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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio
Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1271/2023 promossa da ora in liquidazione volontaeia, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Valentina Centi e l'avv. Federico
Vincenti
Attore Opponente
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1
con l'avv. Monica Cionini e con l'avv. Andrea Rocchi Controparte_2
Convenuto opposto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 8.5.2025
dai procuratori di parte attrice opponente:
Piaccia all' Ecc.mo Giudice Istruttore del Tribunale adito, contraris reiectis:
1 1) Nel merito, in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo
e/o illegittimo il Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi esposti nel corpo
del presente atto, dichiarando contestualmente, con sentenza costitutiva, la
risoluzione del contratto intercorso tra le parti, ex art. 1467 Cod. Civ.,
dichiarando che null'altro deve la società alla società Parte_1 CP_1
per i motivi di cui in premessa, in virtù della compensazione tra gli
[...]
acconti ricevuti e le forniture effettuate. In ogni caso, con vittoria di spese e
competenze legali di causa a favore degli Scriventi Procuratori che si
dichiarano antistatari".
Dai procuratori del convenuto opposto:
“L'On.le Tribunale adito Voglia:
- in via principale, nel merito, respingere l'opposizione ex adverso promossa
poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua
parte il decreto ingiuntivo opposto n. 173/2023, emesso dal Tribunale di Li-
vorno in data 15.02.2023 (causa n. 331/2023 RG);
- in subordine, nel merito, accertare e dichiarare comunque, anche nella de-
negata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accertare la
sussistenza dei presupposti per la risoluzione ex art. 1467 c.c. così come in-
vocata da controparte, il diritto di per i motivi tutti meglio espo- CP_1
sti in premessa, alla restituzione del maggior importo di €.16.506,60 rispetto
a quanto dovuto a fronte della merce effettivamente consegnatale, e conse-
guentemente condannare al versamento di detto importo in favore Pt_1
della stessa CP_1
2 - in via ulteriormente subordinata, nel merito, condannare al versa- Pt_1
mento in favore della stessa dell'importo di €.16.506,60, stan- CP_1
te il formale ed espresso riconoscimento del debito proveniente da Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 173/2023, emesso dal
Tribunale di Livorno in data 15.02.2022 contro quest'ultima Parte_1
conveniva in giudizio la società chiedendo l'annullamento Controparte_1
e/o la nullità e/o la revoca e/o l'inefficacia dello stesso unitamente al non versamento a della somma ingiunta per ritenuta Controparte_1
compensazione tra acconti versati e forniture consegnate. Si costituiva quindi la società contestando integralmente le richieste Controparte_1
dell'attore opponente ed insistendo sulla conferma del D.I. opposto e,
comunque, sulla restituzione dell'importo di €.16.506,60 (importo ingiunto),
già oggetto di riconoscimento del credito in favore di come Controparte_1
da mail a firma dell'opponente (mail dell'11.10.2022) acquisita agli atti.
La vicenda appare per vero pacifica e non contestata dalle parti. In data
27.6.2022 e 27.7.2022, stipulava con due contratti Parte_1 Controparte_1
di fornitura per un totale di 267 lastre al prezzo unitario di euro 220,00 oltre iva. corrispondeva a titolo di caparra confirmatoria l'importo di CP_1
euro 55.156,20 iva compresa. Sennonché rimaneva parzialmente Parte_1
inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali, consegnando soltanto
3 144 lastre sulle 267 pattuite, per un valore complessivo di euro 38.649,60.
Quanto alla fornitura della merce rimanente, ne condizionava la Parte_1
consegna alla modifica del prezzo pattiziamente stabilito, che avrebbe dovuto essere aumentato a euro 330,00 oltre iva. rifiutava la Controparte_1
proposta. acconsentiva quindi alla restituzione della caparra Parte_1
confirmatoria per l'importo di euro 16.506,60, come dalla summenzionata mail del 11.10.2022; importo che però non è mai stato corrisposto alla committente.
Tutto ciò promesso, le richieste di non possono essere accolte, Parte_1
stante la non configurabilità – nel caso di specie – dell'invocata fattispecie di cui all'art. 1467 c.c.. Ai sensi della citata norma, l'eccessiva onerosità
sopravvenuta rileva in quanto dovuta ad avvenimenti straordinari ed imprevedibili. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere non applicabile la disposizione qualora gli aggravi economici rientrino nella normale alea del contratto, dipendano cioè da ordinarie e prevedibili fluttuazioni del mercato, come nel caso della variazione del costo dell'energia elettrica ovvero di quello delle forniture necessarie per la produzione della merce. Siffatti giustificativi, addotti da a Parte_1
fondamento delle proprie richieste, ad avviso di questo Giudice non integrano l'istituto di cui all'art. 1467 c.c., non essendo la fattispecie sussumibile nella norma de qua. E', in sostanza, convincimento di questo
Giudice che gli eventi dedotti dall'attrice opponente rientrino nella normale alea contrattuale da rischio di impresa, essendo valutazioni che ben
4 avrebbero potuto essere compiute al momento della conclusione dei due contratti.
D'altra parte, è costante insegnamento della Suprema Corte che “nei
contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata o periodica o
differita, ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il
valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti
nell'alea normale del contratto, che ciascun contraente deve aver ben
presente al momento della stipulazione, alla stregua della dovuta diligenza.
Ne consegue, quindi, che la sopravvenienza di circostanze prevedibili che
rendano eccessivamente gravoso - e pertanto inesigibile - l'adempimento
della prestazione non assume alcun rilievo, vertendosi in tal caso non già in
tema di alterazione dell'economia contrattuale bensì d'inadempimento“ (così
Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12235; conforme, più di recente, Cass. civ.,
Sez. 2, n. 27152 del 22/09/2023, Rv. 668984 - 01, secondo cui ”l'eccessiva
onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi
dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul
sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della
normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà,
connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base
all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità,
suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi
quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la
loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento
5 alla fenomenologia della conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di fornitura di mais
stipulato il 7 agosto 2008, aveva escluso che il calo repentino del prezzo del
prodotto in misura del 40% tra il mese di luglio e quello di agosto dello
stesso anno potesse considerarsi evento straordinario ed imprevedibile, sul
rilievo che l'acquirente, stabilmente operante nel settore, fosse già a
conoscenza, nel periodo di riferimento, della tendenza al ribasso dei prezzi
di mercato)”).
Alla luce di quanto osservato, questo Giudice non ritiene pertanto raggiunta la prova, gravante sull'eccipiente, dell'eccessiva onerosità sopravvenuta.
L'aumento dei costi di produzione può pacificamente rientrare nella sfera delle oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni di mercato.
Detta considerazione è assorbente rispetto a tutte le altre richieste oggetto dell'opposizione, che pertanto è meritevole di rigetto;
per l'effetto l'opposto decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza l'attore opponente dovrà
rifondere al convenuto opposto le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di
6 data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione di valore da euro 5.201,00 a 26.000,00 del quale vanno considerati i valori minimi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale e del valore della causa di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
2) Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 173/2023 emesso dal
Tribunale di Livorno;
3) Condanna l'attore opponente alla rifusione in favore del convenuto opposto delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.540,00 per compensi oltre spese generali al
15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio
Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1271/2023 promossa da ora in liquidazione volontaeia, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Valentina Centi e l'avv. Federico
Vincenti
Attore Opponente
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1
con l'avv. Monica Cionini e con l'avv. Andrea Rocchi Controparte_2
Convenuto opposto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 8.5.2025
dai procuratori di parte attrice opponente:
Piaccia all' Ecc.mo Giudice Istruttore del Tribunale adito, contraris reiectis:
1 1) Nel merito, in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo
e/o illegittimo il Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi esposti nel corpo
del presente atto, dichiarando contestualmente, con sentenza costitutiva, la
risoluzione del contratto intercorso tra le parti, ex art. 1467 Cod. Civ.,
dichiarando che null'altro deve la società alla società Parte_1 CP_1
per i motivi di cui in premessa, in virtù della compensazione tra gli
[...]
acconti ricevuti e le forniture effettuate. In ogni caso, con vittoria di spese e
competenze legali di causa a favore degli Scriventi Procuratori che si
dichiarano antistatari".
Dai procuratori del convenuto opposto:
“L'On.le Tribunale adito Voglia:
- in via principale, nel merito, respingere l'opposizione ex adverso promossa
poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua
parte il decreto ingiuntivo opposto n. 173/2023, emesso dal Tribunale di Li-
vorno in data 15.02.2023 (causa n. 331/2023 RG);
- in subordine, nel merito, accertare e dichiarare comunque, anche nella de-
negata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accertare la
sussistenza dei presupposti per la risoluzione ex art. 1467 c.c. così come in-
vocata da controparte, il diritto di per i motivi tutti meglio espo- CP_1
sti in premessa, alla restituzione del maggior importo di €.16.506,60 rispetto
a quanto dovuto a fronte della merce effettivamente consegnatale, e conse-
guentemente condannare al versamento di detto importo in favore Pt_1
della stessa CP_1
2 - in via ulteriormente subordinata, nel merito, condannare al versa- Pt_1
mento in favore della stessa dell'importo di €.16.506,60, stan- CP_1
te il formale ed espresso riconoscimento del debito proveniente da Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 173/2023, emesso dal
Tribunale di Livorno in data 15.02.2022 contro quest'ultima Parte_1
conveniva in giudizio la società chiedendo l'annullamento Controparte_1
e/o la nullità e/o la revoca e/o l'inefficacia dello stesso unitamente al non versamento a della somma ingiunta per ritenuta Controparte_1
compensazione tra acconti versati e forniture consegnate. Si costituiva quindi la società contestando integralmente le richieste Controparte_1
dell'attore opponente ed insistendo sulla conferma del D.I. opposto e,
comunque, sulla restituzione dell'importo di €.16.506,60 (importo ingiunto),
già oggetto di riconoscimento del credito in favore di come Controparte_1
da mail a firma dell'opponente (mail dell'11.10.2022) acquisita agli atti.
La vicenda appare per vero pacifica e non contestata dalle parti. In data
27.6.2022 e 27.7.2022, stipulava con due contratti Parte_1 Controparte_1
di fornitura per un totale di 267 lastre al prezzo unitario di euro 220,00 oltre iva. corrispondeva a titolo di caparra confirmatoria l'importo di CP_1
euro 55.156,20 iva compresa. Sennonché rimaneva parzialmente Parte_1
inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali, consegnando soltanto
3 144 lastre sulle 267 pattuite, per un valore complessivo di euro 38.649,60.
Quanto alla fornitura della merce rimanente, ne condizionava la Parte_1
consegna alla modifica del prezzo pattiziamente stabilito, che avrebbe dovuto essere aumentato a euro 330,00 oltre iva. rifiutava la Controparte_1
proposta. acconsentiva quindi alla restituzione della caparra Parte_1
confirmatoria per l'importo di euro 16.506,60, come dalla summenzionata mail del 11.10.2022; importo che però non è mai stato corrisposto alla committente.
Tutto ciò promesso, le richieste di non possono essere accolte, Parte_1
stante la non configurabilità – nel caso di specie – dell'invocata fattispecie di cui all'art. 1467 c.c.. Ai sensi della citata norma, l'eccessiva onerosità
sopravvenuta rileva in quanto dovuta ad avvenimenti straordinari ed imprevedibili. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere non applicabile la disposizione qualora gli aggravi economici rientrino nella normale alea del contratto, dipendano cioè da ordinarie e prevedibili fluttuazioni del mercato, come nel caso della variazione del costo dell'energia elettrica ovvero di quello delle forniture necessarie per la produzione della merce. Siffatti giustificativi, addotti da a Parte_1
fondamento delle proprie richieste, ad avviso di questo Giudice non integrano l'istituto di cui all'art. 1467 c.c., non essendo la fattispecie sussumibile nella norma de qua. E', in sostanza, convincimento di questo
Giudice che gli eventi dedotti dall'attrice opponente rientrino nella normale alea contrattuale da rischio di impresa, essendo valutazioni che ben
4 avrebbero potuto essere compiute al momento della conclusione dei due contratti.
D'altra parte, è costante insegnamento della Suprema Corte che “nei
contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata o periodica o
differita, ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il
valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti
nell'alea normale del contratto, che ciascun contraente deve aver ben
presente al momento della stipulazione, alla stregua della dovuta diligenza.
Ne consegue, quindi, che la sopravvenienza di circostanze prevedibili che
rendano eccessivamente gravoso - e pertanto inesigibile - l'adempimento
della prestazione non assume alcun rilievo, vertendosi in tal caso non già in
tema di alterazione dell'economia contrattuale bensì d'inadempimento“ (così
Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12235; conforme, più di recente, Cass. civ.,
Sez. 2, n. 27152 del 22/09/2023, Rv. 668984 - 01, secondo cui ”l'eccessiva
onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi
dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul
sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della
normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà,
connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base
all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità,
suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi
quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la
loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento
5 alla fenomenologia della conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di fornitura di mais
stipulato il 7 agosto 2008, aveva escluso che il calo repentino del prezzo del
prodotto in misura del 40% tra il mese di luglio e quello di agosto dello
stesso anno potesse considerarsi evento straordinario ed imprevedibile, sul
rilievo che l'acquirente, stabilmente operante nel settore, fosse già a
conoscenza, nel periodo di riferimento, della tendenza al ribasso dei prezzi
di mercato)”).
Alla luce di quanto osservato, questo Giudice non ritiene pertanto raggiunta la prova, gravante sull'eccipiente, dell'eccessiva onerosità sopravvenuta.
L'aumento dei costi di produzione può pacificamente rientrare nella sfera delle oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari e normali fluttuazioni di mercato.
Detta considerazione è assorbente rispetto a tutte le altre richieste oggetto dell'opposizione, che pertanto è meritevole di rigetto;
per l'effetto l'opposto decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza l'attore opponente dovrà
rifondere al convenuto opposto le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di
6 data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione di valore da euro 5.201,00 a 26.000,00 del quale vanno considerati i valori minimi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale e del valore della causa di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
2) Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 173/2023 emesso dal
Tribunale di Livorno;
3) Condanna l'attore opponente alla rifusione in favore del convenuto opposto delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.540,00 per compensi oltre spese generali al
15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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