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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 18/02/2026, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1409/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2346/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6391/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058688369000 REGISTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 845/2025 depositato il
23/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6391/2023 del 03.10.2023, depositata il 19.10.2023, la C.G.T. di primo grado di Catania, su ricorso della Resistente_1 s.n.c., annullava la cartella di pagamento di recupero della tassa automobilistica anno 2015, non avendo dato prova, l'Ufficio, della preventiva notifica dell' avviso di accertamento, atto presupposto della cennata cartella. Ne era discesa la condanna della Agenzia delle
Entrate alle spese di giudizio come liquidate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha proposto appello, documentando di avere notificato l'avviso di accertamento in questione a mezzo raccomandata ricevutasi dalla società appellata ed ha chiesto, pertanto, in accoglimento del proposto appello ed, in riforma della impugnata sentenza, rigettarsi il ricorso della Resistente_1 s.n.c. e la stessa condannarsi alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha aderito all'appello di AdE ed ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, pertanto, di essere estromessa dal giudizio, in via subordinata, dichiararsi legittimo il proprio operato, eppertanto e quale che sia l'esito del giudizio, di non essere chiamata alle spese di giudizio e condannarsi la società appellata alle spese di giudizio.
La società appellata regolarmente intimata, non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, l' Agenzia delle Entrate ha documentato di avere notificato a mezzo posta raccomandata alla nominata società che ebbe a riceversela l'avviso di accertamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2015, sicchè, del tutto legittimamente, con la cartella di pagamento oggetto di ricorso, si ebbe a procedere al recupero della predetta tassa.
L'appello va, pertanto, accolto ed in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso della ricorrente società Resistente_1 s.n.c. .
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della società Resistente_1
e si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per ciascuna, in € 500,00 per ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso della contribuente Resistente_1 s.n.c. . Condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio come liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Catania e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
AM HI
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2346/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6391/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210058688369000 REGISTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 845/2025 depositato il
23/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6391/2023 del 03.10.2023, depositata il 19.10.2023, la C.G.T. di primo grado di Catania, su ricorso della Resistente_1 s.n.c., annullava la cartella di pagamento di recupero della tassa automobilistica anno 2015, non avendo dato prova, l'Ufficio, della preventiva notifica dell' avviso di accertamento, atto presupposto della cennata cartella. Ne era discesa la condanna della Agenzia delle
Entrate alle spese di giudizio come liquidate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha proposto appello, documentando di avere notificato l'avviso di accertamento in questione a mezzo raccomandata ricevutasi dalla società appellata ed ha chiesto, pertanto, in accoglimento del proposto appello ed, in riforma della impugnata sentenza, rigettarsi il ricorso della Resistente_1 s.n.c. e la stessa condannarsi alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha aderito all'appello di AdE ed ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, pertanto, di essere estromessa dal giudizio, in via subordinata, dichiararsi legittimo il proprio operato, eppertanto e quale che sia l'esito del giudizio, di non essere chiamata alle spese di giudizio e condannarsi la società appellata alle spese di giudizio.
La società appellata regolarmente intimata, non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, l' Agenzia delle Entrate ha documentato di avere notificato a mezzo posta raccomandata alla nominata società che ebbe a riceversela l'avviso di accertamento della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2015, sicchè, del tutto legittimamente, con la cartella di pagamento oggetto di ricorso, si ebbe a procedere al recupero della predetta tassa.
L'appello va, pertanto, accolto ed in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso della ricorrente società Resistente_1 s.n.c. .
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della società Resistente_1
e si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per ciascuna, in € 500,00 per ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso della contribuente Resistente_1 s.n.c. . Condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio come liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Catania e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
AM HI