CA
Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/11/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. 478/2022 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 478/2022 R. G. posta in decisione all'udienza del 3.12.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale;
CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Andrea Paolo VASAPERNA ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito professionale in Messina (Via S. Maria dell'Arco n. 16, c/o Studio legale associato FAZIO-LANFRANCHI-PARISI-ORTO); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata, per procura in atti, dall'Avv. Santo SPAGNOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Catania, (C.so Italia n. 244); pec: ; Email_2
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“1. Nel merito, dichiarare ammissibile ed accogliere il presente appello;
2. Per l'effetto, in accoglimento dei motivi di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado (n. 1305/2017 R.G. del Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto), oltre spese GENERALI di studio, iva e CPA come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese GENERALI, iva e CPA come per legge …”.
Per parte appellata:
“… Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis: nel merito - rigettare le ragioni di impugnazione principale di parte appellante, siccome illegittime, erronee ed infondate per i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, rigettare il proposto appello e confermare la compensazione delle spese della sentenza n. 834/22; - in ulteriore subordine condannare la odierna appellata nella minor misura prevista dai tariffari minimi previsti ex D.M. 55/14 e seguenti, tenuto in ogni caso conto dell'importo del contributo unificato di euro 777,00.
- in accoglimento dell'appello incidentale spiegato ed in riforma della impugnata pronuncia, dichiarare ammissibile la proposta opposizione e per l'effetto, accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'inoperatività dei contratti di assicurazione invocati e, quindi, previa disamina del merito della causa, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, nullo, inefficace, infondato;
- per l'effetto condannare l'odierna appellante alla restituzione dell'importo già corrisposto dalla Compagnia con animo di ripetizione, in ottemperanza all'ordinanza resa dal primo Giudice, Dott. Buzzanca, depositata in data 6.02.18, pari a complessivi euro 406.092,70 oltre ad euro 12.008,75 per la relativa per imposta di registro, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa;
condannare al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al risarcimento del danno ex Parte_1 art. 96 C.P.C.; In subordine :- ridurre l'indennizzo eventualmente dovuto nei limiti di contratto ex art. 1893 II comma c.c. con ogni conseguenziale statuizione;
In via istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori di cui in premessa …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 270 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data
8.6.2017, veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 400.000,00 Controparte_1
(oltre interessi legali dalla scadenza prevista in contratto fino al soddisfo e le spese legali della procedura monitoria) da corrispondere in favore di , in ragione di Parte_2 polizze assicurative decorse per il rischio vita tra la compagnia ingiunta ed il coniuge defunto della menzionata ( ). Persona_1
Gioverà, in proposto, avvisare fin d'ora al riguardo che:
- detto decreto Ingiuntivo veniva notificato – a mezzo pec eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994 – alla società debitrice in data 8.6.2017, sicché il termine per proporre opposizione avverso il richiamato titolo giudiziale sarebbe venuto a scadenza in data 18.7.2017;
- non essendo stato notificato alcun atto di opposizione nell'indicato termine del 18.7.2017, con istanza del 19.7.2017 – ritualmente depositata in modalità telematica in pari data – l'odierna appellante richiedeva che il medesimo decreto ingiuntivo venisse dichiarato esecutivo;
- la , tramite consultazione della piattaforma Polisweb, soltanto in data 24.7.2017 (e Pt_1 cioè sei giorni dopo dall'avvenuta scadenza del termine de quo) si avvedeva che era stata iscritta dall'assicuratrice ingiunta una causa di opposizione e che la stessa, come riportato sul fascicolo telematico del monitorio, era stata rubricata al n. 1305/2017 RGAC e quindi, assumendo di non aver ricevuto notifica di qualsivoglia atto di opposizione, con istanza depositata telematicamente in data 26.7.2017 (otto giorni dopo l'avvenuta scadenza del termine suindicato) richiedeva, per le necessarie verifiche, la consultazione da remoto del fascicolo telematico della predetta causa di opposizione;
prendeva così cognizione – per la prima volta – del contenuto dell'atto di opposizione in questione ed apprendeva che la notifica dell'atto di opposizione sarebbe avvenuta tramite pec del 18.7.2017; tuttavia, detta pec, sebbene effettivamente ricevuta dal legale officiato, risultava assolutamente priva di qualsivoglia allegato (e cioè risultava deficitaria sia dell'atto di opposizione, sia della procura alle liti sia della relata di notifica sottoscritta digitalmente dal procuratore della parte opponente);
- la nominata procedeva a costituirsi nel giudizio di opposizione ut supra iscritto, in via principale per far valere l'assoluta inammissibilità e/o in subordine l'improcedibilità dell'opposizione promossa, in quanto a suo dire mai notificata;
in via ulteriormente subordinata – e, espressamente, per mero tuziorismo difensivo – per far valere l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del contenuto del predetto atto di opposizione, come detto e documentato.
Ciò posto, consta per tabulas che in prime cure:
con l'atto di opposizione depositato il 24.7.2017, esponeva quanto Controparte_1 appresso:
1. in punto di carenza dei presupposti d'emettibilità ex art. 633 C.P.C.:
ha richiesto il pagamento della somma pari ad € 400.000,00, oltre interessi, asseritamente Parte_1 dovutale quale beneficiaria di nn. 2 polizze (polizza LUNGAVITA BASIC 5 – n. 6835092, stipulata in data 9.07.2008 e della polizza Ina Assitalia n. 70733965/13, stipulata in data 5.10.2009), stipulate, ciascuna per 200.000,00, dal marito , nato a [...] il [...], ivi deceduto il 15.02.17 all'età di anni 54. Persona_1 L'odierna opposta ha, tuttavia, chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo in esame, in assenza di idonea prova scritta ai sensi di legge. L'ipotesi descritta, infatti, non poteva legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché presupponeva, invece, l'accertamento dei presupposti di liquidazione delle polizze invocate in favore della beneficiaria, non emersi, nel corso della relativa istruzione stragiudiziale. Soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, la Compagnia ha potuto visionare parte della documentazione sanitaria, resasi necessaria anche in considerazione della particolarità del sinistro, trattandosi di morte improvvisa di un soggetto in giovane età, asseritamente sano …”;
2. in punto d'annullabilità dei contratti per violazione degli articoli 1892 e 1893 C.C.:
“… al momento della stipula di entrambe le polizze, temporanee caso morte, assunte senza visita medica, il contraente dichiarava di avere uno stato di salute buono e di non avere mai avuto malattie di una certa gravità, né ricoveri in ospedale o in case di cura o esami diagnostici o interventi chirurgici e di non essersi mai sottoposto ad esami clinici che avessero rivelato situazioni anormali. Il contraente, in tali atti, dichiarava, altresì, espressamente di essere a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti ivi rese potevano compromettere il diritto alla prestazione e che il consenso della Compagnia si fondava anche sulla veridicità di tali dichiarazioni … la documentazione nel tempo fornita dalla , in sede di istruttoria, oltre che incompleta, lascia evincere Pt_1 che il contraente, all'epoca della sottoscrizione delle suindicate polizze, abbia reso dichiarazioni inveritiere o, quanto meno, inesatte e/o reticenti, che non hanno consentito alla compagnia di valutare adeguatamente il rischio assunto …”;
ed invero, a dire dell'opponente, nella documentazione emergevano patologie taciute dal de cuius (tra l'altro, non sottoposto ad autopsia), tali che l'assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso pro polizza o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto il reale stato delle cose;
donde l'annullabilità del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C. o, in subordine: in applicazione dell'art. 1893 comma 2 C.C., la riduzione proporzionale dell'indennizzo; ovvero, non dovuti gli interessi ingiunti.
L'assicuratrice chiedeva poi ex art. 210 C.P.C. l'esibizione di copia integrale e conforme della cartella clinica relativa al ricovero del presso l'Ospedale di Fidenza del Persona_1
15.9.2015 e ordinarsi al dott. , medico di base del nominato, l'esibizione della Persona_2 scheda in cui viene annotata la storica clinica del paziente, gli esami richiesti, integrata dai referti degli accertamenti diagnostici e/o degli esami clinici effettuati e/o dalle relative valutazioni.
Articolava quindi prova per testi e chiedeva la nomina di un CTU al fine di accertare, alla luce della documentazione esistente in atti e di quella da acquisire, l'epoca di insorgenza delle patologie che avevano condotto ad exitus il , in quanto aggravatesi nel Persona_1 tempo, opponendosi alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in mancanza dei prescritti presupposti, in ogni caso non provati dalla copia del mutuo in atti e/o dalla solo labiale asserzione della di non svolgere alcuna attività lavorativa. Pt_1
*
Con comparsa del 6.9.2017 si costituiva e premesso quanto già Parte_2 supra anticipato, deducendo di ritenere opportuno costituirsi in giudizio “… principalmente per far valere l'assoluta inammissibilità, e/o in subordine l'improcedibilità, dell'opposizione al decreto ingiuntivo mai notificata;
in via ulteriormente subordinata – ma solo per mero scrupolo difensivo – per far valere l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del contenuto del predetto atto di opposizione, come detto e documentato, “mai notificato” …”, esponeva – invocando il precedente relativo a identico caso affrontato dal Tribunale di S. Maria di Capua Vetere – che:
“… l'opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio dettato dall'articolo 645 del codice di procedura civile, deve essere notificata alla controparte, per consentire la valida instaurazione del contraddittorio, necessaria per la trasformazione del procedimento monitorio in un ordinario processo di cognizione. Deve ritenersi, dunque, che il deposito di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo non notificato alla controparte sia inidoneo a introdurre un giudizio oppositorio a decreto ingiuntivo …”.
Nel caso in esame, come in quello affrontato dalla Dott.ssa Ida D'Onofrio del Tribunale di Santa Maria C.V., si assiste, invero, ad una inesistenza della notifica dell'atto di opposizione alla Sig.ra , Pt_1 l'odierna opposta, che deduce (documentando l'assunto) di aver ricevuto – mediante notifica a mezzo pec
– una pec assolutamente priva di allegati: ed infatti, la pec recapitata alla pec dello scrivente legale dalla pec dell'Avv. Santo SPAGNOLO alle 14.47:47 del 18.07.2017 era, ed è, assolutamente priva di allegati (manca l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, manca la procura, manca la relata di notifica sottoscritta digitalmente) (cfr. all.to 4). Si osserva in proposito, come ha fatto il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., che “l'inesistenza non consente alcuna possibilità di sanatoria poiché, di fatto, la omessa allegazione alla notifica dell'atto di opposizione comporta, non la mera nullità, ma la inesistenza dell'atto stesso e, quindi, l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione in favore della controparte. Ciò alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (con le sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917), secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto” – come nel nostro caso – “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.”. Né la presente costituzione giudiziale e/o la comparizione in udienza dell'opposta Sig.ra può in Pt_1 alcun modo sanare l'omessa notificazione dell'atto di opposizione dal momento che, nel caso sub iudice, ricorre una evidente ipotesi di assoluta inesistenza della notificazione (e non la diversa ipotesi di nullità della notificazione) (S.U. Cassazione 20.07.2016 nn. 14916 e 14917). In proposito, spiega mirabilmente il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., “… la costituzione e la comparizione in udienza dell'opposto, invero, non sana l'omessa notificazione dell'atto di opposizione, dovendosi distinguere il caso, come quello di specie, in cui la notificazione sia del tutto inesistente da quello di una nullità della stessa. Nel primo caso, di inesistenza della notificazione”, come quella sub iudice, “la costituzione della parte, nei cui confronti è stata omessa la notificazione, non vale a sanare il vizio genetico relativo all'instaurazione del rapporto processuale, mentre, nel diverso caso di nullità della notificazione del ricorso, deve ritenersi che possa operare la sanatoria di cui all'art. 164, c. 3 C.P.C.”; ne consegue che alcuna sanatoria può ricollegarsi alla presente costituzione in giudizio, atteso che la stessa è possibile - come sopra ribadito - solo in caso di nullità della notifica e non di inesistenza, qual è l'ipotesi in esame. Deve osservarsi, tra l'altro, come anche in questo caso, così come in quello deciso dal Tribunale campano, che “la mancata conoscenza dell'atto di opposizione ha comportato non solo la violazione del diritto di difesa della parte opposta ma anche, in rito, stante la peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche, l'ulteriore conseguenza del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto decorso il termine per la rituale notifica dell'opposizione …”.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della opposizione e la sua strumentalità, rappresentando di aver avuto un rapporto connotato da disponibilità e trasparenza nei confronti della società, e precisava, in riscontro alle deduzioni avversarie, che:
“… al momento della stipula di entrambe le polizze, così come successivamente, il – che, in sede Per_1 di sottoscrizione … non ha sottaciuto alcunché ed ha reso – senza paura di smentita – dichiarazioni assolutamente veritiere ed esatte – aveva uno stato di salute ottimo;
non ha mai Persona_1
“subìto” alcun ricovero ospedaliero ma si è sottoposto (volontariamente, privatamente e senza rivolgersi al proprio medico curante), soltanto nel 2015 – allorché aveva avuto cognizione (per la prima volta, ben sei-sette anni dopo la stipula delle polizze) di avere un problema di apnee notturne (circostanza questa che, ove richiesto da si sarebbe potuta agevolmente dimostrare ma che è, comunque, CP_1 assolutamente ininfluente ai fini del pagamento del premio delle polizze sottoscritte sette anni prima) – ad intervento chirurgico, perfettamente riuscito come da chiara certificazione del Dott. (cfr. all.to Per_3 17), trasmessa – come documentato – a ma da questa, sia consentito “ovviamente”, Controparte_1 ignorata …”;
e concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile, e/o in subordine comunque improcedibile,
l'opposizione de qua per la documentata inesistenza della notifica dell'opposizione e per l'effetto, ed in conseguenza della mancata proposizione di un rituale atto di opposizione entro il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 641 C.P.C., ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 270/2017 era già passato in giudicato e, conseguentemente, dichiarane l'esecutorietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 647 C.P.C.
*
Con ordinanza del 6.2.2018, il Giudice adito:
“… Rilevato che l'eventuale provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo opposto, in pendenza di opposizione, dovrà essere adottato comunque ai sensi dell'art. 648 C.P.C., non potendosi allo stato disporre ai sensi dell'art. 647 C.P.C.; ricordato il disposto di cui all'art. 645 C.P.C., a tenore del quale l'opposizione si propone mediante atto di citazione notificato al ricorrente;
che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (arg. ex multis Cass. Civ., sez. un., 20/07/2016, n. 14916); rilevato, attraverso la consultazione dei file .eml prodotti in via telematica dalla stessa opponente (v. file denominato consegna_notifica_opposiz.eml e file denominato invio_opposizione.eml), che nelle pec di notifica non sono presenti quali allegati né l'atto notificando né la procura alle liti;
che quanto sopra premesso pone più di qualche dubbio sulla esistenza materiale della notifica;
che peraltro il tenore dell'opposizione, basata sulla richiesta di annullabilità dei contratti di assicurazione per cui è causa ai sensi dell'art. 1892 C.C., non appare supportato da prova scritta o di pronta soluzione;
ricordato il disposto di cui all'art. 648 co 1 primo periodo C.P.C. a tenore del quale il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642; ricordato che il potere discrezionale del giudice di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 C.P.C. va esercitato valutando il “fumus boni iuris”, cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, e la sussistenza del “periculum in mora”, cioè la configurabilità di un danno che può derivare dalla durata del processo, seguendo i criteri, specificamente richiamati dalla norma, del difetto, a sostegno delle ragioni dell'opponente, di prova scritta in senso stretto nonché, alternativamente considerata, della mancanza, nelle eccezioni dell'opponente, del requisito di pronta soluzione;
che quindi appaiono sussistere i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 C.P.C. che alla luce di quanto sopra rilevato l'opposizione non appare basata su prova scritta o di pronta soluzione;
rilevato altresì non appaiono sussistere i presupposti per la rimessione in termini degli opponenti, non potendosi considerare causa non imputabile al decaduto quella di aver effettuato una notifica ai sensi dell'art. 3bis della legge 53/1994 priva, in allegato, dell'atto notificando, disattenzione la quale appare rimproverabile solo allo stesso;
rilevato che parte opposta ha versato in atti copia di verbale di mediazione con incontro avvenuto il 27 settembre 2017, sicché non deve disporsi ai sensi dell'art. 5 co. 1bis del D.lgs. n.28/2010; rilevato che le parti, nei propri atti costitutivi, fanno riferimento alla concessione dei termini di legge per contraddittorio scritto, pur non avendo insistito sul punto in udienza, e che quindi appare opportuno, ai fini della più ampia garanzia dei diritti di difesa, disporre la prosecuzione della prima udienza di comparizione e trattazione al fine di permettere alle parti di insistere in tale richiesta o in subordine di chiedere i mezzi di prova articolati nei propri atti costitutivi;
Visto l'art. 153 C.P.C.; rigetta l'istanza di rimessione in termini formulata da parte opposta;
visto l'art. 648 C.P.C.; concede la provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo opposto …”.
Di seguito, Il Tribunale, dopo aver concesso i termini per le memorie istruttorie, con sentenza n. 834 del 16.6.2022, dichiarava l'opposizione inammissibile e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava definitivamente esecutivo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
*
Avverso la predetta sentenza proponeva appello notificato in data Parte_1
28.6.2022 con cui invocava la riforma della statuizione di primo grado esclusivamente in punto di compensazione delle spese, deducendo, con unico motivo di gravame, l'erroneità della superiore statuizione in quanto carente dei presupposti richiesti dall'art. 92 C.P.C. (secondo la formulazione dello stesso così come modificata dall'art. 13 comma 1 del D.L. 12/9/2014 n. 132, convertito in legge 10/11/2014 n. 162), atteso che:
fermo che nella sentenza impugnata si legge che:
“…Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione delle motivazioni poste a fondamento del rigetto dell'opposizione nonché della peculiarità del caso analizzato, attesa altresì la natura in rito della presente pronuncia, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti …”;
a dir dell'appellante:
“… Il capo della sentenza si appalesa censurabile tanto per la sostanziale assenza di motivazione della relativa statuizione quanto per la sua illogicità alla luce della condotta processuale di manifestamente Controparte_1 oppositivo, mantenuto dall'odierna appellata tanto nella fase di mediazione quanto nel corso del processo medesimo”. L'art. 92, comma II, C.P.C., recita: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare tra le parti, parzialmente o per intero”. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, l'art. 92, comma 2, C.P.C. è stato sottoposto ad un processo di integrale revisione, dal momento che è scomparsa da esso la previsione di carattere aperto che contrassegnava il regime della compensazione delle spese di lite - rappresentata un tempo dalla locuzione sui “giusti motivi” divenuti poi, con la riforma del 2009, per ragioni di maggiore rigore espressivo, “gravi ed eccezionali ragioni” - per lasciare invece posto ad una previsione di tipo “tassativo”, ristretta peraltro a due soli casi oltre a quello della soccombenza reciproca, e cioè l' “assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, al di fuori dei quali non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite. Nessuno dei casi ricorre nel caso sub iudice: non ricorre la soccombenza reciproca, non ricorre l' “assoluta novità della questione trattata” e non ricorre alcun “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Il principio della soccombenza è previsto dall'art. 91 C.P.C., come criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice;
in tal caso, soccombenza ed imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente: all'unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità … dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, le cause che potrebbero giustificare una compensazione, totale o parziale delle spese, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Ma in questo caso, il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena – come nel nostro caso e come formalmente si eccepisce – l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 C.P.C. … Nel nostro caso è chiaro ed evidente che la motivazione addotta dal Giudice (“Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione delle motivazioni poste a fondamento del rigetto dell'opposizione nonché della peculiarità del caso analizzato, attesa altresì la natura in rito della presente pronuncia, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.”) è motivazione apparente e, in quanto tale, illegittima. La Sig.ra ha completamente vinto la causa ed ha diritto acché la controparte paghi le spese di lite e provveda Pt_1 anche a sostenere le spese di registrazione della sentenza. Da ultimo, non ci si può in questa sede esimere dall'osservare che la pronuncia di una sentenza “di rito” e non “di merito” integra, alla luce del tenore della norma sopra richiamata, un dato del tutto neutro e certamente, di per sé, non sufficiente (ove, come nel caso di specie, non suffragato da ulteriori elementi) ad integrare la compensazione delle spese”;
e, dopo aver invocato diversi orientamenti giurisprudenziali a sostegno della propria posizione, in merito al comportamento processuale di parte appellata, evidenziava che in sede di giudizio di prime cure la sua difesa aveva proposto – in mediazione – di definire la questione con la corresponsione, in favore della , “della complessiva somma di €. 400.000,00 oltre Pt_1 spese di registrazione del decreto e spese di mediazione”, ma non aveva Controparte_1 ritenuto di dover aderire alla proposta, costringendola non solo a sostenere le spese di mediazione (anch'esse documentate nel giudizio di prime cure) ma anche ad affrontare un giudizio di opposizione (seppur inammissibile ed improcedibile proprio per la consapevole inesistenza della notifica, come comprovato dall'avvenuta “richiesta di rimessione in termini per la notifica dell'opposizione” azionata dall'opponente), obbligando la deducente difesa a presenziare a tutte le udienze ed a redigere tutti gli atti previsti dal codice di rito (tutte e tre le memorie ex art. 183 sesto comma C.P.C., la comparsa conclusionale e le memorie di replica), pur nella evidente e chiara consapevolezza-za dell'inammissibilità/improcedibilità del giudizio sia dell'avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo mai opposto;
e concludeva chiedendo nel merito, dichiarare ammissibile ed accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
*
Con comparsa depositata in data 26.7.2022, si costituiva in giudizio in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare contestava le motivazioni addotte dall'appellante a sostegno dell'unica doglianza dedotta in giudizio, evidenziando che la giurisprudenza menzionata da questa non risultava pertinente alla fattispecie per cui è causa, in cui il Giudice di prime cure aveva esaminato tutte le eccezionali, gravi e concomitanti ragioni, che avevano condotto alla statuizione relativa alla compensazione delle spese ed ex professo deducendo ex adverso che:
“… diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, La Corte Costituzionale ha ampliato l'ambito applicativo della compensazione delle spese rispetto alla riduzione operata dal Decreto Legge n. 132/14, convertito nella L. 162/14, sancendo che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi, aventi la medesima ratio giustificativa, di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. Ratio di tale pronuncia, quindi, è quella di una riapertura alla valutazione discrezionale del giudice, che il legislatore del 2014 aveva eliminato. Del resto, proprio in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza citati dalla Corte Costituzionale, sembra che solo una clausola generale possa consentire al giudice di valutare le peculiarità della fattispecie concreta, al fine di stabilire se, in ciascuna ipotesi, la regola della soccombenza possa essere derogata in presenza di circostanze qualificabili come gravi ed eccezionali. contrariamente a quanto ex adverso asserito, non può configurarsi alcuna motivazione apparente della sentenza de qua. La statuizione, infatti, è stata preceduta da una precisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (se pur errate) onde non può in alcun modo configurarsi una pretesa violazione del disposto dell'art. 132 comma n. 2 n. 4 cpc. Sempre in ragione della inconfutabile peculiarità della vicenda - definitasi con una particolare sentenza di rito ed in cui non è stata svolta alcuna attività istruttoria, al più parte appellante avrebbe potuto chiedere la condanna con applicazione del compenso tabellare ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ai valori minimi e così per l'importo di euro 12.678,00 oltre accessori …”;
nonché spiegando appello incidentale, con il rilevare che:
1. il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'opposizione inammissibile e per l'effetto a confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ed invero:
l'intero iter logico-giuridico seguito dal Giudice risulterebbe viziato e erroneo (cfr. pagg.
4-6 della sentenza), in quanto fondato in maniera acritica sulla ricostruzione dei fatti operata dall'appellante, donde non può configurarsi alcuna ipotesi di “inesistenza” della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con le abnormi conseguenze processuali della relativa statuizione. A dire dell'assicuratrice, le Sezioni Unite della Suprema Corte (con la citata sentenza n. 1496/2016), laddove s'era fatto riferimento alla “mancanza materiale dell'atto“, si sarebbero riferite non già alla mancanza dell'atto da notificare, bensì alla mancanza dell'attività di notificazione, che nel caso di specie, invece, esisteva ed aveva raggiunto correttamente il destinatario:
“… in un'ipotesi diversa, ma con specifico riferimento all'allegato non visibile di una notificazione a mezzo pec, il giudice amministrativo, riconoscendo il determinarsi di una presunzione di conoscenza della comunicazione effettuata a mezzo pec, ha ravvisato in capo al destinatario, in un'ottica collaborativa, l'onere di attivarsi per conoscere l'atto, resogli conoscibile da una notificazione, ancorché viziata ed incompleta (cfr. ex multis T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I;
sentenza n. 610/2014). Quanto sopra risulta inoltre confermato anche dalla ratio della sentenza della Cassazione Civile del 28.09.18, n. 23620, secondo cui in tema di notifica telematica, il raggiungimento dello scopo della notifica priva di rilievo l'esistenza di meri vizi di natura procedimentale ove - come nel caso di specie - non sia pregiudicato il diritto di difesa di controparte o non sia configurabile altro pregiudizio per la decisione …”.
Secondo l'appellante incidentale, quindi, l'atto avrebbe dovuto ritenersi valido in quanto aveva comunque raggiunto il proprio scopo. Inoltre, si sarebbe dovuto rilevare che la aveva violato i principi di correttezza e Pt_1 buona fede, poiché, anziché rimanere inerte di fronte a una notificazione priva degli allegati e approfittare dell'inconveniente, avrebbe dovuto sollecitare la società a porvi rimedio: “… In definitiva, quindi, nella fattispecie per cui è causa: 1) l'avv. VASAPERNA ha ricevuto nei termini una pec qualificata come notifica ex L. 53/94 contenente l'elenco degli allegati, tra cui l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nominato e qualificato come tale;
2) l'avv. VASAPERNA ha potuto facilmente ricondurre l'opposizione al decreto ingiuntivo corretto;
3) dalla PEC emergeva l'identità del collega mittente, tramite il quale sarebbe stato facile accertare le ragioni dell'anomalia del messaggio e scoprirne il reale contenuto;
4) le difese dell'avv. VASAPERNA sono state complete e tempestive ed hanno investito anche il merito della questione per cui è causa, con la conseguenza che nessun diritto di difesa, a tutela del quale sono poste le sanzioni ai vizi della notificazione, risulta essere leso”;
contrariamente a quanto asserito dal primo Decidente, la notificazione in esame aveva comunque portato l'atto di opposizione nella sfera di conoscibilità del destinatario e la costituzione di parte opposta aveva comunque sanato ogni ipotesi di invalidità in astratto configurabile;
trattandosi poi di notifica ex l. n. 53, ed essendo previsto ai sensi dell'art. 11 che “… Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica …”, la mancanza (equivalente alla illeggibilità) degli allegati rientrerebbe nella categoria dei requisiti oggettivi, sicché la notificazione in esame sarebbe - in estremo subordine - nulla per esplicita disposizione di legge: e conseguentemente la costituzione dell'opposta, che aveva peraltro svolto ampie difese nel merito, avrebbe determinato la sanatoria di tale nullità;
e concludeva chiedendo “… che la Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza, dichiari l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 270/17 notificata in data 18.07.17, ammissibile e valida, statuendo per l'effetto anche nel merito - in accoglimento della proposta opposizione. Dalla declaratoria di ammissibilità della proposta opposizione, deriva infatti l'esame nel merito di tutti i motivi di opposizione, rimasti assorbiti, di cui si chiede l'accoglimento …”.
*
In ragione dell'appello incidentale, la in data 15.10.2022 depositava telematicamente Pt_1 comparsa di risposta tramite la quale, in resistenza all'impugnazione suddetta, deduceva che l'opposizione agita al n. 1305/2017 RGAC non avrebbe mai potuto essere in alcun modo istruita
– dovendosi dichiarare in limine la sua inammissibilità – ed ancora, in punto di gravame sulle spese, richiamava come a sé favorevoli i dicta di cui all'ordinanza n. 11861 del 14/4/2022 e all'ordinanza Sez. VI Civile della Corte di cassazione n. 7024 del 19/10/2021-3/3/2022.
*
Disposta con decreto presidenziale del 3.3.2022 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter C.P.C., la Corte, all'udienza del 18.11.2022 , con ordinanza resa nella stessa data, premessa la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, riteneva insussistenti i presupposti per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis C.P.C. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.12.2023, in esito alla quale, operata la surroga del relatore già designato, la causa veniva differita all'udienza del 2.12.2024.
In esito a detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 24.2.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 28.11.2024 e 29.11.2024 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atti depositati in data 31.01.2025 e 24.02.2025) insisteva per
l'accoglimento dei petita esplicitatiut supra;
di contro, (con atti depositati in data 4.02.2025 e 24.02.2025), resisteva Controparte_1 invocando la declaratoria d'infondatezza dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il motivo di cui all'appello incidentale sub 1., gioverà premettere, Parte_3 in richiamo della citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 14916 del 2016, che il vizio di inesistenza della notifica riveste, nell'ordinamento, carattere residuale, essendo configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto.
Ed invero, in detta pronuncia si legge quanto appresso:
«… ritengono le sezioni unite che le questioni sollevate necessitano di un esame e di una soluzione unitari, poiché investono, in radice, un unico problema di fondo - di notevolissimo rilievo teorico e pratico (in quanto ha dato luogo da decenni, e continua a dar luogo, a persistenti oscillazioni giurisprudenziali) -, che consiste nell'individuare un criterio distintivo il più possibile chiaro, univoco e sicuro tra le tradizionali nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione (specificamente, del ricorso per cassazione) e che, in definitiva, tocca la stessa validità concettuale (e concreta utilità) della distinzione tra le due nozioni, cioè, in sostanza, la configurabilità della inesistenza come "vizio" dell'atto, autonomo e più grave della nullità, con le conseguenze che ne derivano.
2.3. L'unica norma del codice di procedura civile che si occupa dell'invalidità della notificazione è l'art. 160, il quale, sotto la rubrica "Nullità della notificazione", dispone che "La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”. Ai fini che qui interessano assume centrale rilievo l'art. 156 ("Rilevanza della nullità"), il quale prevede che: "Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge" (comma 1); "Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" (comma 2); "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (comma 3). Una prima osservazione può essere già formulata: in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della "inesistenza", nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità per la quale è tuttavia esclusa, ai sensi dell'art. 161 C.P.C., comma 2, l'applicazione del principio dell'assorbimento nei mezzi di gravame -sul tema cfr. ora Cass., sez. un., n. 11021 del 2014
-; nullità, quindi, assolutamente insanabile (in relazione alla quale viene evocata, da una gran parte della dottrina e della giurisprudenza, la figura della inesistenza). Tale constatazione, tuttavia, per un verso non è appagante: il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com'è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico; per altro verso, induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione (già da tempo la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell'inesistenza della notificazione: Cass., sez. un., n. 22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n. 12478 del 2013). In definitiva, deve affermarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto.
2.4. Rilievo fondamentale va attribuito in materia al citato art. 156 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 160), nel quale trova diretta espressione unitamente all'art. 121 ("Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo") e 131, comma 1 (secondo il quale, quando la legge non prescrive che il giudice pronunci sentenza, ordinanza o decreto, "i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo") - il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l'intero codice di procedura civile ed al quale, quindi, l'interprete deve costantemente ispirarsi. Le forme degli atti, cioè, sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa: che il principio del “giusto processo”, di cui all'art. 111 Cost. ed all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprenda, tra i valori che intende tutelare (oltre alla durata ragionevole del processo, all'imparzialità del giudice, alla tutela del contraddittorio, ecc.), il diritto di ogni persona ad un "giudice" che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità, costituisce affermazione acquisita nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. un., nn. 15144 del 2011, 17931 del 2013, 5700 del 2014, nonché' Cass. nn. 3362 del 2009, 14627 del 2010, 17698 del 2014, 1483 del 2015), anche alla luce di quella della Corte EDU, la quale ammette limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e Per_ lo scopo perseguito (v., tra altre, . Francia, 29 luglio 1998; Beller c. Francia, 4 dicembre 1995), ponendo in rilievo la esigenza che tali limitazioni siano stabilite in modo chiaro e prevedibile (v., ad es., Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008).
2.5. In particolare, riveste importanza decisiva il comma 3 art. 156 cit., il quale, dopo che nel comma precedente è previsto che la nullità può essere pronunciata - anche al di là dell'espressa comminatoria di legge "quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo", stabilisce, con formula perentoria e di chiusura, che la nullità "non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Da tale norma discendono, per quanto concerne la notificazione, le seguenti conseguenze:
a) occorre che un "atto", riconoscibile come "notificazione", esista, nei ristretti termini sopra indicati, e che verranno di seguito precisati;
b) se così è, qualunque vizio dell'atto ricade nell'ambito della nullità, senza che possa distinguersi, al fine di individuare ulteriori ipotesi di inesistenza attraverso la negazione del raggiungimento dello scopo, tra valutazione ex ante e constatazione ex post, poiché il legislatore ha chiaramente inteso dare prevalenza a quest'ultima - in piena attuazione del principio della strumentalità delle forme -, cioè ai dati dell'esperienza concreta, sia pure dovuta ad accadimenti del tutto accidentali, rispetto agli elementi di astratta potenzialità e prevedibilità.
2.6. Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini - per quanto qui interessa - di instaurazione del contraddittorio). In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto. Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione
- con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice -, operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nel citato art. 291 ("la rinnovazione impedisce ogni decadenza"), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un'ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme. Va ribadito, per completezza, che il detto effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto - la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) - opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006, 13667 del 2007, 6470 del 2011).
2.7. La notificazione è solitamente definita come una sequenza di atti, un procedimento, articolato in fasi e finalizzato allo scopo indicato nel paragrafo precedente. Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati, quanto al ricorso per cassazione: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge. In conclusione, deve essere superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza (come nelle fattispecie indicate nell'ordinanza di rimessione) ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice …».
Orbene, nel caso di lite deve ritenersi esser emersa una vicenda d'inesistenza della notificazione tentata, come cagionata non soltanto dalla mancata allegazione: dell'atto introduttivo (d'opposizione al decreto ingiuntivo emesso); della procura alla lite;
ma anche, e segnatamente, dal fatto che il messaggio di posta elettronica inviato – sebbene inviato da un professionista abilitato ad altro professionista abilitato e qualificato come atto di notificazione – era ex se privo degli elementi minimi per consentire, come è tipico (ed imprescindibile) d'ogni notificazione, l'esatta individuazione della vicenda processuale relativa (nel caso, l'introduzione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo già emesso contro la compagnia assicuratrice odierna appellante incidentale a pro' della ). Pt_1
Ed infatti (per quanto si trae dall'inequivoca – e non contestata – concludenza della produzione al riguardo effettuata):
- con la pec del 18.7.2017, ore 14:47, il procuratore di indirizzava al procuratore CP_1 costituitosi in sede monitoria per la – senza alcun allegato (come è pacifico inter Pt_1 partes e del resto si evince dalla stessa intestazione che segue) – il seguente messaggio, esplicativo dell'oggetto della notificazione attivata:
messaggio, con tutta evidenza, privo – oltre che, come detto, degli allegati – di qualsiasi riferimento utile ad individuare, direttamente o indirettamente, la res iudicanda relativa, tra cui: n. di RG e data del provvedimento opposto;
autorità emittente;
e, segnatamente: le parti del procedimento monitorio (e, quindi, dell'opposizione così da radicare); o, quanto meno, per quale parte l'avv. SPAGNOLO (che non dichiarava, infatti, per quale soggetto fosse procuratore) aveva eseguito il superiore invio e nei confronti di chi;
né è stato allegato (e documentato) che tra i detti professionisti abbia avuto luogo, dopo la notifica del decreto ingiuntivo (id est, dall'8.6.2017) e fino alla proposizione ut supra dell'opposizione (ossia, fino al 18.7.2017), alcun carteggio anteatto alludente in genere alla vicenda della o più in specifico alla volontà di 'impugnare proprio detto Pt_1 CP_1 provvedimento e che entrambi conoscessero della procura ad essi conferita dalle dette parti, mentre consta contra che quello svoltosi – con mail del 26, 27, 28 e 30.6.2017 e 3.7.2017 – con l'avv. VASAPERNA ebbe per protagonista altro soggetto (l'avv. CP_2 dell'ufficio legale di;
CP_1 di guisa che difettava anche, per il destinatario, la conoscibilità del ruolo per l'occorso rivestito dall'avv. SPAGNOLO;
donde la certezza della non riferibilità (da parte del professionista officiato dalla , Pt_1 in quanto comunque ivi non menzionata), neppure in via presuntiva, ad alcuna specifica vicenda litigiosa della comunicazione notificatoria di cui al messaggio in argomento in fattispecie ben assimilabile a quella d'un invio senza mittente e senza destinatario;
e, del resto, s'aggiunga a ciò che così neppure era formato alcunché di riconducibile al tipo della relata di notifica (sebbene “costitutiva”, per l'integrazione rituale dell'attività notificatoria);
- in diritto, è stato riconosciuto anche da ultimo in sede di legittimità (si v. segnatamente, in vicenda di notificazione a mezzo pec, in tema di rito del lavoro, Cass. Sez. L, ordinanza n. 4902 del 23/2/2024) che:
«… la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata) …»;
ossia, in altri termini, che, se non il contenuto, quanto meno l'oggetto dell'attività di notificazione deve essere sempre individuabile, pena altrimenti la sua inesistenza come tale (per difformità dal suo paradigma normativo); e ciò – sempre in caso di rito lavoro – la medesima Sezione aveva ben puntualizzato, al riguardo, già prima (nell'ordinanza n. 30082 del 30/10/2023, con accenti ben sovrapponibili all'odierna vicenda processuale, in cui però – come s'è visto – il deficit dell'oggetto dell'atto di notificazione risulta radicalmente sussistente):
«… 2.5. In proposito assume decisiva rilevanza il fatto che il messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati (e riportato per esteso nel ricorso per cassazione) indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza dall'Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero, sia i nomi degli appellati, sia l'oggetto della notificazione («ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 245/2017 del Tribunale del Lavoro di Palermo»), sia, infine, il CP numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d'Appello di Palermo («n. 467/2017R. ). Ne deriva che la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione. Ciò esclude che si possa parlare di «totale mancanza dell'atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell'ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione …»;
principio che – pur dovendosi adattare alla vicenda d'una domanda da introdursi con citazione, ossia la cui pendenza è determinata dal semplice compimento dell'attività notificatoria (essendo l'iscrizione a ruolo adempimento successivo ed estraneo al perfezionamento del contraddittorio) ed in cui pertanto il destinatario d'una comunicazione incompleta non può procurarsi in Cancelleria i dati essenziali per l'esercizio della propria difesa – esige comunque e imprescindibilmente il conseguimento del minimum proprio d'ogni comunicazione notificatoria (id est, l'identificazione d'un chiamante e d'un chiamato in giudizio e per il caso di impugnazione – o, mutatis mutandis, d'opposizione a titolo giudiziale – anche della pronuncia oggetto di contestazione);
non può dunque negarsi che, pur nella peculiarità della fattispecie, sia stata posta in essere dalla parte odierna appellata ed appellante incidentale un'attività assolutamente priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla equivalente ad una notificazione, ancorché invalida. Di guisa che: né detta parte, quale opponente, avrebbe potuto esser rimessa in termini ex art. 153 C.P.C. per rimediare alla superiore lacuna stante l'imputabilità della medesima ad essa;
né potrebbe affermarsi che la costituzione della controparte ne abbia potuto sanare il superiore vizio, dal momento che la ha avuto conoscenza dell'atto di opposizione solo in esito Pt_1 alla proposizione dell'istanza da lei rivolta ad ottenere l'apposizione della formula d'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso in suo favore.
Dal rigetto del superiore motivo d'appello incidentale discende, per assorbimento, l'ultroneità della disamina delle ulteriori censure formulate da in sede di merito e la Controparte_1 conferma in parte qua, con le superiori integrazioni motive, della sentenza gravata.
*
Ciò detto, resta da dire dell'appello principale, a proposito del quale il Collegio osserva e rileva che:
- la , contestando la decisione di primo grado nel solo capo relativo alle spese, Pt_1 lamenta che la statuizione di compensazione di esse tra le parti sarebbe stata assunta in violazione degli artt. 91 e 92 C.P.C.;
e ciò poiché, pur avendo dichiarato inammissibile l'opposizione svolta (per evidente inesistenza della notifica dell'atto di opposizione) ed aver confermato il decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo, con conseguente soccombenza dell'opponente, il primo Giudice ha ritenuto di dichiarare compensate le spese senza nemmeno motivare il predetto convincimento, né operare la comparazione delle posizioni processuali delle parti per legittimarne il fondamento;
- la difesa della nominata eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 C.P.C., deducendo che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, tale violazione si verifica, in caso di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. n. 23940/2017;
Cass. SS.UU. n. 8053/2014); assume, inoltre, di avere dovuto sostenere spese processuali senza motivo e subire la durata del processo solo per una domanda inammissibile di controparte, obbligando la stessa a presenziare a tutte le udienze ed a redigere tutti gli atti previsti dal codice di rito (tutte e tre le memorie ex art. 183 sesto comma C.P.C., la comparsa conclusionale e le memorie di replica), pur nella evidente e chiara altrui consapevolezza dell'inammissibilità/improcedibilità del giudizio;
il Tribunale, nonostante ciò, asseritamente ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese per non versandosi nelle ipotesi di “soccombenza reciproca” oppure nel caso di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” o, ancora, per effetto della nota pronuncia additiva della Corte
Costituzionale n. 77/2018, quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, le quali (ultime), escluso che possano essere integrate dal rigetto della domanda per ragioni processuali o di rito (come stabilito di recente dal Giudice nomofilattico con la citata sentenza n. 6424/2024), sono da ravvisare unicamente nelle ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, C.P.C.
(così Cass. Civ. nn. 1950/2022; 3977/2020; 4696/2019);
ed in proposito, si osserva:
- se, per un verso, vero è che la motivazione addotta (“… Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione delle motivazioni poste a fondamento del rigetto dell'opposizione nonché della peculiarità del caso analizzato, attesa altresì la natura in rito della presente pronuncia, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti …”), nella sua ellitticità, rasenta l'apparenza;
- per altro verso, va considerato che: mentre la domanda della è stata accolta dal primo Giudice, quelle avanzate da Pt_1 ono state respinte in toto, siccome inammissibile l'opposizione; CP_1 nessuna sopravvenienza – normativa e/o giurisprudenziale – ha condotto al superiore epilogo processuale;
la quaestio “generale” oggi riesaminata da lungi non è più vexata, alla luce dei principi retro illustrati;
sicché può serenamente concludersi, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della pronuncia impugnata, per la condanna anche in prime cure della resistente compagnia assicuratrice alla rifusione delle spese di lite in favore della , come di seguito meglio Pt_1 illustrato.
*
Consegue al superiore epilogo processuale la condanna di parte appellata ed appellante incidentale alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali d'entrambi i gradi del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 3.368,55 totale € 25.825,55 totale dimidiato € 12.912,77
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 3.017,85 totale € 23.136,85
poi dimidiato fino ad euro 11.568,42 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»; ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta) a carico della parte appellante incidentale.
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 28.6.2022 e iscritto a ruolo in pari data avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto– Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 834 in data 16.6.2022 nel procedimento già iscritto al n. 1305/2017 RGAC;
appello proposto da:
( ; Parte_1 Pt_2 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da parte convenuta con atto depositato in data 26.7.2022; così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) in accoglimento dell'appello principale ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
2.1) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1 rifusione in favore della delle spese di lite del grado, che liquida Parte_2 in complessivi euro 12.912,77 per onorario oltre accessori come per legge;
2.2) conferma nel resto l'impugnata pronuncia;
3) condanna ancora parte appellata ed appellante incidentale alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 11.568,42 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
4) dà atto che la parte appellante incidentale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia. Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 14.10.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 478/2022 R. G. posta in decisione all'udienza del 3.12.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale;
CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Andrea Paolo VASAPERNA ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito professionale in Messina (Via S. Maria dell'Arco n. 16, c/o Studio legale associato FAZIO-LANFRANCHI-PARISI-ORTO); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata, per procura in atti, dall'Avv. Santo SPAGNOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Catania, (C.so Italia n. 244); pec: ; Email_2
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“1. Nel merito, dichiarare ammissibile ed accogliere il presente appello;
2. Per l'effetto, in accoglimento dei motivi di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado (n. 1305/2017 R.G. del Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto), oltre spese GENERALI di studio, iva e CPA come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese GENERALI, iva e CPA come per legge …”.
Per parte appellata:
“… Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis: nel merito - rigettare le ragioni di impugnazione principale di parte appellante, siccome illegittime, erronee ed infondate per i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, rigettare il proposto appello e confermare la compensazione delle spese della sentenza n. 834/22; - in ulteriore subordine condannare la odierna appellata nella minor misura prevista dai tariffari minimi previsti ex D.M. 55/14 e seguenti, tenuto in ogni caso conto dell'importo del contributo unificato di euro 777,00.
- in accoglimento dell'appello incidentale spiegato ed in riforma della impugnata pronuncia, dichiarare ammissibile la proposta opposizione e per l'effetto, accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'inoperatività dei contratti di assicurazione invocati e, quindi, previa disamina del merito della causa, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile, nullo, inefficace, infondato;
- per l'effetto condannare l'odierna appellante alla restituzione dell'importo già corrisposto dalla Compagnia con animo di ripetizione, in ottemperanza all'ordinanza resa dal primo Giudice, Dott. Buzzanca, depositata in data 6.02.18, pari a complessivi euro 406.092,70 oltre ad euro 12.008,75 per la relativa per imposta di registro, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa;
condannare al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al risarcimento del danno ex Parte_1 art. 96 C.P.C.; In subordine :- ridurre l'indennizzo eventualmente dovuto nei limiti di contratto ex art. 1893 II comma c.c. con ogni conseguenziale statuizione;
In via istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori di cui in premessa …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 270 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data
8.6.2017, veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 400.000,00 Controparte_1
(oltre interessi legali dalla scadenza prevista in contratto fino al soddisfo e le spese legali della procedura monitoria) da corrispondere in favore di , in ragione di Parte_2 polizze assicurative decorse per il rischio vita tra la compagnia ingiunta ed il coniuge defunto della menzionata ( ). Persona_1
Gioverà, in proposto, avvisare fin d'ora al riguardo che:
- detto decreto Ingiuntivo veniva notificato – a mezzo pec eseguita ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994 – alla società debitrice in data 8.6.2017, sicché il termine per proporre opposizione avverso il richiamato titolo giudiziale sarebbe venuto a scadenza in data 18.7.2017;
- non essendo stato notificato alcun atto di opposizione nell'indicato termine del 18.7.2017, con istanza del 19.7.2017 – ritualmente depositata in modalità telematica in pari data – l'odierna appellante richiedeva che il medesimo decreto ingiuntivo venisse dichiarato esecutivo;
- la , tramite consultazione della piattaforma Polisweb, soltanto in data 24.7.2017 (e Pt_1 cioè sei giorni dopo dall'avvenuta scadenza del termine de quo) si avvedeva che era stata iscritta dall'assicuratrice ingiunta una causa di opposizione e che la stessa, come riportato sul fascicolo telematico del monitorio, era stata rubricata al n. 1305/2017 RGAC e quindi, assumendo di non aver ricevuto notifica di qualsivoglia atto di opposizione, con istanza depositata telematicamente in data 26.7.2017 (otto giorni dopo l'avvenuta scadenza del termine suindicato) richiedeva, per le necessarie verifiche, la consultazione da remoto del fascicolo telematico della predetta causa di opposizione;
prendeva così cognizione – per la prima volta – del contenuto dell'atto di opposizione in questione ed apprendeva che la notifica dell'atto di opposizione sarebbe avvenuta tramite pec del 18.7.2017; tuttavia, detta pec, sebbene effettivamente ricevuta dal legale officiato, risultava assolutamente priva di qualsivoglia allegato (e cioè risultava deficitaria sia dell'atto di opposizione, sia della procura alle liti sia della relata di notifica sottoscritta digitalmente dal procuratore della parte opponente);
- la nominata procedeva a costituirsi nel giudizio di opposizione ut supra iscritto, in via principale per far valere l'assoluta inammissibilità e/o in subordine l'improcedibilità dell'opposizione promossa, in quanto a suo dire mai notificata;
in via ulteriormente subordinata – e, espressamente, per mero tuziorismo difensivo – per far valere l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del contenuto del predetto atto di opposizione, come detto e documentato.
Ciò posto, consta per tabulas che in prime cure:
con l'atto di opposizione depositato il 24.7.2017, esponeva quanto Controparte_1 appresso:
1. in punto di carenza dei presupposti d'emettibilità ex art. 633 C.P.C.:
ha richiesto il pagamento della somma pari ad € 400.000,00, oltre interessi, asseritamente Parte_1 dovutale quale beneficiaria di nn. 2 polizze (polizza LUNGAVITA BASIC 5 – n. 6835092, stipulata in data 9.07.2008 e della polizza Ina Assitalia n. 70733965/13, stipulata in data 5.10.2009), stipulate, ciascuna per 200.000,00, dal marito , nato a [...] il [...], ivi deceduto il 15.02.17 all'età di anni 54. Persona_1 L'odierna opposta ha, tuttavia, chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo in esame, in assenza di idonea prova scritta ai sensi di legge. L'ipotesi descritta, infatti, non poteva legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo, poiché presupponeva, invece, l'accertamento dei presupposti di liquidazione delle polizze invocate in favore della beneficiaria, non emersi, nel corso della relativa istruzione stragiudiziale. Soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, la Compagnia ha potuto visionare parte della documentazione sanitaria, resasi necessaria anche in considerazione della particolarità del sinistro, trattandosi di morte improvvisa di un soggetto in giovane età, asseritamente sano …”;
2. in punto d'annullabilità dei contratti per violazione degli articoli 1892 e 1893 C.C.:
“… al momento della stipula di entrambe le polizze, temporanee caso morte, assunte senza visita medica, il contraente dichiarava di avere uno stato di salute buono e di non avere mai avuto malattie di una certa gravità, né ricoveri in ospedale o in case di cura o esami diagnostici o interventi chirurgici e di non essersi mai sottoposto ad esami clinici che avessero rivelato situazioni anormali. Il contraente, in tali atti, dichiarava, altresì, espressamente di essere a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti ivi rese potevano compromettere il diritto alla prestazione e che il consenso della Compagnia si fondava anche sulla veridicità di tali dichiarazioni … la documentazione nel tempo fornita dalla , in sede di istruttoria, oltre che incompleta, lascia evincere Pt_1 che il contraente, all'epoca della sottoscrizione delle suindicate polizze, abbia reso dichiarazioni inveritiere o, quanto meno, inesatte e/o reticenti, che non hanno consentito alla compagnia di valutare adeguatamente il rischio assunto …”;
ed invero, a dire dell'opponente, nella documentazione emergevano patologie taciute dal de cuius (tra l'altro, non sottoposto ad autopsia), tali che l'assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso pro polizza o lo avrebbe dato a condizioni diverse se avesse conosciuto il reale stato delle cose;
donde l'annullabilità del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C. o, in subordine: in applicazione dell'art. 1893 comma 2 C.C., la riduzione proporzionale dell'indennizzo; ovvero, non dovuti gli interessi ingiunti.
L'assicuratrice chiedeva poi ex art. 210 C.P.C. l'esibizione di copia integrale e conforme della cartella clinica relativa al ricovero del presso l'Ospedale di Fidenza del Persona_1
15.9.2015 e ordinarsi al dott. , medico di base del nominato, l'esibizione della Persona_2 scheda in cui viene annotata la storica clinica del paziente, gli esami richiesti, integrata dai referti degli accertamenti diagnostici e/o degli esami clinici effettuati e/o dalle relative valutazioni.
Articolava quindi prova per testi e chiedeva la nomina di un CTU al fine di accertare, alla luce della documentazione esistente in atti e di quella da acquisire, l'epoca di insorgenza delle patologie che avevano condotto ad exitus il , in quanto aggravatesi nel Persona_1 tempo, opponendosi alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in mancanza dei prescritti presupposti, in ogni caso non provati dalla copia del mutuo in atti e/o dalla solo labiale asserzione della di non svolgere alcuna attività lavorativa. Pt_1
*
Con comparsa del 6.9.2017 si costituiva e premesso quanto già Parte_2 supra anticipato, deducendo di ritenere opportuno costituirsi in giudizio “… principalmente per far valere l'assoluta inammissibilità, e/o in subordine l'improcedibilità, dell'opposizione al decreto ingiuntivo mai notificata;
in via ulteriormente subordinata – ma solo per mero scrupolo difensivo – per far valere l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del contenuto del predetto atto di opposizione, come detto e documentato, “mai notificato” …”, esponeva – invocando il precedente relativo a identico caso affrontato dal Tribunale di S. Maria di Capua Vetere – che:
“… l'opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio dettato dall'articolo 645 del codice di procedura civile, deve essere notificata alla controparte, per consentire la valida instaurazione del contraddittorio, necessaria per la trasformazione del procedimento monitorio in un ordinario processo di cognizione. Deve ritenersi, dunque, che il deposito di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo non notificato alla controparte sia inidoneo a introdurre un giudizio oppositorio a decreto ingiuntivo …”.
Nel caso in esame, come in quello affrontato dalla Dott.ssa Ida D'Onofrio del Tribunale di Santa Maria C.V., si assiste, invero, ad una inesistenza della notifica dell'atto di opposizione alla Sig.ra , Pt_1 l'odierna opposta, che deduce (documentando l'assunto) di aver ricevuto – mediante notifica a mezzo pec
– una pec assolutamente priva di allegati: ed infatti, la pec recapitata alla pec dello scrivente legale dalla pec dell'Avv. Santo SPAGNOLO alle 14.47:47 del 18.07.2017 era, ed è, assolutamente priva di allegati (manca l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, manca la procura, manca la relata di notifica sottoscritta digitalmente) (cfr. all.to 4). Si osserva in proposito, come ha fatto il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., che “l'inesistenza non consente alcuna possibilità di sanatoria poiché, di fatto, la omessa allegazione alla notifica dell'atto di opposizione comporta, non la mera nullità, ma la inesistenza dell'atto stesso e, quindi, l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione in favore della controparte. Ciò alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (con le sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917), secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto” – come nel nostro caso – “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.”. Né la presente costituzione giudiziale e/o la comparizione in udienza dell'opposta Sig.ra può in Pt_1 alcun modo sanare l'omessa notificazione dell'atto di opposizione dal momento che, nel caso sub iudice, ricorre una evidente ipotesi di assoluta inesistenza della notificazione (e non la diversa ipotesi di nullità della notificazione) (S.U. Cassazione 20.07.2016 nn. 14916 e 14917). In proposito, spiega mirabilmente il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., “… la costituzione e la comparizione in udienza dell'opposto, invero, non sana l'omessa notificazione dell'atto di opposizione, dovendosi distinguere il caso, come quello di specie, in cui la notificazione sia del tutto inesistente da quello di una nullità della stessa. Nel primo caso, di inesistenza della notificazione”, come quella sub iudice, “la costituzione della parte, nei cui confronti è stata omessa la notificazione, non vale a sanare il vizio genetico relativo all'instaurazione del rapporto processuale, mentre, nel diverso caso di nullità della notificazione del ricorso, deve ritenersi che possa operare la sanatoria di cui all'art. 164, c. 3 C.P.C.”; ne consegue che alcuna sanatoria può ricollegarsi alla presente costituzione in giudizio, atteso che la stessa è possibile - come sopra ribadito - solo in caso di nullità della notifica e non di inesistenza, qual è l'ipotesi in esame. Deve osservarsi, tra l'altro, come anche in questo caso, così come in quello deciso dal Tribunale campano, che “la mancata conoscenza dell'atto di opposizione ha comportato non solo la violazione del diritto di difesa della parte opposta ma anche, in rito, stante la peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche, l'ulteriore conseguenza del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto decorso il termine per la rituale notifica dell'opposizione …”.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della opposizione e la sua strumentalità, rappresentando di aver avuto un rapporto connotato da disponibilità e trasparenza nei confronti della società, e precisava, in riscontro alle deduzioni avversarie, che:
“… al momento della stipula di entrambe le polizze, così come successivamente, il – che, in sede Per_1 di sottoscrizione … non ha sottaciuto alcunché ed ha reso – senza paura di smentita – dichiarazioni assolutamente veritiere ed esatte – aveva uno stato di salute ottimo;
non ha mai Persona_1
“subìto” alcun ricovero ospedaliero ma si è sottoposto (volontariamente, privatamente e senza rivolgersi al proprio medico curante), soltanto nel 2015 – allorché aveva avuto cognizione (per la prima volta, ben sei-sette anni dopo la stipula delle polizze) di avere un problema di apnee notturne (circostanza questa che, ove richiesto da si sarebbe potuta agevolmente dimostrare ma che è, comunque, CP_1 assolutamente ininfluente ai fini del pagamento del premio delle polizze sottoscritte sette anni prima) – ad intervento chirurgico, perfettamente riuscito come da chiara certificazione del Dott. (cfr. all.to Per_3 17), trasmessa – come documentato – a ma da questa, sia consentito “ovviamente”, Controparte_1 ignorata …”;
e concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile, e/o in subordine comunque improcedibile,
l'opposizione de qua per la documentata inesistenza della notifica dell'opposizione e per l'effetto, ed in conseguenza della mancata proposizione di un rituale atto di opposizione entro il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 641 C.P.C., ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 270/2017 era già passato in giudicato e, conseguentemente, dichiarane l'esecutorietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 647 C.P.C.
*
Con ordinanza del 6.2.2018, il Giudice adito:
“… Rilevato che l'eventuale provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo opposto, in pendenza di opposizione, dovrà essere adottato comunque ai sensi dell'art. 648 C.P.C., non potendosi allo stato disporre ai sensi dell'art. 647 C.P.C.; ricordato il disposto di cui all'art. 645 C.P.C., a tenore del quale l'opposizione si propone mediante atto di citazione notificato al ricorrente;
che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (arg. ex multis Cass. Civ., sez. un., 20/07/2016, n. 14916); rilevato, attraverso la consultazione dei file .eml prodotti in via telematica dalla stessa opponente (v. file denominato consegna_notifica_opposiz.eml e file denominato invio_opposizione.eml), che nelle pec di notifica non sono presenti quali allegati né l'atto notificando né la procura alle liti;
che quanto sopra premesso pone più di qualche dubbio sulla esistenza materiale della notifica;
che peraltro il tenore dell'opposizione, basata sulla richiesta di annullabilità dei contratti di assicurazione per cui è causa ai sensi dell'art. 1892 C.C., non appare supportato da prova scritta o di pronta soluzione;
ricordato il disposto di cui all'art. 648 co 1 primo periodo C.P.C. a tenore del quale il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642; ricordato che il potere discrezionale del giudice di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 C.P.C. va esercitato valutando il “fumus boni iuris”, cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, e la sussistenza del “periculum in mora”, cioè la configurabilità di un danno che può derivare dalla durata del processo, seguendo i criteri, specificamente richiamati dalla norma, del difetto, a sostegno delle ragioni dell'opponente, di prova scritta in senso stretto nonché, alternativamente considerata, della mancanza, nelle eccezioni dell'opponente, del requisito di pronta soluzione;
che quindi appaiono sussistere i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 C.P.C. che alla luce di quanto sopra rilevato l'opposizione non appare basata su prova scritta o di pronta soluzione;
rilevato altresì non appaiono sussistere i presupposti per la rimessione in termini degli opponenti, non potendosi considerare causa non imputabile al decaduto quella di aver effettuato una notifica ai sensi dell'art. 3bis della legge 53/1994 priva, in allegato, dell'atto notificando, disattenzione la quale appare rimproverabile solo allo stesso;
rilevato che parte opposta ha versato in atti copia di verbale di mediazione con incontro avvenuto il 27 settembre 2017, sicché non deve disporsi ai sensi dell'art. 5 co. 1bis del D.lgs. n.28/2010; rilevato che le parti, nei propri atti costitutivi, fanno riferimento alla concessione dei termini di legge per contraddittorio scritto, pur non avendo insistito sul punto in udienza, e che quindi appare opportuno, ai fini della più ampia garanzia dei diritti di difesa, disporre la prosecuzione della prima udienza di comparizione e trattazione al fine di permettere alle parti di insistere in tale richiesta o in subordine di chiedere i mezzi di prova articolati nei propri atti costitutivi;
Visto l'art. 153 C.P.C.; rigetta l'istanza di rimessione in termini formulata da parte opposta;
visto l'art. 648 C.P.C.; concede la provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo opposto …”.
Di seguito, Il Tribunale, dopo aver concesso i termini per le memorie istruttorie, con sentenza n. 834 del 16.6.2022, dichiarava l'opposizione inammissibile e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava definitivamente esecutivo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
*
Avverso la predetta sentenza proponeva appello notificato in data Parte_1
28.6.2022 con cui invocava la riforma della statuizione di primo grado esclusivamente in punto di compensazione delle spese, deducendo, con unico motivo di gravame, l'erroneità della superiore statuizione in quanto carente dei presupposti richiesti dall'art. 92 C.P.C. (secondo la formulazione dello stesso così come modificata dall'art. 13 comma 1 del D.L. 12/9/2014 n. 132, convertito in legge 10/11/2014 n. 162), atteso che:
fermo che nella sentenza impugnata si legge che:
“…Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione delle motivazioni poste a fondamento del rigetto dell'opposizione nonché della peculiarità del caso analizzato, attesa altresì la natura in rito della presente pronuncia, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti …”;
a dir dell'appellante:
“… Il capo della sentenza si appalesa censurabile tanto per la sostanziale assenza di motivazione della relativa statuizione quanto per la sua illogicità alla luce della condotta processuale di manifestamente Controparte_1 oppositivo, mantenuto dall'odierna appellata tanto nella fase di mediazione quanto nel corso del processo medesimo”. L'art. 92, comma II, C.P.C., recita: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare tra le parti, parzialmente o per intero”. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, l'art. 92, comma 2, C.P.C. è stato sottoposto ad un processo di integrale revisione, dal momento che è scomparsa da esso la previsione di carattere aperto che contrassegnava il regime della compensazione delle spese di lite - rappresentata un tempo dalla locuzione sui “giusti motivi” divenuti poi, con la riforma del 2009, per ragioni di maggiore rigore espressivo, “gravi ed eccezionali ragioni” - per lasciare invece posto ad una previsione di tipo “tassativo”, ristretta peraltro a due soli casi oltre a quello della soccombenza reciproca, e cioè l' “assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, al di fuori dei quali non è quindi consentito al giudice disporre la compensazione delle spese di lite. Nessuno dei casi ricorre nel caso sub iudice: non ricorre la soccombenza reciproca, non ricorre l' “assoluta novità della questione trattata” e non ricorre alcun “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Il principio della soccombenza è previsto dall'art. 91 C.P.C., come criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice;
in tal caso, soccombenza ed imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente: all'unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità … dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, le cause che potrebbero giustificare una compensazione, totale o parziale delle spese, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Ma in questo caso, il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena – come nel nostro caso e come formalmente si eccepisce – l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 C.P.C. … Nel nostro caso è chiaro ed evidente che la motivazione addotta dal Giudice (“Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione delle motivazioni poste a fondamento del rigetto dell'opposizione nonché della peculiarità del caso analizzato, attesa altresì la natura in rito della presente pronuncia, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.”) è motivazione apparente e, in quanto tale, illegittima. La Sig.ra ha completamente vinto la causa ed ha diritto acché la controparte paghi le spese di lite e provveda Pt_1 anche a sostenere le spese di registrazione della sentenza. Da ultimo, non ci si può in questa sede esimere dall'osservare che la pronuncia di una sentenza “di rito” e non “di merito” integra, alla luce del tenore della norma sopra richiamata, un dato del tutto neutro e certamente, di per sé, non sufficiente (ove, come nel caso di specie, non suffragato da ulteriori elementi) ad integrare la compensazione delle spese”;
e, dopo aver invocato diversi orientamenti giurisprudenziali a sostegno della propria posizione, in merito al comportamento processuale di parte appellata, evidenziava che in sede di giudizio di prime cure la sua difesa aveva proposto – in mediazione – di definire la questione con la corresponsione, in favore della , “della complessiva somma di €. 400.000,00 oltre Pt_1 spese di registrazione del decreto e spese di mediazione”, ma non aveva Controparte_1 ritenuto di dover aderire alla proposta, costringendola non solo a sostenere le spese di mediazione (anch'esse documentate nel giudizio di prime cure) ma anche ad affrontare un giudizio di opposizione (seppur inammissibile ed improcedibile proprio per la consapevole inesistenza della notifica, come comprovato dall'avvenuta “richiesta di rimessione in termini per la notifica dell'opposizione” azionata dall'opponente), obbligando la deducente difesa a presenziare a tutte le udienze ed a redigere tutti gli atti previsti dal codice di rito (tutte e tre le memorie ex art. 183 sesto comma C.P.C., la comparsa conclusionale e le memorie di replica), pur nella evidente e chiara consapevolezza-za dell'inammissibilità/improcedibilità del giudizio sia dell'avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo mai opposto;
e concludeva chiedendo nel merito, dichiarare ammissibile ed accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
*
Con comparsa depositata in data 26.7.2022, si costituiva in giudizio in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare contestava le motivazioni addotte dall'appellante a sostegno dell'unica doglianza dedotta in giudizio, evidenziando che la giurisprudenza menzionata da questa non risultava pertinente alla fattispecie per cui è causa, in cui il Giudice di prime cure aveva esaminato tutte le eccezionali, gravi e concomitanti ragioni, che avevano condotto alla statuizione relativa alla compensazione delle spese ed ex professo deducendo ex adverso che:
“… diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, La Corte Costituzionale ha ampliato l'ambito applicativo della compensazione delle spese rispetto alla riduzione operata dal Decreto Legge n. 132/14, convertito nella L. 162/14, sancendo che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi, aventi la medesima ratio giustificativa, di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. Ratio di tale pronuncia, quindi, è quella di una riapertura alla valutazione discrezionale del giudice, che il legislatore del 2014 aveva eliminato. Del resto, proprio in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza citati dalla Corte Costituzionale, sembra che solo una clausola generale possa consentire al giudice di valutare le peculiarità della fattispecie concreta, al fine di stabilire se, in ciascuna ipotesi, la regola della soccombenza possa essere derogata in presenza di circostanze qualificabili come gravi ed eccezionali. contrariamente a quanto ex adverso asserito, non può configurarsi alcuna motivazione apparente della sentenza de qua. La statuizione, infatti, è stata preceduta da una precisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (se pur errate) onde non può in alcun modo configurarsi una pretesa violazione del disposto dell'art. 132 comma n. 2 n. 4 cpc. Sempre in ragione della inconfutabile peculiarità della vicenda - definitasi con una particolare sentenza di rito ed in cui non è stata svolta alcuna attività istruttoria, al più parte appellante avrebbe potuto chiedere la condanna con applicazione del compenso tabellare ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ai valori minimi e così per l'importo di euro 12.678,00 oltre accessori …”;
nonché spiegando appello incidentale, con il rilevare che:
1. il Tribunale avrebbe errato nel ritenere l'opposizione inammissibile e per l'effetto a confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ed invero:
l'intero iter logico-giuridico seguito dal Giudice risulterebbe viziato e erroneo (cfr. pagg.
4-6 della sentenza), in quanto fondato in maniera acritica sulla ricostruzione dei fatti operata dall'appellante, donde non può configurarsi alcuna ipotesi di “inesistenza” della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con le abnormi conseguenze processuali della relativa statuizione. A dire dell'assicuratrice, le Sezioni Unite della Suprema Corte (con la citata sentenza n. 1496/2016), laddove s'era fatto riferimento alla “mancanza materiale dell'atto“, si sarebbero riferite non già alla mancanza dell'atto da notificare, bensì alla mancanza dell'attività di notificazione, che nel caso di specie, invece, esisteva ed aveva raggiunto correttamente il destinatario:
“… in un'ipotesi diversa, ma con specifico riferimento all'allegato non visibile di una notificazione a mezzo pec, il giudice amministrativo, riconoscendo il determinarsi di una presunzione di conoscenza della comunicazione effettuata a mezzo pec, ha ravvisato in capo al destinatario, in un'ottica collaborativa, l'onere di attivarsi per conoscere l'atto, resogli conoscibile da una notificazione, ancorché viziata ed incompleta (cfr. ex multis T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I;
sentenza n. 610/2014). Quanto sopra risulta inoltre confermato anche dalla ratio della sentenza della Cassazione Civile del 28.09.18, n. 23620, secondo cui in tema di notifica telematica, il raggiungimento dello scopo della notifica priva di rilievo l'esistenza di meri vizi di natura procedimentale ove - come nel caso di specie - non sia pregiudicato il diritto di difesa di controparte o non sia configurabile altro pregiudizio per la decisione …”.
Secondo l'appellante incidentale, quindi, l'atto avrebbe dovuto ritenersi valido in quanto aveva comunque raggiunto il proprio scopo. Inoltre, si sarebbe dovuto rilevare che la aveva violato i principi di correttezza e Pt_1 buona fede, poiché, anziché rimanere inerte di fronte a una notificazione priva degli allegati e approfittare dell'inconveniente, avrebbe dovuto sollecitare la società a porvi rimedio: “… In definitiva, quindi, nella fattispecie per cui è causa: 1) l'avv. VASAPERNA ha ricevuto nei termini una pec qualificata come notifica ex L. 53/94 contenente l'elenco degli allegati, tra cui l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nominato e qualificato come tale;
2) l'avv. VASAPERNA ha potuto facilmente ricondurre l'opposizione al decreto ingiuntivo corretto;
3) dalla PEC emergeva l'identità del collega mittente, tramite il quale sarebbe stato facile accertare le ragioni dell'anomalia del messaggio e scoprirne il reale contenuto;
4) le difese dell'avv. VASAPERNA sono state complete e tempestive ed hanno investito anche il merito della questione per cui è causa, con la conseguenza che nessun diritto di difesa, a tutela del quale sono poste le sanzioni ai vizi della notificazione, risulta essere leso”;
contrariamente a quanto asserito dal primo Decidente, la notificazione in esame aveva comunque portato l'atto di opposizione nella sfera di conoscibilità del destinatario e la costituzione di parte opposta aveva comunque sanato ogni ipotesi di invalidità in astratto configurabile;
trattandosi poi di notifica ex l. n. 53, ed essendo previsto ai sensi dell'art. 11 che “… Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica …”, la mancanza (equivalente alla illeggibilità) degli allegati rientrerebbe nella categoria dei requisiti oggettivi, sicché la notificazione in esame sarebbe - in estremo subordine - nulla per esplicita disposizione di legge: e conseguentemente la costituzione dell'opposta, che aveva peraltro svolto ampie difese nel merito, avrebbe determinato la sanatoria di tale nullità;
e concludeva chiedendo “… che la Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza, dichiari l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 270/17 notificata in data 18.07.17, ammissibile e valida, statuendo per l'effetto anche nel merito - in accoglimento della proposta opposizione. Dalla declaratoria di ammissibilità della proposta opposizione, deriva infatti l'esame nel merito di tutti i motivi di opposizione, rimasti assorbiti, di cui si chiede l'accoglimento …”.
*
In ragione dell'appello incidentale, la in data 15.10.2022 depositava telematicamente Pt_1 comparsa di risposta tramite la quale, in resistenza all'impugnazione suddetta, deduceva che l'opposizione agita al n. 1305/2017 RGAC non avrebbe mai potuto essere in alcun modo istruita
– dovendosi dichiarare in limine la sua inammissibilità – ed ancora, in punto di gravame sulle spese, richiamava come a sé favorevoli i dicta di cui all'ordinanza n. 11861 del 14/4/2022 e all'ordinanza Sez. VI Civile della Corte di cassazione n. 7024 del 19/10/2021-3/3/2022.
*
Disposta con decreto presidenziale del 3.3.2022 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter C.P.C., la Corte, all'udienza del 18.11.2022 , con ordinanza resa nella stessa data, premessa la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, riteneva insussistenti i presupposti per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis C.P.C. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.12.2023, in esito alla quale, operata la surroga del relatore già designato, la causa veniva differita all'udienza del 2.12.2024.
In esito a detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 24.2.2025).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica in data 28.11.2024 e 29.11.2024 le difese delle parti costituite insistevano – in sede di precisazione delle conclusioni – nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atti depositati in data 31.01.2025 e 24.02.2025) insisteva per
l'accoglimento dei petita esplicitatiut supra;
di contro, (con atti depositati in data 4.02.2025 e 24.02.2025), resisteva Controparte_1 invocando la declaratoria d'infondatezza dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il motivo di cui all'appello incidentale sub 1., gioverà premettere, Parte_3 in richiamo della citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 14916 del 2016, che il vizio di inesistenza della notifica riveste, nell'ordinamento, carattere residuale, essendo configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto.
Ed invero, in detta pronuncia si legge quanto appresso:
«… ritengono le sezioni unite che le questioni sollevate necessitano di un esame e di una soluzione unitari, poiché investono, in radice, un unico problema di fondo - di notevolissimo rilievo teorico e pratico (in quanto ha dato luogo da decenni, e continua a dar luogo, a persistenti oscillazioni giurisprudenziali) -, che consiste nell'individuare un criterio distintivo il più possibile chiaro, univoco e sicuro tra le tradizionali nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione (specificamente, del ricorso per cassazione) e che, in definitiva, tocca la stessa validità concettuale (e concreta utilità) della distinzione tra le due nozioni, cioè, in sostanza, la configurabilità della inesistenza come "vizio" dell'atto, autonomo e più grave della nullità, con le conseguenze che ne derivano.
2.3. L'unica norma del codice di procedura civile che si occupa dell'invalidità della notificazione è l'art. 160, il quale, sotto la rubrica "Nullità della notificazione", dispone che "La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157”. Ai fini che qui interessano assume centrale rilievo l'art. 156 ("Rilevanza della nullità"), il quale prevede che: "Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge" (comma 1); "Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" (comma 2); "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (comma 3). Una prima osservazione può essere già formulata: in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della "inesistenza", nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità per la quale è tuttavia esclusa, ai sensi dell'art. 161 C.P.C., comma 2, l'applicazione del principio dell'assorbimento nei mezzi di gravame -sul tema cfr. ora Cass., sez. un., n. 11021 del 2014
-; nullità, quindi, assolutamente insanabile (in relazione alla quale viene evocata, da una gran parte della dottrina e della giurisprudenza, la figura della inesistenza). Tale constatazione, tuttavia, per un verso non è appagante: il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com'è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico; per altro verso, induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione (già da tempo la giurisprudenza ha sottolineato l'esigenza di assegnare carattere residuale alla categoria dell'inesistenza della notificazione: Cass., sez. un., n. 22641 del 2007 e n. 10817 del 2008; Cass. n. 6183 del 2009 e n. 12478 del 2013). In definitiva, deve affermarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto.
2.4. Rilievo fondamentale va attribuito in materia al citato art. 156 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 160), nel quale trova diretta espressione unitamente all'art. 121 ("Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo") e 131, comma 1 (secondo il quale, quando la legge non prescrive che il giudice pronunci sentenza, ordinanza o decreto, "i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo") - il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l'intero codice di procedura civile ed al quale, quindi, l'interprete deve costantemente ispirarsi. Le forme degli atti, cioè, sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa: che il principio del “giusto processo”, di cui all'art. 111 Cost. ed all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprenda, tra i valori che intende tutelare (oltre alla durata ragionevole del processo, all'imparzialità del giudice, alla tutela del contraddittorio, ecc.), il diritto di ogni persona ad un "giudice" che emetta una decisione sul merito della domanda ed imponga, pertanto, all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità, costituisce affermazione acquisita nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. un., nn. 15144 del 2011, 17931 del 2013, 5700 del 2014, nonché' Cass. nn. 3362 del 2009, 14627 del 2010, 17698 del 2014, 1483 del 2015), anche alla luce di quella della Corte EDU, la quale ammette limitazioni all'accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e Per_ lo scopo perseguito (v., tra altre, . Francia, 29 luglio 1998; Beller c. Francia, 4 dicembre 1995), ponendo in rilievo la esigenza che tali limitazioni siano stabilite in modo chiaro e prevedibile (v., ad es., Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008).
2.5. In particolare, riveste importanza decisiva il comma 3 art. 156 cit., il quale, dopo che nel comma precedente è previsto che la nullità può essere pronunciata - anche al di là dell'espressa comminatoria di legge "quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo", stabilisce, con formula perentoria e di chiusura, che la nullità "non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Da tale norma discendono, per quanto concerne la notificazione, le seguenti conseguenze:
a) occorre che un "atto", riconoscibile come "notificazione", esista, nei ristretti termini sopra indicati, e che verranno di seguito precisati;
b) se così è, qualunque vizio dell'atto ricade nell'ambito della nullità, senza che possa distinguersi, al fine di individuare ulteriori ipotesi di inesistenza attraverso la negazione del raggiungimento dello scopo, tra valutazione ex ante e constatazione ex post, poiché il legislatore ha chiaramente inteso dare prevalenza a quest'ultima - in piena attuazione del principio della strumentalità delle forme -, cioè ai dati dell'esperienza concreta, sia pure dovuta ad accadimenti del tutto accidentali, rispetto agli elementi di astratta potenzialità e prevedibilità.
2.6. Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini - per quanto qui interessa - di instaurazione del contraddittorio). In presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto. Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione
- con l'unica peculiarità che l'attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l'intervento del giudice -, operano con efficacia ex tunc, cioè sanano con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nel caso di rinnovazione): ciò è previsto espressamente nel citato art. 291 ("la rinnovazione impedisce ogni decadenza"), si configura come una normale qualità del concetto di sanatoria e costituisce un'ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme. Va ribadito, per completezza, che il detto effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto - la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) - opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006, 13667 del 2007, 6470 del 2011).
2.7. La notificazione è solitamente definita come una sequenza di atti, un procedimento, articolato in fasi e finalizzato allo scopo indicato nel paragrafo precedente. Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati, quanto al ricorso per cassazione: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge. In conclusione, deve essere superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza (come nelle fattispecie indicate nell'ordinanza di rimessione) ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice …».
Orbene, nel caso di lite deve ritenersi esser emersa una vicenda d'inesistenza della notificazione tentata, come cagionata non soltanto dalla mancata allegazione: dell'atto introduttivo (d'opposizione al decreto ingiuntivo emesso); della procura alla lite;
ma anche, e segnatamente, dal fatto che il messaggio di posta elettronica inviato – sebbene inviato da un professionista abilitato ad altro professionista abilitato e qualificato come atto di notificazione – era ex se privo degli elementi minimi per consentire, come è tipico (ed imprescindibile) d'ogni notificazione, l'esatta individuazione della vicenda processuale relativa (nel caso, l'introduzione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo già emesso contro la compagnia assicuratrice odierna appellante incidentale a pro' della ). Pt_1
Ed infatti (per quanto si trae dall'inequivoca – e non contestata – concludenza della produzione al riguardo effettuata):
- con la pec del 18.7.2017, ore 14:47, il procuratore di indirizzava al procuratore CP_1 costituitosi in sede monitoria per la – senza alcun allegato (come è pacifico inter Pt_1 partes e del resto si evince dalla stessa intestazione che segue) – il seguente messaggio, esplicativo dell'oggetto della notificazione attivata:
messaggio, con tutta evidenza, privo – oltre che, come detto, degli allegati – di qualsiasi riferimento utile ad individuare, direttamente o indirettamente, la res iudicanda relativa, tra cui: n. di RG e data del provvedimento opposto;
autorità emittente;
e, segnatamente: le parti del procedimento monitorio (e, quindi, dell'opposizione così da radicare); o, quanto meno, per quale parte l'avv. SPAGNOLO (che non dichiarava, infatti, per quale soggetto fosse procuratore) aveva eseguito il superiore invio e nei confronti di chi;
né è stato allegato (e documentato) che tra i detti professionisti abbia avuto luogo, dopo la notifica del decreto ingiuntivo (id est, dall'8.6.2017) e fino alla proposizione ut supra dell'opposizione (ossia, fino al 18.7.2017), alcun carteggio anteatto alludente in genere alla vicenda della o più in specifico alla volontà di 'impugnare proprio detto Pt_1 CP_1 provvedimento e che entrambi conoscessero della procura ad essi conferita dalle dette parti, mentre consta contra che quello svoltosi – con mail del 26, 27, 28 e 30.6.2017 e 3.7.2017 – con l'avv. VASAPERNA ebbe per protagonista altro soggetto (l'avv. CP_2 dell'ufficio legale di;
CP_1 di guisa che difettava anche, per il destinatario, la conoscibilità del ruolo per l'occorso rivestito dall'avv. SPAGNOLO;
donde la certezza della non riferibilità (da parte del professionista officiato dalla , Pt_1 in quanto comunque ivi non menzionata), neppure in via presuntiva, ad alcuna specifica vicenda litigiosa della comunicazione notificatoria di cui al messaggio in argomento in fattispecie ben assimilabile a quella d'un invio senza mittente e senza destinatario;
e, del resto, s'aggiunga a ciò che così neppure era formato alcunché di riconducibile al tipo della relata di notifica (sebbene “costitutiva”, per l'integrazione rituale dell'attività notificatoria);
- in diritto, è stato riconosciuto anche da ultimo in sede di legittimità (si v. segnatamente, in vicenda di notificazione a mezzo pec, in tema di rito del lavoro, Cass. Sez. L, ordinanza n. 4902 del 23/2/2024) che:
«… la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata) …»;
ossia, in altri termini, che, se non il contenuto, quanto meno l'oggetto dell'attività di notificazione deve essere sempre individuabile, pena altrimenti la sua inesistenza come tale (per difformità dal suo paradigma normativo); e ciò – sempre in caso di rito lavoro – la medesima Sezione aveva ben puntualizzato, al riguardo, già prima (nell'ordinanza n. 30082 del 30/10/2023, con accenti ben sovrapponibili all'odierna vicenda processuale, in cui però – come s'è visto – il deficit dell'oggetto dell'atto di notificazione risulta radicalmente sussistente):
«… 2.5. In proposito assume decisiva rilevanza il fatto che il messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati (e riportato per esteso nel ricorso per cassazione) indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza dall'Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero, sia i nomi degli appellati, sia l'oggetto della notificazione («ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 245/2017 del Tribunale del Lavoro di Palermo»), sia, infine, il CP numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d'Appello di Palermo («n. 467/2017R. ). Ne deriva che la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione. Ciò esclude che si possa parlare di «totale mancanza dell'atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell'ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione …»;
principio che – pur dovendosi adattare alla vicenda d'una domanda da introdursi con citazione, ossia la cui pendenza è determinata dal semplice compimento dell'attività notificatoria (essendo l'iscrizione a ruolo adempimento successivo ed estraneo al perfezionamento del contraddittorio) ed in cui pertanto il destinatario d'una comunicazione incompleta non può procurarsi in Cancelleria i dati essenziali per l'esercizio della propria difesa – esige comunque e imprescindibilmente il conseguimento del minimum proprio d'ogni comunicazione notificatoria (id est, l'identificazione d'un chiamante e d'un chiamato in giudizio e per il caso di impugnazione – o, mutatis mutandis, d'opposizione a titolo giudiziale – anche della pronuncia oggetto di contestazione);
non può dunque negarsi che, pur nella peculiarità della fattispecie, sia stata posta in essere dalla parte odierna appellata ed appellante incidentale un'attività assolutamente priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla equivalente ad una notificazione, ancorché invalida. Di guisa che: né detta parte, quale opponente, avrebbe potuto esser rimessa in termini ex art. 153 C.P.C. per rimediare alla superiore lacuna stante l'imputabilità della medesima ad essa;
né potrebbe affermarsi che la costituzione della controparte ne abbia potuto sanare il superiore vizio, dal momento che la ha avuto conoscenza dell'atto di opposizione solo in esito Pt_1 alla proposizione dell'istanza da lei rivolta ad ottenere l'apposizione della formula d'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso in suo favore.
Dal rigetto del superiore motivo d'appello incidentale discende, per assorbimento, l'ultroneità della disamina delle ulteriori censure formulate da in sede di merito e la Controparte_1 conferma in parte qua, con le superiori integrazioni motive, della sentenza gravata.
*
Ciò detto, resta da dire dell'appello principale, a proposito del quale il Collegio osserva e rileva che:
- la , contestando la decisione di primo grado nel solo capo relativo alle spese, Pt_1 lamenta che la statuizione di compensazione di esse tra le parti sarebbe stata assunta in violazione degli artt. 91 e 92 C.P.C.;
e ciò poiché, pur avendo dichiarato inammissibile l'opposizione svolta (per evidente inesistenza della notifica dell'atto di opposizione) ed aver confermato il decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo, con conseguente soccombenza dell'opponente, il primo Giudice ha ritenuto di dichiarare compensate le spese senza nemmeno motivare il predetto convincimento, né operare la comparazione delle posizioni processuali delle parti per legittimarne il fondamento;
- la difesa della nominata eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 C.P.C., deducendo che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, tale violazione si verifica, in caso di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. n. 23940/2017;
Cass. SS.UU. n. 8053/2014); assume, inoltre, di avere dovuto sostenere spese processuali senza motivo e subire la durata del processo solo per una domanda inammissibile di controparte, obbligando la stessa a presenziare a tutte le udienze ed a redigere tutti gli atti previsti dal codice di rito (tutte e tre le memorie ex art. 183 sesto comma C.P.C., la comparsa conclusionale e le memorie di replica), pur nella evidente e chiara altrui consapevolezza dell'inammissibilità/improcedibilità del giudizio;
il Tribunale, nonostante ciò, asseritamente ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese per non versandosi nelle ipotesi di “soccombenza reciproca” oppure nel caso di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” o, ancora, per effetto della nota pronuncia additiva della Corte
Costituzionale n. 77/2018, quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, le quali (ultime), escluso che possano essere integrate dal rigetto della domanda per ragioni processuali o di rito (come stabilito di recente dal Giudice nomofilattico con la citata sentenza n. 6424/2024), sono da ravvisare unicamente nelle ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, C.P.C.
(così Cass. Civ. nn. 1950/2022; 3977/2020; 4696/2019);
ed in proposito, si osserva:
- se, per un verso, vero è che la motivazione addotta (“… Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione delle motivazioni poste a fondamento del rigetto dell'opposizione nonché della peculiarità del caso analizzato, attesa altresì la natura in rito della presente pronuncia, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti …”), nella sua ellitticità, rasenta l'apparenza;
- per altro verso, va considerato che: mentre la domanda della è stata accolta dal primo Giudice, quelle avanzate da Pt_1 ono state respinte in toto, siccome inammissibile l'opposizione; CP_1 nessuna sopravvenienza – normativa e/o giurisprudenziale – ha condotto al superiore epilogo processuale;
la quaestio “generale” oggi riesaminata da lungi non è più vexata, alla luce dei principi retro illustrati;
sicché può serenamente concludersi, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della pronuncia impugnata, per la condanna anche in prime cure della resistente compagnia assicuratrice alla rifusione delle spese di lite in favore della , come di seguito meglio Pt_1 illustrato.
*
Consegue al superiore epilogo processuale la condanna di parte appellata ed appellante incidentale alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali d'entrambi i gradi del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 3.368,55 totale € 25.825,55 totale dimidiato € 12.912,77
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 3.017,85 totale € 23.136,85
poi dimidiato fino ad euro 11.568,42 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»; ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta) a carico della parte appellante incidentale.
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 28.6.2022 e iscritto a ruolo in pari data avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto– Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 834 in data 16.6.2022 nel procedimento già iscritto al n. 1305/2017 RGAC;
appello proposto da:
( ; Parte_1 Pt_2 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da parte convenuta con atto depositato in data 26.7.2022; così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale;
2) in accoglimento dell'appello principale ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
2.1) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla Controparte_1 rifusione in favore della delle spese di lite del grado, che liquida Parte_2 in complessivi euro 12.912,77 per onorario oltre accessori come per legge;
2.2) conferma nel resto l'impugnata pronuncia;
3) condanna ancora parte appellata ed appellante incidentale alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 11.568,42 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
4) dà atto che la parte appellante incidentale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia. Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 14.10.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)