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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
SQ AN CE AR, Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz N. 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACC. CATASTALE n. 2025EN0027479 ACC. CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L' Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: La Difensore_2 per ADE insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, rappr.e difeso dall'avv. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2025EN0027479, notificato il 23.6.2025, relativo alla rettifica del classamento proposto da C/2 cl.5 a C/1 cl.6 e determinazione della relativa rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Piazza Armerina, censita in Catasto Edilizio Urbano al foglio 130, particella 1242, subalterno 10
Parte ricorrente deduceva:
1.Nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente;
2. Carenza di ogni reale attività accertativa e sopralluogo e mancanza dei requisiti per classificare l'immobile come "commerciale".
3.Violazione dell'art. 7 comma 5bis del D.Lgs 546/92 stante la mancanza di prove da parte dell'AdE circa la sussistenza dei requisiti della richiesta avanzata
In conclusione, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese e compensi, da distrarsi
.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ritualmente e contro deduceva nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza odierna le parti concludevano come da separato verbale e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e viene accolto.
Preliminarmente, si sottolinea che i motivi del ricorso, pur trattati distintamente, sollevano inscindibilmente la quaestio basilare relativa alla legittimità della rettifica del classamento operato dall'Agenzia delle Entrate, atteso che sia la carenza di motivazione, sia il difetto di prove riverberano i propri effetti sul vizio dell'atto relativamente alla sussistenza dei requisiti per procedere d'ufficio a tale riclassificazione. Da ciò discende, consequenzialmente, che la statuizione è determinata dalla scarna motivazione dell'atto impugnato e dall'assenza di elementi probatori che possano supportare tale provvedimento .
Dall'esame della motivazione addotta risulta infatti che detto provvedimento sia stato determinato più da fattori attinenti alla situazione dell'immobile quale era probabilmente tanti anni or sono, che dalle condizioni attuali dello stesso.
Alla classificazione operata dal ricorrente sulla scorta di un atto di compravendita e di un parere tecnico secondo i quali l'immobile rientra nella classe catastale C2 come deposito/magazzino, l'Agenzia delle Entrate contrappone una succinta motivazione e un confronto con altre unità immobiliari che ritiene limitrofe e simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, senza peraltro esplicitare tali analogie.
Questo confronto viene contestato dal ricorrente attraverso fotografie dei luoghi, una perizia giurata da cui risulta che gli immobili indicati non sono viciniori ed hanno caratteristiche molto diverse, ed uno viene utilizzato come chiesa metodista e non adibito ad attività commerciale, contestazioni puntuali e pertinenti cui Agenzia delle Entrate non contrappone alcuna diversa prospettazione, sicchè si ritiene possano essere poste a base della presente statuizione.
Alla luce di quanto sopra e in assenza di specifiche contestazioni alla perizia giurata prodotta dal ricorrente, appare acclarato che l'immobile oggetto di accertamento ha perso, se mai lo avesse avuto in tempi passati in cui il tessuto economico e sociale dei centri storici era caratterizzato da un pullulare di piccole botteghe, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di un immobile da destinarsi per l'esercizio di attività commerciale.
Al riguardo, se è pur vero che per una corretta classificazione non occorre considerare l'effettivo utilizzo del bene, ma quello potenziale ed intrinseco al bene stesso, nel caso in esame sono proprio tali caratteristiche a venir meno. Infatti, le ridotte dimensioni , l'assenza di vetrine espositive, la collocazione in una piazzetta laterale lontana dal flusso delle macchine, l'abbandono complessivo delle zone storiche non più adatte al commercio, tutto ciò, come esplicitato nella perizia di parte, fa ritenere plausibile e più corretta la classificazione del bene a deposito /magazzino, come operata dal ricorrente, non ritenendosi sufficientemente argomentata e supportata da riscontri oggettivi ed elementi probanti la rettifica effettuata dall'Agenzia.
È vero che una perizia di parte non costituisce una vera e propria “prova” in senso tecnico”, e tuttavia è noto che “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. I, 06/02/2023 n. 3524).
D'altro canto, non è comprensibile non avendo dato l'Agenzia delle Entrate alcuna spiegazione in motivazione quale sia criterio con cui abbia scelto gli immobili con cui operare il confronto e non ha tenuto conto di quelli, più numerosi e attigui all'immobile in esame, aventi con destinazione d'uso la Cat. C/2 così come esplicitamente citati nella perizia di parte.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Le spese vengono compensate considerato che le contestazioni tecniche proposte all'atto impugnato sono avvenute in questa sede giudiziale e quindi successivamente all'emanazione dell'atto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 16.
01.2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
SQ AN CE AR, Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz N. 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACC. CATASTALE n. 2025EN0027479 ACC. CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L' Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: La Difensore_2 per ADE insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1, rappr.e difeso dall'avv. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2025EN0027479, notificato il 23.6.2025, relativo alla rettifica del classamento proposto da C/2 cl.5 a C/1 cl.6 e determinazione della relativa rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Piazza Armerina, censita in Catasto Edilizio Urbano al foglio 130, particella 1242, subalterno 10
Parte ricorrente deduceva:
1.Nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente;
2. Carenza di ogni reale attività accertativa e sopralluogo e mancanza dei requisiti per classificare l'immobile come "commerciale".
3.Violazione dell'art. 7 comma 5bis del D.Lgs 546/92 stante la mancanza di prove da parte dell'AdE circa la sussistenza dei requisiti della richiesta avanzata
In conclusione, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese e compensi, da distrarsi
.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ritualmente e contro deduceva nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza odierna le parti concludevano come da separato verbale e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e viene accolto.
Preliminarmente, si sottolinea che i motivi del ricorso, pur trattati distintamente, sollevano inscindibilmente la quaestio basilare relativa alla legittimità della rettifica del classamento operato dall'Agenzia delle Entrate, atteso che sia la carenza di motivazione, sia il difetto di prove riverberano i propri effetti sul vizio dell'atto relativamente alla sussistenza dei requisiti per procedere d'ufficio a tale riclassificazione. Da ciò discende, consequenzialmente, che la statuizione è determinata dalla scarna motivazione dell'atto impugnato e dall'assenza di elementi probatori che possano supportare tale provvedimento .
Dall'esame della motivazione addotta risulta infatti che detto provvedimento sia stato determinato più da fattori attinenti alla situazione dell'immobile quale era probabilmente tanti anni or sono, che dalle condizioni attuali dello stesso.
Alla classificazione operata dal ricorrente sulla scorta di un atto di compravendita e di un parere tecnico secondo i quali l'immobile rientra nella classe catastale C2 come deposito/magazzino, l'Agenzia delle Entrate contrappone una succinta motivazione e un confronto con altre unità immobiliari che ritiene limitrofe e simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, senza peraltro esplicitare tali analogie.
Questo confronto viene contestato dal ricorrente attraverso fotografie dei luoghi, una perizia giurata da cui risulta che gli immobili indicati non sono viciniori ed hanno caratteristiche molto diverse, ed uno viene utilizzato come chiesa metodista e non adibito ad attività commerciale, contestazioni puntuali e pertinenti cui Agenzia delle Entrate non contrappone alcuna diversa prospettazione, sicchè si ritiene possano essere poste a base della presente statuizione.
Alla luce di quanto sopra e in assenza di specifiche contestazioni alla perizia giurata prodotta dal ricorrente, appare acclarato che l'immobile oggetto di accertamento ha perso, se mai lo avesse avuto in tempi passati in cui il tessuto economico e sociale dei centri storici era caratterizzato da un pullulare di piccole botteghe, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di un immobile da destinarsi per l'esercizio di attività commerciale.
Al riguardo, se è pur vero che per una corretta classificazione non occorre considerare l'effettivo utilizzo del bene, ma quello potenziale ed intrinseco al bene stesso, nel caso in esame sono proprio tali caratteristiche a venir meno. Infatti, le ridotte dimensioni , l'assenza di vetrine espositive, la collocazione in una piazzetta laterale lontana dal flusso delle macchine, l'abbandono complessivo delle zone storiche non più adatte al commercio, tutto ciò, come esplicitato nella perizia di parte, fa ritenere plausibile e più corretta la classificazione del bene a deposito /magazzino, come operata dal ricorrente, non ritenendosi sufficientemente argomentata e supportata da riscontri oggettivi ed elementi probanti la rettifica effettuata dall'Agenzia.
È vero che una perizia di parte non costituisce una vera e propria “prova” in senso tecnico”, e tuttavia è noto che “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. I, 06/02/2023 n. 3524).
D'altro canto, non è comprensibile non avendo dato l'Agenzia delle Entrate alcuna spiegazione in motivazione quale sia criterio con cui abbia scelto gli immobili con cui operare il confronto e non ha tenuto conto di quelli, più numerosi e attigui all'immobile in esame, aventi con destinazione d'uso la Cat. C/2 così come esplicitamente citati nella perizia di parte.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Le spese vengono compensate considerato che le contestazioni tecniche proposte all'atto impugnato sono avvenute in questa sede giudiziale e quindi successivamente all'emanazione dell'atto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 16.
01.2026