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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7682/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
, nato a [...] il 15 marzo Parte_1
1984 (C.F.: ); C.F._1
e
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Gianfranco BATTISTA ed elettivamente domiciliati nel suo studio a Caserta, via M. Ferrara, n. 11; RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione In seguito a un rapporto occasionale e è nato Parte_1 Parte_2
il 22 marzo 2022, riconosciuto da entrambi i genitori. Persona_1
Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Con decreto n. 8576/2023 del 23 giugno 2023 il Tribunale di Bologna ha disposto che: pagina 1 di 4 - il figlio fosse affidato ai due genitori in via condivisa e collocato presso la madre;
- il padre potesse vedere il bambino: a) due pomeriggi infrasettimanali dalle 14.00 alle 17.00; b) tutti weekend dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del sabato o della domenica;
c) nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 oppure il 25 dicembre;
d) nelle festività pasquali il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; e) in estate due settimane consecutive;
- il minore trascorresse la festa della mamma e del papà e i relativi compleanni con i rispettivi genitori e il giorno del proprio compleanno sia col padre che con la madre oppure alternando di volta in volta tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio;
- il padre versasse alla madre la somma mensile di 250,00 euro per il mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese straordinarie;
Persona_1
- l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla madre.
Con ricorso congiunto depositato il 30 maggio 2025 i ricorrenti, dato atto che il padre tiene con sé il figlio anche in giorni non previsti dal predetto accordo, hanno chiesto che vengano modificate le statuizioni relative al collocamento, al diritto di visita e quelle patrimoniali. L'8 luglio 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza che hanno confermato il contenuto dell'accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto. La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra i ricorrenti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto n. 8576/2023 del 23 giugno 2023:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Persona_1 accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per il minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la prole infradiciottenne presso il padre e la madre secondo il seguente calendario:
-prima settimana: dal martedì al venerdì mattina, prendendolo e riportandolo all'asilo (o scuola, o casa materna), compresi i pernotti;
pagina 2 di 4 - seconda settimana: dal giovedì al lunedì mattina, prendendolo e riportandolo all'asilo (o scuola, o casa materna), compresi i pernotti;
- nelle vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore il 24 oppure il 25 dicembre;
- nelle vacanze pasquali alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- nel mese di agosto il padre potrà avere con sé il figlio minore almeno per due settimane consecutive, da concordare tra i genitori;
nei mesi di luglio e settembre si osserverà l'ordinaria regola di frequentazione;
- nel giorno della festa della mamma e del papà e in quello dei loro compleanni starà con i rispettivi genitori, mentre il proprio compleanno lo trascorrerà sia con la madre che col padre e, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la mattina e il primo pomeriggio con un genitore e il tardo pomeriggio con l'altro;
3) dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui lo avrà con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 3 di 4 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
5) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito al 50% ciascuno, come di legge;
6) prende atto che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, per iscritto, ogni eventuale cambio della propria residenza/domicilio e di quella del figlio minore;
7) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver regolato tra di loro ogni intercorso rapporto di carattere economico e che, pertanto, non hanno null' altro a pretendere l'una dall'altro, se non quanto derivante dal presente provvedimento. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
, nato a [...] il 15 marzo Parte_1
1984 (C.F.: ); C.F._1
e
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Gianfranco BATTISTA ed elettivamente domiciliati nel suo studio a Caserta, via M. Ferrara, n. 11; RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione In seguito a un rapporto occasionale e è nato Parte_1 Parte_2
il 22 marzo 2022, riconosciuto da entrambi i genitori. Persona_1
Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Con decreto n. 8576/2023 del 23 giugno 2023 il Tribunale di Bologna ha disposto che: pagina 1 di 4 - il figlio fosse affidato ai due genitori in via condivisa e collocato presso la madre;
- il padre potesse vedere il bambino: a) due pomeriggi infrasettimanali dalle 14.00 alle 17.00; b) tutti weekend dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del sabato o della domenica;
c) nelle vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 oppure il 25 dicembre;
d) nelle festività pasquali il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; e) in estate due settimane consecutive;
- il minore trascorresse la festa della mamma e del papà e i relativi compleanni con i rispettivi genitori e il giorno del proprio compleanno sia col padre che con la madre oppure alternando di volta in volta tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio;
- il padre versasse alla madre la somma mensile di 250,00 euro per il mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese straordinarie;
Persona_1
- l'assegno unico fosse percepito integralmente dalla madre.
Con ricorso congiunto depositato il 30 maggio 2025 i ricorrenti, dato atto che il padre tiene con sé il figlio anche in giorni non previsti dal predetto accordo, hanno chiesto che vengano modificate le statuizioni relative al collocamento, al diritto di visita e quelle patrimoniali. L'8 luglio 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza che hanno confermato il contenuto dell'accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto. La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra i ricorrenti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto n. 8576/2023 del 23 giugno 2023:
1) affida a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Persona_1 accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per il minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la prole infradiciottenne presso il padre e la madre secondo il seguente calendario:
-prima settimana: dal martedì al venerdì mattina, prendendolo e riportandolo all'asilo (o scuola, o casa materna), compresi i pernotti;
pagina 2 di 4 - seconda settimana: dal giovedì al lunedì mattina, prendendolo e riportandolo all'asilo (o scuola, o casa materna), compresi i pernotti;
- nelle vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore il 24 oppure il 25 dicembre;
- nelle vacanze pasquali alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- nel mese di agosto il padre potrà avere con sé il figlio minore almeno per due settimane consecutive, da concordare tra i genitori;
nei mesi di luglio e settembre si osserverà l'ordinaria regola di frequentazione;
- nel giorno della festa della mamma e del papà e in quello dei loro compleanni starà con i rispettivi genitori, mentre il proprio compleanno lo trascorrerà sia con la madre che col padre e, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la mattina e il primo pomeriggio con un genitore e il tardo pomeriggio con l'altro;
3) dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui lo avrà con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 3 di 4 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
5) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito al 50% ciascuno, come di legge;
6) prende atto che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, per iscritto, ogni eventuale cambio della propria residenza/domicilio e di quella del figlio minore;
7) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver regolato tra di loro ogni intercorso rapporto di carattere economico e che, pertanto, non hanno null' altro a pretendere l'una dall'altro, se non quanto derivante dal presente provvedimento. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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