Art. 2.
I sorteggi di cui al precedente art. 1 dovranno aver luogo a partire dall'anno 1950, di seguito a quelli relativi alle serie emesse e interamente collocate.
I sorteggi di cui al precedente art. 1 dovranno aver luogo a partire dall'anno 1950, di seguito a quelli relativi alle serie emesse e interamente collocate.