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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 886/2013 promossa da:
, , rappresentata e difesa dall'avv.to FILIGHEDDU Parte_1 C.F._1
Parte_2 C.F._2
ATTORE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv.to CARTA CP_1 C.F._3
ANNAMARIA, C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 702 bis cpc del 28.03.2013 dopo aver premesso di essere proprietaria Parte_1
esclusiva dell'appartamento, facente parte del complesso condominiale Altair sito in Arzachena, loc.
Liscia di Vacca, asseriva che dalla terrazza sovrastante, ad uso esclusivo della sig.ra CP_1
si verificavano abbondanti e continue infiltrazioni d'acqua, cagionate dalle opere eseguite da quest'ultima, in assenza di consenso della ricorrente, di permessi e concessioni amministrative.
Pagina 1 In particolare, rilevava, che la convenuta - nella predetta terrazza - aveva realizzato una tettoia, con pali in legno inseriti sul pavimento e scasso sui muri perimetrali e sui pluviali e costruito panchine e barbecue in muratura.
Spiegava, infine, che dall'esecuzioni di detti lavori, il suo appartamento era continuamente e costantemente interessato da infiltrazioni che avevano cagionato ingenti danni alle strutture murarie della camera da letto, del soggiorno e del bagno.
Rilevava che, nonostante svariati solleciti per una risoluzione bonaria della controversia, la CP_1
non provvedeva ad eliminare la problematica e non compariva, senza addure giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria promossa ante causam. Concludeva come sopra.
Si costituiva in giudizio confermando la sua qualità di proprietaria ed utilizzatrice CP_1
esclusiva del lastrico solare dell'immobile in questione ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto;
rilevava, infatti, che essendosi le infiltrazioni verificate nel 2008 o addirittura in data antecedente, l'azione doveva considerarsi prescritta, essendo trascorsi oltre cinque anni dall'evento denunciato.
Nel merito, contestava che gli eventi lamentati fossero addebitabili alla sua condotta, rilevando che le cause erano da ricercarsi, invece, nel tetto dell'immobile dell' attrice, adiacente al lastrico solare.
Concludeva come sopra.
La causa, mutato il rito, veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio e tenuta in decisione con la concessione di termini per note conclusionali.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione dell'azione, osservando che dall'atto di citazione dell'attrice in altra causa, del 1.03.2011 (allegata dalla convenuta), ove l'attrice ha riferito di infiltrazioni verificatesi “ormai tre anni addietro”, gli stessi si sarebbero verificati nel 2008 e che l'azione non sarebbe prescritta, essendo stata interrotta dalla mediazione espletata in data
23.08.2012.
Pagina 2 In ogni caso, si rileva che, trattandosi di un danno progressivo, derivante da infiltrazioni protratte nel tempo e non eliminate, come nel caso che ci occupa, siamo in presenza di un illecito permanente;
pertanto, il termine di prescrizione, come sancito da Cass.Sent. n. 25835 del 5.09.2023, è di cinque anni e non inizia a decorrere finchè l'illecito sussiste.
Nel merito, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento, come di seguito spiegato.
Si osserva come l'azione debba inquadrarsi nella responsabilità, ex art. 2051 cc, per danno cagionato da cose in custodia, che si basa non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione
-di custodia- intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, precisando che “custode è chi abbia l'effettivo potere
materiale sulla cosa e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice
possessore o anche il detentore della cosa” (Cass. Sent. n. 1948,10.02.2003; Cass. 7.07.2010, n.
16029).
Orbene è pacifico che la sig.ra sia proprietaria di un immobile nel complesso Altair e CP_1
detentrice esclusiva del lastrico solare sovrastante l'immobile della e che abbia eseguito, in Pt_1
detto lastrico, opere edificatorie non autorizzate, consistite nella copertura dello stesso - con struttura portante in legno - per le quali ha effettuato al Comune di Arzachena in data 7.08.2012, richiesta di concessione edilizia in accertamento di conformità.
E' risultata acclarata la riconducibilità del danno subito dall'attrice, alle opere edilizie poste in essere dalla nel lastrico solare a suo uso esclusivo. CP_1
Il consulente nominato in data 21.01.2019, ha compiutamente dato risposta ai quesiti postigli e le conclusioni - prive di vizi giuridici, logici e di metodo di accertamento (come di seguito spiegato) -
vengono fatte interamente proprie da questo giudice e di seguito riportate in sintesi, rimandando allo stesso elaborato per la loro integrale descrizione.
Pagina 3 Il CTU ha eseguito, appunto, una prova di allagamento, compartimentando “il terrazzo in settori stagni
in modo da individuare puntualmente i fenomeni infiltrativi e successivamente allagare, uno per volta,
i settore del terrazzo. Per il primo settore ci sono voluti circa 2 ore per un corretto riempimento.
Completata la fase di allagamento, dopo solo circa 3 ore, si sono manifestate i fenomeni infiltratiti con
evidenti gocciolamenti e macchie diffuse sul solaio dell'appartamento della sig.ra esattamente Pt_1
nelle aree e nei punti dei fenomeni infiltrativi lamentati”. Pertanto, ha concluso il CTU, “la velocità e
l'abbondanza con cui si sono manifestate le infiltrazioni, hanno dimostrato senza ombra di dubbio che
le cause sono a carico del terrazzo della sig.ra In pratica, le infiltrazioni hanno origine dalla CP_1
mancata tenuta all'acqua del terrazzo e, la modalità con cui si sono manifestate le infiltrazioni, non si
esclude anche come concausa una non corretta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione come,
ad esempio, i non adeguati risvolti lungo tutta la muratura perimetrale del terrazzo e la mancanza dei
giunti di dilatazione, necessari per terrazzi di tali dimensioni”. Nell'esame dello stato dei luoghi, il consulente officiato, dopo avere effettuato prove e sondaggi anche su parti dello stabile non di proprietà della sig.ra precisamente nel tetto della ha accertato come l'origine delle CP_1 Pt_1
infiltrazioni fosse “il lastrico solare di proprietà ed uso esclusivo della sig.ra . CP_1
Lo stesso ha stimato il costo per il ripristino dello stato dei luoghi dell'immobile dell'attrice in €
8.400,00 + iva, oltre al rifacimento dell'intero lastrico solare per l'eliminazione delle cause.
Quanto alla CTU disposta in data 28.01.2015, le cui risultanze - contestate da parte convenuta, la quale ne ha chiesto anche la rinnovazione - pur pervenendo alla conclusione della addebitabilità dei danni lamentanti dall'attrice alle opere eseguite dalla non è risultata esaustiva e accurata nella prova CP_1
tecnica di allagamento -per la verifica dell'isolamento del pavimento - eseguita “mediante l'ausilio di
una pompa collegata ad un rubinetto ubicato nel giardino” ed è stata rinnovata.
Ha, invece, accertato il predetto CTU mediante l'esame obiettivo, ictu oculi, l' errata esecuzione delle opere (pergola in legno barbecue, aiuole e panchine in muratura) realizzate dalla convenuta nel
Pagina 4 suddetto lastrico, rilevando “difetti strutturali, i quali nel corso degli anni sicuramente hanno causato
l'ingresso d'acqua”.
Si evidenzia, quindi, che è risultato provato che negli anni 2008-2009 la abbia eseguito CP_1
autonomamente e senza autorizzazioni alcuna, nel lastrico solare a suo uso esclusivo, oltre alla pergola, il barbecue, le panchine in murature appoggiate al parapetto, le aiuole in muratura, anche l'intera pavimentazione con battiscopa ed impianto di illuminazione, come dichiarato al CTU Geom.
, in fase di consulenza (elaborato peritale, pag. 5, non contestata). Per_1
Quanto alle dichiarazioni rese al CTU si rileva che la Cassazione ha sancito che alle dichiarazioni a sè
sfavorevoli rese dalla parte al CTU, non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è
riconosciuta dall'art. 2735 cc. comma 1, seconda parte, alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali,
fatte al terzo, trattandosi in sostanza di confessione stragiudiziale alla quale il giudicante potrà
assegnare valore probatorio comparandola con le altre diverse risultanze probatorie ed effettuando la selezione di quelle ritenute maggiormente convincenti.
Tali dichiarazioni consentono di ritenere che la condotta posta in essere dalla nell'esecuzione CP_1
delle opere nel lastrico solare, compresa la pavimentazione eseguita in autonomia (come dichiarato al
CTU) e senza autorizzazione dell'attrice e dei condomini, abbiano arrecato danni che non possono essere suddivisi tra i condomini, ritenendo inapplicabile, al caso che ci occupa, la norma di cui all'art. 1126 cc.
Per le ragioni sopra esposte, viste le risultanze di entrambe le CTU ed alla luce del fatto che i danni denunciati sono ascrivibili esclusivamente all'esecuzione delle opere realizzate dalla CP_1
quest'ultima deve essere condannata - in via esclusiva - al pagamento della somma di € 8400,00 oltre iva, (oltre rivalutazione e interessi dalla data della perizia del geom. ) per il risarcimento dei Parte_3
danni subiti dall'attrice al suo immobile, oltre al rifacimento dell'intera superficie del lastrico solare,
compresa la rimozione - per l'eliminazione totale delle cause di infiltrazioni - di tasselli e ferri di ancoraggio della pergola, ripristino delle lesioni all'intonaco del parapetto, rimozione e ripristino a
Pagina 5 regola d'arte del basamento di appoggio della pergola, delle aiuole, del barbecue e ripristino delle canaline di illuminazione.
Quanto alla mancata accettazione della proposta da parte attrice, formulata dal Giudice in data
10.07.2024 e considerate le successive integrazioni e richieste non adempiute da parte convenuta nel termine fissato del 23.10.2024, si ritiene non concluso alcun accordo.
Le spese delle due CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/14 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie la domanda attorea e condanna al CP_1 C.F._3
rifacimento dei lavori al lastrico solare, come dettagliati in narrativa, oltre al risarcimento del danno a , per €8400,00, oltre iva ed interessi dalla Parte_1 C.F._1
domanda e rivalutazione monetaria dalla data del 1.03.2022.
2. Condanna alla rifusione in favore di delle spese e CP_1 Parte_1
compensi di lite che si liquidano in complessivi € 2540,00, oltre spese, spese generali, iva e cpa come per legge.
3. Pone definitivamente a carico di le spese delle due consulenze tecniche di CP_1
ufficio e la condanna alla restituzione di quanto versato, in via provvisoria, per tali titoli,
dall'attrice.
Tempio Pausania, 18.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Schintu
Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 886/2013 promossa da:
, , rappresentata e difesa dall'avv.to FILIGHEDDU Parte_1 C.F._1
Parte_2 C.F._2
ATTORE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv.to CARTA CP_1 C.F._3
ANNAMARIA, C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 702 bis cpc del 28.03.2013 dopo aver premesso di essere proprietaria Parte_1
esclusiva dell'appartamento, facente parte del complesso condominiale Altair sito in Arzachena, loc.
Liscia di Vacca, asseriva che dalla terrazza sovrastante, ad uso esclusivo della sig.ra CP_1
si verificavano abbondanti e continue infiltrazioni d'acqua, cagionate dalle opere eseguite da quest'ultima, in assenza di consenso della ricorrente, di permessi e concessioni amministrative.
Pagina 1 In particolare, rilevava, che la convenuta - nella predetta terrazza - aveva realizzato una tettoia, con pali in legno inseriti sul pavimento e scasso sui muri perimetrali e sui pluviali e costruito panchine e barbecue in muratura.
Spiegava, infine, che dall'esecuzioni di detti lavori, il suo appartamento era continuamente e costantemente interessato da infiltrazioni che avevano cagionato ingenti danni alle strutture murarie della camera da letto, del soggiorno e del bagno.
Rilevava che, nonostante svariati solleciti per una risoluzione bonaria della controversia, la CP_1
non provvedeva ad eliminare la problematica e non compariva, senza addure giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria promossa ante causam. Concludeva come sopra.
Si costituiva in giudizio confermando la sua qualità di proprietaria ed utilizzatrice CP_1
esclusiva del lastrico solare dell'immobile in questione ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto;
rilevava, infatti, che essendosi le infiltrazioni verificate nel 2008 o addirittura in data antecedente, l'azione doveva considerarsi prescritta, essendo trascorsi oltre cinque anni dall'evento denunciato.
Nel merito, contestava che gli eventi lamentati fossero addebitabili alla sua condotta, rilevando che le cause erano da ricercarsi, invece, nel tetto dell'immobile dell' attrice, adiacente al lastrico solare.
Concludeva come sopra.
La causa, mutato il rito, veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio e tenuta in decisione con la concessione di termini per note conclusionali.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione dell'azione, osservando che dall'atto di citazione dell'attrice in altra causa, del 1.03.2011 (allegata dalla convenuta), ove l'attrice ha riferito di infiltrazioni verificatesi “ormai tre anni addietro”, gli stessi si sarebbero verificati nel 2008 e che l'azione non sarebbe prescritta, essendo stata interrotta dalla mediazione espletata in data
23.08.2012.
Pagina 2 In ogni caso, si rileva che, trattandosi di un danno progressivo, derivante da infiltrazioni protratte nel tempo e non eliminate, come nel caso che ci occupa, siamo in presenza di un illecito permanente;
pertanto, il termine di prescrizione, come sancito da Cass.Sent. n. 25835 del 5.09.2023, è di cinque anni e non inizia a decorrere finchè l'illecito sussiste.
Nel merito, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento, come di seguito spiegato.
Si osserva come l'azione debba inquadrarsi nella responsabilità, ex art. 2051 cc, per danno cagionato da cose in custodia, che si basa non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione
-di custodia- intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, precisando che “custode è chi abbia l'effettivo potere
materiale sulla cosa e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice
possessore o anche il detentore della cosa” (Cass. Sent. n. 1948,10.02.2003; Cass. 7.07.2010, n.
16029).
Orbene è pacifico che la sig.ra sia proprietaria di un immobile nel complesso Altair e CP_1
detentrice esclusiva del lastrico solare sovrastante l'immobile della e che abbia eseguito, in Pt_1
detto lastrico, opere edificatorie non autorizzate, consistite nella copertura dello stesso - con struttura portante in legno - per le quali ha effettuato al Comune di Arzachena in data 7.08.2012, richiesta di concessione edilizia in accertamento di conformità.
E' risultata acclarata la riconducibilità del danno subito dall'attrice, alle opere edilizie poste in essere dalla nel lastrico solare a suo uso esclusivo. CP_1
Il consulente nominato in data 21.01.2019, ha compiutamente dato risposta ai quesiti postigli e le conclusioni - prive di vizi giuridici, logici e di metodo di accertamento (come di seguito spiegato) -
vengono fatte interamente proprie da questo giudice e di seguito riportate in sintesi, rimandando allo stesso elaborato per la loro integrale descrizione.
Pagina 3 Il CTU ha eseguito, appunto, una prova di allagamento, compartimentando “il terrazzo in settori stagni
in modo da individuare puntualmente i fenomeni infiltrativi e successivamente allagare, uno per volta,
i settore del terrazzo. Per il primo settore ci sono voluti circa 2 ore per un corretto riempimento.
Completata la fase di allagamento, dopo solo circa 3 ore, si sono manifestate i fenomeni infiltratiti con
evidenti gocciolamenti e macchie diffuse sul solaio dell'appartamento della sig.ra esattamente Pt_1
nelle aree e nei punti dei fenomeni infiltrativi lamentati”. Pertanto, ha concluso il CTU, “la velocità e
l'abbondanza con cui si sono manifestate le infiltrazioni, hanno dimostrato senza ombra di dubbio che
le cause sono a carico del terrazzo della sig.ra In pratica, le infiltrazioni hanno origine dalla CP_1
mancata tenuta all'acqua del terrazzo e, la modalità con cui si sono manifestate le infiltrazioni, non si
esclude anche come concausa una non corretta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione come,
ad esempio, i non adeguati risvolti lungo tutta la muratura perimetrale del terrazzo e la mancanza dei
giunti di dilatazione, necessari per terrazzi di tali dimensioni”. Nell'esame dello stato dei luoghi, il consulente officiato, dopo avere effettuato prove e sondaggi anche su parti dello stabile non di proprietà della sig.ra precisamente nel tetto della ha accertato come l'origine delle CP_1 Pt_1
infiltrazioni fosse “il lastrico solare di proprietà ed uso esclusivo della sig.ra . CP_1
Lo stesso ha stimato il costo per il ripristino dello stato dei luoghi dell'immobile dell'attrice in €
8.400,00 + iva, oltre al rifacimento dell'intero lastrico solare per l'eliminazione delle cause.
Quanto alla CTU disposta in data 28.01.2015, le cui risultanze - contestate da parte convenuta, la quale ne ha chiesto anche la rinnovazione - pur pervenendo alla conclusione della addebitabilità dei danni lamentanti dall'attrice alle opere eseguite dalla non è risultata esaustiva e accurata nella prova CP_1
tecnica di allagamento -per la verifica dell'isolamento del pavimento - eseguita “mediante l'ausilio di
una pompa collegata ad un rubinetto ubicato nel giardino” ed è stata rinnovata.
Ha, invece, accertato il predetto CTU mediante l'esame obiettivo, ictu oculi, l' errata esecuzione delle opere (pergola in legno barbecue, aiuole e panchine in muratura) realizzate dalla convenuta nel
Pagina 4 suddetto lastrico, rilevando “difetti strutturali, i quali nel corso degli anni sicuramente hanno causato
l'ingresso d'acqua”.
Si evidenzia, quindi, che è risultato provato che negli anni 2008-2009 la abbia eseguito CP_1
autonomamente e senza autorizzazioni alcuna, nel lastrico solare a suo uso esclusivo, oltre alla pergola, il barbecue, le panchine in murature appoggiate al parapetto, le aiuole in muratura, anche l'intera pavimentazione con battiscopa ed impianto di illuminazione, come dichiarato al CTU Geom.
, in fase di consulenza (elaborato peritale, pag. 5, non contestata). Per_1
Quanto alle dichiarazioni rese al CTU si rileva che la Cassazione ha sancito che alle dichiarazioni a sè
sfavorevoli rese dalla parte al CTU, non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è
riconosciuta dall'art. 2735 cc. comma 1, seconda parte, alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali,
fatte al terzo, trattandosi in sostanza di confessione stragiudiziale alla quale il giudicante potrà
assegnare valore probatorio comparandola con le altre diverse risultanze probatorie ed effettuando la selezione di quelle ritenute maggiormente convincenti.
Tali dichiarazioni consentono di ritenere che la condotta posta in essere dalla nell'esecuzione CP_1
delle opere nel lastrico solare, compresa la pavimentazione eseguita in autonomia (come dichiarato al
CTU) e senza autorizzazione dell'attrice e dei condomini, abbiano arrecato danni che non possono essere suddivisi tra i condomini, ritenendo inapplicabile, al caso che ci occupa, la norma di cui all'art. 1126 cc.
Per le ragioni sopra esposte, viste le risultanze di entrambe le CTU ed alla luce del fatto che i danni denunciati sono ascrivibili esclusivamente all'esecuzione delle opere realizzate dalla CP_1
quest'ultima deve essere condannata - in via esclusiva - al pagamento della somma di € 8400,00 oltre iva, (oltre rivalutazione e interessi dalla data della perizia del geom. ) per il risarcimento dei Parte_3
danni subiti dall'attrice al suo immobile, oltre al rifacimento dell'intera superficie del lastrico solare,
compresa la rimozione - per l'eliminazione totale delle cause di infiltrazioni - di tasselli e ferri di ancoraggio della pergola, ripristino delle lesioni all'intonaco del parapetto, rimozione e ripristino a
Pagina 5 regola d'arte del basamento di appoggio della pergola, delle aiuole, del barbecue e ripristino delle canaline di illuminazione.
Quanto alla mancata accettazione della proposta da parte attrice, formulata dal Giudice in data
10.07.2024 e considerate le successive integrazioni e richieste non adempiute da parte convenuta nel termine fissato del 23.10.2024, si ritiene non concluso alcun accordo.
Le spese delle due CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/14 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie la domanda attorea e condanna al CP_1 C.F._3
rifacimento dei lavori al lastrico solare, come dettagliati in narrativa, oltre al risarcimento del danno a , per €8400,00, oltre iva ed interessi dalla Parte_1 C.F._1
domanda e rivalutazione monetaria dalla data del 1.03.2022.
2. Condanna alla rifusione in favore di delle spese e CP_1 Parte_1
compensi di lite che si liquidano in complessivi € 2540,00, oltre spese, spese generali, iva e cpa come per legge.
3. Pone definitivamente a carico di le spese delle due consulenze tecniche di CP_1
ufficio e la condanna alla restituzione di quanto versato, in via provvisoria, per tali titoli,
dall'attrice.
Tempio Pausania, 18.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Schintu
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