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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/07/2024, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3691/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Giulia Maria Lignani Presidente
- dott. Luca Marzullo Giudice
- dott.ssa Alessia Zampolini Giudice rel. est.
Riunito in camera di consiglio del 17/07/2024, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3691 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto "Cause di impugnazione dei testamenti",
Tra
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PG), il 07/03/1943, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bacchetta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG), Via Plinio il
Giovane n. 5, come da delega stesa in calce all'atto di citazione;
Attrice
e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(PG), in data 21/12/1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Bianchi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello (PG), Corso V.
pagina 1 di 19 Emanuele n. 6, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
e
(C.F. Controparte_2 C.F._3
(C.F. CP_3 C.F._4
Convenuti contumaci
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche Controparte_4 C.F._5 disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita 278, come da procura speciale rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di chiamata all'eredità per successione legittima di Parte_1
ha convenuto in giudizio l'erede testamentario Persona_1 Controparte_1
e, quali chiamati all'eredità per successione legittima, e Controparte_2 CP_3
per sentire dichiarare la nullità ex art. 606 comma 1 c.c. del testamento
[...] pubblico di a rogito del Notaio dott.ssa del Persona_1 Controparte_4
03/04/2002 e, per l'effetto, sentire dichiarare aperta la successione legittima, in luogo di quella testamentaria, in favore degli eredi legittimi, con condanna del convenuto alla restituzione di tutti i beni caduti in Controparte_1 successione, nonché di tutti i frutti naturali e civili percepiti dalla data di apertura della successione a quella di effettivo rilascio, oltre al risarcimento danni per mancato godimento dei beni, nonché la condanna alla restituzione dell'equivalente monetario della vendita del cespite immobiliare sito in Città di
Castello, Via Machiavelli n. 14, pari ad euro 75.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data di apertura della successione al saldo effettivo.
Ha rappresentato l'attrice di essere nipote del GE. – deceduto in Persona_1 data 14/04/2002 senza lasciare né moglie, a lui premorta, né figli – e di essere pagina 2 di 19 stata ingiustamente allontanata dallo zio, del quale era la preferita, dopo che nella vita di quest'ultimo si è insinuato un lontano parente, appunto CP_1
il quale avrebbe raccontato al GEerale che l'attrice sparlava di lui in
[...] pubblico, attribuendogli un'amante e offuscandone l'immagine di uomo integerrimo e leale.
Secondo la ricostruzione dei fatti di parte attrice, dopo il decesso della moglie
, avvenuto il 09/02/2002, le condizioni psico-fisiche del de cuius erano Per_2 notevolmente peggiorate, tanto che, nella notte del 9/03/2002, il GEerale si era affacciato dalla finestra mezzo nudo urlando al punto che i vicini furono costretti a chiamare le forze dell'ordine.
Non solo.
Nell'anno del decesso, avvenuto appunto il 12/04/2002, il GEerale era stato costretto a numerosi ricoveri ospedalieri nel reparto di medicina, cardiologia e urologia.
Il giorno successivo alla redazione del testamento del 3/04/2002 – ha proseguito l'attrice – subiva un ultimo ricovero ospedaliero e, nell'occasione, Persona_1 apponeva la propria firma in calce alla dichiarazione di acquisizione del consenso informato per l'anestesia e l'intervento al quale si sarebbe dovuto sottoporre.
Sulla scorta di queste premesse fattuali, ha sostenuto la Parte_1 nullità del testamento pubblico redatto dal Notaio per difetto di un CP_4 requisito essenziale ai sensi dell'art. 606 comma 1 c.c., ovvero la sottoscrizione del testatore, dovendosi ritenere non veridico quanto riportato nel testamento stesso, ovvero che il testatore non fosse in grado di sottoscrivere di suo pugno le sue dichiarazioni di ultima volontà in quanto affetto da gravi disturbi alla vista, atteso che il GEerale, seppur effettivamente avesse un visus ridotto e fosse costretto a indossare occhiali dalle lenti visibilmente spesse e scure, in realtà non era affetto da alcuna patologia e da alcun impedimento alla sottoscrizione.
Ad avviso dell'attrice, quindi, la mancanza della sottoscrizione rileverebbe tanto sotto il profilo formale, mancando un requisito previsto dalla legge ad substantiam, quanto come fatto dal quale inferire la mancanza della volontà testamentaria.
pagina 3 di 19 Parte attrice ha, poi, domandato, oltre alla declaratoria di nullità del testamento con conseguente apertura della successione legittima e restituzione dei beni caduti in successione e dei frutti naturali e civili, la condanna del al CP_1 risarcimento del danno per mancato godimento dei beni e al pagamento dell'equivalente monetario della vendita di uno dei cespiti immobiliari dell'asse ereditario, pari al prezzo di vendita di euro 75.000,00.
Si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la prescrizione del diritto dell'attrice di accettare l'eredità, per decorrenza del termine decennale ex art. 480 c.c. e, conseguentemente,
l'inammissibilità della domanda di nullità del testamento per carenza di interesse, ovvero l'inammissibilità dell'azione di petizione ereditaria in ragione della prescrizione del diritto di accettare l'eredità essendo questo presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 533 c.c., nonché la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ove la domanda di restituzione non fosse qualificata come azione di petizione ereditaria.
Nel merito, ha chiesto di rigettare la domanda di nullità del testamento pubblico, ritenendo che era effettivamente impossibilitato a sottoscrivere il Persona_1 testamento, a nulla rilevando la sottoscrizione del modulo di consenso informato a trattamenti chirurgici, in quanto effettuata mediante la guida materiale del a fronte dell'insistenza del medico che aveva predisposto l'informativa, CP_1 il quale pretendeva che il apponesse almeno uno scarabocchio, pur Per_1 avendo questi rappresentato i gravi disturbi alla vista di cui era affetto.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto il rigetto della domanda di restituzione dei frutti naturali e civili e del risarcimento del danno, avendo posseduto i beni ereditari in buona fede, ai sensi degli artt.
1147 e 1148 c.c.
In via subordinata riconvenzionale, ha chiesto che sia accertato il proprio diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 1149 c.c. e delle riparazioni, migliorie ed addizioni effettuate ai sensi dell'art. 1150 c.c., con conseguente condanna degli eredi legittimi alla restituzione delle somme dovute, quantificate in euro
600.000,00, con diritto del a ritenere i beni ereditari fino al rimborso. CP_1
pagina 4 di 19 Sempre in via subordinata, in caso di condanna, ha chiesto di essere manlevato dalla terza chiamata in causa Dott.ssa Notaio rogante il Controparte_4 testamento pubblico, con condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti, ritenendo sussistente la responsabilità professionale della medesima.
Regolarmente chiamata in giudizio, si è costituita la quale ha Controparte_4 eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in capo a CP_1
sia sotto il profilo extracontrattuale, sia sotto il profilo contrattuale,
[...] essendo il testamento pubblico stato redatto il 03/04/2002, mentre la contestazione del preteso inadempimento veniva sollevata solo con la notifica della chiamata in causa del terzo.
Ha poi negato la sussistenza della lamentata responsabilità, sull'assunto che la stessa avrebbe correttamente dato applicazione all'art. 603 comma 3 c.c. in presenza della dichiarazione del testatore di essere impossibilitato a scrivere il testamento con firma chiara e leggibile a causa dei gravi disturbi alla vista.
All'udienza di comparizione delle parti del 21/03/2017, il precedente Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di e i quali, CP_3 Controparte_2 pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 1), 2), 3) c.p.c., con ordinanza del 18/01/2018, il precedente giudice istruttore, respinte le eccezioni preliminari del convenuto di inammissibilità della domanda attorea e di prescrizione della stessa, ha istruito la causa a mezzo prova per testi.
All'esito, mutata la persona del giudice istruttore, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/12/2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• L'attrice, come da note del 06/12/2023, ossia: “in via preliminare di merito: per le ragioni in atti - respingere tutte le eccezioni di prescrizione, e quelle connesse di inammissibilità per difetto di interesse, sollevate dal convenuto
in via preliminare di merito, siccome infondate;
- preso e Controparte_1 dato atto che l'azione di petizione di eredità ex art. 533 c.c. non è stata spiegata, respingere siccome infondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione stessa;
- preso e dato atto che l'azione di ripetizione dell'indebito
pagina 5 di 19 non è stata spiegata respingere la relativa eccezione di prescrizione siccome infondata. Nel merito In via principale a) dichiarare la nullità ex art. 606 co.
1 c.c. del testamento pubblico del GE. , rogito D.ssa Persona_1
, Notaio in Città di Castello, in data 03/04/2002 , annotato Controparte_4 al n. 97 Rep. Atti di ultima volontà del 03/04/02, pubblicato in data 3 maggio 2002 , registrato in data 07/05/2002 al n. 363 serie 1V ; b) dichiarare, per l'effetto, aperta la successione legittima in luogo di quella testamentaria, in favore degli eredi legittimi;
c) dichiarare , ancora per
l'effetto: - il convenuto , immessosi nel possesso dei beni Controparte_1 ereditari in virtù del testamento nullo, tenuto alla restituzione in favore degli eredi legittimi di tutti i beni caduti in successione e di tutti i frutti naturali e civili percepiti dalla data di apertura della successione a quella di effettivo rilascio, nonché al risarcimento dei danni per mancato godimento dei beni da parte degli eredi legittimi ed al risarcimento per equivalente per la vendita del cespite immobiliare descritto nella premessa dell'atto di citazione, pari ad euro 75.00000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data di apertura della successione al saldo effettivo;
demandando l'esatta indicazione dei beni oggetto di rilascio e la quantificazione dei danni e dei frutti a separato eventuale giudizio da intraprendersi da parte degli eredi legittimi che avranno accettato l'eredità devoluta ab intestato;
d) condannare il terzo chiamato per Controparte_4 le ragioni esplicitate all'udienza del 27 marzo 2017 e ribadite nella memoria ex art. 183 co. 6 n° 1) c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria nei confronti dell'attrice, da liquidarsi in via equitativa ex art. 96.c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”;
• il convenuto con note del 04/12/2023, insistendo per Controparte_1
l'ammissione delle prove richieste e non ammesse, come da memoria ex art
183, co. 6 c.p.c. n. 1, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE GRADATIM NEL MERITO: - accertare
e dichiarare, per le ragioni di cui al punto I) della premessa di cui all'atto di citazione, la prescrizione del diritto in capo all'attrice e, in ogni caso, in capo ad ogni eventuale erede legittimo del de cuius di accettare Persona_1
pagina 6 di 19 l'eredità per decorrenza del termine decennale ex art. 480 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto II) della premessa di cui all'atto di citazione, l'inammissibilità della domanda di nullità del testamento per carenza di interesse in capo all'attrice stante l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità; - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto III) della premessa di cui all'atto di citazione, l'inammissibilità dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c.; - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto IV) della premessa di cui all'atto di citazione,
l'intervenuta prescrizione in capo all'attrice e, in ogni caso, in capo ad ogni presunto erede legittimo del de cuius del diritto a Persona_1 promuovere l'azione di ripetizione dell'indebito per effetto della declaratoria di nullità del titolo sulla cui base l'odierno convenuto si è immesso nel possesso dei beni ereditari;
NEL MERITO In via principale: - per le ragioni esposte nell'atto di citazione, rigettare integralmente tutte le domande proposte nel presente giudizio nei confronti di in quanto Controparte_1 totalmente infondate sia in fatto che in diritto e/o comunque non provate;
In via meramente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento per cui è causa e di restituzione dei beni ereditari, rigettare quella volta ad ottenere la restituzione dei frutti naturali e civili nonché l'ulteriore domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni stante l'applicazione, al caso di specie, degli artt. 1147 e 1148 c.c., richiamati dall'art. 535 c.c., in tema di possesso in buona fede;
IN VIA RICONVENZIONALE, MA SEMPRE SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento per cui è causa e di restituzione dei beni ereditari, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto II), lett. a) della premessa dell'atto di citazione, il diritto in capo a al Controparte_1 rimborso delle spese di cui all'art. 1149 c.c. e per le riparazioni di cui all'art.
1150 c.c. e, per l'effetto, condannare l'attrice, in qualità di erede legittima del de cuius e gli altri eventuali eredi legittimi di quest'ultimo Persona_3 comunque convenuti in giudizio, al rimborso, in favore di Controparte_1 delle sopra citate spese nella misura che verrà dimostrata in corso di causa,
pagina 7 di 19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data in cui le citate spese sono state sostenute dal convenuto sino al saldo effettivo;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento per cui è causa e di restituzione dei beni ereditari, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto II), lett. a) della premessa dell'atto di citazione, il diritto in capo a alla corresponsione delle Controparte_1 indennità per le addizioni e i miglioramenti arrecati ai beni ereditari anche ex art. 1150 c.c. e, per l'effetto, condannare l'attrice, in qualità di erede legittima del de cuius e gli altri eventuali eredi legittimi di Persona_3 quest'ultimo comunque convenuti in giudizio, alla corresponsione, in favore di
delle sopra citate indennità in una misura pari Controparte_1 all'aumento di valore conseguito dai beni ereditari per effetto di tali addizioni
e miglioramenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data in cui sono state sostenute dal convenuto le singole spese per la realizzazione delle citate addizioni e dei citati miglioramenti sino al saldo effettivo;
in caso di accoglimento delle domande riconvenzionali che precedono: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1152 c.c., per le ragioni esposte al punto II), lett. b) della premessa dell'atto di citazione, il diritto di di ritenere i beni ereditari fino al momento del rimborso in Controparte_1 proprio favore - da parte dell'attrice e/o degli altri eredi legittimi del de cuius
- delle spese di cui all'art. 1149 c.c. e della corresponsione Persona_1 delle indennità per le addizioni e i miglioramenti di cui all'art. 1150 c.c.;
DOMANDA SVOLTA NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA - nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento la domanda di nullità del testamento pubblico per cui è causa nonché la domanda di petizione ereditaria o comunque quella di restituzione dei beni ereditari in favore degli eredi legittimi, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento de danno, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Notaio rogante l'atto pubblico per cui è causa, ovvero della dr.ssa Notaio in Città di Castello e, per Controparte_4
l'effetto, ritenere la medesima obbligata a manlevare e tenere indenne il convenuto da qualunque pronuncia allo stesso Controparte_1
pagina 8 di 19 sfavorevole e, per l'ulteriore effetto, condannare il Notaio, dr.ssa CP_4
al risarcimento di tutti i danni che dovesse subire
[...] Controparte_1 per effetto della declaratoria di nullità del testamento pubblico e della conseguente condanna alla restituzione dei beni ereditari in favore degli eredi legittimi del de cuius il tutto aumentato degli interessi e Persona_1 della rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo;
in ogni caso: con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario, il tutto gravato d'Iva e Cap come per Legge”;
• la dott.ssa con note scritte del 21/11/2023, come da Controparte_4 memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c. datata 27/06/2017, ovvero:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare nel merito, accertare e dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno preteso dal Sig. nei confronti Controparte_1 della dott.ssa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2935, Controparte_4
2946, 2947 c.c.; In via principale nel merito, respingere tutte le domande proposte nei confronti del notaio dott.ssa in quanto Controparte_4 infondate in fatto e diritto per tutto quanto esposto;
solo in via di mero subordine liquidare i soli danni causalmente ricollegabili in via diretta al dedotto (e negato) inadempimento ex artt 1223/1125 cc;
in tutte le ipotesi principali, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio liquidate nella misura massima ai sensi del D.M. 55/2014 'nei confronti di chi di ragione”.
Il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali, mentre solo e hanno depositato le memorie di replica. Parte_1 Controparte_1
*****
1. A prescindere dalla fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità da cui discenderebbe – a detta del convenuto – la carenza di interesse all'azione di nullità del testamento ovvero l'inammissibilità dell'azione di petizione ereditaria – nonché dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ove l'azione di restituzione dei beni ereditari non fosse pagina 9 di 19 qualificata come azione di petizione ereditaria (eccezioni da intendersi in questa sede assorbite per quanto di seguito si dirà), la domanda è infondata nel merito.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 603 c.c. stabilisce che il testamento pubblico deve indicare, oltre al luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, anche la sottoscrizione del testatore, del notaio e dei testimoni.
Aggiunge che se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
I requisiti di regolarità formale posti dall'art. 603 c.c. attengono a disposizioni legali inderogabili, informate al principio del formalismo testamentario, come normalmente avviene in materia successoria, ove la ricerca dell'effettiva volontà del testatore e il principio del favor testamenti costituiscono criteri ermeneutici per individuare l'intento negoziale, ma non sopperiscono a deficienze formali.
In quest'ambito, la sottoscrizione del testamento risponde all'esigenza che vi sia assoluta certezza della riconducibilità delle disposizioni testamentarie alla persona del testatore e del fatto che quest'ultimo se ne sia assunto la paternità e la responsabilità in modo inequivocabile.
Può dirsi, quindi, che qualora eccezionalmente il testatore non possa firmare l'atto o possa farlo solo con grave difficoltà devono comunque osservarsi le formalità prescritte, ovvero la dichiarazione da parte del testatore della causa che gli impedisce di apporre la propria sottoscrizione e la specifica menzione da parte del notaio della dichiarazione medesima.
Secondo, però, la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente il rispetto della regolarità formale del negozio testamentario, poiché l'osservanza dei requisiti formali prescritti deve corrispondere alla situazione reale del testatore.
In particolare, ad avviso della Suprema Corte “nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante, ai sensi dell'art.
603 cod. civ., una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (nella specie la condizione di analfabeta) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento per difetto di un requisito formale” (cfr. Cass. Civ. Sez. II,
Sentenza n. 27824 del 21/11/2008, Rv. 605905).
pagina 10 di 19 L'atto del testatore che dichiari falsamente di non poter sottoscrivere il testamento può considerarsi manifestazione dell'intento di non testare.
Ed infatti, la sottoscrizione della parte è surrogabile dalla dichiarazione di non poter sottoscrivere resa dalla parte stessa al notaio e da questi menzionata nel rogito, ma, qualora la veridicità della dichiarazione di impedimento o di grave difficoltà sia contestata, il giudice non può limitarsi a constatare la formale presenza del surrogato della sottoscrizione, dovendo accertare, invece, se sussista la dedotta falsità della causa impeditiva e se essa costituisca, di per sé o in concorso con altre circostanze, indice del rifiuto della parte di approvare il contenuto negoziale del documento (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 20209 del 16/11/2012, Rv. 624039).
La causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto deve essere costituita da qualsiasi impedimento fisico o anche psichico-emotivo, pure temporaneo.
In definitiva, quindi, ai fini dell'osservanza della norma di cui all'art. 603 comma
3 c.c., non è sufficiente che il notaio abbia fatto menzione nel testamento della dichiarazione del testatore riguardante la causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto, ma occorre anche che tale causa esista nella realtà.
Trattandosi di una questione fattuale, il relativo accertamento compete al giudice del merito e, in quanto tale, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e immune da vizi logici.
Nel caso di specie, risulta dal testamento pubblico la dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere il testamento in quanto affetto da gravi disturbi alla vista e non è in discussione tra le parti che fosse effettivamente Persona_1 affetto da problemi di vista, avendo la stessa attrice rappresentato, nell'atto di citazione, che, nella fase finale della propria vita, il de cuius aveva un visus ridotto, tanto da necessitare di indossare occhiali dalle lenti spesse e scure.
Ciò nonostante, secondo la prospettazione di parte attrice, tale visus ridotto non avrebbe impedito a di essere autonomo nello svolgimento delle Persona_1 proprie occupazioni e di apporre la propria sottoscrizione, come infatti aveva fatto in occasione della firma del modulo di acquisizione del consenso informato alla sottoposizione ad intervento chirurgico il giorno dopo la redazione del testamento e come aveva fatto anche in occasione della firma di taluni documenti portati alla pagina 11 di 19 sua attenzione dal consulente finanziario poco prima della redazione del testamento.
Proprio per questa ragione, ad avviso di parte attrice, non sussisterebbe la causa impeditiva alla sottoscrizione, non essendo il visus ridotto, appunto, ragione sufficiente a privare il ella possibilità di apporre la propria sottoscrizione Per_1 al documento, con la conseguenza che il testamento mancherebbe di un requisito formale indispensabile, ovvero la sottoscrizione del testatore, idoneo a renderlo nullo ai sensi dell'art. 606 c.c.
La tesi non merita condivisione.
Innanzitutto, giova ribadire come, ai sensi dell'art. 603 c.c., la sostituzione della sottoscrizione con la dichiarazione non necessariamente presuppone che il testatore non sia in grado di sottoscrivere il documento, avendo il legislatore equiparato alla condizione di impossibilità a sottoscrivere anche l'ipotesi in cui il testatore può sottoscrivere il documento solo con gravi difficoltà.
Ed infatti, l'art. 603 c.c. dispone che “se il testore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto”.
Ne discende, quindi, che non è necessario il ricorrere di un fatto che renda impossibile la sottoscrizione del testamento per poter surrogare la sottoscrizione con la dichiarazione, ma è sufficiente che il testatore si trovi in condizione di grave difficoltà a firmare.
Ebbene, risulta da plurimi elementi che, al momento della redazione del testamento, questa grave difficoltà alla vista effettivamente sussistesse.
In primo luogo, ribadito che è pacifico che fosse affetto da Persona_1 disturbi alla vista che lo costringevano ad indossare occhiali dalle lenti spesse e scure, le prove testimoniali danno conto che quest'ultimo da diversi giorni prima della redazione del testamento volesse stare in ambienti privi di luce, sia naturale che artificiale, e che il giorno in cui ha dettato le sue ultime volontà si trovava nella propria stanza da letto e aveva chiesto che la camera rimanesse in penombra, tanto da indurre il notaio a posizionarsi vicino alla porta d'ingresso al fine di poter usufruire di un po' di luce per scrivere.
pagina 12 di 19 Le suddette circostanze sono state confermate dai testi escussi Tes_1
la quale ha dichiarato di conoscere la famiglia del de cuius da circa
[...] quaranta anni e di recarsi sempre a casa dello stesso per assisterlo, e Tes_2
incaricata dal fratello di per circa un mese e mezzo o due
[...] Persona_1 prima della morte di fargli assistenza notturna e, qualche volta, anche diurna, alternandosi con Testimone_1
Entrambe hanno dichiarato – e la circostanza risulta anche dal testamento pubblico – di essere state presenti al momento della redazione del testamento del di aver sottoscritto come testimoni lo stesso. Per_1
L'esigenza manifestata dal di stare in ambienti privi di luce, sia naturale Per_1 che artificiale, da diversi giorni prima della redazione del testamento è stata poi confermata anche dal teste sentito all'udienza del 7/11/2018, il Testimone_3 quale ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto, conoscente di vecchia data del de cuius perché andava a caccia nella sua tenuta, lo andava spesso a trovare a casa, avendo con lui instaurato un buon rapporto.
Inoltre, anche il notaio in occasione dell'interrogatorio formale Controparte_4 dalla medesima reso, ha dichiarato che il al momento della redazione del Per_1 testamento, era a letto e aveva manifestato esplicitamente la sua impossibilità a sottoscrivere il testamento perché in quel momento afflitto da disturbi alla vista.
In secondo luogo, la grave difficoltà a sottoscrivere risulta dimostrata anche da quella stessa circostanza che parte attrice assume essere elemento presuntivo dell'inesistenza dell'impedimento, ovvero il fatto che il giorno successivo alla redazione del testamento, aveva sottoscritto il modulo del Persona_1 consenso informato a sottoporsi a trattamento chirurgico.
Ebbene, dall'esame della firma apposta sul modulo del consenso informato in atti, si apprezza chiaramente il tratto tremolante della sottoscrizione e il fatto che quest'ultima non sia stata apposta nello spazio dedicato, ovvero sulla linea dritta lasciata libera per la sottoscrizione dopo le parole “firma del paziente/genitore/tutore”, avendo piuttosto il iniziato a scrivere il proprio Per_1 nome immediatamente sopra la parola “tutore” procedendo in altezza, sino ad andare ad incrociare la linea orizzontale soprastante dedicata alle “osservazioni”.
pagina 13 di 19 È, allora, evidente come proprio la modalità in cui ha apposto la propria firma sul modulo di acquisizione del consenso informato manifesti la grave difficoltà del a firmare, avendo – come detto – apposto una sottoscrizione dal tratto Per_1 indubitabilmente tremolante e fuori dallo spazio dedicato.
Se, quindi, la circostanza di aver apposto la firma sul modulo del consenso informato può essere considerata indice della possibilità per il di firmare, Per_1 ciò non toglie che la modalità di apposizione della firma dimostri, altrettanto, che lo stesso avesse gravi difficoltà a farlo.
Essendo, quindi, sufficiente la sussistenza di una grave difficoltà perché alla sottoscrizione del testamento pubblico possa essere sostituita, ai fini della validità dell'atto, la dichiarazione del testatore di non poter firmare, non vi è dubbio nel caso in esame che il testamento debba essere considerato valido.
Non rileva, pertanto, nemmeno la circostanza che avesse, dopo la Persona_1 morte della moglie, sottoscritto non meglio precisati documenti, come dichiarato dal consulente finanziario sentito come testimone all'udienza del Persona_4
7/11/2018.
Anche a voler ritenere, come sostiene parte attrice, che presumibilmente l'incontro tra il consulente finanziario e il vi sia stato tra il 9/03/2002, Per_1 data in cui il è stato condotto dalla propria abitazione con Per_1
l'autoambulanza all'ospedale, e il 4/04/2002, data dell'ultimo ricovero, va detto che non è comunque possibile meglio collocare temporalmente quando effettivamente siffatti documenti siano stati firmati da non Persona_1 avendo il teste riferito la data in cui si è recato presso l'abitazione del de cuius.
Non vi è prova, pertanto, che il avesse redatto i documenti per il Per_1 consulente finanziario proprio nei giorni in cui, secondo le testimonianze rese dagli altri testi, il de cuius aveva accusato più intensi disturbi che lo avevano portato a non sopportare la luce naturale e artificiale e a preferire ambienti bui.
Ed infatti, la testimonianza del il quale ha dichiarato che il non Per_4 Per_1 aveva avuto, nell'occasione, problemi di firma, non è idonea a far presumere che anche in occasione della redazione del testamento il non accusasse Per_1 difficoltà visive ai fini della sottoscrizione del documento, attesa, appunto, la prova raggiunta della volontà del tanto il giorno della redazione del Per_1
pagina 14 di 19 testamento pubblico quanto nei giorni precedenti, di rimanere in penombra ed evitare l'esposizione a luce naturale o artificiale per i disturbi visivi dal medesimo accusati.
A questo punto, va dato atto anche della tesi di parte attrice che – muovendo dal principio espresso da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito per il quale non sarebbe valido, per difetto di sottoscrizione, il testamento pubblico in cui viene riportata la dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere in quanto cieco – sostiene che se non è sufficiente, ai fini della validità del testamento pubblico, la dichiarazione di non poter firmare perché cieco, dovendosi dimostrare la concreta correlazione tra tale status e l'effettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma, a fortiori non potrebbe dirsi sufficiente la dichiarazione di non poter firmare perché affetto da disturbi alla vista.
In altre parole, secondo la prospettazione di parte attrice, se può firmare il cieco, può senz'altro firmare anche il non cieco, ancorché affetto da disturbi alla vista.
L'argomento, seppur in qualche modo suggestivo, non coglie nel segno.
Le disposizioni della legge 3 febbraio 1975 n. 18, “Provvedimenti a favore dei ciechi” sono norme dettate a favore dei soggetti affetti da tale forma di inabilità e sono volte a evitare che la condizione di cecità sia ex se sufficiente a impedire al cieco l'apposizione della firma, prevedendo, invece, come la sottoscrizione apposta dal cieco sia vincolante e prevedendo, altresì, la possibilità per il cieco di farsi assistere da persona di sua fiducia ovvero di sostituire, ove non sia in grado di firmare, la sottoscrizione con un segno di croce oppure con la dichiarazione
“impossibilitato a sottoscrivere”.
In altre parole, la normativa consente al cieco di sottoscrivere un documento, rendendo l'atto sottoscritto vincolante e, sempre in un'ottica di favore per i ciechi, ammette la possibilità di loro assistenza nella redazione degli atti e di sostituzione della sottoscrizione con segni grafici o dichiarazioni di impossibilità a sottoscrivere.
Così correttamente interpretata la normativa, è evidente che la giurisprudenza che considera nullo il testamento se contenente la mera dichiarazione di essere non vedente deve, senz'altro, dirsi improntata alla tutela del cieco e volta ad pagina 15 di 19 affermare che la mera condizione di cecità non deve essere vista come un impedimento tout court a sottoscrivere, essendo invece necessario specificare, a tutela appunto di chi è affetto da questa inabilità, le ragioni “ulteriori” per le quali il cieco non può sottoscrivere, al di là del fatto in sé della cecità.
Ebbene, da questo principio espresso a tutela del non vedente non può trarsi il convincimento che, invece, dovrebbe considerarsi nullo il testamento non sottoscritto dal vedente pur affetto da gravi problemi alla vista.
È, infatti, una evidente forzatura pretendere di applicare detto principio per sottrarre validità al testamento pubblico di una persona che ha dichiarato di non sottoscrivere per gravi problemi alla vista, quando siffatti problemi alla vista sono stati confermati dalle testimonianze rese e dalla documentazione in atti (modulo di acquisizione del consenso informato per quanto sopra detto).
Peraltro, va ribadito come il requisito formale previsto dall'art. 603 c.c. della sottoscrizione del testatore è stato previsto dal Legislatore per attribuire certezza alla volontà del testatore, con la conseguenza che la falsa attestazione di non poter firmare costituisce elemento sintomatico dell'assenza di volontà di assumersi la paternità delle dichiarazioni contenute nel documento.
Nel caso di specie, premesso che non è stata dimostrata alcuna falsità dell'attestazione di non poter firmare l'atto per gravi disturbi alla vista, risulta, di contro, dimostrata la volontà del testatore di manifestare le proprie ultime volontà
a seguito del decesso della moglie.
Risulta dalle testimonianze rese, infatti, che il fratello di Persona_1 Per_5
a seguito della richiesta del de cuius, aveva riferito di aver egli stesso
[...] contattato telefonicamente il notaio presso lo studio della quale Controparte_4 si era anche recato di persona per far presente l'impossibilità del fratello, intenzionato a fare testamento, di raggiungere lo studio del notaio a causa dei gravi problemi alla vista di cui era afflitto.
Così è stato, appunto, dichiarato dal teste geometra di Testimone_4 Per_1 nonché dal teste , geometra collega di studio di
[...] Testimone_5 Tes_4
e professionista incaricato da di effettuare le pratiche
[...] Persona_1 successorie conseguenti al decesso della moglie , il quale ha anche aggiunto Per_2 di aver appreso personalmente da in tale occasione, della volontà Persona_1
pagina 16 di 19 di quest'ultimo di fare testamento e di avergli, pertanto, consigliato di rivolgersi al notaio CP_4
Non solo.
La già sopra richiamata teste ha dichiarato di essere stata Testimone_2 presente alla telefonata di al notaio a seguito della Persona_5 CP_4 richiesta del fratello di fare testamento e di essere stata ella Persona_1 stessa a trovare il numero del notaio.
Il tenore di siffatte testimonianze, quindi, conferma indubitabilmente la volontà di di fare testamento, con ciò fugando anche il più remoto dubbio – Persona_1 ove mai persistesse a fronte della mancata prova della falsità della dichiarazione – che il de cuius, non sottoscrivendo ma dichiarando di non poter sottoscrivere, non volesse attribuirsi la paternità dell'atto.
Risulta, pertanto, confermato quanto dichiarato al notaio che, nel redigere l'atto pubblico, ha raccolto le dichiarazioni del testatore.
Per tutti i motivi esposti, quindi, la domanda di nullità del testamento pubblico per difetto di sottoscrizione deve essere respinta, così come vanno respinte le conseguenti domande di condanna del alla restituzione dei beni CP_1 ereditari, anche per equivalente con riferimento all'immobile venduto, e al risarcimento dei danni per mancato godimento dei beni ereditari.
2. Resta, pertanto, assorbita, la domanda riconvenzionale proposta dal CP_1 così come la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dal medesimo nei confronti del terzo chiamato, notaio CP_4
3. Le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e il convenuto seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa (da determinarsi tenuto conto della domanda di condanna al pagamento della somma di euro 75.000,00 come da conclusioni dell'attrice in atti) e dell'attività difensiva svolta.
Quanto, invece, alla posizione del terzo chiamato, deve farsi applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato
pagina 17 di 19 in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979).
Nel caso in esame, stante la controvertibilità della questione relativa al momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'illecito commesso dal notaio – se al momento del fatto e, quindi, nella specie, alla data di redazione del testamento pubblico, ovvero al momento in cui il danno risarcibile si manifesta all'esterno come percepibile dal danneggiato per effetto della proposizione dell'istanza di mediazione da parte di
–, la domanda formulata dal convenuto nei confronti del Parte_1 notaio non si appalesa manifestamente infondata né arbitraria.
Ne consegue che, in applicazione del principio di causalità, le spese di lite devono essere poste a carico di parte attrice e liquidate come sopra detto.
Va, pertanto, respinta la domanda formulata dall'attrice di condanna del terzo chiamato per lite temeraria, per aver questi chiesto la condanna proprio dell'attrice alla refusione delle spese di lite in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi euro 14.103,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 1.686,00 per esborsi;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi euro 14.103,00, oltre rimborso Controparte_4 forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 18 di 19 Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 17/07/2024.
Il Giudice rel est. Il Presidente
Dott.ssa Alessia Zampolini dott.ssa Giulia Maria Lignani
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Giulia Maria Lignani Presidente
- dott. Luca Marzullo Giudice
- dott.ssa Alessia Zampolini Giudice rel. est.
Riunito in camera di consiglio del 17/07/2024, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3691 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto "Cause di impugnazione dei testamenti",
Tra
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PG), il 07/03/1943, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bacchetta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG), Via Plinio il
Giovane n. 5, come da delega stesa in calce all'atto di citazione;
Attrice
e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(PG), in data 21/12/1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Bianchi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello (PG), Corso V.
pagina 1 di 19 Emanuele n. 6, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
e
(C.F. Controparte_2 C.F._3
(C.F. CP_3 C.F._4
Convenuti contumaci
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche Controparte_4 C.F._5 disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita 278, come da procura speciale rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in qualità di chiamata all'eredità per successione legittima di Parte_1
ha convenuto in giudizio l'erede testamentario Persona_1 Controparte_1
e, quali chiamati all'eredità per successione legittima, e Controparte_2 CP_3
per sentire dichiarare la nullità ex art. 606 comma 1 c.c. del testamento
[...] pubblico di a rogito del Notaio dott.ssa del Persona_1 Controparte_4
03/04/2002 e, per l'effetto, sentire dichiarare aperta la successione legittima, in luogo di quella testamentaria, in favore degli eredi legittimi, con condanna del convenuto alla restituzione di tutti i beni caduti in Controparte_1 successione, nonché di tutti i frutti naturali e civili percepiti dalla data di apertura della successione a quella di effettivo rilascio, oltre al risarcimento danni per mancato godimento dei beni, nonché la condanna alla restituzione dell'equivalente monetario della vendita del cespite immobiliare sito in Città di
Castello, Via Machiavelli n. 14, pari ad euro 75.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data di apertura della successione al saldo effettivo.
Ha rappresentato l'attrice di essere nipote del GE. – deceduto in Persona_1 data 14/04/2002 senza lasciare né moglie, a lui premorta, né figli – e di essere pagina 2 di 19 stata ingiustamente allontanata dallo zio, del quale era la preferita, dopo che nella vita di quest'ultimo si è insinuato un lontano parente, appunto CP_1
il quale avrebbe raccontato al GEerale che l'attrice sparlava di lui in
[...] pubblico, attribuendogli un'amante e offuscandone l'immagine di uomo integerrimo e leale.
Secondo la ricostruzione dei fatti di parte attrice, dopo il decesso della moglie
, avvenuto il 09/02/2002, le condizioni psico-fisiche del de cuius erano Per_2 notevolmente peggiorate, tanto che, nella notte del 9/03/2002, il GEerale si era affacciato dalla finestra mezzo nudo urlando al punto che i vicini furono costretti a chiamare le forze dell'ordine.
Non solo.
Nell'anno del decesso, avvenuto appunto il 12/04/2002, il GEerale era stato costretto a numerosi ricoveri ospedalieri nel reparto di medicina, cardiologia e urologia.
Il giorno successivo alla redazione del testamento del 3/04/2002 – ha proseguito l'attrice – subiva un ultimo ricovero ospedaliero e, nell'occasione, Persona_1 apponeva la propria firma in calce alla dichiarazione di acquisizione del consenso informato per l'anestesia e l'intervento al quale si sarebbe dovuto sottoporre.
Sulla scorta di queste premesse fattuali, ha sostenuto la Parte_1 nullità del testamento pubblico redatto dal Notaio per difetto di un CP_4 requisito essenziale ai sensi dell'art. 606 comma 1 c.c., ovvero la sottoscrizione del testatore, dovendosi ritenere non veridico quanto riportato nel testamento stesso, ovvero che il testatore non fosse in grado di sottoscrivere di suo pugno le sue dichiarazioni di ultima volontà in quanto affetto da gravi disturbi alla vista, atteso che il GEerale, seppur effettivamente avesse un visus ridotto e fosse costretto a indossare occhiali dalle lenti visibilmente spesse e scure, in realtà non era affetto da alcuna patologia e da alcun impedimento alla sottoscrizione.
Ad avviso dell'attrice, quindi, la mancanza della sottoscrizione rileverebbe tanto sotto il profilo formale, mancando un requisito previsto dalla legge ad substantiam, quanto come fatto dal quale inferire la mancanza della volontà testamentaria.
pagina 3 di 19 Parte attrice ha, poi, domandato, oltre alla declaratoria di nullità del testamento con conseguente apertura della successione legittima e restituzione dei beni caduti in successione e dei frutti naturali e civili, la condanna del al CP_1 risarcimento del danno per mancato godimento dei beni e al pagamento dell'equivalente monetario della vendita di uno dei cespiti immobiliari dell'asse ereditario, pari al prezzo di vendita di euro 75.000,00.
Si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la prescrizione del diritto dell'attrice di accettare l'eredità, per decorrenza del termine decennale ex art. 480 c.c. e, conseguentemente,
l'inammissibilità della domanda di nullità del testamento per carenza di interesse, ovvero l'inammissibilità dell'azione di petizione ereditaria in ragione della prescrizione del diritto di accettare l'eredità essendo questo presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 533 c.c., nonché la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ove la domanda di restituzione non fosse qualificata come azione di petizione ereditaria.
Nel merito, ha chiesto di rigettare la domanda di nullità del testamento pubblico, ritenendo che era effettivamente impossibilitato a sottoscrivere il Persona_1 testamento, a nulla rilevando la sottoscrizione del modulo di consenso informato a trattamenti chirurgici, in quanto effettuata mediante la guida materiale del a fronte dell'insistenza del medico che aveva predisposto l'informativa, CP_1 il quale pretendeva che il apponesse almeno uno scarabocchio, pur Per_1 avendo questi rappresentato i gravi disturbi alla vista di cui era affetto.
In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto il rigetto della domanda di restituzione dei frutti naturali e civili e del risarcimento del danno, avendo posseduto i beni ereditari in buona fede, ai sensi degli artt.
1147 e 1148 c.c.
In via subordinata riconvenzionale, ha chiesto che sia accertato il proprio diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 1149 c.c. e delle riparazioni, migliorie ed addizioni effettuate ai sensi dell'art. 1150 c.c., con conseguente condanna degli eredi legittimi alla restituzione delle somme dovute, quantificate in euro
600.000,00, con diritto del a ritenere i beni ereditari fino al rimborso. CP_1
pagina 4 di 19 Sempre in via subordinata, in caso di condanna, ha chiesto di essere manlevato dalla terza chiamata in causa Dott.ssa Notaio rogante il Controparte_4 testamento pubblico, con condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti, ritenendo sussistente la responsabilità professionale della medesima.
Regolarmente chiamata in giudizio, si è costituita la quale ha Controparte_4 eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in capo a CP_1
sia sotto il profilo extracontrattuale, sia sotto il profilo contrattuale,
[...] essendo il testamento pubblico stato redatto il 03/04/2002, mentre la contestazione del preteso inadempimento veniva sollevata solo con la notifica della chiamata in causa del terzo.
Ha poi negato la sussistenza della lamentata responsabilità, sull'assunto che la stessa avrebbe correttamente dato applicazione all'art. 603 comma 3 c.c. in presenza della dichiarazione del testatore di essere impossibilitato a scrivere il testamento con firma chiara e leggibile a causa dei gravi disturbi alla vista.
All'udienza di comparizione delle parti del 21/03/2017, il precedente Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di e i quali, CP_3 Controparte_2 pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 1), 2), 3) c.p.c., con ordinanza del 18/01/2018, il precedente giudice istruttore, respinte le eccezioni preliminari del convenuto di inammissibilità della domanda attorea e di prescrizione della stessa, ha istruito la causa a mezzo prova per testi.
All'esito, mutata la persona del giudice istruttore, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/12/2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• L'attrice, come da note del 06/12/2023, ossia: “in via preliminare di merito: per le ragioni in atti - respingere tutte le eccezioni di prescrizione, e quelle connesse di inammissibilità per difetto di interesse, sollevate dal convenuto
in via preliminare di merito, siccome infondate;
- preso e Controparte_1 dato atto che l'azione di petizione di eredità ex art. 533 c.c. non è stata spiegata, respingere siccome infondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione stessa;
- preso e dato atto che l'azione di ripetizione dell'indebito
pagina 5 di 19 non è stata spiegata respingere la relativa eccezione di prescrizione siccome infondata. Nel merito In via principale a) dichiarare la nullità ex art. 606 co.
1 c.c. del testamento pubblico del GE. , rogito D.ssa Persona_1
, Notaio in Città di Castello, in data 03/04/2002 , annotato Controparte_4 al n. 97 Rep. Atti di ultima volontà del 03/04/02, pubblicato in data 3 maggio 2002 , registrato in data 07/05/2002 al n. 363 serie 1V ; b) dichiarare, per l'effetto, aperta la successione legittima in luogo di quella testamentaria, in favore degli eredi legittimi;
c) dichiarare , ancora per
l'effetto: - il convenuto , immessosi nel possesso dei beni Controparte_1 ereditari in virtù del testamento nullo, tenuto alla restituzione in favore degli eredi legittimi di tutti i beni caduti in successione e di tutti i frutti naturali e civili percepiti dalla data di apertura della successione a quella di effettivo rilascio, nonché al risarcimento dei danni per mancato godimento dei beni da parte degli eredi legittimi ed al risarcimento per equivalente per la vendita del cespite immobiliare descritto nella premessa dell'atto di citazione, pari ad euro 75.00000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data di apertura della successione al saldo effettivo;
demandando l'esatta indicazione dei beni oggetto di rilascio e la quantificazione dei danni e dei frutti a separato eventuale giudizio da intraprendersi da parte degli eredi legittimi che avranno accettato l'eredità devoluta ab intestato;
d) condannare il terzo chiamato per Controparte_4 le ragioni esplicitate all'udienza del 27 marzo 2017 e ribadite nella memoria ex art. 183 co. 6 n° 1) c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria nei confronti dell'attrice, da liquidarsi in via equitativa ex art. 96.c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”;
• il convenuto con note del 04/12/2023, insistendo per Controparte_1
l'ammissione delle prove richieste e non ammesse, come da memoria ex art
183, co. 6 c.p.c. n. 1, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE GRADATIM NEL MERITO: - accertare
e dichiarare, per le ragioni di cui al punto I) della premessa di cui all'atto di citazione, la prescrizione del diritto in capo all'attrice e, in ogni caso, in capo ad ogni eventuale erede legittimo del de cuius di accettare Persona_1
pagina 6 di 19 l'eredità per decorrenza del termine decennale ex art. 480 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto II) della premessa di cui all'atto di citazione, l'inammissibilità della domanda di nullità del testamento per carenza di interesse in capo all'attrice stante l'intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità; - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto III) della premessa di cui all'atto di citazione, l'inammissibilità dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c.; - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto IV) della premessa di cui all'atto di citazione,
l'intervenuta prescrizione in capo all'attrice e, in ogni caso, in capo ad ogni presunto erede legittimo del de cuius del diritto a Persona_1 promuovere l'azione di ripetizione dell'indebito per effetto della declaratoria di nullità del titolo sulla cui base l'odierno convenuto si è immesso nel possesso dei beni ereditari;
NEL MERITO In via principale: - per le ragioni esposte nell'atto di citazione, rigettare integralmente tutte le domande proposte nel presente giudizio nei confronti di in quanto Controparte_1 totalmente infondate sia in fatto che in diritto e/o comunque non provate;
In via meramente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento per cui è causa e di restituzione dei beni ereditari, rigettare quella volta ad ottenere la restituzione dei frutti naturali e civili nonché l'ulteriore domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni stante l'applicazione, al caso di specie, degli artt. 1147 e 1148 c.c., richiamati dall'art. 535 c.c., in tema di possesso in buona fede;
IN VIA RICONVENZIONALE, MA SEMPRE SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento per cui è causa e di restituzione dei beni ereditari, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto II), lett. a) della premessa dell'atto di citazione, il diritto in capo a al Controparte_1 rimborso delle spese di cui all'art. 1149 c.c. e per le riparazioni di cui all'art.
1150 c.c. e, per l'effetto, condannare l'attrice, in qualità di erede legittima del de cuius e gli altri eventuali eredi legittimi di quest'ultimo Persona_3 comunque convenuti in giudizio, al rimborso, in favore di Controparte_1 delle sopra citate spese nella misura che verrà dimostrata in corso di causa,
pagina 7 di 19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data in cui le citate spese sono state sostenute dal convenuto sino al saldo effettivo;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento per cui è causa e di restituzione dei beni ereditari, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto II), lett. a) della premessa dell'atto di citazione, il diritto in capo a alla corresponsione delle Controparte_1 indennità per le addizioni e i miglioramenti arrecati ai beni ereditari anche ex art. 1150 c.c. e, per l'effetto, condannare l'attrice, in qualità di erede legittima del de cuius e gli altri eventuali eredi legittimi di Persona_3 quest'ultimo comunque convenuti in giudizio, alla corresponsione, in favore di
delle sopra citate indennità in una misura pari Controparte_1 all'aumento di valore conseguito dai beni ereditari per effetto di tali addizioni
e miglioramenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data in cui sono state sostenute dal convenuto le singole spese per la realizzazione delle citate addizioni e dei citati miglioramenti sino al saldo effettivo;
in caso di accoglimento delle domande riconvenzionali che precedono: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1152 c.c., per le ragioni esposte al punto II), lett. b) della premessa dell'atto di citazione, il diritto di di ritenere i beni ereditari fino al momento del rimborso in Controparte_1 proprio favore - da parte dell'attrice e/o degli altri eredi legittimi del de cuius
- delle spese di cui all'art. 1149 c.c. e della corresponsione Persona_1 delle indennità per le addizioni e i miglioramenti di cui all'art. 1150 c.c.;
DOMANDA SVOLTA NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA - nella denegata e non creduta ipotesi in cui trovassero accoglimento la domanda di nullità del testamento pubblico per cui è causa nonché la domanda di petizione ereditaria o comunque quella di restituzione dei beni ereditari in favore degli eredi legittimi, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento de danno, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Notaio rogante l'atto pubblico per cui è causa, ovvero della dr.ssa Notaio in Città di Castello e, per Controparte_4
l'effetto, ritenere la medesima obbligata a manlevare e tenere indenne il convenuto da qualunque pronuncia allo stesso Controparte_1
pagina 8 di 19 sfavorevole e, per l'ulteriore effetto, condannare il Notaio, dr.ssa CP_4
al risarcimento di tutti i danni che dovesse subire
[...] Controparte_1 per effetto della declaratoria di nullità del testamento pubblico e della conseguente condanna alla restituzione dei beni ereditari in favore degli eredi legittimi del de cuius il tutto aumentato degli interessi e Persona_1 della rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo;
in ogni caso: con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario, il tutto gravato d'Iva e Cap come per Legge”;
• la dott.ssa con note scritte del 21/11/2023, come da Controparte_4 memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c. datata 27/06/2017, ovvero:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare nel merito, accertare e dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno preteso dal Sig. nei confronti Controparte_1 della dott.ssa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2935, Controparte_4
2946, 2947 c.c.; In via principale nel merito, respingere tutte le domande proposte nei confronti del notaio dott.ssa in quanto Controparte_4 infondate in fatto e diritto per tutto quanto esposto;
solo in via di mero subordine liquidare i soli danni causalmente ricollegabili in via diretta al dedotto (e negato) inadempimento ex artt 1223/1125 cc;
in tutte le ipotesi principali, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio liquidate nella misura massima ai sensi del D.M. 55/2014 'nei confronti di chi di ragione”.
Il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali, mentre solo e hanno depositato le memorie di replica. Parte_1 Controparte_1
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1. A prescindere dalla fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità da cui discenderebbe – a detta del convenuto – la carenza di interesse all'azione di nullità del testamento ovvero l'inammissibilità dell'azione di petizione ereditaria – nonché dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ove l'azione di restituzione dei beni ereditari non fosse pagina 9 di 19 qualificata come azione di petizione ereditaria (eccezioni da intendersi in questa sede assorbite per quanto di seguito si dirà), la domanda è infondata nel merito.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 603 c.c. stabilisce che il testamento pubblico deve indicare, oltre al luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, anche la sottoscrizione del testatore, del notaio e dei testimoni.
Aggiunge che se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
I requisiti di regolarità formale posti dall'art. 603 c.c. attengono a disposizioni legali inderogabili, informate al principio del formalismo testamentario, come normalmente avviene in materia successoria, ove la ricerca dell'effettiva volontà del testatore e il principio del favor testamenti costituiscono criteri ermeneutici per individuare l'intento negoziale, ma non sopperiscono a deficienze formali.
In quest'ambito, la sottoscrizione del testamento risponde all'esigenza che vi sia assoluta certezza della riconducibilità delle disposizioni testamentarie alla persona del testatore e del fatto che quest'ultimo se ne sia assunto la paternità e la responsabilità in modo inequivocabile.
Può dirsi, quindi, che qualora eccezionalmente il testatore non possa firmare l'atto o possa farlo solo con grave difficoltà devono comunque osservarsi le formalità prescritte, ovvero la dichiarazione da parte del testatore della causa che gli impedisce di apporre la propria sottoscrizione e la specifica menzione da parte del notaio della dichiarazione medesima.
Secondo, però, la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente il rispetto della regolarità formale del negozio testamentario, poiché l'osservanza dei requisiti formali prescritti deve corrispondere alla situazione reale del testatore.
In particolare, ad avviso della Suprema Corte “nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante, ai sensi dell'art.
603 cod. civ., una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (nella specie la condizione di analfabeta) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento per difetto di un requisito formale” (cfr. Cass. Civ. Sez. II,
Sentenza n. 27824 del 21/11/2008, Rv. 605905).
pagina 10 di 19 L'atto del testatore che dichiari falsamente di non poter sottoscrivere il testamento può considerarsi manifestazione dell'intento di non testare.
Ed infatti, la sottoscrizione della parte è surrogabile dalla dichiarazione di non poter sottoscrivere resa dalla parte stessa al notaio e da questi menzionata nel rogito, ma, qualora la veridicità della dichiarazione di impedimento o di grave difficoltà sia contestata, il giudice non può limitarsi a constatare la formale presenza del surrogato della sottoscrizione, dovendo accertare, invece, se sussista la dedotta falsità della causa impeditiva e se essa costituisca, di per sé o in concorso con altre circostanze, indice del rifiuto della parte di approvare il contenuto negoziale del documento (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 20209 del 16/11/2012, Rv. 624039).
La causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto deve essere costituita da qualsiasi impedimento fisico o anche psichico-emotivo, pure temporaneo.
In definitiva, quindi, ai fini dell'osservanza della norma di cui all'art. 603 comma
3 c.c., non è sufficiente che il notaio abbia fatto menzione nel testamento della dichiarazione del testatore riguardante la causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto, ma occorre anche che tale causa esista nella realtà.
Trattandosi di una questione fattuale, il relativo accertamento compete al giudice del merito e, in quanto tale, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e immune da vizi logici.
Nel caso di specie, risulta dal testamento pubblico la dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere il testamento in quanto affetto da gravi disturbi alla vista e non è in discussione tra le parti che fosse effettivamente Persona_1 affetto da problemi di vista, avendo la stessa attrice rappresentato, nell'atto di citazione, che, nella fase finale della propria vita, il de cuius aveva un visus ridotto, tanto da necessitare di indossare occhiali dalle lenti spesse e scure.
Ciò nonostante, secondo la prospettazione di parte attrice, tale visus ridotto non avrebbe impedito a di essere autonomo nello svolgimento delle Persona_1 proprie occupazioni e di apporre la propria sottoscrizione, come infatti aveva fatto in occasione della firma del modulo di acquisizione del consenso informato alla sottoposizione ad intervento chirurgico il giorno dopo la redazione del testamento e come aveva fatto anche in occasione della firma di taluni documenti portati alla pagina 11 di 19 sua attenzione dal consulente finanziario poco prima della redazione del testamento.
Proprio per questa ragione, ad avviso di parte attrice, non sussisterebbe la causa impeditiva alla sottoscrizione, non essendo il visus ridotto, appunto, ragione sufficiente a privare il ella possibilità di apporre la propria sottoscrizione Per_1 al documento, con la conseguenza che il testamento mancherebbe di un requisito formale indispensabile, ovvero la sottoscrizione del testatore, idoneo a renderlo nullo ai sensi dell'art. 606 c.c.
La tesi non merita condivisione.
Innanzitutto, giova ribadire come, ai sensi dell'art. 603 c.c., la sostituzione della sottoscrizione con la dichiarazione non necessariamente presuppone che il testatore non sia in grado di sottoscrivere il documento, avendo il legislatore equiparato alla condizione di impossibilità a sottoscrivere anche l'ipotesi in cui il testatore può sottoscrivere il documento solo con gravi difficoltà.
Ed infatti, l'art. 603 c.c. dispone che “se il testore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto”.
Ne discende, quindi, che non è necessario il ricorrere di un fatto che renda impossibile la sottoscrizione del testamento per poter surrogare la sottoscrizione con la dichiarazione, ma è sufficiente che il testatore si trovi in condizione di grave difficoltà a firmare.
Ebbene, risulta da plurimi elementi che, al momento della redazione del testamento, questa grave difficoltà alla vista effettivamente sussistesse.
In primo luogo, ribadito che è pacifico che fosse affetto da Persona_1 disturbi alla vista che lo costringevano ad indossare occhiali dalle lenti spesse e scure, le prove testimoniali danno conto che quest'ultimo da diversi giorni prima della redazione del testamento volesse stare in ambienti privi di luce, sia naturale che artificiale, e che il giorno in cui ha dettato le sue ultime volontà si trovava nella propria stanza da letto e aveva chiesto che la camera rimanesse in penombra, tanto da indurre il notaio a posizionarsi vicino alla porta d'ingresso al fine di poter usufruire di un po' di luce per scrivere.
pagina 12 di 19 Le suddette circostanze sono state confermate dai testi escussi Tes_1
la quale ha dichiarato di conoscere la famiglia del de cuius da circa
[...] quaranta anni e di recarsi sempre a casa dello stesso per assisterlo, e Tes_2
incaricata dal fratello di per circa un mese e mezzo o due
[...] Persona_1 prima della morte di fargli assistenza notturna e, qualche volta, anche diurna, alternandosi con Testimone_1
Entrambe hanno dichiarato – e la circostanza risulta anche dal testamento pubblico – di essere state presenti al momento della redazione del testamento del di aver sottoscritto come testimoni lo stesso. Per_1
L'esigenza manifestata dal di stare in ambienti privi di luce, sia naturale Per_1 che artificiale, da diversi giorni prima della redazione del testamento è stata poi confermata anche dal teste sentito all'udienza del 7/11/2018, il Testimone_3 quale ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto, conoscente di vecchia data del de cuius perché andava a caccia nella sua tenuta, lo andava spesso a trovare a casa, avendo con lui instaurato un buon rapporto.
Inoltre, anche il notaio in occasione dell'interrogatorio formale Controparte_4 dalla medesima reso, ha dichiarato che il al momento della redazione del Per_1 testamento, era a letto e aveva manifestato esplicitamente la sua impossibilità a sottoscrivere il testamento perché in quel momento afflitto da disturbi alla vista.
In secondo luogo, la grave difficoltà a sottoscrivere risulta dimostrata anche da quella stessa circostanza che parte attrice assume essere elemento presuntivo dell'inesistenza dell'impedimento, ovvero il fatto che il giorno successivo alla redazione del testamento, aveva sottoscritto il modulo del Persona_1 consenso informato a sottoporsi a trattamento chirurgico.
Ebbene, dall'esame della firma apposta sul modulo del consenso informato in atti, si apprezza chiaramente il tratto tremolante della sottoscrizione e il fatto che quest'ultima non sia stata apposta nello spazio dedicato, ovvero sulla linea dritta lasciata libera per la sottoscrizione dopo le parole “firma del paziente/genitore/tutore”, avendo piuttosto il iniziato a scrivere il proprio Per_1 nome immediatamente sopra la parola “tutore” procedendo in altezza, sino ad andare ad incrociare la linea orizzontale soprastante dedicata alle “osservazioni”.
pagina 13 di 19 È, allora, evidente come proprio la modalità in cui ha apposto la propria firma sul modulo di acquisizione del consenso informato manifesti la grave difficoltà del a firmare, avendo – come detto – apposto una sottoscrizione dal tratto Per_1 indubitabilmente tremolante e fuori dallo spazio dedicato.
Se, quindi, la circostanza di aver apposto la firma sul modulo del consenso informato può essere considerata indice della possibilità per il di firmare, Per_1 ciò non toglie che la modalità di apposizione della firma dimostri, altrettanto, che lo stesso avesse gravi difficoltà a farlo.
Essendo, quindi, sufficiente la sussistenza di una grave difficoltà perché alla sottoscrizione del testamento pubblico possa essere sostituita, ai fini della validità dell'atto, la dichiarazione del testatore di non poter firmare, non vi è dubbio nel caso in esame che il testamento debba essere considerato valido.
Non rileva, pertanto, nemmeno la circostanza che avesse, dopo la Persona_1 morte della moglie, sottoscritto non meglio precisati documenti, come dichiarato dal consulente finanziario sentito come testimone all'udienza del Persona_4
7/11/2018.
Anche a voler ritenere, come sostiene parte attrice, che presumibilmente l'incontro tra il consulente finanziario e il vi sia stato tra il 9/03/2002, Per_1 data in cui il è stato condotto dalla propria abitazione con Per_1
l'autoambulanza all'ospedale, e il 4/04/2002, data dell'ultimo ricovero, va detto che non è comunque possibile meglio collocare temporalmente quando effettivamente siffatti documenti siano stati firmati da non Persona_1 avendo il teste riferito la data in cui si è recato presso l'abitazione del de cuius.
Non vi è prova, pertanto, che il avesse redatto i documenti per il Per_1 consulente finanziario proprio nei giorni in cui, secondo le testimonianze rese dagli altri testi, il de cuius aveva accusato più intensi disturbi che lo avevano portato a non sopportare la luce naturale e artificiale e a preferire ambienti bui.
Ed infatti, la testimonianza del il quale ha dichiarato che il non Per_4 Per_1 aveva avuto, nell'occasione, problemi di firma, non è idonea a far presumere che anche in occasione della redazione del testamento il non accusasse Per_1 difficoltà visive ai fini della sottoscrizione del documento, attesa, appunto, la prova raggiunta della volontà del tanto il giorno della redazione del Per_1
pagina 14 di 19 testamento pubblico quanto nei giorni precedenti, di rimanere in penombra ed evitare l'esposizione a luce naturale o artificiale per i disturbi visivi dal medesimo accusati.
A questo punto, va dato atto anche della tesi di parte attrice che – muovendo dal principio espresso da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito per il quale non sarebbe valido, per difetto di sottoscrizione, il testamento pubblico in cui viene riportata la dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere in quanto cieco – sostiene che se non è sufficiente, ai fini della validità del testamento pubblico, la dichiarazione di non poter firmare perché cieco, dovendosi dimostrare la concreta correlazione tra tale status e l'effettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma, a fortiori non potrebbe dirsi sufficiente la dichiarazione di non poter firmare perché affetto da disturbi alla vista.
In altre parole, secondo la prospettazione di parte attrice, se può firmare il cieco, può senz'altro firmare anche il non cieco, ancorché affetto da disturbi alla vista.
L'argomento, seppur in qualche modo suggestivo, non coglie nel segno.
Le disposizioni della legge 3 febbraio 1975 n. 18, “Provvedimenti a favore dei ciechi” sono norme dettate a favore dei soggetti affetti da tale forma di inabilità e sono volte a evitare che la condizione di cecità sia ex se sufficiente a impedire al cieco l'apposizione della firma, prevedendo, invece, come la sottoscrizione apposta dal cieco sia vincolante e prevedendo, altresì, la possibilità per il cieco di farsi assistere da persona di sua fiducia ovvero di sostituire, ove non sia in grado di firmare, la sottoscrizione con un segno di croce oppure con la dichiarazione
“impossibilitato a sottoscrivere”.
In altre parole, la normativa consente al cieco di sottoscrivere un documento, rendendo l'atto sottoscritto vincolante e, sempre in un'ottica di favore per i ciechi, ammette la possibilità di loro assistenza nella redazione degli atti e di sostituzione della sottoscrizione con segni grafici o dichiarazioni di impossibilità a sottoscrivere.
Così correttamente interpretata la normativa, è evidente che la giurisprudenza che considera nullo il testamento se contenente la mera dichiarazione di essere non vedente deve, senz'altro, dirsi improntata alla tutela del cieco e volta ad pagina 15 di 19 affermare che la mera condizione di cecità non deve essere vista come un impedimento tout court a sottoscrivere, essendo invece necessario specificare, a tutela appunto di chi è affetto da questa inabilità, le ragioni “ulteriori” per le quali il cieco non può sottoscrivere, al di là del fatto in sé della cecità.
Ebbene, da questo principio espresso a tutela del non vedente non può trarsi il convincimento che, invece, dovrebbe considerarsi nullo il testamento non sottoscritto dal vedente pur affetto da gravi problemi alla vista.
È, infatti, una evidente forzatura pretendere di applicare detto principio per sottrarre validità al testamento pubblico di una persona che ha dichiarato di non sottoscrivere per gravi problemi alla vista, quando siffatti problemi alla vista sono stati confermati dalle testimonianze rese e dalla documentazione in atti (modulo di acquisizione del consenso informato per quanto sopra detto).
Peraltro, va ribadito come il requisito formale previsto dall'art. 603 c.c. della sottoscrizione del testatore è stato previsto dal Legislatore per attribuire certezza alla volontà del testatore, con la conseguenza che la falsa attestazione di non poter firmare costituisce elemento sintomatico dell'assenza di volontà di assumersi la paternità delle dichiarazioni contenute nel documento.
Nel caso di specie, premesso che non è stata dimostrata alcuna falsità dell'attestazione di non poter firmare l'atto per gravi disturbi alla vista, risulta, di contro, dimostrata la volontà del testatore di manifestare le proprie ultime volontà
a seguito del decesso della moglie.
Risulta dalle testimonianze rese, infatti, che il fratello di Persona_1 Per_5
a seguito della richiesta del de cuius, aveva riferito di aver egli stesso
[...] contattato telefonicamente il notaio presso lo studio della quale Controparte_4 si era anche recato di persona per far presente l'impossibilità del fratello, intenzionato a fare testamento, di raggiungere lo studio del notaio a causa dei gravi problemi alla vista di cui era afflitto.
Così è stato, appunto, dichiarato dal teste geometra di Testimone_4 Per_1 nonché dal teste , geometra collega di studio di
[...] Testimone_5 Tes_4
e professionista incaricato da di effettuare le pratiche
[...] Persona_1 successorie conseguenti al decesso della moglie , il quale ha anche aggiunto Per_2 di aver appreso personalmente da in tale occasione, della volontà Persona_1
pagina 16 di 19 di quest'ultimo di fare testamento e di avergli, pertanto, consigliato di rivolgersi al notaio CP_4
Non solo.
La già sopra richiamata teste ha dichiarato di essere stata Testimone_2 presente alla telefonata di al notaio a seguito della Persona_5 CP_4 richiesta del fratello di fare testamento e di essere stata ella Persona_1 stessa a trovare il numero del notaio.
Il tenore di siffatte testimonianze, quindi, conferma indubitabilmente la volontà di di fare testamento, con ciò fugando anche il più remoto dubbio – Persona_1 ove mai persistesse a fronte della mancata prova della falsità della dichiarazione – che il de cuius, non sottoscrivendo ma dichiarando di non poter sottoscrivere, non volesse attribuirsi la paternità dell'atto.
Risulta, pertanto, confermato quanto dichiarato al notaio che, nel redigere l'atto pubblico, ha raccolto le dichiarazioni del testatore.
Per tutti i motivi esposti, quindi, la domanda di nullità del testamento pubblico per difetto di sottoscrizione deve essere respinta, così come vanno respinte le conseguenti domande di condanna del alla restituzione dei beni CP_1 ereditari, anche per equivalente con riferimento all'immobile venduto, e al risarcimento dei danni per mancato godimento dei beni ereditari.
2. Resta, pertanto, assorbita, la domanda riconvenzionale proposta dal CP_1 così come la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dal medesimo nei confronti del terzo chiamato, notaio CP_4
3. Le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e il convenuto seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa (da determinarsi tenuto conto della domanda di condanna al pagamento della somma di euro 75.000,00 come da conclusioni dell'attrice in atti) e dell'attività difensiva svolta.
Quanto, invece, alla posizione del terzo chiamato, deve farsi applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato
pagina 17 di 19 in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979).
Nel caso in esame, stante la controvertibilità della questione relativa al momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'illecito commesso dal notaio – se al momento del fatto e, quindi, nella specie, alla data di redazione del testamento pubblico, ovvero al momento in cui il danno risarcibile si manifesta all'esterno come percepibile dal danneggiato per effetto della proposizione dell'istanza di mediazione da parte di
–, la domanda formulata dal convenuto nei confronti del Parte_1 notaio non si appalesa manifestamente infondata né arbitraria.
Ne consegue che, in applicazione del principio di causalità, le spese di lite devono essere poste a carico di parte attrice e liquidate come sopra detto.
Va, pertanto, respinta la domanda formulata dall'attrice di condanna del terzo chiamato per lite temeraria, per aver questi chiesto la condanna proprio dell'attrice alla refusione delle spese di lite in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi euro 14.103,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro 1.686,00 per esborsi;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi euro 14.103,00, oltre rimborso Controparte_4 forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 18 di 19 Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 17/07/2024.
Il Giudice rel est. Il Presidente
Dott.ssa Alessia Zampolini dott.ssa Giulia Maria Lignani
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