Art. 6.
La Commissione di cui all' art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557 , e' nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, ed e' composta:
1) di un presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, di grado, non inferiore al terzo, in servizio o a riposo;
2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto;
3) di un magistrato designato dal. Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto;
4) di un rappresentante del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto;
5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto;
6) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore al sesto;
7) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di grado non inferiore al sesto;
8) di un Magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al quinto;
9) di un avvocato dello stato, di grado non inferiore al quinto.
Il presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni qualora queste siano interessate, e si puo' valere dell'opera di esperti.
Per in validita' delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei membri della Commissione, indicati nel primo comma di questo articolo. Il parere e' adottato a maggioranza degli intervenuti.
La Commissione di cui all' art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557 , e' nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, ed e' composta:
1) di un presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, di grado, non inferiore al terzo, in servizio o a riposo;
2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto;
3) di un magistrato designato dal. Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto;
4) di un rappresentante del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto;
5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto;
6) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore al sesto;
7) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di grado non inferiore al sesto;
8) di un Magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al quinto;
9) di un avvocato dello stato, di grado non inferiore al quinto.
Il presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni qualora queste siano interessate, e si puo' valere dell'opera di esperti.
Per in validita' delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei membri della Commissione, indicati nel primo comma di questo articolo. Il parere e' adottato a maggioranza degli intervenuti.