Ordinanza cautelare 9 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 22/12/2025, n. 23534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23534 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2024, proposto da Consorzio Italy Good Wines, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Green Farmers Group Società Agricola Consortile a Responsabilità Limitata, Il Noceto Società Cooperativa Agricola, Finoliva Global Service S.p.A. Società Benefit, Unaprol S.C.P.A., Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola, Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini Società Cooperativa Agricola, Ciavolino Roma International S.r.l., Spinosa S.p.A., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Amico Bio Società Cooperativa Agricola, Le Carni Pugliesi - Società Consortile Agricola A R.L, Italia Ortofrutta - Società Consortile a Responsabilità Limitata, Orogel Società Cooperativa Agricola, Cantine Due Palme - Società Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l. - Società Agricola, O.P. Meridia Società Cooperativa Agricola a r.l., Caseificio Cirigliana S.r.l., Persea Castello Società Agricola S.r.l., Cooperativa Agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane- Società Cooperativa, Croce del Vento S.r.l., Monini S.p.A., non costituiti in giudizio;
Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto n. 0633056/2023 di Pubblicazione graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 datato 15 novembre 2023 pubblicato il 12 gennaio 2024;
- del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati mai comunicato;
- della Circolare del 27 settembre 2023 prot. n. 0525180 con la quale il Masaf ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all'art. 10 dell'Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022;
- delle schede di valutazione relative al programma presentato dal ricorrente trasmesse all'esito dell'istanza di accesso agli atti formulata;
- del Decreto Dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto decreto, che ha collocato quello presentato dal ricorrente alla posizione n. 224 con attribuzione di un punteggio di 80,85;
- del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria;
- della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di Valutazione con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della commissione;
- dell'Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 come modificato dall'Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell'art. 9 recante i criteri di valutazione dei programmi e le modalità di pubblicazione della graduatoria e di presentazione delle istanze di riesame;
- e per quanto possa occorrere del D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021;
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Società La Cesenate, Conserve Alimentari e di Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano;
Viste le ordinanze nr. 549 del 9 febbraio 2024 e nr. 3707 del 26 febbraio 2024 con le quali è stato disposto circa l’integrazione del contraddittorio, cui la ricorrente ha ritualmente provveduto come da deposito del 22 aprile 2024;
Vista l’ordinanza nr. 14504 del 21 luglio 2025, con la quale è stata disposta istruttoria nei modi e nei termini meglio ivi precisati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. SA TO TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l’annullamento degli atti in epigrafe con i quali è stata formata la graduatoria delle imprese ammesse al finanziamento di cui al bando pure in epigrafe indicato, che impugna quale soggetto proponente / capofila del programma di Filiera “Grape.S – GRANDI VINI SOSTENIBILI IN FILIERA –
A tal fine, premette di essersi inizialmente classificata al n. 224 della graduatoria di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 342515 del 30 giugno 2023 con punteggio di 80,85.
Presentata richiesta di riesame motivata, nella quale esponeva di avere titolo all’attribuzione di 93,10 punti (che l’avrebbe condotta in posizione 1) come da allegata scheda di auto valutazione, non otteneva tuttavia la revisione del punteggio.
Proponeva quindi l’odierno ricorso, con il quale fa valere plurimi vizi degli atti impugnati, chiedendo di annullare la procedura in tutto – al fine della sua riedizione – oppure nella parte necessaria a correggere il punteggio e la collocazione in graduatoria.
Nel prosieguo, il MASAF stanziava ulteriori risorse mediante il decreto direttoriale n. 0569071 del 28 ottobre 2024, destinate al finanziamento dei programmi dichiarati ammissibili e inseriti (in posizione non utile) nella graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 633056 del 15 novembre 2023, invitando i proponenti collocati tra la posizione 44 e la posizione 310 a presentare apposita dichiarazione di interesse per l’ammissione al finanziamento sopravvenuto, che parte ricorrente presentava in data 8 novembre 2024.
Le parti resistenti hanno depositato memorie e documenti volti a resistere all’azione della ricorrente, chiedendone il rigetto per inammissibilità e per infondatezza.
Con ordinanza nr. 549 del 9 febbraio 2024 è stata accolta la domanda cautelare e, con ordinanza nr. 3707 del 26 febbraio successivo, è stata disposta la integrazione del contraddittorio, cui parte ricorrente ha provveduto ritualmente.
Nel prosieguo del giudizio, con ordinanza nr. 14504 del 21 luglio 2025 è stata disposta istruttoria, demandando alla Commissione istituita per l’esame dei progetti presentati in esito all’avviso 0182458 del 22 aprile 2022 il riesame del progetto della odierna ricorrente, da svolgersi allo stato degli atti, tenendo conto delle specifiche censure dedotte nelle censure di cui al ricorso e della documentazione di causa già prodotta (senza acquisizione di documenti nuovi che non siano già presenti nel fascicolo, essendo il giudizio limitato dalla domanda introduttiva per come proposta e documentata).
Successivamente, depositati gli esiti del riesame (15 settembre 2025), la proposta della ricorrente è stata oggetto di favorevole delibazione di finanziamento come da produzione agli atti del 21 ottobre 2025, essendo stata sottoscritta la prevista convenzione tra le parti.
Nella pubblica udienza del 26 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno convenuto per l’estinzione del giudizio in quanto cessata la materia del contendere.
Avendo riguardo alla avvenuta sottoscrizione della convenzione di finanziamento prevista dal bando, appare evidente che è venuto meno qualsiasi interesse della parte ricorrente alla trattazione del presente giudizio. Invero, sebbene il riesame disposto dal Collegio ha condotto ad una conferma del punteggio originario, che era oggetto di gravame, cionondimeno la ricorrente ha ottenuto egualmente l’ammissione al beneficio cui aspirava, essendo stato finanziato con atti privi di contestazione il medesimo progetto che era stato presentato per la partecipazione al bando.
Sebbene dunque l’effetto favorevole è conseguito non già ad un riconoscimento da parte della resistente delle ragioni della ricorrente, ma all’ampliamento del novero dei beneficiari della misura messa a bando, quindi da una iniziativa dell’Amministrazione, è parimenti vero che l’assetto di interessi che ne è conseguito è pienamente satisfattivo delle utilità cui la ricorrente aspirava, con la conseguenza che non v’è ragione per negare che nel presente giudizio si è pervenuti ad una cessazione della materia del contendere e non ad una semplice improcedibilità per carenza d’interesse.
L’esposizione che precede conduce a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Caminiti, Presidente
SA TO TA, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA TO TA | AN Caminiti |
IL SEGRETARIO