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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15062/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014921224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067179950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22128/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 9-05-2025 da parte dell'DE , quale ente riscossore per la Regione Campania, per omesso versamento della tassa automobilistica per le annualità 2010 e 2019
La pretesa tributaria e di €. 152,52 per l'anno 2010 e di €.375,50 per l'anno 2019.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
prescrizione del credito erariale;
omessa notifica degli atti prodromici;
nullità circa gli elementi essenziali dell'intimazione;
omessa allegazione dei documenti giustificativi;
nullità della procedura notificatoria,
omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
infondatezza nel merito per essere stato il veicolo rottamato.
L'DE si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
La cartella 0712015005445304000 è stata stralciata, per essere stata pagata parzialmente dal contribuente, il quale pertanto era a conoscenza del provvedimento.
Il resistente offre la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, probabilmente anche tramite estratto ruolo.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione entrambi le parti in causa hanno depositato memorie illustrative.
Il ricorrente ribadisce la mancanza della prova della raccomandata informativa.
Il resistente evidenzia che il provvedimento è stato regolarmente notificato, stante l'avvenuta ricezione da parte della destinataria.
All'udienza dell'11-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accoglibile.
Per quanto riguarda la pretesa tributaria relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità 2010, la domanda deve essere senz'altro accolta, stante la maturata prescrizione del credito erariale. Nel caso di specie il termine prescrizionale si erode nei tre anni successivi a quello in cui la tassa doveva essere evasa. Essendo l'anno di evasione risalente al 2010 ed essendo stato notificato l'atto interruttivo nel 2015, è evidente che la prescrizione è abbondantemente maturata.
Non così per l'omesso versamento dell'anno 2019. Per il quale il resistente ha offerto la prova della regolarità della notifica degli atti interruttivi.
Sempre relativamente all'omesso versamento della tassa per l'annualità 2019 la Corte osserva che non vi
è alcun obbligo da parte dell'amministrazione di allegare gli atti prodromici qualora questi siano riportati in maniera sintetica e comunque siano già conosciuti dal contribuente: L'eccezione di difetto di motivazione
è infondata. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi utili per rendere edotto il contribuente della pretesa tributaria, tant'è che lo stesso ha utilizzato tutti gli strumenti utili offerti dall'ordinamento giuridico tributario a tutela dei propri interessi. L'eccezione di omessa indicazione della base di calcolo per gli interessi è destituita di fondamento. Il meccanismo matematico è contenuto in documenti pubblici ufficiali, che si presumono portati a conoscenza di tutti i consociali.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato in parte qua.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Lo rigetta per il resto. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15062/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014921224000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067179950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22128/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 9-05-2025 da parte dell'DE , quale ente riscossore per la Regione Campania, per omesso versamento della tassa automobilistica per le annualità 2010 e 2019
La pretesa tributaria e di €. 152,52 per l'anno 2010 e di €.375,50 per l'anno 2019.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per i seguenti motivi:
prescrizione del credito erariale;
omessa notifica degli atti prodromici;
nullità circa gli elementi essenziali dell'intimazione;
omessa allegazione dei documenti giustificativi;
nullità della procedura notificatoria,
omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
infondatezza nel merito per essere stato il veicolo rottamato.
L'DE si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
La cartella 0712015005445304000 è stata stralciata, per essere stata pagata parzialmente dal contribuente, il quale pertanto era a conoscenza del provvedimento.
Il resistente offre la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, probabilmente anche tramite estratto ruolo.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione entrambi le parti in causa hanno depositato memorie illustrative.
Il ricorrente ribadisce la mancanza della prova della raccomandata informativa.
Il resistente evidenzia che il provvedimento è stato regolarmente notificato, stante l'avvenuta ricezione da parte della destinataria.
All'udienza dell'11-12-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accoglibile.
Per quanto riguarda la pretesa tributaria relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica per l'annualità 2010, la domanda deve essere senz'altro accolta, stante la maturata prescrizione del credito erariale. Nel caso di specie il termine prescrizionale si erode nei tre anni successivi a quello in cui la tassa doveva essere evasa. Essendo l'anno di evasione risalente al 2010 ed essendo stato notificato l'atto interruttivo nel 2015, è evidente che la prescrizione è abbondantemente maturata.
Non così per l'omesso versamento dell'anno 2019. Per il quale il resistente ha offerto la prova della regolarità della notifica degli atti interruttivi.
Sempre relativamente all'omesso versamento della tassa per l'annualità 2019 la Corte osserva che non vi
è alcun obbligo da parte dell'amministrazione di allegare gli atti prodromici qualora questi siano riportati in maniera sintetica e comunque siano già conosciuti dal contribuente: L'eccezione di difetto di motivazione
è infondata. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi utili per rendere edotto il contribuente della pretesa tributaria, tant'è che lo stesso ha utilizzato tutti gli strumenti utili offerti dall'ordinamento giuridico tributario a tutela dei propri interessi. L'eccezione di omessa indicazione della base di calcolo per gli interessi è destituita di fondamento. Il meccanismo matematico è contenuto in documenti pubblici ufficiali, che si presumono portati a conoscenza di tutti i consociali.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato in parte qua.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Lo rigetta per il resto. Spese compensate.