Articolo 7 della Legge 19 maggio 1954, n. 302
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 luglio 1954
Art. 7.
I provvedimenti ed i documenti gia' di competenza di autorita' non piu' sottoposte territorialmente alla sovranita' dello Stato italiano non sono necessari per operazioni su depositi esistenti nella Repubblica, osservandosi in tali casi le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.
Entrata in vigore il 7 luglio 1954