TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2707/2025 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 12.12.2025 per la discussione ex artt. 420 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; osservato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura in ossequio a S.U. n. 17603/2025; viste le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c.;
- Pagina 1 - n. 2707/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dr. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2707 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025
TRA
c.f./p.i. , in p.d.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 P.IVA_1 atti, dagli avv.ti Adriano Maffeo e Francesco Corbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Avellino, alla piazza Alfredo De Marsico n. 5
RICORRENTE
E
c.f./p.i. , in p.d.l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Grasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla via dei Mille n. 40
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Il Tribunale osserva.
La domanda principale e quella riconvenzionale sono improcedibili.
Invero, ai sensi dell'art. 5 d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, per come modificato dall'art. 7, co. 1, lett. d), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a
- Pagina 2 - una controversia in materia di […] locazione […] è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.” (co. 1); “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.” (co. 2); “Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: […] b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
[…]” (co. 6).
Nel caso che occupa, come dedotto dalla medesima ricorrente, a seguito dell'ordinanza del
19.9.2024 di mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e di assegnazione del termine di
15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione, quest'ultimo non è stato esperito né dalla ricorrente né dalla resistente, la cui domanda riconvenzionale era comunque riferibile al contratto di locazione controverso (cfr. Cass. n. 8114/2013).
Ne consegue l'improcedibilità della domanda principale e di quella riconvenzionale.
Quanto alle spese di lite, le ragioni della decisione ne comportano la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda principale e quella riconvenzionale;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 12.12.2025.
IL GIUDICE
Dr. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 12.12.2025 per la discussione ex artt. 420 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; osservato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura in ossequio a S.U. n. 17603/2025; viste le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c.;
- Pagina 1 - n. 2707/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dr. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2707 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025
TRA
c.f./p.i. , in p.d.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 P.IVA_1 atti, dagli avv.ti Adriano Maffeo e Francesco Corbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Avellino, alla piazza Alfredo De Marsico n. 5
RICORRENTE
E
c.f./p.i. , in p.d.l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Grasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla via dei Mille n. 40
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Il Tribunale osserva.
La domanda principale e quella riconvenzionale sono improcedibili.
Invero, ai sensi dell'art. 5 d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, per come modificato dall'art. 7, co. 1, lett. d), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a
- Pagina 2 - una controversia in materia di […] locazione […] è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.” (co. 1); “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.” (co. 2); “Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: […] b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
[…]” (co. 6).
Nel caso che occupa, come dedotto dalla medesima ricorrente, a seguito dell'ordinanza del
19.9.2024 di mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e di assegnazione del termine di
15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione, quest'ultimo non è stato esperito né dalla ricorrente né dalla resistente, la cui domanda riconvenzionale era comunque riferibile al contratto di locazione controverso (cfr. Cass. n. 8114/2013).
Ne consegue l'improcedibilità della domanda principale e di quella riconvenzionale.
Quanto alle spese di lite, le ragioni della decisione ne comportano la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda principale e quella riconvenzionale;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Benevento, 12.12.2025.
IL GIUDICE
Dr. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 3 -