Articolo 1787 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1783Articolo 1788
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9 ottobre 2010
Art. 1787. Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all'estero 1. Ai militari di leva residenti all'estero che adempiono in Italia l'obbligo del servizio militare, e' concesso, per una sola volta nel corso della ferma, il rimborso delle spese di viaggio, con il mezzo piu' economico, per licenza da trascorrere nel Paese di residenza.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010