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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/11/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 07/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2847 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Maria Nucifora il quale discute la causa e non si oppone alla declaratoria di cessata materia del contendere con condanna dei resistenti al pagamento dele spese di lite in virtù della soccombenza virtuale e rappresenta che nel corso del giudizio la ricorrente ha pagato ultronea e non dovuta somma intimata di cui si chiede la restituzione
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 07/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2847/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. Nucifora Maria giusta procura in atti;
Parte_1
opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Schillirò
Opposta Controparte_2
Svolgimento del Processo e Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 6.07.2024 l'istante opponeva il preavviso di fermo amministrativo n.
29880202400001000000, comunicato dal concessionario a mezzo la raccomandata n. AR n.
20001936667-7 ricevuta il 26.6.2024 con la quale la invitava la pagamento della somma di €
2.286,67, asserendo che, in mancanza di pagamento entro il termine di giorni trenta, avrebbe eseguito il fermo sul veicolo sul veicolo modello Ford Fiesta 1.0 T 5P Targato GH077SP di proprietà della stessa da iscriversi sul Pubblico Registro Automobili;
esponeva che l'atto impugnato traeva origine traeva origine, dal presunto mancato pagamento di contributi di richiesti con le cartelle di pagamento, mai notificate : n. CP_2
29820160023181082000 dell'importo di euro 1.069,11 in riferimento all'anno 2014 presuntivamente notificata il 24.01.2017; - cartella di pagamento n. 29820200000180801000 dell'importo di Euro 798,32, in riferimento 2012 presuntivamente notificata il 24.02.2020; - cartella di pagamento n. 29820210004779226000, dell'importo di euro 309,39, in riferimento all'anno 2009 presuntivamente notificata il 08.08.2022; -cartella di pagamento n.
29820230000971444000 dell'importo di euro 47,87 presuntivamente notificata il 19.06.2023; eccepiva “ Nullità ed Illegittimità del preavviso di fermo per omessa notifica delle cartelle di pagamento e per omessa notifica degli atti presupposti e sottesi alle stesse. Il preavviso di fermo che si impugna con il presente atto, è illegittimo perchè le cartelle di pagamento sottese allo stesso non sono mai state notificate- Illegittimità della pretesa e/o Controparte_3 del titolo esecutivo. Nel merito si contesta l'illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza del titolo poichè la ricorrente ha provveduto al pagamento integrale delle somme quantificate
e richieste da come esposto nella parte in fatto. Pertanto, stante l'eccezione CP_2
di avvenuto pagamento siamo in presenza di un vero e proprio fatto estintivo della pretesa creditoria, riconducibile alla fattispecie di ”esecutio sine titulo”- Prescrizione dei crediti vantati- Decadenza dal diritto alla riscossione- Illegittimità del fermo poichè l'atto impugnato
è illegittimo in quanto costituisce una misura sproporzionata rispetto ai presunti debiti tributari della ricorrente che sono pari a circa € 2000,00- Nullità ed Illegittimità del preavviso di fermo per violazione della legge 27.07.2000 n. 212, carenza di motivazione e di indicazione del calcolo degli interessi e mancata allegazione delle cartelle- Inesistenza giuridica dell'atto impugnato per Inesistenza della notifica Il preavviso di fermo è nullo ed illegittimo per inesistenza della notificazione, poiché eseguita da un operatore di posta privata, nel caso di specie non è possibile neppure individuare la società privata che ha effettuato la notifica del preavviso di fermo”. Nel merito insisteva nell'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio che contestava le Controparte_4 difese spiegate in ricorso e deduceva la legittimità dell'operato del ed eccepiva CP_5
la tardività del ricorso atteso che le cartelle ritualmente notificate non erano state impugnate e nel merito l'infondatezza del ricorso attesa la regolare notifica delle cartelle, contestava il difetto di motivazione e l'eccezione di prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memorie autorizzate le parti rappresentavano che l'Ente impositore aveva operato lo sgravio integrale della pozione contributiva per avvenuto pagamento.
Il concessionario chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite atteso che cassa Forense non aveva comunicato la regolarizzazione della posizione .
L'opponente insistendo nelle conclusioni di cui al ricorso e, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione chiedeva, in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, la condanna alle spese di lite del Concessionario atteso il pagamento della somma indebitamente richiesta, pari a € 2.244,31 ed attesa l'irrilevanza della presunta mancata comunicazione da parte della cassa forense del provvedimento di sgravio.
All'udienza di discussione odierna i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma il procuratore dell'istante ha chiesto la condanna dell' convenuto al CP_6
pagamento alle spese di lite mentre il Concessionario ha chiesto la compensazione.
Alla luce dell'avvenuto annullamento e sgravio della posizione contributiva della ricorrente assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l'istante ha documentato la regolarizzazione contributiva ed il
22 Dicembre 2021, la riscontrava l'istanza della sig.ra quantificando CP_2 Pt_1
l'importo dei contributi integrativi ancora dovuto dalla stessa, per gli anni 2015-2016-2017-
2018-2019-2020 nella misura di e 5.966,30; - la ricorrente optava per il pagamento del dovuto in forma rateale con sanzioni ridotte;
ha documentato lo sgravio operato dall'Ente di previdenza e dunque non sussistevano i presupposti per la notifica del preavviso di fermo e l'istante non erra tenuta al pagamento della somma, non dovuta, di €. 2.244,31 per impedire il fermo amministrativo della propria autovettura, dunque il concessionario è tenuto alla restituzione della suddetta somma.
L' opposizione è fondata ed il concessionario deve essere condannato al pagamento delle spese di lite.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche trattate e dalle difese svolte dalle parti.
Compensate con Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna -in persona del legale rappresentante p.tempore- Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.312,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge
Siracusa 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 07/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2847 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Maria Nucifora il quale discute la causa e non si oppone alla declaratoria di cessata materia del contendere con condanna dei resistenti al pagamento dele spese di lite in virtù della soccombenza virtuale e rappresenta che nel corso del giudizio la ricorrente ha pagato ultronea e non dovuta somma intimata di cui si chiede la restituzione
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 07/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2847/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. Nucifora Maria giusta procura in atti;
Parte_1
opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Schillirò
Opposta Controparte_2
Svolgimento del Processo e Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 6.07.2024 l'istante opponeva il preavviso di fermo amministrativo n.
29880202400001000000, comunicato dal concessionario a mezzo la raccomandata n. AR n.
20001936667-7 ricevuta il 26.6.2024 con la quale la invitava la pagamento della somma di €
2.286,67, asserendo che, in mancanza di pagamento entro il termine di giorni trenta, avrebbe eseguito il fermo sul veicolo sul veicolo modello Ford Fiesta 1.0 T 5P Targato GH077SP di proprietà della stessa da iscriversi sul Pubblico Registro Automobili;
esponeva che l'atto impugnato traeva origine traeva origine, dal presunto mancato pagamento di contributi di richiesti con le cartelle di pagamento, mai notificate : n. CP_2
29820160023181082000 dell'importo di euro 1.069,11 in riferimento all'anno 2014 presuntivamente notificata il 24.01.2017; - cartella di pagamento n. 29820200000180801000 dell'importo di Euro 798,32, in riferimento 2012 presuntivamente notificata il 24.02.2020; - cartella di pagamento n. 29820210004779226000, dell'importo di euro 309,39, in riferimento all'anno 2009 presuntivamente notificata il 08.08.2022; -cartella di pagamento n.
29820230000971444000 dell'importo di euro 47,87 presuntivamente notificata il 19.06.2023; eccepiva “ Nullità ed Illegittimità del preavviso di fermo per omessa notifica delle cartelle di pagamento e per omessa notifica degli atti presupposti e sottesi alle stesse. Il preavviso di fermo che si impugna con il presente atto, è illegittimo perchè le cartelle di pagamento sottese allo stesso non sono mai state notificate- Illegittimità della pretesa e/o Controparte_3 del titolo esecutivo. Nel merito si contesta l'illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza del titolo poichè la ricorrente ha provveduto al pagamento integrale delle somme quantificate
e richieste da come esposto nella parte in fatto. Pertanto, stante l'eccezione CP_2
di avvenuto pagamento siamo in presenza di un vero e proprio fatto estintivo della pretesa creditoria, riconducibile alla fattispecie di ”esecutio sine titulo”- Prescrizione dei crediti vantati- Decadenza dal diritto alla riscossione- Illegittimità del fermo poichè l'atto impugnato
è illegittimo in quanto costituisce una misura sproporzionata rispetto ai presunti debiti tributari della ricorrente che sono pari a circa € 2000,00- Nullità ed Illegittimità del preavviso di fermo per violazione della legge 27.07.2000 n. 212, carenza di motivazione e di indicazione del calcolo degli interessi e mancata allegazione delle cartelle- Inesistenza giuridica dell'atto impugnato per Inesistenza della notifica Il preavviso di fermo è nullo ed illegittimo per inesistenza della notificazione, poiché eseguita da un operatore di posta privata, nel caso di specie non è possibile neppure individuare la società privata che ha effettuato la notifica del preavviso di fermo”. Nel merito insisteva nell'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio che contestava le Controparte_4 difese spiegate in ricorso e deduceva la legittimità dell'operato del ed eccepiva CP_5
la tardività del ricorso atteso che le cartelle ritualmente notificate non erano state impugnate e nel merito l'infondatezza del ricorso attesa la regolare notifica delle cartelle, contestava il difetto di motivazione e l'eccezione di prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con memorie autorizzate le parti rappresentavano che l'Ente impositore aveva operato lo sgravio integrale della pozione contributiva per avvenuto pagamento.
Il concessionario chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite atteso che cassa Forense non aveva comunicato la regolarizzazione della posizione .
L'opponente insistendo nelle conclusioni di cui al ricorso e, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione chiedeva, in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, la condanna alle spese di lite del Concessionario atteso il pagamento della somma indebitamente richiesta, pari a € 2.244,31 ed attesa l'irrilevanza della presunta mancata comunicazione da parte della cassa forense del provvedimento di sgravio.
All'udienza di discussione odierna i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma il procuratore dell'istante ha chiesto la condanna dell' convenuto al CP_6
pagamento alle spese di lite mentre il Concessionario ha chiesto la compensazione.
Alla luce dell'avvenuto annullamento e sgravio della posizione contributiva della ricorrente assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l'istante ha documentato la regolarizzazione contributiva ed il
22 Dicembre 2021, la riscontrava l'istanza della sig.ra quantificando CP_2 Pt_1
l'importo dei contributi integrativi ancora dovuto dalla stessa, per gli anni 2015-2016-2017-
2018-2019-2020 nella misura di e 5.966,30; - la ricorrente optava per il pagamento del dovuto in forma rateale con sanzioni ridotte;
ha documentato lo sgravio operato dall'Ente di previdenza e dunque non sussistevano i presupposti per la notifica del preavviso di fermo e l'istante non erra tenuta al pagamento della somma, non dovuta, di €. 2.244,31 per impedire il fermo amministrativo della propria autovettura, dunque il concessionario è tenuto alla restituzione della suddetta somma.
L' opposizione è fondata ed il concessionario deve essere condannato al pagamento delle spese di lite.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche trattate e dalle difese svolte dalle parti.
Compensate con Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna -in persona del legale rappresentante p.tempore- Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.312,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge
Siracusa 7.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna