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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 32674/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in Parte_1 giudizio come in atti dall'avv. Marco Pizzutelli;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in Controparte_1 giudizio come in atti dall'avv. Danilo Delia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 14 ottobre 2024.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto d'opera.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la onveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la in persona del suo rappresentante Controparte_1
pro tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2955/2022 (RG
72605/2021) emesso in data 21.2.2022 dal Tribunale di Roma, notificato a mezzo PEC il successivo 14.3.2022, con il quale veniva ordinato il pagamento in favore della CP_1
della somma complessiva di euro 34.606,10 quale corrispettivo per i servizi resi in
[...] esecuzione del contratto d'opera concluso in data 01.10.2020 e dell'incarico relativo all'allestimento del negozio JD Sport.
1.2 Nel proprio atto introduttivo l'opponente deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento per le somme poste alla base del decreto ingiuntivo, eccependo il grave inadempimento della tanto nell'esecuzione del contratto stipulato in data Controparte_1
01.10.2020 – relativo al servizio di project management per la gestione del contratto di appalto a sua volta concluso dalla on un terzo committente per i Parte_1
lavori di ristrutturazione di un immobile – quanto nello svolgimento del servizio di allestimento presso il negozio JD Sport.
In merito al primo contratto, l'opponente contestava alla di “aver mal Controparte_1 gestito l'appalto tenendo un atteggiamento remissivo e comunque inerte nella gestione dei rapporti con il committente e la D.L. e non svolgendo in modo adeguato quel ruolo proattivo che doveva caratterizzare la prestazione dedotta in contratto, che pertanto è restato inadempiuto”. Nello specifico lamentava:
- la mancata redazione di cronoprogrammi dei lavori, con indicazioni dettagliate del tipo di lavorazioni da eseguire;
- l'assenza di un piano di acquisti in coerenza con le lavorazioni da effettuare;
- la mancata indicazione degli operai necessari alla produzione, con le relative qualifiche e attrezzature necessarie;
- l'esecuzione di verifiche dei tempi e dei lavori durante il corso del cantiere, nonché l'ottimizzazione della documentazione progettuale;
- i ritardi nel cantiere e il rallentamento della produzione, fino a 10 mesi circa, cagionata dalla scorretta gestione delle rilevanti varianti ai lavori introdotte dal committente in corso d'opera (in particolare quella per la realizzazione dei pali di fondazione del fabbricato totalmente non previsti nel progetto). CP_2
La pertanto, chiedeva, con eccezione riconvenzionale, il Parte_1 risarcimento del danno subito in ragione dell'inadempimento di parte opposta, ponendolo in compensazione c.d. impropria con le somme riconosciute in sede monitoria. Inoltre disconosceva ai sensi dell'art. 2712 c.c. il documento n.5 – già depositato dall'opposta con la richiesta di decreto ingiuntivo – dal quale risultava l'impegno della Parte_1
di pagare tramite effetti cambiari le prestazioni rese dalla
[...] Parte_2
del il 01.10.2020.
[...] Parte_3
Con riferimento al secondo contratto, relativo all'allestimento del negozio JD Sport presso il comune di Erbusco (BS), la eccepiva l'inadempimento di Parte_1 [...]
per la mancata elaborazione della documentazione tecnica di competenza e, CP_1
soprattutto, per aver commissionato, senza la necessaria autorizzazione, lavori di impiantistica in favore della ditta DDCom per la somma di euro 4.500,00, ritenuta del tutto sproporzionata per il lavoro effettivamente eseguito. Argomentava in diritto, produceva documenti e concludeva nei seguenti termini:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previe le opportune declaratorie, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2955/2022 proposta da e per l'effetto Parte_1
dichiarare nullo o revocare il decreto stesso e comunque rigettare la domanda proposta in via monitoria da poiché infondata in fatto e in diritto, condannando Controparte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni cagionati nella misura ritenuta di Giustizia, da accertarsi all'esito di CTU o occorrendo con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., previa compensazione impropria delle reciproche partite di dare e avere.
Con vittoria di spese».
1.3 Si costituiva in giudizio la società contestando l'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con riferimento al primo contratto stipulato il 01.10.2020, la società opposta – nel richiamare l'oggetto del contratto e i rispettivi obblighi da esso desumibili – affermava il suo esatto adempimento e la totale infondatezza delle doglianze dell'opponente, in quanto inconferenti rispetto alle obbligazioni assunte e comunque non riscontrate sul piano probatorio. La produceva varia documentazione a sostegno della sua Controparte_1
tesi, segnatamente, i verbali delle riunioni con la committenza e la D.L., ove era presente l'Arch. per conto dell'opposta, la corrispondenza tra la Persona_1 Parte_1
e la nonché quella intercorsa tra quest'ultima e la committenza
[...] Controparte_1
nel corso del rapporto.
Veniva, inoltre, evidenziata la mancata contestazione ad opera della Parte_1 dell'emissione degli effetti cambiari effettuata da quest'ultima società per adempiere al
[...]
proprio obbligo di pagamento e veniva allegata la denuncia di smarrimento degli effetti cambiari presentata dalla stessa per il tramite di un suo delegato Parte_1
– in data 03.08.2021 presso la stazione Carabinieri di Frosinone (cfr. doc 6 fascicolo monitorio). Nel suo atto difensivo l'opposta evidenziava, altresì, che prima dei numerosi solleciti di pagamento per le fatture emesse nei confronti della Parte_1 quest'ultima non aveva mai contestato l'operato della cosa che avveniva Controparte_1
solo in data 20.10.2021 tramite una e-mail nella quale si dava conto dell'atteggiamento inerte nella gestione dei rapporti con il committente e la D.L.
Veniva chiesto, infine, il rigetto della domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti in ragione dell'inadempimento, rappresentando che il ritardo nella consegna dei lavori non poteva essere addebitato alla dal momento che quest'ultima società Controparte_1
risultava adempiente agli obblighi su di essa gravanti e che, in ogni caso, non era titolare del potere di decidere su questioni tecniche o sulla stipula di contratti relativi a forniture di materie e servizi.
In relazione poi al contratto per l'allestimento del negozio JD Sport, parte opposta contestava l'eccezione sollevata rappresentando che nel contratto non era previsto in capo alla Cont l'obbligo di redigere la documentazione tecnica necessaria per CP_1
l'esecuzione dei lavori;
allo stesso modo rilevava che i lavori di impiantistica commissionati alla DDCom erano avvenuti con l'autorizzazione della Parte_1
L'opposta chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni formulata nei suoi confronti poiché destituita di ogni fondamento sia nell'an che nel quantum, non essendo stata fornita alcuna prova dei danni subiti e domandava la provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Pertanto produceva documenti e concludeva nei seguenti termini:
«In via preliminare:
1. Concedere, per tutte le ragioni indicate in atti, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2955/2022 (RG 72605/2021) emesso dal Tribunale di Roma, in persona della
Dott.ssa Belli, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in atti, l'infondatezza delle pretese avversarie, anche per intervenuta decadenza dal diritto di muovere alcuna contestazione, conseguentemente e per l'effetto rigettare (con qualsivoglia statuizione) l'opposizione di controparte e le domande tutte dalla stessa spiegate. Conseguentemente e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento Parte_1 della somma di € 34.606,10, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, oltre quelle di questa fase di merito, da distrarsi al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
In via subordinata:
3. Nella denegata e non temuta ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse accogliere le domande avversarie, per tutte le ragioni espresse in atti, ridurre la pretesa risarcitoria asseritamente vantata da a quella somma che verrà accertata in corso di Parte_1 causa e per l'effetto compensarla con il credito vantato da condannando, CP_1 dunque, l'attrice al pagamento della differenza.
In ogni caso: 4. Con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati di Iva, Cpa e Spese Generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
3. Nel corso della prima udienza svoltasi il 28.11.2022 parte opposta presentava istanza di verificazione del documento n. 5 disconosciuto da parte opponente, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ed entrambe le parti formulavano richiesta di termini ex art. 183 c.p.c. Con separati provvedimenti il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto (v. ordinanza del
28.11.2022) e le richieste di prove orali avanzate dalle parti, ritenendo i capitoli di prova formulati in modo generico o comunque ultronei alla luce della documentazione prodotta;
con la medesima ordinanza il Tribunale rigettava altresì la richiesta di verificazione ritenendo il documento disconosciuto non rilevante ai fini della decisione (v. ordinanza del 9.07.2023).
La causa veniva rinviata per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024 a seguito della quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Il presente giudizio vede contrapposte la società la società Parte_1 [...] in ordine all'accertamento della debenza delle somme ottenute dalla parte CP_1
opposta con il decreto ingiuntivo n. 2955/2022 (RG 72605/2021), emesso in data 21.02.2022 dal Tribunale di Roma, quale corrispettivo per l'esecuzione dei due rapporti contrattuali dapprima citati.
La ritiene di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi Controparte_1 chiedendo quindi l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito (di cui al decreto opposto), mentre la ccepisce l'inadempimento dell'opposta, chiedendo che Parte_1
venga accertata la legittimità del suo rifiuto al pagamento e la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta inadempiente della Controparte_1
Per esigenze di chiarezza espositiva è opportuno trattare separatamente i due rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio.
4.1 Con riferimento al primo rapporto negoziale, dalla documentazione acquisita risulta che in data 1.10.2020 la società la Società Controparte_3 Controparte_1
concludevano un contratto di appalto di servizi (Project management) per la gestione e organizzazione dei lavori di rifacimento e ristrutturazione di un immobile sito nel comune di
MO AR (PV) ove l'opponente figurava quale general contractor, per la durata complessiva di dieci mesi (cfr. doc. n. 1 fasc. monitorio). In particolare, per quanto qui d'interesse, l'oggetto del contratto (art. 2) stabiliva che “Per lo Cont svolgimento del servizio ha previsto un Team composto da 1 Project Manager senior per
i rapporti con la Direzione Lavori ed il Cliente finale […] che gestirà l'operatività e si interfaccerà con il capocantiere del Committente per reperire tutte le informazioni necessarie.; b) Il team di Project Management gestirà i tempi, i costi ed i rapporti con la
Direzione Lavori ed il Cliente finale, mentre non saranno di sua competenza le questioni tecniche, organizzative e di sicurezza del cantiere, che saranno gestite dal capocantiere del
Committente; c) Si prevede un impegno medio di 1 gg/settimana per ciascuna delle due figure, da distribuire fra 1 visita settimanale in cantiere ed 1 giornata da remoto;
Il Project Manager senior […] presenzierà negli incontri in cantiere organizzati dalla DL”
[…]. Venivano poi espressamente escluse dal contratto una serie di attività tra le quali: «[…] attività di progettazione di qualsiasi natura, […] interfaccia fra l'impresa generale ed i suoi Cont subappaltatori” con la precisazione che « non sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi causati dal Committente, dai suoi consulenti, dagli appaltatori e dalle amministrazioni
e/o enti».
La nominava quale rappresentante e responsabile della commessa Controparte_1
l'Arch. con il precipuo compito di restare in contatto con la Committenza e Persona_1 coordinare tutte le attività svolte dalla l'opposta, in particolare informare il committente di eventuali problemi che avrebbero potuto verificarsi in corso d'opera e proporre le opportune soluzioni.
Ebbene sulla base del compendio probatorio è emerso che nessuna contestazione veniva mossa nei confronti della quantomeno fino alla data del 20.10.2021, Controparte_1 allorquando la tramite e-mail, contestava l'atteggiamento Parte_1
remissivo e inerte nella gestione dei rapporti con il committente e la D.L., che costituisce la principale prestazione oggetto di incarico. Contestazione che veniva formulata solo a seguito Cont dei numerosi solleciti di pagamento che la inviata alla (cfr. Parte_1 doc 7 fascicolo monitorio) e dopo l'emissione di n. 8 cambiali in favore della CP_1
che venivano denunciate come smarrite dall'opponente in data 3.8.2021 presso la
[...]
Stazione Carabinieri di Frosinone (cfr. doc. 6 cit.).
La tardiva e generica eccezione formulata dall'opponente è stata comunque smentita dal compendio probatorio emergente dagli atti di causa.
Giova sul punto ricordare che nel caso in cui venga sollevata eccezione di inadempimento resta sempre in capo al debitore l'onere di fornire la prova del suo corretto adempimento potendo il creditore limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; pertanto il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001). Il criterio in questione non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, poiché nel giudizio di opposizione, che si configura come un ordinario giudizio di cognizione, la posizione di attore – formalmente spettante al debitore opponente – non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio (v. Cass. sez. I n. 23479/2024).
Ed invero la ha fornito prova – nonostante la contestazione generica Controparte_1 dell'opponente – del corretto adempimento nell'esecuzione del contratto tramite la produzione di una serie di documenti che smentiscono per tabulas l'eccezione sollevata dalla
In particolare risulta pacifica, in coerenza con l'oggetto del Parte_1
regolamento sottoscritto dalle parti:
- la presenza dell'Arch. nelle riunioni svoltesi presso il cantiere fra la Per_1 committenza e l'impresa esecutrice dei lavori (cfr. doc. 9A, 9B, 9C, 9D parte opposta);
- la predisposizione di un timing per la tempestiva esecuzione dei lavori presso il cantiere di MO AR (cfr. doc. 13 opposta); Cont
- l'intermediazione fornita dalla per la possibile risoluzione dei CP_1 problemi emersi nell'esecuzione dei lavori tra la committenza e la Parte_1
(cfr. doc. 10,11 e 12 parte opposta);
- la precisa indicazione dei lavori che la avrebbe dovuto Parte_1 effettuare per rispettare i tempi stimati di avanzamento lavori (cfr. doc. 17 e 18 parte opposta).
A ciò si aggiunga che talune contestazioni mosse nei confronti della ul Controparte_1 suo corretto operato in realtà risultano inconferenti rispetto all'oggetto del contratto stipulato tra le parti in data 1.10.2020: la mancata indicazione degli operai necessari alla produzione con le relative qualifiche e attrezzature, l'assenza di un piano di acquisti in coerenza con le lavorazioni da effettuare, sono tutte attività inerenti «questioni tecniche, organizzative e di sicurezza del cantiere» che esulavano dal regolamento contrattuale (cfr. art. 2 contratto
1.10.2020). In definitiva non può ritenersi che “l'atteggiamento” dell'opposta nel corso del rapporto sia stato caratterizzato da inerzia o remissività, come invece prospettato dalla Parte_1
doglianze che risultano smentite dal quadro probatorio emerso all'esito del giudizio
[...]
che invece depone per una corretta esecuzione del rapporto contrattuale da parte della
[...]
Nemmeno posso imputarsi all'opposta gli eventuali ritardi verificatisi CP_1 nell'esecuzione dell'opera presso il comune di MO AR, dal momento che l'acquisto dei materiali e la stipula dei contratti di subappalto per la posa in opera degli impianti erano contrattualmente posti a carico della Parte_1
4.2 Alla luce delle argomentazioni appena esposte, neppure merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno da inadempimento avanzata in via riconvenzionale da
[...]
ei confronti della , con la quale veniva chiesta la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 70.000 (euro 7.000 al mese per dieci mesi), per la protrazione dei lavori di dieci mesi oltre i tempi contrattuali, a cui doveva aggiungersi la somma, a titolo di utile d'impresa, di euro 37.979 (10% del minor prezzo in seguito alla riduzione delle lavorazioni dovute all'esclusione dall'appalto con la committente di lavorazioni per totali € 379.797). Part Anche sul punto, la domanda avanzata da è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Sulla base della documentazione acquisita – di cui si è dato atto – è stata fornita la prova del corretto adempimento da parte dell'opposta in ordine all'esecuzione del contratto stipulato il
1.10.2020 e, conseguentemente, che il ritardo lamentato dalla Parte_1
nella consegna dei lavori non può essere imputato alla Controparte_1
L'opponente, infatti, nel suo atto introduttivo contestava alla la Controparte_1
gestione inappropriata delle varianti richieste dalla committenza, con particolare riferimento alla realizzazione dei pali di fondazione non previsti nel progetto originario. Anche tale doglianza non ha trovato riscontro nella documentazione acquisita, dalla quale può, viceversa, dirsi raggiunta la prova positiva del diligente operato da parte della che, Controparte_1 per il tramite dell'Arch. , ha fatto da intermediaria tra le parti al fine di consentire una Per_1
corretta e tempestiva risoluzione del problema che ha poi portato ad un addendum contrattuale sottoscritto da dalla Committenza (cfr. doc. 15 parte Parte_1 opposta). Va poi ribadito che, in conformità a quanto dedotto all'interno del regolamento negoziale (art. 3), la non era tenuta ad interfacciarsi tra l'impresa Controparte_1 generale e i suoi subappaltatori, con la conseguenza che i lamentati ritardi nell'esecuzione delle opere presso il cantiere di MO AR sono piuttosto riconducibili all'inerzia dell'opponente nell'acquisto dei materiali e nella conclusione dei contratti con i fornitori. Infine, nessuna prova è stata comunque fornita da parte dell'opponente in merito al c.d. danno-conseguenza lamentato, così come non è emersa alcuna evidenza sul collegamento causale tra l'inadempimento allegato e i danni asseritamente subiti. Sotto tale profilo non pare superfluo ricordare che “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno
(v. Cass. sez. III, Ord. n. 12760/2024).
5. In merito al secondo rapporto contrattuale risulta pacifico che in data 29.3.2021 la
[...] conferiva incarico alla per l'allestimento del Parte_1 Controparte_1 negozio sportivo JDSport con sede nel comune di Erbusco (BS). I termini dell'accordo prevedevano:
- la presenza sul cantiere di un Project Manager, individuato nella persona dell'Arch.
Controparte_4
- che il progetto e la pratica comunale avrebbero dovuto essere già elaborati e che comunque sarebbero stati di competenza di terzi;
- che il Project Manager non sarebbe entrato nel merito di trattative o contrattazioni con i singoli subappaltatori.
Ebbene, la con atto di citazione in opposizione eccepiva Parte_1
l'inadempimento della per aver omesso l'elaborazione della Controparte_1
documentazione tecnica di competenza e di aver commissionato, senza alcuna autorizzazione, lavori impiantistici alla ditta DDCom per il corrispettivo di euro 4.500,00 di cui ne chiedeva il risarcimento in via riconvenzionale.
Anche in questo caso nessuna contestazione veniva sollevata dall'opponente nei confronti della nel corso dell'esecuzione del rapporto, doglianze che, invece, Controparte_1 venivano rappresentate soltanto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio e che comunque – ad avviso di questo Tribunale – devono ritenersi infondate in quanto inconferenti rispetto alle obbligazioni assunte dall'opposta con il contratto stipulato in data 29.3.2021, dal cui ambito oggettivo era esclusa sia l'attività di elaborazione di pratiche comunali (comunque spettante a terzi) sia l'attività di contrattazioni con i singoli subappaltatori.
L'assenza di qualsivoglia eccezione in merito alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale trova riscontro, peraltro, anche nell'emissione di n. 8 cambiali effettuata dall'opponente in favore dell'opposta e denunciate come smarrite in data 3.8.2021 presso la stazione Carabinieri di Frosinone (cfr. doc. 6 cit.), ove figurano somme per un totale complessivo di euro 39.500,00 da riferire sia alla commessa del 1.10.2020, sia al conferimento dell'incarico per l'allestimento del negozio sportivo JDSport del 29.3.2021, cifra che si desume in modo univoco dalle singole fatture emesse dalla e Controparte_1
poste a fondamento della domanda monitoria (cfr. doc. 2 e 4 fascicolo monitorio).
5.1 Di conseguenza, neppure merita accoglimento la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale formulata dall'opponente, che si limita a contestare in modo tardivo oltre che generico l'operato dell'opposta società, non fornendo, tra le altre cose, alcuna prova dei danni effettivamente patiti e del nesso di causa tra quest'ultimi e l'inadempimento lamentato;
danni asseritamente individuati nella somma di euro 4.500,00 per aver la commissionato lavori non autorizzati e per un importo Controparte_1
sproporzionato.
6. In ragione di quanto esposto deve essere rigettata l'opposizione proposta dalla
[...]
e confermato il decreto n. 2955/2022 emesso in data 21.2.2022 dal Parte_1
Tribunale di Roma.
7. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite e gli onorari di difesa in favore della parte opposta devono essere poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come indicato in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 ed applicando il parametro minimo per la sola fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2955/2022 (RG 72605/2021) emesso in data 21.2.2022 dal Tribunale di Roma;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Così deciso in Roma, 27 febbraio 2025.
Il Giudice
W. Verusio La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del dott. CP_5
Ciriaco Greco.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 32674/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in Parte_1 giudizio come in atti dall'avv. Marco Pizzutelli;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in Controparte_1 giudizio come in atti dall'avv. Danilo Delia;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 14 ottobre 2024.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto d'opera.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la onveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la in persona del suo rappresentante Controparte_1
pro tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2955/2022 (RG
72605/2021) emesso in data 21.2.2022 dal Tribunale di Roma, notificato a mezzo PEC il successivo 14.3.2022, con il quale veniva ordinato il pagamento in favore della CP_1
della somma complessiva di euro 34.606,10 quale corrispettivo per i servizi resi in
[...] esecuzione del contratto d'opera concluso in data 01.10.2020 e dell'incarico relativo all'allestimento del negozio JD Sport.
1.2 Nel proprio atto introduttivo l'opponente deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento per le somme poste alla base del decreto ingiuntivo, eccependo il grave inadempimento della tanto nell'esecuzione del contratto stipulato in data Controparte_1
01.10.2020 – relativo al servizio di project management per la gestione del contratto di appalto a sua volta concluso dalla on un terzo committente per i Parte_1
lavori di ristrutturazione di un immobile – quanto nello svolgimento del servizio di allestimento presso il negozio JD Sport.
In merito al primo contratto, l'opponente contestava alla di “aver mal Controparte_1 gestito l'appalto tenendo un atteggiamento remissivo e comunque inerte nella gestione dei rapporti con il committente e la D.L. e non svolgendo in modo adeguato quel ruolo proattivo che doveva caratterizzare la prestazione dedotta in contratto, che pertanto è restato inadempiuto”. Nello specifico lamentava:
- la mancata redazione di cronoprogrammi dei lavori, con indicazioni dettagliate del tipo di lavorazioni da eseguire;
- l'assenza di un piano di acquisti in coerenza con le lavorazioni da effettuare;
- la mancata indicazione degli operai necessari alla produzione, con le relative qualifiche e attrezzature necessarie;
- l'esecuzione di verifiche dei tempi e dei lavori durante il corso del cantiere, nonché l'ottimizzazione della documentazione progettuale;
- i ritardi nel cantiere e il rallentamento della produzione, fino a 10 mesi circa, cagionata dalla scorretta gestione delle rilevanti varianti ai lavori introdotte dal committente in corso d'opera (in particolare quella per la realizzazione dei pali di fondazione del fabbricato totalmente non previsti nel progetto). CP_2
La pertanto, chiedeva, con eccezione riconvenzionale, il Parte_1 risarcimento del danno subito in ragione dell'inadempimento di parte opposta, ponendolo in compensazione c.d. impropria con le somme riconosciute in sede monitoria. Inoltre disconosceva ai sensi dell'art. 2712 c.c. il documento n.5 – già depositato dall'opposta con la richiesta di decreto ingiuntivo – dal quale risultava l'impegno della Parte_1
di pagare tramite effetti cambiari le prestazioni rese dalla
[...] Parte_2
del il 01.10.2020.
[...] Parte_3
Con riferimento al secondo contratto, relativo all'allestimento del negozio JD Sport presso il comune di Erbusco (BS), la eccepiva l'inadempimento di Parte_1 [...]
per la mancata elaborazione della documentazione tecnica di competenza e, CP_1
soprattutto, per aver commissionato, senza la necessaria autorizzazione, lavori di impiantistica in favore della ditta DDCom per la somma di euro 4.500,00, ritenuta del tutto sproporzionata per il lavoro effettivamente eseguito. Argomentava in diritto, produceva documenti e concludeva nei seguenti termini:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previe le opportune declaratorie, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2955/2022 proposta da e per l'effetto Parte_1
dichiarare nullo o revocare il decreto stesso e comunque rigettare la domanda proposta in via monitoria da poiché infondata in fatto e in diritto, condannando Controparte_1
quest'ultima al risarcimento dei danni cagionati nella misura ritenuta di Giustizia, da accertarsi all'esito di CTU o occorrendo con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., previa compensazione impropria delle reciproche partite di dare e avere.
Con vittoria di spese».
1.3 Si costituiva in giudizio la società contestando l'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con riferimento al primo contratto stipulato il 01.10.2020, la società opposta – nel richiamare l'oggetto del contratto e i rispettivi obblighi da esso desumibili – affermava il suo esatto adempimento e la totale infondatezza delle doglianze dell'opponente, in quanto inconferenti rispetto alle obbligazioni assunte e comunque non riscontrate sul piano probatorio. La produceva varia documentazione a sostegno della sua Controparte_1
tesi, segnatamente, i verbali delle riunioni con la committenza e la D.L., ove era presente l'Arch. per conto dell'opposta, la corrispondenza tra la Persona_1 Parte_1
e la nonché quella intercorsa tra quest'ultima e la committenza
[...] Controparte_1
nel corso del rapporto.
Veniva, inoltre, evidenziata la mancata contestazione ad opera della Parte_1 dell'emissione degli effetti cambiari effettuata da quest'ultima società per adempiere al
[...]
proprio obbligo di pagamento e veniva allegata la denuncia di smarrimento degli effetti cambiari presentata dalla stessa per il tramite di un suo delegato Parte_1
– in data 03.08.2021 presso la stazione Carabinieri di Frosinone (cfr. doc 6 fascicolo monitorio). Nel suo atto difensivo l'opposta evidenziava, altresì, che prima dei numerosi solleciti di pagamento per le fatture emesse nei confronti della Parte_1 quest'ultima non aveva mai contestato l'operato della cosa che avveniva Controparte_1
solo in data 20.10.2021 tramite una e-mail nella quale si dava conto dell'atteggiamento inerte nella gestione dei rapporti con il committente e la D.L.
Veniva chiesto, infine, il rigetto della domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti in ragione dell'inadempimento, rappresentando che il ritardo nella consegna dei lavori non poteva essere addebitato alla dal momento che quest'ultima società Controparte_1
risultava adempiente agli obblighi su di essa gravanti e che, in ogni caso, non era titolare del potere di decidere su questioni tecniche o sulla stipula di contratti relativi a forniture di materie e servizi.
In relazione poi al contratto per l'allestimento del negozio JD Sport, parte opposta contestava l'eccezione sollevata rappresentando che nel contratto non era previsto in capo alla Cont l'obbligo di redigere la documentazione tecnica necessaria per CP_1
l'esecuzione dei lavori;
allo stesso modo rilevava che i lavori di impiantistica commissionati alla DDCom erano avvenuti con l'autorizzazione della Parte_1
L'opposta chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni formulata nei suoi confronti poiché destituita di ogni fondamento sia nell'an che nel quantum, non essendo stata fornita alcuna prova dei danni subiti e domandava la provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Pertanto produceva documenti e concludeva nei seguenti termini:
«In via preliminare:
1. Concedere, per tutte le ragioni indicate in atti, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2955/2022 (RG 72605/2021) emesso dal Tribunale di Roma, in persona della
Dott.ssa Belli, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in atti, l'infondatezza delle pretese avversarie, anche per intervenuta decadenza dal diritto di muovere alcuna contestazione, conseguentemente e per l'effetto rigettare (con qualsivoglia statuizione) l'opposizione di controparte e le domande tutte dalla stessa spiegate. Conseguentemente e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento Parte_1 della somma di € 34.606,10, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, oltre quelle di questa fase di merito, da distrarsi al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
In via subordinata:
3. Nella denegata e non temuta ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse accogliere le domande avversarie, per tutte le ragioni espresse in atti, ridurre la pretesa risarcitoria asseritamente vantata da a quella somma che verrà accertata in corso di Parte_1 causa e per l'effetto compensarla con il credito vantato da condannando, CP_1 dunque, l'attrice al pagamento della differenza.
In ogni caso: 4. Con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati di Iva, Cpa e Spese Generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
3. Nel corso della prima udienza svoltasi il 28.11.2022 parte opposta presentava istanza di verificazione del documento n. 5 disconosciuto da parte opponente, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ed entrambe le parti formulavano richiesta di termini ex art. 183 c.p.c. Con separati provvedimenti il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto (v. ordinanza del
28.11.2022) e le richieste di prove orali avanzate dalle parti, ritenendo i capitoli di prova formulati in modo generico o comunque ultronei alla luce della documentazione prodotta;
con la medesima ordinanza il Tribunale rigettava altresì la richiesta di verificazione ritenendo il documento disconosciuto non rilevante ai fini della decisione (v. ordinanza del 9.07.2023).
La causa veniva rinviata per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024 a seguito della quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Il presente giudizio vede contrapposte la società la società Parte_1 [...] in ordine all'accertamento della debenza delle somme ottenute dalla parte CP_1
opposta con il decreto ingiuntivo n. 2955/2022 (RG 72605/2021), emesso in data 21.02.2022 dal Tribunale di Roma, quale corrispettivo per l'esecuzione dei due rapporti contrattuali dapprima citati.
La ritiene di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi Controparte_1 chiedendo quindi l'integrale pagamento del corrispettivo pattuito (di cui al decreto opposto), mentre la ccepisce l'inadempimento dell'opposta, chiedendo che Parte_1
venga accertata la legittimità del suo rifiuto al pagamento e la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta inadempiente della Controparte_1
Per esigenze di chiarezza espositiva è opportuno trattare separatamente i due rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio.
4.1 Con riferimento al primo rapporto negoziale, dalla documentazione acquisita risulta che in data 1.10.2020 la società la Società Controparte_3 Controparte_1
concludevano un contratto di appalto di servizi (Project management) per la gestione e organizzazione dei lavori di rifacimento e ristrutturazione di un immobile sito nel comune di
MO AR (PV) ove l'opponente figurava quale general contractor, per la durata complessiva di dieci mesi (cfr. doc. n. 1 fasc. monitorio). In particolare, per quanto qui d'interesse, l'oggetto del contratto (art. 2) stabiliva che “Per lo Cont svolgimento del servizio ha previsto un Team composto da 1 Project Manager senior per
i rapporti con la Direzione Lavori ed il Cliente finale […] che gestirà l'operatività e si interfaccerà con il capocantiere del Committente per reperire tutte le informazioni necessarie.; b) Il team di Project Management gestirà i tempi, i costi ed i rapporti con la
Direzione Lavori ed il Cliente finale, mentre non saranno di sua competenza le questioni tecniche, organizzative e di sicurezza del cantiere, che saranno gestite dal capocantiere del
Committente; c) Si prevede un impegno medio di 1 gg/settimana per ciascuna delle due figure, da distribuire fra 1 visita settimanale in cantiere ed 1 giornata da remoto;
Il Project Manager senior […] presenzierà negli incontri in cantiere organizzati dalla DL”
[…]. Venivano poi espressamente escluse dal contratto una serie di attività tra le quali: «[…] attività di progettazione di qualsiasi natura, […] interfaccia fra l'impresa generale ed i suoi Cont subappaltatori” con la precisazione che « non sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi causati dal Committente, dai suoi consulenti, dagli appaltatori e dalle amministrazioni
e/o enti».
La nominava quale rappresentante e responsabile della commessa Controparte_1
l'Arch. con il precipuo compito di restare in contatto con la Committenza e Persona_1 coordinare tutte le attività svolte dalla l'opposta, in particolare informare il committente di eventuali problemi che avrebbero potuto verificarsi in corso d'opera e proporre le opportune soluzioni.
Ebbene sulla base del compendio probatorio è emerso che nessuna contestazione veniva mossa nei confronti della quantomeno fino alla data del 20.10.2021, Controparte_1 allorquando la tramite e-mail, contestava l'atteggiamento Parte_1
remissivo e inerte nella gestione dei rapporti con il committente e la D.L., che costituisce la principale prestazione oggetto di incarico. Contestazione che veniva formulata solo a seguito Cont dei numerosi solleciti di pagamento che la inviata alla (cfr. Parte_1 doc 7 fascicolo monitorio) e dopo l'emissione di n. 8 cambiali in favore della CP_1
che venivano denunciate come smarrite dall'opponente in data 3.8.2021 presso la
[...]
Stazione Carabinieri di Frosinone (cfr. doc. 6 cit.).
La tardiva e generica eccezione formulata dall'opponente è stata comunque smentita dal compendio probatorio emergente dagli atti di causa.
Giova sul punto ricordare che nel caso in cui venga sollevata eccezione di inadempimento resta sempre in capo al debitore l'onere di fornire la prova del suo corretto adempimento potendo il creditore limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; pertanto il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001). Il criterio in questione non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, poiché nel giudizio di opposizione, che si configura come un ordinario giudizio di cognizione, la posizione di attore – formalmente spettante al debitore opponente – non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio (v. Cass. sez. I n. 23479/2024).
Ed invero la ha fornito prova – nonostante la contestazione generica Controparte_1 dell'opponente – del corretto adempimento nell'esecuzione del contratto tramite la produzione di una serie di documenti che smentiscono per tabulas l'eccezione sollevata dalla
In particolare risulta pacifica, in coerenza con l'oggetto del Parte_1
regolamento sottoscritto dalle parti:
- la presenza dell'Arch. nelle riunioni svoltesi presso il cantiere fra la Per_1 committenza e l'impresa esecutrice dei lavori (cfr. doc. 9A, 9B, 9C, 9D parte opposta);
- la predisposizione di un timing per la tempestiva esecuzione dei lavori presso il cantiere di MO AR (cfr. doc. 13 opposta); Cont
- l'intermediazione fornita dalla per la possibile risoluzione dei CP_1 problemi emersi nell'esecuzione dei lavori tra la committenza e la Parte_1
(cfr. doc. 10,11 e 12 parte opposta);
- la precisa indicazione dei lavori che la avrebbe dovuto Parte_1 effettuare per rispettare i tempi stimati di avanzamento lavori (cfr. doc. 17 e 18 parte opposta).
A ciò si aggiunga che talune contestazioni mosse nei confronti della ul Controparte_1 suo corretto operato in realtà risultano inconferenti rispetto all'oggetto del contratto stipulato tra le parti in data 1.10.2020: la mancata indicazione degli operai necessari alla produzione con le relative qualifiche e attrezzature, l'assenza di un piano di acquisti in coerenza con le lavorazioni da effettuare, sono tutte attività inerenti «questioni tecniche, organizzative e di sicurezza del cantiere» che esulavano dal regolamento contrattuale (cfr. art. 2 contratto
1.10.2020). In definitiva non può ritenersi che “l'atteggiamento” dell'opposta nel corso del rapporto sia stato caratterizzato da inerzia o remissività, come invece prospettato dalla Parte_1
doglianze che risultano smentite dal quadro probatorio emerso all'esito del giudizio
[...]
che invece depone per una corretta esecuzione del rapporto contrattuale da parte della
[...]
Nemmeno posso imputarsi all'opposta gli eventuali ritardi verificatisi CP_1 nell'esecuzione dell'opera presso il comune di MO AR, dal momento che l'acquisto dei materiali e la stipula dei contratti di subappalto per la posa in opera degli impianti erano contrattualmente posti a carico della Parte_1
4.2 Alla luce delle argomentazioni appena esposte, neppure merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno da inadempimento avanzata in via riconvenzionale da
[...]
ei confronti della , con la quale veniva chiesta la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 70.000 (euro 7.000 al mese per dieci mesi), per la protrazione dei lavori di dieci mesi oltre i tempi contrattuali, a cui doveva aggiungersi la somma, a titolo di utile d'impresa, di euro 37.979 (10% del minor prezzo in seguito alla riduzione delle lavorazioni dovute all'esclusione dall'appalto con la committente di lavorazioni per totali € 379.797). Part Anche sul punto, la domanda avanzata da è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Sulla base della documentazione acquisita – di cui si è dato atto – è stata fornita la prova del corretto adempimento da parte dell'opposta in ordine all'esecuzione del contratto stipulato il
1.10.2020 e, conseguentemente, che il ritardo lamentato dalla Parte_1
nella consegna dei lavori non può essere imputato alla Controparte_1
L'opponente, infatti, nel suo atto introduttivo contestava alla la Controparte_1
gestione inappropriata delle varianti richieste dalla committenza, con particolare riferimento alla realizzazione dei pali di fondazione non previsti nel progetto originario. Anche tale doglianza non ha trovato riscontro nella documentazione acquisita, dalla quale può, viceversa, dirsi raggiunta la prova positiva del diligente operato da parte della che, Controparte_1 per il tramite dell'Arch. , ha fatto da intermediaria tra le parti al fine di consentire una Per_1
corretta e tempestiva risoluzione del problema che ha poi portato ad un addendum contrattuale sottoscritto da dalla Committenza (cfr. doc. 15 parte Parte_1 opposta). Va poi ribadito che, in conformità a quanto dedotto all'interno del regolamento negoziale (art. 3), la non era tenuta ad interfacciarsi tra l'impresa Controparte_1 generale e i suoi subappaltatori, con la conseguenza che i lamentati ritardi nell'esecuzione delle opere presso il cantiere di MO AR sono piuttosto riconducibili all'inerzia dell'opponente nell'acquisto dei materiali e nella conclusione dei contratti con i fornitori. Infine, nessuna prova è stata comunque fornita da parte dell'opponente in merito al c.d. danno-conseguenza lamentato, così come non è emersa alcuna evidenza sul collegamento causale tra l'inadempimento allegato e i danni asseritamente subiti. Sotto tale profilo non pare superfluo ricordare che “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno
(v. Cass. sez. III, Ord. n. 12760/2024).
5. In merito al secondo rapporto contrattuale risulta pacifico che in data 29.3.2021 la
[...] conferiva incarico alla per l'allestimento del Parte_1 Controparte_1 negozio sportivo JDSport con sede nel comune di Erbusco (BS). I termini dell'accordo prevedevano:
- la presenza sul cantiere di un Project Manager, individuato nella persona dell'Arch.
Controparte_4
- che il progetto e la pratica comunale avrebbero dovuto essere già elaborati e che comunque sarebbero stati di competenza di terzi;
- che il Project Manager non sarebbe entrato nel merito di trattative o contrattazioni con i singoli subappaltatori.
Ebbene, la con atto di citazione in opposizione eccepiva Parte_1
l'inadempimento della per aver omesso l'elaborazione della Controparte_1
documentazione tecnica di competenza e di aver commissionato, senza alcuna autorizzazione, lavori impiantistici alla ditta DDCom per il corrispettivo di euro 4.500,00 di cui ne chiedeva il risarcimento in via riconvenzionale.
Anche in questo caso nessuna contestazione veniva sollevata dall'opponente nei confronti della nel corso dell'esecuzione del rapporto, doglianze che, invece, Controparte_1 venivano rappresentate soltanto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio e che comunque – ad avviso di questo Tribunale – devono ritenersi infondate in quanto inconferenti rispetto alle obbligazioni assunte dall'opposta con il contratto stipulato in data 29.3.2021, dal cui ambito oggettivo era esclusa sia l'attività di elaborazione di pratiche comunali (comunque spettante a terzi) sia l'attività di contrattazioni con i singoli subappaltatori.
L'assenza di qualsivoglia eccezione in merito alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale trova riscontro, peraltro, anche nell'emissione di n. 8 cambiali effettuata dall'opponente in favore dell'opposta e denunciate come smarrite in data 3.8.2021 presso la stazione Carabinieri di Frosinone (cfr. doc. 6 cit.), ove figurano somme per un totale complessivo di euro 39.500,00 da riferire sia alla commessa del 1.10.2020, sia al conferimento dell'incarico per l'allestimento del negozio sportivo JDSport del 29.3.2021, cifra che si desume in modo univoco dalle singole fatture emesse dalla e Controparte_1
poste a fondamento della domanda monitoria (cfr. doc. 2 e 4 fascicolo monitorio).
5.1 Di conseguenza, neppure merita accoglimento la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale formulata dall'opponente, che si limita a contestare in modo tardivo oltre che generico l'operato dell'opposta società, non fornendo, tra le altre cose, alcuna prova dei danni effettivamente patiti e del nesso di causa tra quest'ultimi e l'inadempimento lamentato;
danni asseritamente individuati nella somma di euro 4.500,00 per aver la commissionato lavori non autorizzati e per un importo Controparte_1
sproporzionato.
6. In ragione di quanto esposto deve essere rigettata l'opposizione proposta dalla
[...]
e confermato il decreto n. 2955/2022 emesso in data 21.2.2022 dal Parte_1
Tribunale di Roma.
7. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite e gli onorari di difesa in favore della parte opposta devono essere poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come indicato in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 ed applicando il parametro minimo per la sola fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2955/2022 (RG 72605/2021) emesso in data 21.2.2022 dal Tribunale di Roma;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Così deciso in Roma, 27 febbraio 2025.
Il Giudice
W. Verusio La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del dott. CP_5
Ciriaco Greco.