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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/04/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1767/2024
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
21.11.1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Castellone;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 24.04.2025 ha pronunciato la seguente,
pagina 1 di 6 SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso:
“nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: , Parte_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 21.11.1981, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, ORDINARE al ed al in persona del Controparte_1 Controparte_3
Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.”
Fatto e diritto
Il ricorrente ha dedotto di essere discendente diretto di , nato il [...] a Persona_1
Vellano oggi Pescia (Pistoia), da e il quale è emigrato Parte_2 Parte_3
in Brasile e ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano.
Nel ricorso si legge che:
“- Il sig. denominato anche o o Persona_1 Persona_1 Parte_4 Pt_5
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di
[...]
Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all.
3).
- In data 22 giugno 1912 a Mogi Mirim/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la Persona_1
sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio, prodotto in copia tradotta e Persona_2
legalizzata mediante apostille (v. all. 4).
pagina 2 di 6 - Dalla loro unione coniugale nasceva a Mogi Mirim/SP (Brasile), il giorno 9 febbraio 1919 la sig.ra come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e Parte_6
legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
- In data 19 giugno 1943 a Mogi Mirim/SP (Brasile), la sig.ra contraeva Parte_6
matrimonio con il sig. come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto Persona_3
in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6).
- Dalla loro unione coniugale nasceva a Mogi Mirim/SP (Brasile), il giorno 22 agosto 1949 il sig.
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e Parte_1
legalizzata mediante apostille (v. all. 7).
- In data 19 maggio 1979 a Itapira/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con Parte_1
la sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_4
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 16).
- Dalla loro unione coniugale nasceva a Mogi Mirim/SP (Brasile), il giorno 21 novembre 1981 il sig.
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Parte_1
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 17).
- In data 21 dicembre 2013 a Mogi Guaçu/SP (Brasile), il sig. contraeva Parte_1
matrimonio con la sig.ra , come comprovato dal Certificato di Matrimonio Persona_5
prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 16).”
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto , in persona del ministro l.r.p.t., deve Controparte_1
dichiararsi la sua contumacia.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
24.04.2025.
La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate ha insistito per l'accoglimento della domanda.
pagina 3 di 6 In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene sussistente l'interesse ad agire atteso che il ricorrente ha dedotto di aver preliminarmente tentato di presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza al competente Consolato Generale d'Italia a San Paolo nel 2023, che ha sempre riportato un errore di sistema (cfr. doc. 11). Ne deriva un'effettiva incertezza in ordine alla definizione della sua posizione in via amministrativa, alla luce del noto ritardo (evincibile da quanto argomentato in altri procedimenti giudiziari analoghi che pagina 4 di 6 coinvolgono il San Paolo, citati nel ricorso) nel quale versa il San Parte_7 Parte_7
Paolo nel convocare i richiedenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_1
[...]
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con pagina 5 di 6 oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_8
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 28.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...]/SP (Brasile) in data Parte_1
21.11.1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Castellone;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 24.04.2025 ha pronunciato la seguente,
pagina 1 di 6 SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso:
“nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di: , Parte_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 21.11.1981, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
per l'effetto, ORDINARE al ed al in persona del Controparte_1 Controparte_3
Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.”
Fatto e diritto
Il ricorrente ha dedotto di essere discendente diretto di , nato il [...] a Persona_1
Vellano oggi Pescia (Pistoia), da e il quale è emigrato Parte_2 Parte_3
in Brasile e ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano.
Nel ricorso si legge che:
“- Il sig. denominato anche o o Persona_1 Persona_1 Parte_4 Pt_5
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di
[...]
Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della
Giustizia, Dipartimento Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all.
3).
- In data 22 giugno 1912 a Mogi Mirim/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con la Persona_1
sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio, prodotto in copia tradotta e Persona_2
legalizzata mediante apostille (v. all. 4).
pagina 2 di 6 - Dalla loro unione coniugale nasceva a Mogi Mirim/SP (Brasile), il giorno 9 febbraio 1919 la sig.ra come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e Parte_6
legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
- In data 19 giugno 1943 a Mogi Mirim/SP (Brasile), la sig.ra contraeva Parte_6
matrimonio con il sig. come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto Persona_3
in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6).
- Dalla loro unione coniugale nasceva a Mogi Mirim/SP (Brasile), il giorno 22 agosto 1949 il sig.
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e Parte_1
legalizzata mediante apostille (v. all. 7).
- In data 19 maggio 1979 a Itapira/SP (Brasile), il sig. contraeva matrimonio con Parte_1
la sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_4
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 16).
- Dalla loro unione coniugale nasceva a Mogi Mirim/SP (Brasile), il giorno 21 novembre 1981 il sig.
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Parte_1
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 17).
- In data 21 dicembre 2013 a Mogi Guaçu/SP (Brasile), il sig. contraeva Parte_1
matrimonio con la sig.ra , come comprovato dal Certificato di Matrimonio Persona_5
prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 16).”
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto , in persona del ministro l.r.p.t., deve Controparte_1
dichiararsi la sua contumacia.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
24.04.2025.
La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate ha insistito per l'accoglimento della domanda.
pagina 3 di 6 In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene sussistente l'interesse ad agire atteso che il ricorrente ha dedotto di aver preliminarmente tentato di presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza al competente Consolato Generale d'Italia a San Paolo nel 2023, che ha sempre riportato un errore di sistema (cfr. doc. 11). Ne deriva un'effettiva incertezza in ordine alla definizione della sua posizione in via amministrativa, alla luce del noto ritardo (evincibile da quanto argomentato in altri procedimenti giudiziari analoghi che pagina 4 di 6 coinvolgono il San Paolo, citati nel ricorso) nel quale versa il San Parte_7 Parte_7
Paolo nel convocare i richiedenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_1
[...]
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con pagina 5 di 6 oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Parte_8
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 28.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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