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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22985/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DUCCO GLORIA presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 16/03/1986. Controparte_1 CP_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 197 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nati due figli, e , entrambi ad oggi maggiorenni ed Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 01/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Relativamente alle condizioni concordate dalle parti, deve preliminarmente rilevarsi che quanto previsto nella condizione sub art. 3 (“I coniugi convengono che, al fine di assolvere l'obbligo assistenziale nei confronti della moglie, il signor trasferisca a favore di quest'ultima la propria quota di CP_1 comproprietà pari a un mezzo indiviso sulla casa, con cantina e box auto pertinenziale, in Andora (SV), Via Marco Polo n.68 (Catasto Fabbricati di Andora Foglio 45 n. 81 subb. 10, 32, 66.”) viene inteso da questo Collegio come “impegno a traferire” da parte del sig. la propria quota di proprietà CP_1 dell'immobile in favore della moglie e non come disposizione con effetto traslativo del diritto di proprietà da riportare all'interno del presente provvedimento tenuto conto dell'assenza di precise indicazioni e specificazioni sul punto da parte dei ricorrenti, e della mancanza di tutti gli elementi e documenti richiesti dal Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in tema di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio.
Pertanto, nulla può essere disposto in tema di trasferimento della quota di comproprietà (come meglio sopra specificata) da questo Collegio, il quale potrà solo recepire l'impegno al trasferimento di detta quota assunto dal sig. in favore della moglie, da concretizzarsi successivamente per mezzo di CP_1 apposito atto notarile.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati portandosi reciproco rispetto e non interferendo l'uno nella vita dell'altro.
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale, in proprietà indivisa tra i coniugi, unitamente agli arredi che la compongono ed ai relativi accessori (salvi effetti personali del marito), resterà nella esclusiva disponibilità, vita natural durante, della RA (Catasto Fabbricati Comune di CP_2
Torino Foglio 1156 n. 246 sub. 28 e n. 245 sub. 7), a favore della quale viene costituito un diritto di abitazione vitalizio. Il signor si impegna a trasferirsi in altra abitazione entro 30 giorni Controparte_1 dalla data di omologa della separazione. Dal momento dell'allontanamento dalla casa coniugale, ogni spesa per utenze, oneri condominiali ed imposte sarà di esclusiva competenza della RA , ad CP_2 eccezione delle spese condominiali straordinarie che continueranno a gravare al 50% sui coniugi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, al fine di assolvere l'obbligo assistenziale nei confronti della moglie, il signor trasferisca a favore di quest'ultima la propria quota di comproprietà pari a un CP_1 pagina 2 di 3 mezzo indiviso sulla casa, con cantina e box auto pertinenziale, in Andora (SV), Via Marco Polo n.68
(Catasto Fabbricati di Andora Foglio 45 n. 81 subb. 10, 32, 66).
DÀ ATTO che le parti precisano e dichiarano che i trasferimenti immobiliari di cui sopra sono funzionali ed indispensabili al superamento della crisi coniugale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, in merito agli ulteriori rapporti economici da regolarsi tra i coniugi i conti correnti cointestati, in essere presso e Banca Popolare di Milano, saranno Controparte_3 chiusi e la liquidità in giacenza ripartita al 50% tra i coniugi.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, in ragione degli accordi di trasferimento immobiliare di cui sopra, ogni obbligazione di mantenimento viene estinta ed i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere ulteriori pretese.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese della presente procedura siano a carico di entrambe in uguale misura.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025
Il Presidente/rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22985/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. DUCCO GLORIA presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 16/03/1986. Controparte_1 CP_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 197 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nati due figli, e , entrambi ad oggi maggiorenni ed Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 01/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Relativamente alle condizioni concordate dalle parti, deve preliminarmente rilevarsi che quanto previsto nella condizione sub art. 3 (“I coniugi convengono che, al fine di assolvere l'obbligo assistenziale nei confronti della moglie, il signor trasferisca a favore di quest'ultima la propria quota di CP_1 comproprietà pari a un mezzo indiviso sulla casa, con cantina e box auto pertinenziale, in Andora (SV), Via Marco Polo n.68 (Catasto Fabbricati di Andora Foglio 45 n. 81 subb. 10, 32, 66.”) viene inteso da questo Collegio come “impegno a traferire” da parte del sig. la propria quota di proprietà CP_1 dell'immobile in favore della moglie e non come disposizione con effetto traslativo del diritto di proprietà da riportare all'interno del presente provvedimento tenuto conto dell'assenza di precise indicazioni e specificazioni sul punto da parte dei ricorrenti, e della mancanza di tutti gli elementi e documenti richiesti dal Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in tema di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio.
Pertanto, nulla può essere disposto in tema di trasferimento della quota di comproprietà (come meglio sopra specificata) da questo Collegio, il quale potrà solo recepire l'impegno al trasferimento di detta quota assunto dal sig. in favore della moglie, da concretizzarsi successivamente per mezzo di CP_1 apposito atto notarile.
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati portandosi reciproco rispetto e non interferendo l'uno nella vita dell'altro.
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale, in proprietà indivisa tra i coniugi, unitamente agli arredi che la compongono ed ai relativi accessori (salvi effetti personali del marito), resterà nella esclusiva disponibilità, vita natural durante, della RA (Catasto Fabbricati Comune di CP_2
Torino Foglio 1156 n. 246 sub. 28 e n. 245 sub. 7), a favore della quale viene costituito un diritto di abitazione vitalizio. Il signor si impegna a trasferirsi in altra abitazione entro 30 giorni Controparte_1 dalla data di omologa della separazione. Dal momento dell'allontanamento dalla casa coniugale, ogni spesa per utenze, oneri condominiali ed imposte sarà di esclusiva competenza della RA , ad CP_2 eccezione delle spese condominiali straordinarie che continueranno a gravare al 50% sui coniugi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, al fine di assolvere l'obbligo assistenziale nei confronti della moglie, il signor trasferisca a favore di quest'ultima la propria quota di comproprietà pari a un CP_1 pagina 2 di 3 mezzo indiviso sulla casa, con cantina e box auto pertinenziale, in Andora (SV), Via Marco Polo n.68
(Catasto Fabbricati di Andora Foglio 45 n. 81 subb. 10, 32, 66).
DÀ ATTO che le parti precisano e dichiarano che i trasferimenti immobiliari di cui sopra sono funzionali ed indispensabili al superamento della crisi coniugale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, in merito agli ulteriori rapporti economici da regolarsi tra i coniugi i conti correnti cointestati, in essere presso e Banca Popolare di Milano, saranno Controparte_3 chiusi e la liquidità in giacenza ripartita al 50% tra i coniugi.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, in ragione degli accordi di trasferimento immobiliare di cui sopra, ogni obbligazione di mantenimento viene estinta ed i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere ulteriori pretese.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese della presente procedura siano a carico di entrambe in uguale misura.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025
Il Presidente/rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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