TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17132 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49774 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49774 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Bracchi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Zenone di Cizio n.
6, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Ciai ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Emanuele Pessagno n.11, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c..
Conclusioni congiunte delle parti nelle note scritte in sostituzione di udienza del 28.10.1025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, confermare i provvedimenti emessi ex art. 473bis 22 c.p.c. in data 10.09.2024 disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore del figlio Parte_1 Per_1 con decorrenza novembre 2023; spese compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 7.11.2023 premesso che con sentenza n. Parte_1
8208/2022 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti, e dunque disponendo che a titolo di mantenimento dei figli il padre provvedesse corrispondendo in favore della ex moglie la somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio, pe un assegno mensile complessivo di € 600,00, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza da agosto 2023, rilevando che successivamente Per_1 alla suindicata sentenza, il suddetto figlio aveva cominciato a lavorare come organizzatore Per_1 di eventi, guadagnando da circa un anno all'incirca 1.500,00/1.800,00 euro al mese.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita chiedendo il rigetto della domanda ex adverso Parte_2 formulata.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con ordinanza del 10 settembre 2024, a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., il precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento, ritenuto che dagli elementi acquisiti e dalle dichiarazioni rilasciate dal figlio in sede di prima udienza era emersa la raggiunta autosufficienza economica del figlio, in via temporanea e urgente ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. in favore del figlio Parte_1 Per_1 con decorrenza dalla domanda (novembre 2023) e ha rinviato la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., all'udienza del 28 ottobre 2025, disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza del 28.10.2025 con le quali hanno dato atto di aver trovato un accordo, chiedendo entrambe la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti con la revoca dell'assegno di mantenimento con decorrenza dal mese di novembre 2023.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 22 novembre 2025.
***
Va premesso che le parti non hanno depositato domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., sicché il giudizio in oggetto è da considerarsi contenzioso, con sopravvenuto accordo delle parti che hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Ritiene il Collegio che nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
Nel caso di specie, condivide il Collegio la disamina effettuata in sede di emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti con l'ordinanza del 10 settembre 2024, e dunque ritiene il Collegio che sia da ritenersi provata la sopravvenuta autosufficienza economica del figlio, sicché nulla osta alla revoca
2 dell'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza da novembre 2023, come Per_1 richiesto da ambedue le parti.
SULLE SPESE DI LITE
Si dispone la compensazione delle spese di lite, come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 49774 del 2023, così provvede:
“In accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, in modifica di quanto stabilito con la sentenza n. 8208 del 2022 del Tribunale di Roma, revoca con decorrenza dal mese di novembre
2023 l'assegno di mantenimento a carico di per il mantenimento del figlio Parte_1
. Per_2
Compensa integralmente le spese di lite”.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49774 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Bracchi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Zenone di Cizio n.
6, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luca Ciai ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Emanuele Pessagno n.11, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c..
Conclusioni congiunte delle parti nelle note scritte in sostituzione di udienza del 28.10.1025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, confermare i provvedimenti emessi ex art. 473bis 22 c.p.c. in data 10.09.2024 disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore del figlio Parte_1 Per_1 con decorrenza novembre 2023; spese compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 7.11.2023 premesso che con sentenza n. Parte_1
8208/2022 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti, e dunque disponendo che a titolo di mantenimento dei figli il padre provvedesse corrispondendo in favore della ex moglie la somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio, pe un assegno mensile complessivo di € 600,00, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza da agosto 2023, rilevando che successivamente Per_1 alla suindicata sentenza, il suddetto figlio aveva cominciato a lavorare come organizzatore Per_1 di eventi, guadagnando da circa un anno all'incirca 1.500,00/1.800,00 euro al mese.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita chiedendo il rigetto della domanda ex adverso Parte_2 formulata.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con ordinanza del 10 settembre 2024, a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., il precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento, ritenuto che dagli elementi acquisiti e dalle dichiarazioni rilasciate dal figlio in sede di prima udienza era emersa la raggiunta autosufficienza economica del figlio, in via temporanea e urgente ha disposto la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. in favore del figlio Parte_1 Per_1 con decorrenza dalla domanda (novembre 2023) e ha rinviato la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., all'udienza del 28 ottobre 2025, disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza del 28.10.2025 con le quali hanno dato atto di aver trovato un accordo, chiedendo entrambe la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti con la revoca dell'assegno di mantenimento con decorrenza dal mese di novembre 2023.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 22 novembre 2025.
***
Va premesso che le parti non hanno depositato domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., sicché il giudizio in oggetto è da considerarsi contenzioso, con sopravvenuto accordo delle parti che hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Ritiene il Collegio che nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
Nel caso di specie, condivide il Collegio la disamina effettuata in sede di emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti con l'ordinanza del 10 settembre 2024, e dunque ritiene il Collegio che sia da ritenersi provata la sopravvenuta autosufficienza economica del figlio, sicché nulla osta alla revoca
2 dell'assegno di mantenimento per il figlio con decorrenza da novembre 2023, come Per_1 richiesto da ambedue le parti.
SULLE SPESE DI LITE
Si dispone la compensazione delle spese di lite, come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 49774 del 2023, così provvede:
“In accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, in modifica di quanto stabilito con la sentenza n. 8208 del 2022 del Tribunale di Roma, revoca con decorrenza dal mese di novembre
2023 l'assegno di mantenimento a carico di per il mantenimento del figlio Parte_1
. Per_2
Compensa integralmente le spese di lite”.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
3