere patrimoniale, l'assenza di prole non economicamente autosufficiente, preclude l'assegnazione della casa coniugale ad alcuno dei coniugi, sicchè il regime giuridico dell'immobile sarà quello ordinario.
In merito poi alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore formulata da , ritiene il Collegio che la stessa debba Parte_1 trovare accoglimento.
L'art. 156 c.c. dispone, difatti, che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale (Cass. n.
21504/2021).
Orbene, dagli atti di causa emerge la disparità reddituale delle parti e pertanto, tenuto conto altresì dell'età dei coniugi e della durata del matrimonio il Collegio ritiene fondata la domanda e per l'effetto pone a carico di l'assegno mensile di CP_1 euro 200,00 a titolo di mantenimento della coniuge, somma da versare entro il 4 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Spese compensate attesa la natura della decisione, i rapporti tra le parti e la parziale soccombenza reciproca.
Si dà atto che è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A. Pronuncia la separazione dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 contrassero matrimonio in data 3 giugno 1995 in AR (SA) (atto anno n. 6
-Parte II Serie A - ANNO 1995);
B. Rigetta le domande di addebito;
C. Dispone che versi a , entro il 4 di CP_1 Parte_1 ogni mese, tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, la somma di euro 200,00 per il suo mantenimento, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
D. Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile di AN TI TO (SA)di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto anno 2018
n.4, parte I).
E. Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 23-7-2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire