Articolo 2 della Legge 26 ottobre 1949, n. 811
Articolo 1Articolo 3
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2 dicembre 1949
Art. 2.
I sorteggi di cui al precedente art. 1 dovranno aver luogo a partire dall'anno 1950, di seguito a quelli relativi alle serie emesse e interamente collocate.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1949