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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/10/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” dell'11.09.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8281 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2021, ivi riunita la causa iscritta al n. 17/2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Giovanni Del Prete opponente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli, ER Capasso, DA NG e DE AN opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi successivamente riuniti il ricorrente indicato in epigrafe – sulla premessa di aver ricevuto la notifica degli avvisi di addebito nn. 328 2022 00010193 09 000 e 328
2022 00010507 44 000, entrambi pervenuti in data 14.11.2022, il primo per “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani” relativi al periodo gennaio 2020/dicembre
2020, il secondo per “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Artigiani” relativi al periodo novembre 2020/dicembre 2020 – ha adito l'intestato Tribunale eccependo CP_ l'infondatezza delle pretese dell , ed in particolare deducendo che “l'iscrizione nel registro delle imprese avveniva solo in data 18.11.2020 (cfr. Visura Camerale)” e che “in data 06.07.2020, veniva regolarmente assunto dalla . Controparte_2 Il resistente ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione proposta e, CP_3 nel merito, ha evidenziato, quanto al primo dei due avvisi impugnati, che “la prima
Comunicazione Unica per la nascita dell'Impresa risale al 26/07/2019 per la Ditta
Individuale “ ” … annotata con la qualifica di impresa artigiana il 5/09/2019 Parte_1
e decorrenza 27/07/2019 al n° albo 67436 (Protocollo CCIAA n.40278/ 2019 del
29/07/2019). Col ricevimento della comunicazione l ha attribuito la posizione CP_3 aziendale n. 16819922 UP con inizio 26/07/2019 (…) Per questa posizione, che non è mai stata cancellata in CCIAA, l' ha emesso, tra gli altri, l'AVA n. 328 2022 00010193 09 CP_3
000 oggetto di contestazione.
Nel corso dell'istruttoria, si è rilevato che la P. IVA n. associata alla P.IVA_1 specifica Ditta Individuale, è cessata il 31/12/2019.
Benché il ricorrente non abbia provveduto alla chiusura della posizione camerale e chiesto all'Istituto la cancellazione della posizione previdenziale, si è proceduto
d'ufficio alla cessazione della posizione aziendale 16819922 UP, con decorrenza
31/12/2019, inoltrando la segnalazione del caso al registro imprese. L'attività ha prodotto l'annullamento totale dell'AVA opposto”.
Quanto al secondo avviso di addebito, che con “l'avviso di addebito n. 328 2022
00010507 44 000 notificato il 14.11.2022 … è stato intimato il pagamento della complessiva somma di €. 697,33 per il recupero di contributi IVS per la 1ª e unica RATA dell'emissione contributiva 2020, dovute dagli iscritti alla Parte_2
sui minimali di reddito d'impresa per il periodo novembre – dicembre 2020
[...]
(…)
(…) La relativa Comunicazione Unica per la nascita dell'Impresa risale al 16/11/2020 per la Ditta Individuale “ - - annotata con la qualifica di CP_4 C.F._1 impresa artigiana il 18/11/2020 e decorrenza 16/11/2020 al n° albo 68466 (Protocollo
CCIAA n. 57016 / 2020 del 16/11/2020) … Per questa posizione artigiana oltre a non esservi cessazione in CCIAA non vi è nemmeno cessazione della P.IVA n. associata alla Ditta”. P.IVA_2
Ebbene, in relazione all'avviso di addebito n. 328 2022 00010193 09 000, va dichiarata CP_ cessata la materia del contendere, avendo l adottato il provvedimento amministrativo CP_ di sgravio del titolo opposto (v. produz. ). In ordine, invece, al secondo avviso di addebito, n. 328 2022 00010507 44 000,
l'infondatezza delle doglianze attoree emerge dalle stesse allegazioni di parte ricorrente, che ha confermato di aver iscritto la propria ditta individuale nel registro delle imprese nel novembre 2020 (v. dichiaraz. inizio attività in data 16.11.2020), con ciò avvalorando le conclusioni dell sulla debenza dei contributi maturati nel periodo novembre- CP_3 dicembre 2020, in mancanza di deduzione e prova dell'avvenuta cancellazione della posizione contributiva.
CP_ Il parziale sgravio addotto dall' induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. 328
2022 00010193 09 000;
b) Rigetta nel resto;
c) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
S.M.C.V., 18.10.2025
Il giudice de lavoro
Dr.ssa Antonia Cozzolino