Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2025
Decreto presidenziale 14 marzo 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Ordinanza cautelare 2 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10366 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10366/2025REG.PROV.COLL.
N. 06961/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6961 del 2025, proposto dalla EC Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, RA Sciaudone, Rosaria Arancio e Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Baia e Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’annullamento ovvero la riforma
previa cautela
della sentenza T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. V, 4 giugno 2025 n.4260, che ha respinto il ricorso n. 6494/2024 R.G. proposto per:
l’annullamento
dei seguenti atti del Comune di Baia e Latina, concernenti il progetto di un impianto di produzione di biometano, da realizzare in quel Comune, sul terreno distinto al relativo catasto al foglio 9, particelle n. 178, 292, 5039 e 5040; foglio 10 particella 41 e foglio 20 particella 82, di cui all’istanza di procedura abilitativa semplificata- PAS presentata il giorno 24 febbraio 2021 dalla EC S.r.l.:
a) della nota 20 novembre 2024 prot. n.6722, comunicata lo stesso giorno via pec, con cui i Responsabili dello Sportello unico attività produttive- SUAP e del Servizio tecnico hanno comunicato l’improcedibilità della comunicazione di inizio lavori trasmessa il giorno 13 novembre 2021;
b) della nota 27 novembre 2024 prot. n.6839, comunicata lo stesso giorno via pec, con la quale i medesimi Responsabili hanno emesso ordine motivato di non effettuare l’intervento;
c) della nota 15 marzo 2024 prot. n.1514 del SUAP;
e di ogni altro presupposto, conseguenziale e connesso;
nonché la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baia e Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. RA TO NI e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante, una società agricola, è interessata a realizzare in Comune di Baia e Latina, sul terreno distinto al relativo catasto al foglio 9, particelle n. 178, 292, 5039 e 5040; foglio 10 particella 41 e foglio 20 particella 82, un impianto per la produzione di “ biometano da fonte rinnovabile (biogas), alimentato da sottoprodotti …sottoposti a processi di digestione anaerobica e upgrading biogas, di capacità produttiva di biometano pari a 500 Smc/h ”, ovvero 500 mc standard, misurati cioè a condizioni normali di temperatura e di pressione (doc. 4 ricorso I grado, comunicazione di PAS di cui subito).
2. In proposito, va riassunta la normativa rilevante.
2.1 L’art. 6 del d. lgs. 3 marzo 2011 n.28 – vigente all’epoca dei fatti ed ora abrogato, ma trasfuso nel testo unico d. lgs. 25 novembre 2024 n.190- prevede in generale per realizzare qualsiasi impianto “ alimentato da energia rinnovabile ” una procedura abilitativa semplificata – PAS e in particolare al comma 2 prevede che “ Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete… ”.
2.2 Secondo il successivo comma 5, qualora il progetto richieda “ atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ”, e in tal caso il termine di trenta giorni è sospeso sino alla definizione della relativa istruttoria.
2.3 Entro il termine di trenta giorni di cui al citato comma 2, o entro il termine prorogato dall’istruttoria di cui al comma 5, il Comune, ai sensi del comma 4, ove riscontri “ l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento ”; se però il Comune non procede in tal senso “ l’attività di costruzione deve ritenersi assentita ”. Secondo la più recente giurisprudenza di questo Consiglio- per tutte, sez. IV 2 maggio 2024 n.3990- si tratta di istituto analogo alla segnalazione certificata di inizio attività- SCIA, in cui l’attività del privato è liberalizzata, ma ove manchi dei requisiti di legge può subire entro un breve termine un’inibitoria.
2.4 Ancora, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 in esame, “ La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori ”.
2.5 Infine, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 6, “ La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché' gli atti di assenso eventualmente necessari ”.
3. Ciò posto, la società ha trasmesso via pec al Comune e per esso al responsabile del servizio tecnico la PAS relativa a tale impianto con una nota 24 febbraio 2021 (doc. 4 ricorso in I grado).
4. Il successivo 22 giugno 2022 (doc. 7 appello) ha quindi presentato al Comune stesso una richiesta volta ad ottenere un esplicito attestato di “ attuale validità ed efficacia del titolo autorizzativo (PAS) suindicato ”, ma senza esito.
5. Con nota 17 ottobre 2022 prot. n.42215 (cit. nel doc. 4 appello), la società ha quindi presentato una nuova PAS per lo stesso impianto, indirizzandola allo Sportello unico attività produttive- SUAP mediante il portale telematico “ impresainungiorno ”.
6. A questo invio, il Comune ha risposto con il provvedimento del SUAP 15 marzo 2024 prot. n.1514 (doc. 4 appello), con il quale ha premesso che “ questo ufficio opera esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale " www.impresainungiorno.gov.it " che consente la compilazione e la trasmissione on line delle pratiche e dei relativi allegati. Pertanto, non accetta più le pratiche e documentazione pervenute mediante altri mezzi di trasmissione ” e nondimeno ha evidenziato che “ la documentazione trasmessa non dimostra la proprietà/disponibilità della proponente sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse ex. art. 6 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Tanto premesso, la pratica risulta non procedibile e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del medesimo d. lgs. la presente è da intendersi quale "ordine motivato di non effettuare il previsto intervento ”, salva la facoltà di ripresentare la pratica.
7. Questo provvedimento, come non è contestato in causa, è stato ricevuto dalla destinataria, e consta non tempestivamente impugnato, essendolo stato solo con il ricorso di I grado, notificato e depositato il giorno 17 dicembre 2024. Sul punto, come va precisato per scrupolo di completezza, la sentenza di I grado (motivazione, p. 7 sesto rigo dal basso) dà atto in modo esplicito che “ La mancata tempestiva impugnazione di tale ordine inibitorio (trasmessa tramite portale SUAP e tardivamente gravata solo con il ricorso in esame notificato il 17 dicembre 2024) figura tra i motivi ostativi addotti dal Comune alla realizzazione dell’intervento ” e il punto non è stato oggetto di impugnazione; al contrario, come si vedrà oltre, le difese della parte appellante si concentrano sulla presunta nullità di tale provvedimento, che ove sussistente ne avrebbe reso superflua appunto l’impugnazione nei termini.
8. Successivamente, con atto 13 novembre 2024 (doc. 27 Comune in I grado) la società ha comunicato al SUAP l’inizio lavori.
9. A fronte di ciò, il Comune ha emanato i due provvedimenti di cui in epigrafe, ovvero il provvedimento 20 novembre 2024 prot. n.6722 (doc. 5 appello), con cui ha comunicato l’improcedibilità della comunicazione predetta per mancanza di una valida PAS a monte, e il provvedimento 27 novembre 2024 prot. n.6839 (doc. 8 appello), di ordine motivato di non effettuare l’intervento, il tutto nei termini che ora si illustrano.
10. Il provvedimento 20 novembre 2024 prot. n.6722 (doc. 5 appello, cit.) è intestato alla lettera “ comunicazione improcedibilità ” e nei suoi tratti fondamentali motiva come segue.
10.1 Il provvedimento dà atto che è “ pervenuta al Settore Tecnico la Vs pratica edilizia, in atti al prot. n. 6571 del 13/11/2024, relativa alla comunicazione di inizio lavori per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano in Baia e Latina ”, ovvero appunto la comunicazione di cui si è detto, e fa presente che “ i titoli abilitativi all'avvio dell'attività di costruzione, citati nella Vs documentazione, non trovano riscontro in alcuna pratica SUAP: infatti, alcun titolo abilitativo risulta rilasciato dal competente SUAP comunale relativamente all'attività di costruzione ed esercizio dell'impianto di che trattasi ”.
10.2 Sul punto, il provvedimento fa ancora presente che “ i supposti titoli abilitativi da voi riportati sembrerebbero riferirsi a documentazione, tra l'altro ictu oculi incompleta rispetto a quelle necessaria in materia, pervenuta a mezzo pec: modalità non idonea alla ricezione di pratiche di competenza del SUAP ”.
10.3 Ciò posto, il provvedimento ricorda che il SUAP comunale “ opera esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale " www.impresainungiorno.gov.it " che consente la compilazione on line delle pratiche. Pertanto, non accetta le pratiche pervenute mediante altri mezzi di trasmissione. Sono considerate, infatti, irricevibili e prive di produrre alcun effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell'attività di impresa quelle pratiche trasmesse al Protocollo o all'Ufficio SUAP, in formato cartaceo, ovvero per posta, per fax o per pec ”.
10.4 Di conseguenza, il provvedimento “ comunica l'improcedibilità della pratica in oggetto, essendo stata omessa la presentazione di idonea PAS mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it ”, e che questa improcedibilità “ è ragione ostativa all'avvio del procedimento, a causa dell'omissione di un'attività obbligatoria propedeutica richiesta dalla legge ”. Richiede quindi la ripresentazione della pratica con le modalità richieste e avverte che in mancanza “ l'avvio dei lavori è da ritenersi compiuto sine titulo: vogliate, pertanto astenervi dall'avviare ovvero proseguire i lavori per la realizzazione dell'impianto di che trattasi, in quanto lavori non espressamente autorizzati ”.
10.5 Il provvedimento infine fa presente che sulla fattispecie non si potrebbe ritenere compiuto il “ silenzio assenso ” dato che “ l'insediamento produttivo scontava l'acquisizione di pareri da parte delle competenti autorità territoriali. La presenza di " interessi sensibili " imponeva, pertanto, necessariamente l'adozione di un provvedimento espresso ”.
11. Per parte sua, il provvedimento 27 novembre 2024 prot. n.6839 (doc. 8 appello, cit.) nell’intestazione parla sempre di “ comunicazione improcedibilità ” e nei suoi tratti essenziali a sua volta motiva come segue.
11.1 Il provvedimento richiama i contenuti del precedente 20 novembre 2024 prot. n.6722 di cui si è detto, e ribadisce che “ una pratica non correttamente trasmessa è, dal punto di vista dell'ufficio, come se non fosse stata mai presentata ”.
11.2 Il provvedimento sostiene comunque che la documentazione presentata sarebbe incompleta e quindi incapace di effetto, in quanto “ i necessari atti di assenso … non risultano allegati alla documentazione del 24 febbraio 2021, nonché a quella successivamente trasmessa ” e questo a dire del Comune, comporterebbe che il titolo non esiste ai sensi dell’art. 6 comma 7 del d. lgs. 28/2011 sopra riportato.
11.3 Il provvedimento deduce ancora che, in ogni caso, sarebbe violata la norma dell’art. 6 comma 6 d. lgs. 28/2011 pure sopra riportata, in quanto la comunicazione di inizio lavori è del 13 novembre 2024, come si è detto sopra, e quindi all’evidenza non rispetta il termine triennale previsto per il completamento degli stessi; deduce poi che comunque sulla comunicazione originaria del 2021 non si sarebbe potuto formare il silenzio assenso per le ragioni già esposte nel provvedimento 20 novembre 2024 prot. n.6722, che riassume.
11.4 Il provvedimento in particolare evidenzia sul punto “ la necessità, relativamente al progetto proposto, di procedere ad idonee verifiche da parte dei soggetti competenti, circa: l'adeguatezza della localizzazione dell'impianto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del d. lgs. 199/2021; l'esatta applicazione del d. lgs. 152/2006 e di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 500/2023; eventuali interferenze del proposto impianto con impianti precedentemente autorizzati o in corso di autorizzazione, altresì nei comuni limitrofi, anche al fine di valutare eventuali impatti cumulativi ”.
11.5 Infine, il provvedimento prende in esame la nuova PAS ripresentata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, ovvero la PAS 17 ottobre 2022 prot. n.42215 di cui si è detto sopra al § 5 e fa presente che il SUAP comunale “ trasmetteva, relativamente al progetto di che trattasi, ordine motivato di non effettuare l'intervento ex art. 6, comma 4, del d.lgs. 28/2011, di cui alla nota prot. n. 1514 del 15 marzo 2024, cui si rimanda, correttamente trasmessa alla proponente a mezzo portale SUAP. In riscontro a detta ultima comunicazione del SUAP, la EC non trasmetteva contestazione alcuna ”.
12. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso presentato contro questi due provvedimenti e contro il presupposto provvedimento 15 marzo 2024 di cui si è detto, con la motivazione che di seguito si riassume.
12.1 In applicazione del noto criterio della “ragione più liquida”, il T.a.r. respinge il ricorso nel merito, senza esaminare le eccezioni di rito proposte dal Comune (motivazione, p. 5 dodicesimo rigo dal basso).
12.2 Ciò posto, il T.a.r. osserva che con la nota del 15 marzo 2024 più volte citata “ il SUAP del Comune di Baia e Latina trasmetteva ordine motivato di non effettuare l’intervento ” ai sensi dell’art. 6, comma 4 del d. lgs. 28/2011 “ sul presupposto che non risultava dimostrata la proprietà/disponibilità della proponente sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse ” e osserva, come già si è detto, che “ la mancata tempestiva impugnazione di tale ordine inibitorio (trasmesso tramite portale SUAP e tardivamente gravato solo con il ricorso in esame notificato il 17 dicembre 2024) figura tra i motivi ostativi addotti dal Comune alla realizzazione dell’intervento e alla operatività della procedura semplificata per cui è causa ”; tanto premesso ritiene che “ tale profilo sorregga autonomamente la legittimità dell’avversata azione amministrativa ” (motivazione, p. 7 in fine).
12.3 Sul punto, il T.a.r. prende in esame la tesi della ricorrente, secondo la quale il provvedimento 15 marzo 2024 non impugnato “ sarebbe nullo per difetto di attribuzione del SUAP ai sensi dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990 poiché tale vizio, secondo giurisprudenza consolidata, ha natura eccezionale e ricorre solo in caso di carenza di potere in astratto, vale a dire quando l'amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, configurabile solo nei casi " di scuola " in cui un atto non può essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un'altra amministrazione, risultando altrimenti un vizio di incompetenza che va dedotto nell’ordinario termine decadenziale ” (motivazione, p. 8 dal decimo rigo)
12.4 Il T.a.r. ritiene questa tesi infondata “ posto che il SUAP è un organo comunque incardinato presso l’amministrazione comunale alla quale, a sua volta, la disciplina di settore riconosce la competenza ad adottare l’ordine inibitorio ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d. lgs. n. 28/2011 e, pertanto, l’eventuale incompetenza del SUAP – così come gli altri profili di illegittimità tardivamente proposti con il ricorso in esame - avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta entro il termine decadenziale di legge, trattandosi di un vizio di legittimità e non di una causa di nullità del provvedimento ” (motivazione, p. 8 in fine).
12.5 Il T.a.r. quindi respinge il ricorso “ in quanto, alla operatività della procedura semplificata ex art. 6 citato, osta la inoppugnabilità dell’ordine inibitorio precedentemente adottato dal Comune, divenendo pertanto superfluo l’esame degli altri motivi di gravame ” (motivazione, p. 9 prime righe).
13. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione e contestuale domanda cautelare, deducendo in particolare, a sostegno di quest’ultima, la necessità di porre in esercizio l’impianto entro il 30 giugno 2026 (appello, p.29) per non perdere gli incentivi economici erogatile in proposito; nel ricorso, deduce quattro motivi, il primo di critica alla sentenza impugnata, i successivi di riproposizione dei motivi di I grado non esaminati, così come segue.
13.1 Con il primo di essi, alle pp. 7-14 dell’atto, deduce alla lettera violazione degli artt. 2, 24 e 111 Cost, difetto di motivazione e illogicità.
13.1.1 La parte appellante censura l’applicazione, da parte del Giudice di I grado, del principio della ragione più liquida, che a suo dire avrebbe pregiudicato il proprio diritto di difesa, sotto tre distinti profili.
13.1.2 Sotto il primo di questi profili, alle pp. 8-13 dell’atto, la parte appellante ripropone la tesi della nullità del provvedimento inibitorio 15 marzo 2024 anzitutto in quanto adottato “ da un organo che, per esplicita previsione normativa … è privo di competenza in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ” (p. 9 decimo rigo dell’atto). Il riferimento è all’art. 2 comma 4 del d.P.R. 7 settembre 2010 n.160, per cui dalle competenze del SUAP “ sono esclusi … gli impianti e le infrastrutture energetiche ”. Il provvedimento sarebbe nullo poi anche perché adottato “ nell’ambito di un iter procedimentale … del tutto avulso dal contesto autorizzativo riguardante il progetto” nonché “in assenza dei più elementari requisiti redazionali e delle garanzie procedimentali ”. Si configurerebbe quindi non come un provvedimento, ma come una “ mera esternazione ” (p. 9 quarto rigo dal basso) da parte di un soggetto che per espressa previsione di legge non ha competenze in merito. La parte appellante valorizza poi il ritardo con cui quest’atto sarebbe stato adottato, a fronte di una PAS che non si potrebbe ritenere inesistente per il sol fatto di esser stata inoltrata ad un ufficio diverso da quello designato per riceverla, comunque nell’ambito dello stesso Comune, che oltretutto in concreto non risulta dotato di una struttura burocratica di particolare complessità, data la sua modesta popolazione.
13.1.3 Sotto il secondo di questi profili, alle pp. 13-14 dell’atto, la parte appellante sostiene di avere i titoli di disponibilità dei terreni necessari, contrariamente a quanto asserito dal provvedimento. Si tratta (cfr. doc. ti 12-15 ricorso I grado) di due preliminari, entrambi registrati a Caserta il giorno 16 dicembre 2022 ai nn.39021 e 39021 atti pubblici, relativi appunto ai terreni necessari, e dei correlati definitivi.
13.1.4 Sotto il terzo di questi profili, a p. 14 dell’atto, la circostanza per cui il Comune in I grado non si è costituito, ma ha prodotto una relazione sui fatti, costituirebbe una non ammissibile integrazione postuma della motivazione.
13.2 Con il secondo motivo, primo riproposto, alle pp. 14-17 dell’atto, deduce propriamente violazione dell’art. 6 del d. lgs. 28/2011 perché, essendo pacificamente decorsi i trenta giorni dalla presentazione della PAS senza interventi dell’autorità, il progetto doveva ritenersi senz’altro assentito.
13.3 Con il terzo ed il quarto motivo, secondo e terzo riproposti, alle pp. 17-29 dell’atto, deduce infine sintesi il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati. In sintesi sostiene che la PAS presentata non avrebbe alcuna delle manchevolezze evidenziate dal Comune, in modo peraltro del tutto generico, e che il termine triennale di ultimazione dei lavori dovrebbe essere calcolato non dalla presentazione della PAS originaria, ma da una PAS in variante sostanziale, atto 23 dicembre 2022 prot. n.7424 (all. 14 Comune in I grado) e quindi andrebbe a scadere il 21 gennaio 2026.
13.4 Infine, la parte ripropone la domanda di risarcimento del danno.
14. Il Comune ha resistito, con atto depositato il 26 settembre 2025 contenente anche ricorso incidentale condizionato, nel quale deduce due motivi.
14.1 Con il primo di essi, alle pp. 22-23 dell’atto, eccepisce formalmente l’irricevibilità del ricorso in quanto rivolto contro il provvedimento 15 marzo 2024 e la sua inammissibilità per omessa impugnazione tempestiva dell’atto presupposto in quanto rivolto contro gli atti ulteriori indicati in epigrafe e comunque per omessa notifica ai presunti controinteressati, in particolare al Ministero dell’ambiente.
14.2 Con il secondo motivo, alle pp. 23-24 dell’atto, eccepisce infine l’inammissibilità del ricorso perché a suo dire il progetto per cui è causa ed altro, presentato dalla Agrimetano Sud S.r.l., oggetto del ricorso n.6984/2025 R.G. di questo Consiglio, chiamato alla stessa udienza del giorno 11 dicembre 2025, deriverebbero dall’artificioso frazionamento di un progetto unitario di interesse di una controllante di entrambe le società, certa Retina Holding S.r.l. estranea a questo processo, che in questo modo avrebbe inteso eludere i limiti di ammissibilità della PAS.
15. Con ordinanza 2 ottobre 2025 n.3582, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, valorizzando il pericolo di danno irreparabile derivante dalla possibile perdita degli incentivi economici, di cui si è detto, ancorché non dettagliati nella loro consistenza.
16. Con memorie 10 novembre 2025 per la ricorrente appellante e per il Comune e con repliche 17 novembre 2025 per il Comune e 20 novembre 2025 per la ricorrente appellante le parti hanno ribadito le rispettive asserite ragioni.
17. Alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
18. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
19. Il primo motivo dedotto va esaminato congiuntamente al primo motivo di appello incidentale, il quale, ancorché proposto in via condizionata, riguarda anch’esso i presupposti di trattabilità della causa nel merito, ovvero questioni che assumono priorità logica. Ciò posto, il primo motivo di appello è infondato, e specularmente è fondato il primo motivo di appello incidentale, con il risultato che va confermato la reiezione del ricorso di cui alla sentenza di I grado.
19.1 Come si è detto, si ragiona di una prima PAS, 24 febbraio 2021 (doc. 4 ricorso in I grado) presentata senza servirsi del portale telematico “ impresainungiorno ”, e di una seconda PAS 17 ottobre 2022 prot. n.42215 presentata invece attraverso questo portale (cit. nel doc. 4 appello).
19.2 La prima di queste PAS è da ritenersi inefficace, per l’inutile decorso del termine triennale di cui al comma 6 dell’art. 6 d. lgs. 28/2011 sopra riportato, non essendo stati pacificamente ultimati i relativi lavori. L’intervento per cui è causa, pertanto, potrebbe essere astrattamente legittimato solo in base alla successiva PAS 17 ottobre 2022, sulla quale però è stato pronunciato il provvedimento inibitorio 15 marzo 2024 prot. n.1514 (doc. 4 appello)
19.3 L’impugnazione di quest’ultimo provvedimento con il ricorso di I grado in questo giudizio è però irricevibile perché all’evidenza fuori termine. Come si è argomentato sopra al § 7, non è infatti controverso in causa che il ricorso in questione sia stato presentato dopo il decorso del termine di decadenza. Si è pertanto di fronte ad un “ ordine motivato di non effettuare l’intervento ” divenuto inoppugnabile.
19.4 Ciò posto, per effetto del più volte citato provvedimento 15 marzo 2024, il relativo potere di inibizione si è consumato, perché sono a sua volta decorsi i termini per esercitarlo. Ne consegue che i successivi atti 20 novembre 2024 prot. n.6722 e 27 novembre 2024 prot. n.6839 (doc. ti 5 e 8 appello) vanno qualificati meramente confermativi di un’inibitoria già pronunciata e quindi, così come correttamente sostenuto nel primo motivo di ricorso incidentale, la loro impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, perché anche qualora essi fossero annullati l’intervento resta inoppugnabilmente inibito.
19.5 La parte appellante ha contestato questa conclusione e sostenuto che il provvedimento 15 ottobre 2022 sarebbe in realtà un atto nullo, che secondo logica non avrebbe comportato un onere di tempestiva impugnazione. Si tratta però di argomentazione non condivisibile, perché, così come affermato da costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. IV 17 novembre 2021 n.7672 e sez. V 4 maggio 2015 n.2237, la nullità del provvedimento amministrativo deve essere prevista dalla legge.
19.6 Ciò posto, fra i casi descritti dalla norma che la prevede, ovvero dall’art. 21 septies l. 241/1990 l’unico astrattamente configurabile nel caso di specie sarebbe il difetto assoluto di attribuzione, che peraltro, sempre secondo costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. II 14 gennaio 2022 n.272 e sez. IV 18 novembre 2014 n.5671, si ravvisa solo nei casi limite in cui l’atto pretenda di esercitare un potere che in assoluto non esiste, sì da rappresentare nella sostanza un caso di scuola.
19.7 Ciò non si è verificato nel caso di specie, in cui il potere esercitato appartiene al Comune come ente, ma si contesta sarebbe stato esercitato da un ufficio diverso da quello competente nell’ambito dell’ente stesso. La norma citata dalla parte appellante, a sostegno della propria opposta tesi, ovvero l’art. 2 comma 4 del d.P.R. 160/2010, conferma in realtà questa conclusione, trattandosi di norma sulle competenze del SUAP, e non certo sulle attribuzioni del Comune.
19.8 Per sola completezza, si esaminano le ulteriori argomentazioni contenute nel primo motivo di appello, che non mutano la conclusione raggiunta.
19.9 Non risponde anzitutto a verità che la decisione adottata in I grado fondata sul principio della ragione più liquida abbia in qualche modo pregiudicato il diritto di difesa (cfr. sopra § 13.1.1), dal momento che tutte le questioni rilevanti ai fini del decidere sono state, come sopra esposto, esaminate.
19.10 La questione relativa alla presunta disponibilità dei terreni (cfr. sopra § 13.1.3) è irrilevante, perché relativa al merito della causa, per il quale mancano, sempre come sopra esposto, i presupposti di trattabilità; per la stessa ragione, è irrilevante la questione relativa ad una presunta (cfr. sopra § 13.1.4) non consentita integrazione della motivazione che il Comune avrebbe svolto quanto ai provvedimenti impugnati.
20. La reiezione del primo motivo di appello, da cui come detto più volte deriva la non sussistenza delle condizioni di trattabilità della causa nel merito, comporta l’improcedibilità dei restanti motivi di appello principale e del secondo motivo di appello incidentale, che invece al merito sono attinenti.
21. La reiezione della domanda di annullamento comporta reiezione anche della domanda risarcitoria, che comunque appare del tutto sfornita di prova.
22. In conclusione, l’appello va respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura congrua rispetto a quanto stabilito dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminato e difficoltà media.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.6961/2025 R.G.), lo respinge.
Condanna la ricorrente appellante EC S.r.l. a rifondere al Comune di Baia e Latina intimato appellato le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 6.000 (seimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC MB, Presidente FF
RA TO NI, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
UC Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA TO NI | UC MB |
IL SEGRETARIO