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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/10/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4000/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa VI DE Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa LE ON Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4000 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno
2023, prendente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Parte_1
Dadea;
ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona:
1) affidare il minore in forma super esclusiva al padre, con collocazione presso il predetto, con il quale vivrà Persona_1 stabilmente a Falconara, Via Amendola n. 4;
2) disporre che la Sig.ra valutate le esigenze del bambino, possa vedere il figlio in forma protetta, tramite i Servizi CP_1
Sociali competenti qualora ne facesse richiesta;
pagina 1 di 6 3) disporre che la Sig.ra versi al Sig. entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente personale CP_1 Parte_2 intestato allo stesso, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne a decorrere dalla data della Per_1 domanda, un importo per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione del Tribunale sulla base della documentazione in atti, oltre al 50 % delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del minore sulla base del Protocollo vigente presso il
Tribunale di Ancona. Il tutto fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 1° agosto 2023, il sig. ha adito questo Tribunale per ottenere Parte_1 la regolamentazione delle condizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento del minore , nato il [...] dalla relazione sentimentale avuta con la sig.ra Persona_1 [...]
CP_1
Il ricorrente ha riferito che la convivenza con la sig.ra iniziata nel 2019, si è interrotta nel gennaio CP_1 del 2023 a causa di contrasti insanabili tra le parti, con successivo trasferimento del sig. presso Pt_1
l'abitazione dei propri genitori.
In particolare, il sig. ha descritto una situazione familiare complessa e preoccupante in relazione Pt_1 alla figura materna, rappresentando come la sig.ra conduca uno stile di vita disordinato e non CP_1 adeguato alle esigenze del minore.
Ha aggiunto che la sig.ra – madre di altri due figli, nati da precedenti relazioni e attualmente CP_1 affidati ai rispettivi padri – dopo la cessazione della convivenza con il sig. avrebbe intrattenuto Pt_1 una relazione con un nuovo compagno, con il quale il minore avrebbe coabitato per un breve periodo.
Invero, il 7 luglio 2023 la sig.ra avrebbe comunicato al sig. l'intenzione di affidargli CP_1 Pt_1 temporaneamente il bambino, in attesa di “risolvere i propri problemi con la giustizia”.
Il ricorrente ha poi dichiarato di essere successivamente venuto a conoscenza del fatto che la donna era stata denunciata dai Carabinieri di Genga, insieme al nuovo compagno, per il reato di ricettazione, in quanto nella sua abitazione sarebbero stati rinvenuti oggetti di provenienza illecita e arnesi da scasso.
Il sig. ha infine riferito di vivere, unitamente al minore, ai propri genitori e al fratello, presso Pt_1 un'abitazione sita a Falconara Marittima, in un contesto stabile e adeguato, nel quale il bambino può crescere assistito e seguito dai nonni paterni.
Alla luce di tali circostanze, il ricorrente ha chiesto, oltre all'adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473bis.15 c.p.c., che il minore venga affidato in via super esclusiva al padre, con collocamento presso di sé, disponendo che gli incontri con la madre avvengano in forma protetta alla presenza dei Servizi Sociali competenti, nonché che la sig.ra versi un contributo mensile per il CP_1 mantenimento del figlio.
pagina 2 di 6 2. Con decreto del 2 agosto 2023, il giudice relatore ha fissato l'udienza per la discussione in ordine alla richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.15 c.p.c., provvedendo altresì all'acquisizione di sommarie informazioni.
3. All'esito dell'udienza del 14 agosto 2023, nel corso della quale è comparso unicamente il sig. , il Pt_1 giudice ha adottato i seguenti provvedimenti indifferibili: “AFFIDA il minore in via Persona_1 esclusiva al padre con collocamento prevalente presso lo stesso in Falconara Marittima, via Amendola, Parte_1
n. 4; DISPONE che gli incontri madre/figlio, laddove la prima ne faccia richiesta, avvengano secondo le modalità e alle condizioni di cui in parte motiva, incaricando, all'uopo, i Servizi Sociali competenti di Falconara Marittima e, in coordinamento degli Enti tra loro, al Consultorio Familiare di Genga”.
4. Il giudizio è stato istruito attraverso l'acquisizione d'informazioni dai Servizi Sociali di Falconara
Marittima nonché presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS. Nel corso del procedimento la sig.ra
[...] non si è mai costituita in giudizio e la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso CP_1
l'indirizzo di residenza.
5. All'udienza del 17 settembre 2025 la parte ricorrente ha discusso oralmente la causa, rinunciando espressamente alla concessione di ulteriori termini e a ogni ulteriore richiesta istruttoria, ed ha precisato le conclusioni in epigrafe riportate.
6. Il Collegio ritiene di poter accogliere le richieste avanzate dal sig. per le ragioni di seguito Pt_1 illustrate.
Va rammentato che, in materia di affidamento dei figli minori, la regola generale dell'affidamento condiviso può essere derogata nei casi in cui tale modalità risulti contraria all'interesse del minore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'affidamento esclusivo può essere disposto ove emerga l'inidoneità educativa, affettiva o comportamentale di uno dei genitori, o comunque quando la condotta di questi appaia tale da compromettere l'equilibrato sviluppo psicologico e relazionale del minore (Cfr., tra le tante, Cass. n. 16280/2025 e n.21425/2022).
Più precisamente, l'affidamento cosiddetto “super esclusivo”, che esclude il genitore non affidatario dalla partecipazione anche alle decisioni di maggiore rilievo nella vita del minore, richiede la prova dell'esistenza di condotte gravemente pregiudizievoli imputabili al genitore non affidatario, le quali risultino causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, nel determinare la contrarietà all'interesse del minore di un affidamento condiviso o di una partecipazione alle scelte riguardanti la sua crescita (Cfr., da ultimo, Cass. n.
24876/2025).
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie acquisite al fascicolo consentono di affermare, con certezza, la inidoneità genitoriale della sig.ra e, per converso, la stabilità e affidabilità del sig. , che CP_1 Pt_1 costituisce per il piccolo la figura di riferimento stabile e protettiva. Per_1
Dalla relazione dell'11 agosto 2023 dei Servizi Sociali del Comune di Genga, emerge quanto segue: pagina 3 di 6 − la sig.ra era già nota ai servizi sociali che, nel dicembre 2020, avevano svolto CP_1 un'indagine socio-ambientale a tutela del minore figlio della sig.ra Persona_2 CP_1 avuto da una precedente relazione. I servizi hanno riferito che tale indagine era stata avviata a seguito di segnalate tensioni tra i genitori e reciproche accuse di abuso di sostanze stupefacenti e che il minore risultava collocato presso il padre, sig. Persona_3
− nel corso della medesima istruttoria, i Servizi avevano preso contezza dell'esistenza di un ulteriore figlio della sig.ra nato dalla relazione con il sig. e CP_1 Persona_4 Controparte_2 affidato a quest'ultimo a seguito dell'intervento del Tribunale per i Minorenni;
− successivamente al decreto del 2 agosto 2023 emesso nell'ambito del presente procedimento, i
Servizi hanno inviato alla sig.ra formale avviso in merito alla visita domiciliare CP_1 programmata per il 10 agosto 2023;
− l'8 agosto 2023 la sig.ra ha contattato telefonicamente gli operatori, invitandoli a non CP_1 recarsi presso la propria abitazione in quanto non si sarebbe fatta trovare. Nella conversazione, la donna ha espresso l'intenzione di rinunciare all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio pur di non avere contatti con i servizi sociali, dichiarando testualmente Per_1 che: “Lui [riferendosi al sig. ] ha chiamato gli assistenti sociali, lui se li tiene”. La stessa ha poi Pt_1 sostenuto di essere certa che il padre le avrebbe permesso ugualmente di vedere il bambino e aggiungendo: “facciamo che il padre risulta idoneo, sennò, se il Tribunale si mette a indagare, non so che fine fa il bambino;
io lo faccio per lui, per non farlo finire chissà dove”;
− la sig.ra ha altresì riferito di aver instaurato una nuova relazione sentimentale nei pressi di CP_1
GO (PU), di avere intenzione di trasferirvisi lasciando il minore con il sig. e che non si Pt_1 sarebbe presentata all'udienza fissata per il 14 agosto.
Nella successiva relazione del 25 febbraio 2025, i Servizi Sociali del Comune di Genga hanno riferito di aver più volte tentato di contattare la sig.ra per concordare un colloquio in presenza, riuscendo CP_1 tuttavia ad ottenere soltanto alcuni brevi contatti telefonici. Nel corso di tali conversazioni, la donna si è mostrata elusiva nei confronti degli operatori, rifiutando di presentarsi presso gli uffici e negando la possibilità di una visita domiciliare.
I Servizi hanno inoltre riferito di aver appreso, tramite consultazione dello stato di famiglia, che la sig.ra era recentemente divenuta madre di due gemelli, nati da una nuova relazione, circostanza della CP_1 quale non aveva mai informato gli operatori. Hanno infine allegato una e-mail inviata dalla stessa, nella quale la sig.ra accennava a non meglio specificati problemi di salute e dichiarava di essere CP_1
d'accordo affinché il minore rimanesse stabilmente presso l'abitazione paterna, accudito dal padre Per_1 con l'aiuto dei nonni.
pagina 4 di 6 Tali elementi, univoci e concordanti, delineano una condizione di persistente inidoneità genitoriale della sig.ra connotata da totale disinteresse nei confronti delle istituzioni e, prima ancora, nei confronti CP_1 del figlio minore . Persona_5
La donna ha manifestato un atteggiamento di totale rinuncia alle proprie responsabilità, sia sul piano affettivo sia su quello educativo, non partecipando alle udienze e sottraendosi a ogni forma di controllo e supporto sociale.
Per quanto concerne la figura paterna, i Servizi Sociali di Falconara Marittima, incaricati di svolgere un'indagine socio-ambientale, hanno segnalato che:
− il sig. risiede, unitamente al minore, con i propri genitori e con il fratello Pt_1 Persona_6
, di anni venticinque;
[...]
− il minore, dopo aver frequentato un asilo nido privato, ha iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia; le maestre hanno riferito che il minore si mostra sereno e vivace, che l'ambientamento
è stato positivo, la frequenza regolare e che non sono state rilevate criticità;
− i nonni paterni, molto legati al bambino, rappresentano figure di riferimento significative;
in particolare la nonna, che non svolge attività lavorativa, si occupa del piccolo durante le ore in cui il padre è impegnato per motivi di lavoro;
− il sig. è occupato presso un'azienda di Agugliano (AN) con contratto a tempo Pt_1 indeterminato, circostanza che garantisce stabilità economica e continuità assistenziale.
Il complessivo quadro socio-familiare evidenzia un ambiente domestico stabile, affettuoso e adeguato, nel quale il minore è accudito con costanza, inserito in un contesto relazionale positivo e supportato dalla rete familiare paterna.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento super-esclusivo del minore al padre, con collocamento presso di lui.
Quanto al diritto di visita della sig.ra la situazione emersa dagli atti evidenzia una condizione di CP_1 grave compromissione della capacità genitoriale e una mancanza di affidabilità e cooperazione da parte della sig.ra CP_1
La donna, come sopra illustrato, si è sottratta a ogni iniziativa di sostegno, ha rifiutato ripetutamente il contatto con i Servizi Sociali, non ha mantenuto rapporti regolari con il figlio e ha dichiarato di volerlo lasciare stabilmente al padre.
In tali circostanze, un diritto di visita libero e non vigilato risulterebbe incompatibile con l'interesse del minore, che necessita di protezione, continuità e serenità emotiva. Sul punto, peraltro, non può non tenersi in considerazione quanto riportato nella relazione dei Servizi Sociali di Falconara Marittima, ove si legge pagina 5 di 6 che “il sig. riferisce che i contatti telefonici tra madre e figlio non ci sono più da circa otto mesi e che si Pt_1 Per_1 rifiuta pure di guardare le foto della mamma che ogni tanto il papà gli mostra”.
Di conseguenza, si ritiene opportuno che le visite tra la madre e il figlio si svolgano in modalità protetta, presso un luogo neutro e alla presenza di personale educativo qualificato, secondo tempi e modalità che saranno individuati dai Servizi competenti, previa verifica dell'assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico del minore.
Per quanto concerne, infine, il contributo al mantenimento, il Collegio – tenuto conto della documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulta che nel corso del 2023 la sig.ra ha percepito un reddito complessivo di circa € 2.425,00 a titolo di “redditi frontalieri” – ritiene CP_1 equo porre a suo carico un assegno mensile minimo di € 150,00, da corrispondere all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Alla sig.ra è CP_1 altresì posto a carico il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
7. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede: affida il minore al sig. in via super-esclusiva, disponendo che lo stesso, Persona_5 Parte_1 ex art. 337 quater c.c., possa decidere in via autonoma anche in relazione alle questioni fondamentali della vita del minore;
dispone che eventuali incontri futuri tra la sig.ra e il figlio minore, ove richiesti dalla madre, CP_1 dovranno essere svolti in modalità protetta, presso un luogo neutro e alla presenza di personale educativo qualificato, secondo tempi e modalità che saranno individuati dai Servizi Sociali competenti, previa verifica dell'assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico del minore;
dispone che la Sig.ra versi al Sig. , entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente CP_1 Pt_1 personale intestato allo stesso, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne e a Per_1 decorrere dalla data della domanda, un importo di € 150,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT; dispone che le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, vengano suddivise al 50% tra i genitori;
condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di questa procedura che si liquidano CP_1 Pt_1 in € 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LE ON VI DE pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa VI DE Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa LE ON Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4000 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno
2023, prendente tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Parte_1
Dadea;
ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona:
1) affidare il minore in forma super esclusiva al padre, con collocazione presso il predetto, con il quale vivrà Persona_1 stabilmente a Falconara, Via Amendola n. 4;
2) disporre che la Sig.ra valutate le esigenze del bambino, possa vedere il figlio in forma protetta, tramite i Servizi CP_1
Sociali competenti qualora ne facesse richiesta;
pagina 1 di 6 3) disporre che la Sig.ra versi al Sig. entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente personale CP_1 Parte_2 intestato allo stesso, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne a decorrere dalla data della Per_1 domanda, un importo per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione del Tribunale sulla base della documentazione in atti, oltre al 50 % delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del minore sulla base del Protocollo vigente presso il
Tribunale di Ancona. Il tutto fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 1° agosto 2023, il sig. ha adito questo Tribunale per ottenere Parte_1 la regolamentazione delle condizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento del minore , nato il [...] dalla relazione sentimentale avuta con la sig.ra Persona_1 [...]
CP_1
Il ricorrente ha riferito che la convivenza con la sig.ra iniziata nel 2019, si è interrotta nel gennaio CP_1 del 2023 a causa di contrasti insanabili tra le parti, con successivo trasferimento del sig. presso Pt_1
l'abitazione dei propri genitori.
In particolare, il sig. ha descritto una situazione familiare complessa e preoccupante in relazione Pt_1 alla figura materna, rappresentando come la sig.ra conduca uno stile di vita disordinato e non CP_1 adeguato alle esigenze del minore.
Ha aggiunto che la sig.ra – madre di altri due figli, nati da precedenti relazioni e attualmente CP_1 affidati ai rispettivi padri – dopo la cessazione della convivenza con il sig. avrebbe intrattenuto Pt_1 una relazione con un nuovo compagno, con il quale il minore avrebbe coabitato per un breve periodo.
Invero, il 7 luglio 2023 la sig.ra avrebbe comunicato al sig. l'intenzione di affidargli CP_1 Pt_1 temporaneamente il bambino, in attesa di “risolvere i propri problemi con la giustizia”.
Il ricorrente ha poi dichiarato di essere successivamente venuto a conoscenza del fatto che la donna era stata denunciata dai Carabinieri di Genga, insieme al nuovo compagno, per il reato di ricettazione, in quanto nella sua abitazione sarebbero stati rinvenuti oggetti di provenienza illecita e arnesi da scasso.
Il sig. ha infine riferito di vivere, unitamente al minore, ai propri genitori e al fratello, presso Pt_1 un'abitazione sita a Falconara Marittima, in un contesto stabile e adeguato, nel quale il bambino può crescere assistito e seguito dai nonni paterni.
Alla luce di tali circostanze, il ricorrente ha chiesto, oltre all'adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473bis.15 c.p.c., che il minore venga affidato in via super esclusiva al padre, con collocamento presso di sé, disponendo che gli incontri con la madre avvengano in forma protetta alla presenza dei Servizi Sociali competenti, nonché che la sig.ra versi un contributo mensile per il CP_1 mantenimento del figlio.
pagina 2 di 6 2. Con decreto del 2 agosto 2023, il giudice relatore ha fissato l'udienza per la discussione in ordine alla richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.15 c.p.c., provvedendo altresì all'acquisizione di sommarie informazioni.
3. All'esito dell'udienza del 14 agosto 2023, nel corso della quale è comparso unicamente il sig. , il Pt_1 giudice ha adottato i seguenti provvedimenti indifferibili: “AFFIDA il minore in via Persona_1 esclusiva al padre con collocamento prevalente presso lo stesso in Falconara Marittima, via Amendola, Parte_1
n. 4; DISPONE che gli incontri madre/figlio, laddove la prima ne faccia richiesta, avvengano secondo le modalità e alle condizioni di cui in parte motiva, incaricando, all'uopo, i Servizi Sociali competenti di Falconara Marittima e, in coordinamento degli Enti tra loro, al Consultorio Familiare di Genga”.
4. Il giudizio è stato istruito attraverso l'acquisizione d'informazioni dai Servizi Sociali di Falconara
Marittima nonché presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS. Nel corso del procedimento la sig.ra
[...] non si è mai costituita in giudizio e la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso CP_1
l'indirizzo di residenza.
5. All'udienza del 17 settembre 2025 la parte ricorrente ha discusso oralmente la causa, rinunciando espressamente alla concessione di ulteriori termini e a ogni ulteriore richiesta istruttoria, ed ha precisato le conclusioni in epigrafe riportate.
6. Il Collegio ritiene di poter accogliere le richieste avanzate dal sig. per le ragioni di seguito Pt_1 illustrate.
Va rammentato che, in materia di affidamento dei figli minori, la regola generale dell'affidamento condiviso può essere derogata nei casi in cui tale modalità risulti contraria all'interesse del minore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'affidamento esclusivo può essere disposto ove emerga l'inidoneità educativa, affettiva o comportamentale di uno dei genitori, o comunque quando la condotta di questi appaia tale da compromettere l'equilibrato sviluppo psicologico e relazionale del minore (Cfr., tra le tante, Cass. n. 16280/2025 e n.21425/2022).
Più precisamente, l'affidamento cosiddetto “super esclusivo”, che esclude il genitore non affidatario dalla partecipazione anche alle decisioni di maggiore rilievo nella vita del minore, richiede la prova dell'esistenza di condotte gravemente pregiudizievoli imputabili al genitore non affidatario, le quali risultino causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, nel determinare la contrarietà all'interesse del minore di un affidamento condiviso o di una partecipazione alle scelte riguardanti la sua crescita (Cfr., da ultimo, Cass. n.
24876/2025).
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie acquisite al fascicolo consentono di affermare, con certezza, la inidoneità genitoriale della sig.ra e, per converso, la stabilità e affidabilità del sig. , che CP_1 Pt_1 costituisce per il piccolo la figura di riferimento stabile e protettiva. Per_1
Dalla relazione dell'11 agosto 2023 dei Servizi Sociali del Comune di Genga, emerge quanto segue: pagina 3 di 6 − la sig.ra era già nota ai servizi sociali che, nel dicembre 2020, avevano svolto CP_1 un'indagine socio-ambientale a tutela del minore figlio della sig.ra Persona_2 CP_1 avuto da una precedente relazione. I servizi hanno riferito che tale indagine era stata avviata a seguito di segnalate tensioni tra i genitori e reciproche accuse di abuso di sostanze stupefacenti e che il minore risultava collocato presso il padre, sig. Persona_3
− nel corso della medesima istruttoria, i Servizi avevano preso contezza dell'esistenza di un ulteriore figlio della sig.ra nato dalla relazione con il sig. e CP_1 Persona_4 Controparte_2 affidato a quest'ultimo a seguito dell'intervento del Tribunale per i Minorenni;
− successivamente al decreto del 2 agosto 2023 emesso nell'ambito del presente procedimento, i
Servizi hanno inviato alla sig.ra formale avviso in merito alla visita domiciliare CP_1 programmata per il 10 agosto 2023;
− l'8 agosto 2023 la sig.ra ha contattato telefonicamente gli operatori, invitandoli a non CP_1 recarsi presso la propria abitazione in quanto non si sarebbe fatta trovare. Nella conversazione, la donna ha espresso l'intenzione di rinunciare all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio pur di non avere contatti con i servizi sociali, dichiarando testualmente Per_1 che: “Lui [riferendosi al sig. ] ha chiamato gli assistenti sociali, lui se li tiene”. La stessa ha poi Pt_1 sostenuto di essere certa che il padre le avrebbe permesso ugualmente di vedere il bambino e aggiungendo: “facciamo che il padre risulta idoneo, sennò, se il Tribunale si mette a indagare, non so che fine fa il bambino;
io lo faccio per lui, per non farlo finire chissà dove”;
− la sig.ra ha altresì riferito di aver instaurato una nuova relazione sentimentale nei pressi di CP_1
GO (PU), di avere intenzione di trasferirvisi lasciando il minore con il sig. e che non si Pt_1 sarebbe presentata all'udienza fissata per il 14 agosto.
Nella successiva relazione del 25 febbraio 2025, i Servizi Sociali del Comune di Genga hanno riferito di aver più volte tentato di contattare la sig.ra per concordare un colloquio in presenza, riuscendo CP_1 tuttavia ad ottenere soltanto alcuni brevi contatti telefonici. Nel corso di tali conversazioni, la donna si è mostrata elusiva nei confronti degli operatori, rifiutando di presentarsi presso gli uffici e negando la possibilità di una visita domiciliare.
I Servizi hanno inoltre riferito di aver appreso, tramite consultazione dello stato di famiglia, che la sig.ra era recentemente divenuta madre di due gemelli, nati da una nuova relazione, circostanza della CP_1 quale non aveva mai informato gli operatori. Hanno infine allegato una e-mail inviata dalla stessa, nella quale la sig.ra accennava a non meglio specificati problemi di salute e dichiarava di essere CP_1
d'accordo affinché il minore rimanesse stabilmente presso l'abitazione paterna, accudito dal padre Per_1 con l'aiuto dei nonni.
pagina 4 di 6 Tali elementi, univoci e concordanti, delineano una condizione di persistente inidoneità genitoriale della sig.ra connotata da totale disinteresse nei confronti delle istituzioni e, prima ancora, nei confronti CP_1 del figlio minore . Persona_5
La donna ha manifestato un atteggiamento di totale rinuncia alle proprie responsabilità, sia sul piano affettivo sia su quello educativo, non partecipando alle udienze e sottraendosi a ogni forma di controllo e supporto sociale.
Per quanto concerne la figura paterna, i Servizi Sociali di Falconara Marittima, incaricati di svolgere un'indagine socio-ambientale, hanno segnalato che:
− il sig. risiede, unitamente al minore, con i propri genitori e con il fratello Pt_1 Persona_6
, di anni venticinque;
[...]
− il minore, dopo aver frequentato un asilo nido privato, ha iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia; le maestre hanno riferito che il minore si mostra sereno e vivace, che l'ambientamento
è stato positivo, la frequenza regolare e che non sono state rilevate criticità;
− i nonni paterni, molto legati al bambino, rappresentano figure di riferimento significative;
in particolare la nonna, che non svolge attività lavorativa, si occupa del piccolo durante le ore in cui il padre è impegnato per motivi di lavoro;
− il sig. è occupato presso un'azienda di Agugliano (AN) con contratto a tempo Pt_1 indeterminato, circostanza che garantisce stabilità economica e continuità assistenziale.
Il complessivo quadro socio-familiare evidenzia un ambiente domestico stabile, affettuoso e adeguato, nel quale il minore è accudito con costanza, inserito in un contesto relazionale positivo e supportato dalla rete familiare paterna.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento super-esclusivo del minore al padre, con collocamento presso di lui.
Quanto al diritto di visita della sig.ra la situazione emersa dagli atti evidenzia una condizione di CP_1 grave compromissione della capacità genitoriale e una mancanza di affidabilità e cooperazione da parte della sig.ra CP_1
La donna, come sopra illustrato, si è sottratta a ogni iniziativa di sostegno, ha rifiutato ripetutamente il contatto con i Servizi Sociali, non ha mantenuto rapporti regolari con il figlio e ha dichiarato di volerlo lasciare stabilmente al padre.
In tali circostanze, un diritto di visita libero e non vigilato risulterebbe incompatibile con l'interesse del minore, che necessita di protezione, continuità e serenità emotiva. Sul punto, peraltro, non può non tenersi in considerazione quanto riportato nella relazione dei Servizi Sociali di Falconara Marittima, ove si legge pagina 5 di 6 che “il sig. riferisce che i contatti telefonici tra madre e figlio non ci sono più da circa otto mesi e che si Pt_1 Per_1 rifiuta pure di guardare le foto della mamma che ogni tanto il papà gli mostra”.
Di conseguenza, si ritiene opportuno che le visite tra la madre e il figlio si svolgano in modalità protetta, presso un luogo neutro e alla presenza di personale educativo qualificato, secondo tempi e modalità che saranno individuati dai Servizi competenti, previa verifica dell'assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico del minore.
Per quanto concerne, infine, il contributo al mantenimento, il Collegio – tenuto conto della documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulta che nel corso del 2023 la sig.ra ha percepito un reddito complessivo di circa € 2.425,00 a titolo di “redditi frontalieri” – ritiene CP_1 equo porre a suo carico un assegno mensile minimo di € 150,00, da corrispondere all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Alla sig.ra è CP_1 altresì posto a carico il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
7. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede: affida il minore al sig. in via super-esclusiva, disponendo che lo stesso, Persona_5 Parte_1 ex art. 337 quater c.c., possa decidere in via autonoma anche in relazione alle questioni fondamentali della vita del minore;
dispone che eventuali incontri futuri tra la sig.ra e il figlio minore, ove richiesti dalla madre, CP_1 dovranno essere svolti in modalità protetta, presso un luogo neutro e alla presenza di personale educativo qualificato, secondo tempi e modalità che saranno individuati dai Servizi Sociali competenti, previa verifica dell'assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico del minore;
dispone che la Sig.ra versi al Sig. , entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente CP_1 Pt_1 personale intestato allo stesso, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne e a Per_1 decorrere dalla data della domanda, un importo di € 150,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT; dispone che le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, vengano suddivise al 50% tra i genitori;
condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di questa procedura che si liquidano CP_1 Pt_1 in € 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
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