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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5167 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2752 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti RO UO e Barbara Cupelli.
Appellante
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Scaramuzzo. C.F._3
Appellati nonché
(C.F. Controparte_3
), in persona dell'Amministratore pro tempore, Geom. P.IVA_1 CP_4
.
[...]
e
(C.F. in proprio e nella Controparte_4 C.F._4 qualità di Amministratore p.t. del sito in al CP_3 CP_3 Controparte_3
.
[...]
Appellati contumaci pagina 1 di 14 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8496/2020 resa dal Tribunale di Napoli, II
Sez. civ, in data 9.12.2020 e pubblicata in data 11.12.2020, all'esito del procedimento recante R.G. n. 6472/2016, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa dell'appellante in data 29.5.2025 e dalla difesa delle parti appellate costituite in data 5.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 10.3.2016, ed Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni strutturali asseritamente patiti alla propria unità immobiliare in conseguenza: 1) dell'edificazione di un manufatto realizzato in sopraelevazione dalla convenuta, sul terrazzo di sua proprietà esclusiva;
2) dell'accumulo di materiali di risulta, di componenti architettonico- strutturali e di attrezzature varie sulla medesima terrazza a livello;
3) dell'arbitraria eliminazione di elementi strutturali e portanti del fabbricato, come “archi a tutto sesto” e solai preesistenti.
Si costituiva ritualmente la convenuta eccependo Parte_1 preliminarmente la prescrizione del preteso diritto al risarcimento, l'inammissibilità della domanda, in virtù del precedente giudicato esitato nella sentenza n.
9310/2014 del Tribunale di Napoli e, infine, la nullità dell'atto di citazione. Nel merito, poi, negava la propria responsabilità, assumendo che la costruzione non avesse determinato alcun danno al fabbricato, né alla proprietà esclusiva degli attori. Ritenendo, infine, di aver subito a sua volta danni strutturali nell'immobile di proprietà, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Controparte_5
in uno all'amministratore p.t.,
[...] Controparte_4 ritenendoli responsabili, in via esclusiva ovvero in solido tra loro, dei danni subiti all'appartamento di sua proprietà in conseguenza dell'aggravamento dei dissesti strutturali del fabbricato seguiti all'omessa manutenzione delle parti CP_6 comuni dello stesso, danni quantificati in euro 38.500,00, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che fosse emersa in corso di causa.
pagina 2 di 14 Nella medesima comparsa di costituzione e risposta, la domandava altresì, Parte_1 in via cautelare e pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 bis e ss. c.p.c., di voler ordinare al Condominio predetto, nelle more del giudizio, di provvedere con urgenza ad ottemperare all'Ordinanza sindacale n. PG/2013/534869 del 3.7.2013, eseguendo le opere necessarie ed indifferibili atte ad evitare un aggravamento dei pregiudizi alla proprietà, oltre che alla pubblica incolumità. All'esito della fase cautelare, svoltasi nell'ambito del subprocedimento recante R.G. n. 6472-1/2016, il
Giudice rigettava la relativa domanda in quanto dalla relazione del nominato CTU,
Ing. , era emerso che l'origine del fenomeno fessurativo interessante Persona_1
l'appartamento della convenuta dovesse collocarsi nel cedimento del tratto di fondazione localizzato nello spigolo sud-ovest del fabbricato, riconducibile ad una negligente omissione di intervento strutturale da parte del Tuttavia, CP_3
l'ausiliario non ravvisava alcun imminente pericolo di crollo totale o parziale delle strutture murarie.
Il Condominio sceglieva di non costituirsi, nonostante la rituale notifica della chiamata in causa, mentre l'amministratore costituito Controparte_4 regolarmente, chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, sia perché la situazione di dissesto generale del fabbricato doveva farsi risalire ad un'epoca ben precedente l'assunzione del suo incarico, sia perché aveva più volte provveduto a sollecitare l'assemblea condominiale a deliberare l'esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del fabbricato, non potendo compiere tali opere d'urgenza per mancanza di fondi.
All'esito della chiamata dei terzi, gli attori estendevano nei loro confronti la domanda originaria, pur ribadendo di insistere in quella proposta nei confronti della convenuta, ritenuta responsabile dei danni ad essi cagionati.
Concluse le fasi di trattazione ed istruttoria del giudizio, espletata altresì la CTU da parte dell'Ing. il Tribunale di Napoli, II Sez. civile, respinte le eccezioni Persona_2 preliminari di prescrizione e di inammissibilità della domanda proposte dalla convenuta, decideva nel merito pronunciando la sentenza n. 8496/2020, emessa in data 9.12.2020 e pubblicata in data 11.12.2020, e così conclusivamente statuiva:
“1) Rigetta la domanda proposta dagli attori e quella proposta dalla convenuta. 2)
Condanna gli attori al pagamento in solido, in favore degli avv.ti Barbara Cupelli e
pagina 3 di 14 RO UO, delle spese processuali che liquida in € 4.800,00 per compensi, oltre accessori di legge. 3) Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'avv. Antonio
Iozzi, delle spese processuali che liquida € 4.800,00 per compensi, oltre accessori di legge. 4) A carico degli attori e della convenuta, metà ciascuno, vengono poste le spese della consulenza della fase di merito, mentre le spese di ctu del giudizio cautelare in corso di causa sono poste definitivamente a carico della ”. Parte_1
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la testé menzionata sentenza n. 8496/2020, articolando all'uopo un unico, ampio motivo di gravame.
In esso, l'appellante ha sostanzialmente lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver rigettato la domanda autonoma svolta dall'odierna appellante nei confronti tanto del sito in al , quanto CP_3 CP_3 Controparte_3 di in proprio e nella dichiarata qualità di amministratore Controparte_4
p.t., e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento inerte ed omissivo dei predetti, per effetto del quale si era verificato l'asserito aggravamento dei dissesti dell'intero edificio condominiale e, in particolare, dell'immobile di proprietà esclusiva. A detta del gravante, cioè, dalla documentazione versata in atti sarebbe chiaramente emerso “il progressivo aggravamento dei danni subiti dall'appartamento di proprietà della sig.ra in Parte_1 conseguenza della mancata esecuzione di interventi manutentivi nel fabbricato”. La deducente odierna ha assunto, all'uopo, di aver fornito in prime cure la “piena prova del fatto che sino ad oggi né il Condominio né il suo Amministratore si sono adoperati fattivamente per la risoluzione delle problematiche strutturali dell'edificio”, ma, ad onta di ciò, il Tribunale “ponendo la sua attenzione esclusivamente sulle cause che hanno dato origine alle fessurazioni delle pareti esterne ed interne dello stabile in cui è sito l'immobile dell'appellante, e non anche sulla loro progressione nel tempo, ha altresì valutato in modo del tutto errato le risultanze della documentazione tecnica e fotografica in atti, pervenendo ad affermare che nessuna delle relazioni peritali acquisite in giudizio consentisse di accertare l'evoluzione dell'ammaloramento delle parti comuni dell'edificio”.
pagina 4 di 14 Di converso, continua l'impugnante, la vetustà dell'edificio avrebbe dovuto prudentemente suggerire una “verifica costante delle sue condizioni statiche e una manutenzione delle stesse, essendo fisiologico un mutamento nel tempo dell'equilibrio statico di una edificazione in sopraelevazione che è soggetta alla naturale usura anche solo per effetto degli agenti atmosferici”. Da qui, dunque, “l'evidente responsabilità del per aver tenuto un comportamento negligente, tale da CP_3 integrare la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e sussistendo parimenti la responsabilità del geom. per non aver compiuto Controparte_4 gli atti conservativi sulle parti comuni in ottemperanza a quanto disposto dall'art.
1130 n. 4 c.c., e comunque per non aver realizzato le necessarie assicurazioni del bene gestito, indipendentemente dal consenso assembleare e vista la necessità e
l'urgenza di provvedere, così come disposto dall'art. 1135 c.c.”.
Alla luce delle ragioni tutte così esposte nell'unico motivo di gravame, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 8496/2020 resa in data 9.12.2020 e pubblicata in data
11.12.2020 dal Tribunale di Napoli 2^ sez. civ. Dott. Roberto Notaro nel procedimento recante R.G. 6472/2016, laddove rigetta la domanda autonoma proposta dalla convenuta sig.ra nei confronti del a Parte_1 Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t., nonché nei confronti del geom. CP_3
, in proprio e nella qualità di amministratore p.t. del Controparte_4 medesimo Condominio, dichiarando invece con l'emananda sentenza la responsabilità in via esclusiva ovvero concorsuale, dei medesimi Controparte_3 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., nonché nei confronti del geom. CP_3
, in proprio e nella qualità di amministratore p.t. del Controparte_4 medesimo per avere con il loro omissivo comportamento, non avendo CP_3 ottemperato alla manutenzione del fabbricato condominiale, determinato
l'aggravamento dei danni subiti dall'immobile di proprietà della odierna appellante, e per l'effetto condannare il al , in persona Controparte_3 Controparte_3 dell'amministratore p.t., nonché nei confronti del geom. , in Controparte_4 proprio e nella qualità di amministratore p.t. del medesimo al Controparte_3 VI a , in via esclusiva ovvero in solido tra loro, al pagamento CP_3 CP_3 dell'importo di euro 20.748,00 in favore dell'odierna appellante sig.ra Parte_1
pagina 5 di 14 a titolo di risarcimento di tali danni, così come individuati e stimati dall' Ing. Parte_1
, C.T.U. incaricato dal Giudice di prime cure;
2) per l'effetto, revocare la Persona_2 condanna a carico della medesima sig.ra al pagamento di metà delle spese Parte_1 di CTU come liquidate con decreto dal Giudice di prime cure ed altresì revocare la condanna al pagamento delle spese di CTU del giudizio cautelare, ponendo tali spese
a carico del , in persona Controparte_3 Controparte_3 dell'amministratore p.t., nonché nei confronti del geom. , in Controparte_4 proprio e nella qualità di amministratore p.t. del medesimo al Controparte_3
, in via esclusiva ovvero solido tra loro;
3) ancora per effetto Controparte_3 dell'accoglimento del presente gravame, revocare la condanna a carico della sig.ra
al pagamento, in favore dell'avv. Antonio Iozzi, procuratore antistatario del Parte_1 geom. , delle spese processuali liquidate dal giudice di prime Controparte_4 cure in euro 4.800,00 per compensi, oltre accessori di legge. 4) Con vittoria di spese e competenze del primo grado di giudizio da porre a carico del al Controparte_3 VI , in persona dell'amministratore p.t., nonché nei confronti del CP_3 CP_3 geom. , in proprio e nella qualità di amministratore p.t. del Controparte_4 medesimo al VI , in via esclusiva ovvero Controparte_3 Controparte_3 solido tra loro. 5) con vittoria del presente grado di giudizio ed attribuzione alle sottoscritte procuratrici anticipatarie”.
Con un atto di comparsa depositato in data 16.11.2021, si sono ritualmente costituiti ed , chiedendo preliminarmente dichiararsi Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità del presente gravame ai sensi e per l'effetto degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c.. Nel merito, poi, hanno chiesto il rigetto integrale del gravame proposto, perché asseritamente destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, previa integrale conferma della pronuncia gravata, hanno insistito per la condanna dell'appellante alle spese e competenze di lite relative al grado.
Con atto depositato in data 10.3.2022, si costituiva nell'interesse dell'appellante l'Avv. Anna Maria Cangiano, quale suo procuratore e difensore, disgiuntamente all'Avv. RO UO, già costituita nell'interesse della predetta, riportandosi integralmente a tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi.
pagina 6 di 14 Con ordinanza depositata il 16.12.2021 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
e del e la causa Controparte_7 Controparte_3 veniva stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18.4.2023. Indi, dopo una serie di rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 13.5.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia per l'udienza del 10.6.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione
“scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (dalla difesa dell'appellante in data
29.5.2025 e dalla difesa delle parti appellate costituite in data 5.6.2025), alla detta udienza del 10.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con ordinanza del
14.6.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite in data 16.6.2025), previa concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Come noto, la responsabilità del per i danni causati dalle parti comuni CP_3 alle singole unità immobiliari trova il suo fondamento nell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per danni da cose in custodia. Questa norma configura una forma di responsabilità oggettiva, che prescinde dall'elemento soggettivo della colpa. Il presupposto fondamentale di tale responsabilità è cioè rappresentato dall'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto responsabile (in questo caso il e la cosa che ha causato il danno. In tal senso e in linea di principio, il CP_3
in qualità di custode delle parti comuni, è sempre tenuto a: 1) CP_3 esercitare un controllo costante sulle condizioni delle parti comuni;
2) adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni;
3) intervenire tempestivamente in caso di situazioni di pericolo;
4) mantenere in efficienza le strutture e gli impianti comuni.
L'unica possibilità per il di liberarsi da eventuali responsabilità rispetto CP_3
a tali parti è data dal fornire la prova del caso fortuito, ovvero dal dimostrare che il danno si è verificato per: a) eventi naturali imprevedibili e inevitabili;
b) fatto del pagina 7 di 14 terzo, caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità; c) comportamento dello stesso danneggiato, quando presenti caratteri di eccezionalità.
L'amministratore del poi, da parte sua, ha il compito di provvedere non CP_3 solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini. Quest'obbligo, peraltro, non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall'amministratore.
Tuttavia, ai fini dell'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno, del tipo di quella qui formulata e vagliata, è necessaria una prova rigorosa del pregiudizio subito. Dunque, non è sufficiente una generica allegazione del danno, ma occorre che il richiedente il risarcimento produca una documentazione precisa dei danni materiali subiti, oltre ad una prova stringente e specifica del nesso causale tra cosa in custodia nella titolarità del e danno patito alla sua proprietà CP_3 esclusiva. Infine, la condanna al risarcimento suppone altresì una quantificazione dettagliata del pregiudizio economico asseritamente subito, tanto che in assenza di documentazione probatoria adeguata il giudice non può riconoscere il risarcimento, potendo procedere a una valutazione equitativa del danno solo in costanza di elementi che ne consentano una determinazione.
Ebbene, nel caso de quo, l'odierna appellante ha lamentato una presunta mancata decisione da parte del primo Giudice in ordine ad una richiesta di risarcimento del danno da “deterioramento” dell'immobile di sua proprietà a causa dell'incuria a cui sarebbero state abbandonate, in particolare, le parti comuni dell'edificio, con conseguente responsabilità del ex art. 2051 c.c., e dell'amministratore CP_3
p.t., ex art. art. 1130, comma 1, n. 4 c.c..
Orbene, come emerso dal materiale probatorio di primo grado anche inerente la cautelare, va in primis acclarato che il fabbricato di a , per CP_3 CP_3 stessa ammissione delle parti in causa, versava fin dall'introduzione del primo grado in uno stato di degrado strutturale generale, diffuso, conclamato e risalente, come confermato tanto dall'Arch. , consulente nominato dal in Per_3 CP_3 ottemperanza al provvedimento del Servizio Sicurezza Abitativa del Comune di pagina 8 di 14 del 3.7.2013, n. PG/2013/5348690 – che aveva identificato le cause dello CP_3 squilibrio statico del fabbricato nella “cattiva esecuzione degli appoggi delle travi in ferro dei solai sulle murature portanti […], nella modifica del muro portante in proprietà , nel cedimento delle fondazioni, in concorso con la vetustà Parte_2 della costruzioni, oltre che con le variazioni termiche e igrometriche e gli effetti provocati dagli agenti atmosferici”, oltre che nella “azione di ribaltamento delle pareti
d'angolo dell'edificio a causa dell'azione di spinta della scala condominiale sulla struttura portante” –, quanto dall'Ing. , CTU nominato nel corso del giudizio Per_1 cautelare promosso dalla ex art. 669 bis e ss. c.p.c. – il quale, parimenti, Parte_1 ricollegava il configurarsi dell'incriminato quadro fessurativo diffuso a “difetti costruttivi, cedimento della base fondale, stravolgimento delle caratteristiche meccaniche del terreno dovuto ad infiltrazioni e/o plasticizzazioni, alterazione dello stato di quiete e/o cambiamento di configurazione dei terrapieni per effetto di vibrazioni, dilavamento e/o ulteriori cause igrometriche e/o di alterazioni termiche e, in ultimo, incremento significativo dei carichi sulle strutture di elevazione” – quanto, infine, dall'Ing. , CTU nominato nel corso del giudizio principale – che Per_2 parimenti chiariva che “il fabbricato, di antico impianto, versa in condizioni di degrado riconducibili, in generale, ad una scarsa attività manutentiva di carattere sia ordinario che straordinario. In tale contesto, dal quadro fessurativo emergono evidenze di dissesti di sicura origine esterna che investono tutto il fronte prospiciente il Per_4
, con maggiore intensità nella zona del cantonale a Sud – Ovest, e con risentimenti
[...] agli orizzontamenti e nei setti murari”.
Orbene, se le condizioni strutturali dell'edificio condominiale sono state così descritte, nelle tre relazioni peritali indicate, come univocamente contraddistinte da un ampio quadro di fessurazioni diffuse, talvolta passanti le strutture murarie altre volte solo superficiali, interessanti solai e pareti esterne ed esterne dell'edifico, anche all'interno delle singole unità immobiliari, non è stato tuttavia chiarita e provata, dall'odierna appellante, in alcun modo, la pretesa dinamica fenomenica di aggravamento di tale complesso quadro che sarebbe stata alla base del prospettato danno da deterioramento delle condizioni dell'immobile di sua proprietà, oggetto della richiesta risarcitoria qui vagliata.
pagina 9 di 14 Deve osservarsi che, in forza della documentazione in atti non è possibile constatare la contestata inerzia tanto del quanto del suo Amministratore, Geom. CP_3
, per essere stata, al contrario, provata l'attività svolta in tal senso fin CP_4 dal surriferito provvedimento del Servizio Sicurezza Abitativa del Controparte_8 del 3.7.2013. Tale attività si andata sostanziando, al contrario, in plurime e decisive iniziative, ovvero: 1) nella riunione del 20.2.2013 allorché l'Assemblea di Condominio discuteva il punto all'ordine del giorno concernente le risultanze della CTU, promossa nell'ambito del giudizio definito con Sentenza n. 9310/2014, con particolare riguardo alla evidenza di “gravi lesioni strutturali visibili prospicienti la facciata ovest con distacchi importanti tra le pareti di collegamento”, ancor prima dell'intervento del Servizio Sicurezza Abitativa;
2) nella successiva riunione del
19.4.2013, allorquando l'Amministratore venina autorizzato ad intervenire presso la
Sicurezza Abitativa, al fine della verifica strutturale ritenuta necessaria ed evidenziata anche nella relazione del CTU depositata in Tribunale;
3) nella riunione del 24.1.2014, quando l'Assemblea incaricava l'Arch. , già scelto per Per_3 relazionare sullo stato dell'edificio, di seguire i lavori prescritti ed emettere successivamente il Certificato di Eliminato Pericolo, mentre l'Amministratore veniva incaricato di contattare due tra le ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, al fine di definire le modalità di pagamento;
nella medesima riunione, veniva altresì deliberata la formazione di un fondo cassa iniziale di 5.000,00 €; 4) nella successiva assemblea del 10.4.2014, allorquando l'Arch. veniva designato Direttore dei Per_3
Lavori degli interventi urgenti per la messa in sicurezza del fabbricato. Per lo svolgimento dei lavori in vista dell'emissione del Certificato di Eliminato Pericolo, veniva poi deliberata l'istituzione di un fondo cassa di 2.000,00 € e l'abolizione delle rate approvate nella precedente delibera del 21.1.2014. All'esito delle descritte attività, si giungeva, dunque, “a seguito delle verifiche effettuate presso lo stabile di
, al monitoraggio del quadro fessurativo interno ed esterno evidenziato, e CP_3 delle opere di assicurazione che si sono rese necessarie”, all'emissione del Certificato di Eliminato Pericolo, datato al 9.10.2014, a firma dell'Arch. , così Persona_5 completando l'articolato iter sollecitamente e tempestivamente avviato dal su impulso dell'Amministratore, diversamente da quanto sostenuto CP_3 dall'appellante.
pagina 10 di 14 La lamentata inerzia tanto del Condominio quanto dell'Amministratore a fronte dell'adozione del provvedimento del Servizio di Sicurezza Abitativa, è smentita proprio dall'iter, documentato e qui puntualmente ricostruito, che ha condotto alla regolare emissione del Certificato di Eliminato Pericolo, che in uno al susseguirsi di svariate relazioni tecniche che escludevano il sussistere di un paventato, imminente pericolo di crollo totale o parziale delle strutture murarie (cfr. sia relazione a firma di
, incaricato ad hoc, che di ), permettono di ritenere del tutto infondato Per_1 Per_2 il lamentato protrarsi dell'inattività dei predetti soggetti, tale da aggravare lo stato di deterioramento dell'immobile della , il cui danno aveva costituito oggetto Parte_1 della richiesta di risarcimento qui vagliata.
Non solo. Come noto, ai fini dell'ammissibilità e della risarcibilità dei danni da degrado, deterioramento, o aggravamento delle condizioni murarie e strutturali degli immobili, occorre far riferimento alle regole generali in materia di allegazione e prova dei danni subiti, il cui onere grava sul danneggiato. Detto altrimenti, l'operazione con la quale si determina o si identifica il danno si effettua mediante il criterio della causalità giuridica, le cui regole sono desumibili dall'art. 1223 c.c. Tra
(l'inadempimento o) il fatto, inteso come evento di danno, e il danno, inteso come perdita patrimoniale risarcibile, deve sussistere una relazione da causa ad effetto in forza della quale il secondo appaia riconducibile al primo, sia cioè una “conseguenza immediata e diretta” del primo. Per mezzo di questa operazione, il cui onere della prova incombe sul danneggiato, il danno viene esattamente identificato, diventa risarcibile, quindi diviene certo o attuale. Il risarcimento del danno da fatto illecito ha proprio la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso (Cass.
3/10/1987, n. 7389; Cass. 5/07/2002, n. 9740; arg. anche ex Cass. 20/08/2009,
n. 18515 e Cass. 10/11/2010, n. 22826).
Orbene, se è vero che è configurabile il danno da deterioramento di una cosa anche quando questa permanga nella proprietà e nel godimento del medesimo proprietario,
“costituendo il deterioramento della consistenza fisica o giuridica di una cosa un danno emergente, in quanto la diminuzione di valore venale che esso comporta non può non rappresentare un decremento patrimoniale a prescindere dalla sua diretta ed
pagina 11 di 14 immediata monetizzazione (Cass. 25/03/1972, n. 937)”, è altresì vero che il detto danno da deterioramento, in questa sede espressamente “rivendicato, non è [mai un danno] in re ipsa” (Cass. sentenza 20 giugno 2019, n. 16585), essendo piuttosto ineludibile onere dell'attore dimostrare come la condotta inerziale del Condominio e dell'Amministratore, protrattasi per un preciso e ben identificato lasso temporale, abbia contribuito a configurare un danno da deterioramento, ovvero, un danno differenzialmente determinabile e determinato in ragione dell'obiettivo, documentato e documentabile peggioramento dello stato e delle condizioni generali, strutturali e/o murarie, dell'immobile, peggioramento documentalmente intervenuto nel lasso di tempo intercorso tra il momento esatto della prima diffida ad adempiere all'Ente o al suo rappresentante legale e l'articolazione della relativa richiesta risarcitoria per la prima volta formulata in giudizio, atteso che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che l'attore dimostri che il danno è stato prodotto da una cosa in custodia del convenuto o da una sua condotta omissiva o commissiva.
Ebbene, tale dimostrazione, nel giudizio che qui ci occupa, della quale era onerata la odierna appellante, è mancata in entrambi i gradi di questo giudizio, sia nel primo – allorché quel Giudice univocamente chiariva nella sentenza qui gravata, che “non può sostenersi che i danni negli appartamenti degli attori e della convenuta siano stati cagionati dall'inerzia dei terzi chiamati in causa;
al più si sarebbe potuto argomentare che tale inerzia aveva aggravato i danni già verificatisi. Tale prospettazione dei fatti, che in realtà non è stata avanzata da nessuna parte, non trova però conferma nelle prove in atti. In nessuna delle relazioni tecniche, infatti, si indicano quali sarebbero stati i danni originari e quali le evoluzioni susseguitesi nel corso del tempo. Non è quindi possibile in questa sede condannare il Condominio o l'amministratore al risarcimento dei danni indicati nella relazione del ctu (relativi sia all'appartamento degli attori che della convenuta) non essendoci, come detto, nesso causale diretto tra
l'omessa manutenzione dell'edificio e di danni nelle proprietà esclusive” – sia in quello odierno, non avendo la provato che vi sia stata inerzia da parte del Parte_1
e del suo Amministratore – assunzione quest'ultima, anzi, smentita dai CP_3 documenti presenti in atti – né che a causa di detto atteggiamento omissivo ed inerziale la condizione già precaria dell'edificio sia ulteriormente peggiorata, con consequenziale e conseguente aggravamento delle condizioni generali anche del pagina 12 di 14 proprio appartamento. Dunque, anche il relativo motivo di gravame dovrà in questa sede rigettarsi, per essere rimasto non assolto l'onere della prova gravante sulla odierna appellante, rispetto al danno di cui ha chiesto il risarcimento.
Per tali ragioni, deve essere rigettato l'appello proposto.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la Parte_1 condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di appellata costituita e , in virtù Controparte_1 CP_2 del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., nulla disponendosi con riferimento alle parti appellate non costituite.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ed in base a parametri minimi per la fase istruttoria
(cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 8496/2020, resa dal Tribunale di Napoli in data 9.12.2020 e pubblicata in data 11.12.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante, al pagamento in Parte_1 favore di parte appellata costituita e Controparte_1 CP_2
delle spese del giudizio secondo grado, che liquida
[...] complessivamente in € 5.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 23.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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