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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/12/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA OS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Sodi Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
NI FO PARTE CONVENUTA
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici Controparte_3
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 Parte_1
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 3696/2015), immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 12.10.2015 su ricorso di s.p.a., con il quale è stato CP_1 ingiunto a ITALPLAN- ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A., a Parte_1
e a , questi ultimi in qualità di garanti della debitrice principale, il pagamento della Controparte_4 somma di € 2.164.521,06, a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n. 30084812 stipulato il 6 giugno 2006 tra ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A. e Il decreto ingiuntivo in questione è stato dichiarato definitivamente esecutivo Controparte_1 in data 1° agosto 2016.
In prima battuta, il ha allegato di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. 1274/2015 Pt_1
pagina 1 di 10 solamente in seguito all'atto di precetto notificatole il 26.02.2024 da TI S.r.l; ha poi aggiunto che TI s.r.l., in sede dell'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 58/2023 RGE promossa contro
, ha prodotto copia del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, la parte attrice ha dedotto i seguenti motivi: nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato notificato ad un indirizzo differente rispetto a quello di effettiva residenza del carenza di prova della titolarità del credito in capo ad TI s.r.l. e a Pt_1 [...]
nullità della fideiussione prestata a favore del debitore principale, perché riproduce le Controparte_2 clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust; intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Il ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice designato, Pt_1 ogni contraria istanza, eccezione e richiesta avversaria disattesa, preliminarmente, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art.649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto e dell'autonoma istanza che verrà depositata;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto di credito e/o del titolo da parte di TI S.r.l.; nel merito, in accoglimento della presente opposizione e per tutte le motivazioni di cui in atti, accertare e dichiarare nullo e/o invalido, di nessun effetto e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1274/2015 del 12.10.2015, con ogni conseguente effetto, perchè illegittimo ed infondato, in particolare per irregolarità e/o nullità delle notificazioni effettuate ex art.140 c.p.c., con conseguenziale mancata conoscenza tempestiva da parte di
[...]
e per la nullità del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro Pt_1
1.100.000,00= nonché, per quanto occorrer possa, della estensione in mera prosecuzione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, per violazione della normativa antitrust, dell'art. 2 della L. 287/1990 e conseguenziale violazione dell'art. 1957 c.c., od in subordine, per la nullità parziale del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00= nonché, per quanto occorrer possa, della estensione in mera prosecuzione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, con conseguente caducazione delle clausole ABI, oggetto di contestazione, riprodotte agli artt. 2, 6 e 8 e comunque di ogni clausola in violazione della normativa antitrust sopra indicata, con ogni conseguente effetto per violazione dell'art. 1957 c.c.; con ogni conseguente effetto e pertanto con pronuncia di nullità e/o invalidità, illegittimità anche dell'atto di precetto notificato da TI srl in data 26.02.2024. Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la quale, premettendo Controparte_1 di aver ceduto il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto alla società TI s.r.l. in forza di un contratto di cessione del credito del 20 ottobre 2020, ha eccepito: l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, stante la carenza di legittimazione di a contestare l'abusività delle clausole Parte_1 contenute nella fideiussione, non rivestendo esso la qualità di consumatore, essendo invece componente della compagine sociale della società ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A.; che nessuna delle clausole asseritamente in contrasto con la normativa antitrust è contenuta nella fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ossia quella stipulata pagina 2 di 10 in data 18 settembre 2007, posto che non sono state riprodotte le c.d. clausole di reviviscenza e sopravvivenza ed è prevista solo una proroga del termine previsto dall'art. 1957 c.c., stabilito in 36 mesi, termine entro il quale sono state avviate le azioni nei confronti della debitrice principale;
l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
Su tali basi, ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e precisamente:
In via preliminare: - Dichiarare improcedibile e /o inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'opposizione tardiva avversaria per l'assoluta assenza dei requisiti previsti dalla fattispecie dedotta in giudizio ex adverso, per tutti i motivi esposti ai par. 1 e 2 della presente comparsa;
- Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c. non ricorrendone i presupposti per tutto quanto esposto riguardo alla infondatezza della domanda;
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande e delle eccezioni avversarie sotto ogni profilo e per qualsivoglia motivo proposto ex adverso, e per l'effetto rigettarle integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 opposto tardivamente con rigetto integrale di qualsivoglia domanda avversaria svola nei confronti di , per tutti i motivi CP_1 esposti in narrativa. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”
Si è altresì costituita in giudizio la quale ha eccepito: la tardività e Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., in quanto il aveva già avuto conoscenza Pt_1 dell'esistenza del decreto ingiuntivo il 22.08.2016, in seguito alla notifica dell'atto di precetto da parte di di aver acquistato pro soluto, in forza di un contratto di cessione concluso con Controparte_1
TI s.r.l. il 26.02.2024 ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto tardivamente;
la validità della fideiussione.
ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così Controparte_2 giudicare: In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per difetto dei requisiti prescritti ex lege;
- Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c. e per l'effetto confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale:
pagina 3 di 10 - Respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto e non provate, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1274/2015 emesso dal Tribunale di Arezzo (R.G. n. 3696/2015);
- Rigettare tutte le domande, eccezioni e richieste ex adverso formulate in quanto generiche, infondate, inammissibili e comunque non provate;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.888.619,23, oltre interessi ovvero Controparte_2 nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
All'esito delle verifiche preliminari svolte con decreto del 6.06.2024, il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., la causa è stata istruita su base documentale.
All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 6.11.2025, le parti hanno concluso come da note conclusive e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Parte attrice ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice designato, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta avversaria disattesa, preliminarmente, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art.649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto e dell'autonoma istanza che verrà depositata;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto di credito e/o del titolo da parte di TI S.r.l. e di nel merito, in accoglimento della presente Controparte_2 opposizione e per tutte le motivazioni di cui in atti, accertare e dichiarare nullo e/o invalido, di nessun effetto e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1274/2015 del 12.10.2015, con ogni conseguente effetto, perché illegittimo ed infondato, in particolare per irregolarità e/o nullità delle notificazioni, effettuate ex art.140 c.p.c., con conseguenziale mancata conoscenza tempestiva da parte di nonché irregolarità e/o nullità della notifica avverso Italplan e perché Parte_1 Parte_1 ha la qualifica di consumatore, con ogni conseguenziale pronuncia sul punt oanche in ordine alla violazione dell'art.1957 c.c., con avvenuta relativa decadenza ed estinzione della fideiussione nonché per la nullità del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00= nonché, per quanto occorrer possa, della estensione in mera prosecuzione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, per violazione della normativa antitrust, dell'art. 2 della L. 287/1990 e conseguenziale violazione dell'art. 1957 c.c., od in subordine, per la nullità parziale del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00= nonché, per quanto occorrer possa, della estensione in mera prosecuzione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, con conseguente caducazione delle clausole ABI, oggetto di contestazione, riprodotte agli artt. 2, 6 e 8 e per quanto occorrere possa all'art.5 della fideiussione in estensione e comunque di ogni clausola in pagina 4 di 10 violazione della normativa antitrust sopra indicata, con ogni conseguente effetto per violazione dell'art. 1957 c.c., con avvenuta relativa decadenza ed estinzione della fideiussione;
con ogni conseguente effetto e pertanto con pronuncia di nullità e/o invalidità, illegittimità anche dell'atto di precetto notificato da TI srl in data 26.02.2024. Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e precisamente: In via preliminare:
- Dichiarare improcedibile e /o inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'opposizione tardiva avversaria per l'assoluta assenza dei requisiti previsti dalla fattispecie dedotta in giudizio ex adverso, per tutti i motivi esposti ai par. 1 e 2 della presente comparsa;
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande e delle eccezioni avversarie sotto ogni profilo e per qualsivoglia motivo proposto ex adverso, e per l'effetto rigettarle integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 opposto tardivamente con rigetto integrale di qualsivoglia domanda avversaria svola nei confronti di , per tutti i motivi CP_1 esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
insistendo sull'improcedibilità dell'opposizione tardiva, ha concluso come di Controparte_2 seguito:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per difetto dei requisiti prescritti ex lege;
Nel merito, in via principale:
- Respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto e non provate, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1274/2015 emesso dal Tribunale di Arezzo (R.G. n. 3696/2015);
- Rigettare tutte le domande, eccezioni e richieste ex adverso formulate in quanto generiche, infondate, inammissibili e comunque non provate;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.888.619,23, oltre interessi ovvero Controparte_2 nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
pagina 5 di 10 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza dei requisiti ex art. 650, co.1 c.p.c., sollevata da e da Controparte_1 Controparte_2
L'eccezione è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
ha proposto l'odierna opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deducendo di aver avuto Parte_1 conoscenza del decreto ingiuntivo n. 1274/2015, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di CP_1 in data 12.10.2015, solamente a seguito della notifica dell'atto di precetto effettuata da TI
[...]
S.r.l. il 26.02.2024.
Più precisamente, il ha evidenziato l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto Pt_1 effettuata da deducendo che, la Banca gli ha notificato ex art. 140 c.p.c., in data Controparte_1
27.10.2015, il provvedimento monitorio all'indirizzo “Arezzo (AR), Loc. Mugliano n.33, nella sua qualità di garante della società debitrice”; mentre, il suo indirizzo di residenza era Arezzo, Località Mugliano n. 33, lett. c. Ad avviso dell'opponente, neppure potrebbe valere la notifica effettuata dalla Banca il 16.11.2015 a in qualità di legale rappresentante di ITALPLAN Parte_1
ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A., posto che, a tale data, esso non rivestiva ancora la qualifica di legale rappresentante della società debitrice principale.
La tesi sostenuta da parte opponente non coglie nel segno e non può essere condivisa, per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 650, co. 1 c.p.c. dispone che: “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.”
Per giurisprudenza costante, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione;
tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007; Cass. Sentenza n. 11550 del 14/05/2013).
La tempestività della conoscenza va correlata, inoltre, al fatto che l'opposizione tardiva non è una opposizione sine die. La giurisprudenza ha chiarito che l'opposizione tardiva è proponibile entro 40 giorni dall'avvenuta conoscenza del decreto ingiuntivo. Così la Suprema Corte: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni pagina 6 di 10 dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto). (Cass. Sez. 6, 08/03/2022, n. 7560, vedi anche Cass. 15221/2025).
In sostanza la parte che sia venuta tardivamente a conoscenza del decreto ingiuntivo con la notifica del precetto, non ha a disposizione un tempo diverso e più ampio di chi venga a conoscenza regolarmente del decreto ingiuntivo.
Quanto agli elementi in base ai quali determinare l'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo, la S.C. ha ribadito che, l'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo, acquisita anche al di fuori della notifica formale del decreto ingiuntivo, si ha quando il debitore abbia conoscenza dell'identità del creditore e del debitore, dell'ammontare del credito e dell'avvenuta emissione del credito (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 15221/2025).
Pertanto, la conoscenza del decreto può essere legata anche alla notificazione dell'atto di precetto (Cass. Civ. n. 7560/2022).
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuata ex art. 140 c.p.c. da in data 27.10.2015, in quanto il provvedimento monitorio Controparte_1
è stato notificato a (nella sua qualità di garante di ITALPLAN ENGINEERING, Parte_1
ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A.), all'indirizzo “Arezzo (AR), Loc. Mugliano n.33, nella sua qualità di garante della società debitrice”, indirizzo che, tuttavia, non coincide con quello di effettiva residenza del Ed invero, dal certificato di residenza allegato sub doc. 6 da parte Pt_1 opponente, risulta che quest'ultimo, al momento della notifica del provvedimento monitorio, risiedeva in Arezzo, Località Mugliano n. 33, lett. c.
Ha contestato altresì la ritualità della notifica del 16.11.2015, essendo stata indirizzata a Parte_1 non personalmente ma in qualità di legale rappresentante della società ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A. ed essendo stata aggiunta a mano la “lett. c.” all'indirizzo indicato nella relata.
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo ben Parte_1 prima del 26.02.2024, ossia della data di notifica da parte di TI S.r.l dell'atto di precetto.
Invero, aveva notificato già in data 10.08.2016 a , quale garante della Controparte_1 Parte_1
ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A., presso l'indirizzo di residenza Loc. Mugliano n. 33, lett. C, Arezzo, atto di precetto emesso in forza del decreto ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 3696/2015).
Esaminando il documento 10 allegato da risulta che tale notifica si è regolarmente Controparte_1 perfezionata, in quanto lo stesso ha ritirato in data 22.08.206 il plico contenente il Parte_1 suddetto atto di precetto, depositato presso l'Ufficio Postale il 12.08.2016.
Pertanto, quantomeno da tale data va individuato il dies a quo per la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 10 ll dunque, pur avendo avuto in tale data conoscenza degli elementi essenziali del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto, tuttavia, ha spiegato opposizione tardiva solamente il 23.3.2024, in seguito alla notifica dell'atto di precetto da parte di TI s.r.l.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, a nulla rileva che all'atto di precetto del 2016 non siano stati allegati copia del decreto ingiuntivo e le relative ricevute delle notifiche dello stesso d.i., posto che, per un verso, da tale precetto il aveva conoscenza dell'esistenza del provvedimento Pt_1 monitorio, dell'identità del creditore e dell'ammontare del credito ingiunto (vedi atto di precetto in cui viene espressamente indicato che “ con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 1274/2015, Rep. 2032/2015, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 09.10.2015 veniva ingiunto a ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A. (P.Iva ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Terranuova Bracciolini (AR) cap 52028, Via 1° Strada Lungarno n° 145/D, (C.F. , nato a Civitella in [...]_2 C.F._1
IA (AR) il 03.08.1956, residente ad Arezzo (AR), Loc. Mugliano n°33, nella sua qualità di garante della società debitrice […] il pagamento in solido tra loro e in favore di come in Controparte_1 epigrafe rappresentata e difesa, della somma di € 2.164.521,06, oltre agli interessi come per legge dovuti dal dì della domanda sino al saldo effettivo, nonché le competenze professionali e le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 6.310,00 di cui € 5.440,00 per competenze professionali ed € 870,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”)
Per altro verso, l'odierno opponente è contradditorio laddove afferma che il dies a quo dell'opposizione andrebbe individuato nella notifica dell'atto di precetto da parte di TI s.r.l., avendo avuto effettiva conoscenza da tale notifica del decreto ingiuntivo opposto, stante l'allegazione della copia e della relata del provvedimento monitorio. Però, dal documento 1 prodotto dallo stesso opponente e dal documento 8 di TI s.r.l. risulta che quest'ultima abbia notificato al Gori solamente l'atto di precetto e non anche il provvedimento monitorio (prodotto separatamente come doc. 2 dall'opponente), così come fatto da nel 2016. CP_1
A fondamento dell'opposizione, il ha anche richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite della Pt_1
Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023.
Detto richiamo risulta, tuttavia, inconferente.
Giova infatti rammentare che la Suprema Corte, dopo aver premesso che “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi – all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale”, ha chiaramente sottolineato che “Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale” (cfr. § 3.1. sentenza n. 9479/2023). pagina 8 di 10 Nel caso di specie, tuttavia, il non può essere qualificato come consumatore, per essere stato in Pt_1 alcuni periodi legale rappresentante e comunque sempre componente della compagine sociale della Italplan s.p.a., in particolare socio maggioritario con una quota 36,51% (cfr. visura Italplan sub doc. 7 fascicolo non avendo allegato di essere titolare di una quota inferiore all'epoca di rilascio CP_1 della fideiussione).
L'odierno opponente ha obiettato altresì che: “l'opposizione ex art.650 c.p.c. può essere promossa a prescindere da autorizzazioni del G.e. ed è stata proposta sulla base della nullità delle fideiussioni perché conformi a schema ABI;
nullità che all'epoca del decreto ingiuntivo in questione non era stata ancora dichiarata ed è questione diversa anche dall'abusività delle clausole su cui insiste l'opposta. Nel 2021 si è pronunciata per la nullità parziale di tali fideiussioni anche la Corte di Cassazione a sezioni unite, Cass. civ., S.U., n. 41994/21, che è relativa ad una fattispecie in cui l'eccezione di nullità in questione è stata sollevata dal fideiussore che era anche socio della società debitrice, atteso che in tale materia non sussiste la questione del consumatore sollevata da controparte”; inoltre, “per i decreti ingiuntivi non è previsto il cd. passaggio in giudicato, ma l'esecutorietà ex art.647 c.p.c.” (pagina 11 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
Le obiezioni non colgono nel segno.
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con decreto n. cronol. 9815/2016 del 2 agosto 2016 (cfr. doc. 2 fascicolo opponente) e da tale momento ha acquistato efficacia di giudicato formale e sostanziale.
Ebbene, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. Cass. n. 28318/2017).
Infine, va rilevato come il motivo di opposizione relativo alla titolarità del credito da parte di TI non poteva in ogni caso essere fatto valere con l'opposizione ancorchè tardiva al d.i., atteso che l'assunta cessione del credito è intervenuta successivamente alla formazione del titolo giudiziale oggetto dell'opposizione, e quindi la titolarità del credito da parte della cessionaria avrebbe dovuto essere contestata mediante opposizione a precetto.
Sulla base delle considerazioni che precedono, l'opposizione tardiva proposta da deve Parte_1 essere dichiarata inammissibile e, per l'effetto, deve essere confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015), assorbito ogni ulteriore profilo.
pagina 9 di 10 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 55 del 2014, e successivi aggiornamenti in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (€ 2.000.000,00 – 4.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando: a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma nei suoi Parte_1 confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015); b) condanna al pagamento in favore di e delle spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di lite, liquidate in euro 24.668,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 05/12/2025
Il Giudice
NA OS
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA OS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Sodi Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
NI FO PARTE CONVENUTA
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale procuratrice, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici Controparte_3
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 6.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 Parte_1
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 3696/2015), immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 12.10.2015 su ricorso di s.p.a., con il quale è stato CP_1 ingiunto a ITALPLAN- ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A., a Parte_1
e a , questi ultimi in qualità di garanti della debitrice principale, il pagamento della Controparte_4 somma di € 2.164.521,06, a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente n. 30084812 stipulato il 6 giugno 2006 tra ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A. e Il decreto ingiuntivo in questione è stato dichiarato definitivamente esecutivo Controparte_1 in data 1° agosto 2016.
In prima battuta, il ha allegato di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. 1274/2015 Pt_1
pagina 1 di 10 solamente in seguito all'atto di precetto notificatole il 26.02.2024 da TI S.r.l; ha poi aggiunto che TI s.r.l., in sede dell'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 58/2023 RGE promossa contro
, ha prodotto copia del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, la parte attrice ha dedotto i seguenti motivi: nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato notificato ad un indirizzo differente rispetto a quello di effettiva residenza del carenza di prova della titolarità del credito in capo ad TI s.r.l. e a Pt_1 [...]
nullità della fideiussione prestata a favore del debitore principale, perché riproduce le Controparte_2 clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust; intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Il ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice designato, Pt_1 ogni contraria istanza, eccezione e richiesta avversaria disattesa, preliminarmente, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art.649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto e dell'autonoma istanza che verrà depositata;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto di credito e/o del titolo da parte di TI S.r.l.; nel merito, in accoglimento della presente opposizione e per tutte le motivazioni di cui in atti, accertare e dichiarare nullo e/o invalido, di nessun effetto e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1274/2015 del 12.10.2015, con ogni conseguente effetto, perchè illegittimo ed infondato, in particolare per irregolarità e/o nullità delle notificazioni effettuate ex art.140 c.p.c., con conseguenziale mancata conoscenza tempestiva da parte di
[...]
e per la nullità del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro Pt_1
1.100.000,00= nonché, per quanto occorrer possa, della estensione in mera prosecuzione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, per violazione della normativa antitrust, dell'art. 2 della L. 287/1990 e conseguenziale violazione dell'art. 1957 c.c., od in subordine, per la nullità parziale del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00= nonché, per quanto occorrer possa, della estensione in mera prosecuzione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, con conseguente caducazione delle clausole ABI, oggetto di contestazione, riprodotte agli artt. 2, 6 e 8 e comunque di ogni clausola in violazione della normativa antitrust sopra indicata, con ogni conseguente effetto per violazione dell'art. 1957 c.c.; con ogni conseguente effetto e pertanto con pronuncia di nullità e/o invalidità, illegittimità anche dell'atto di precetto notificato da TI srl in data 26.02.2024. Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la quale, premettendo Controparte_1 di aver ceduto il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto alla società TI s.r.l. in forza di un contratto di cessione del credito del 20 ottobre 2020, ha eccepito: l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, stante la carenza di legittimazione di a contestare l'abusività delle clausole Parte_1 contenute nella fideiussione, non rivestendo esso la qualità di consumatore, essendo invece componente della compagine sociale della società ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A.; che nessuna delle clausole asseritamente in contrasto con la normativa antitrust è contenuta nella fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ossia quella stipulata pagina 2 di 10 in data 18 settembre 2007, posto che non sono state riprodotte le c.d. clausole di reviviscenza e sopravvivenza ed è prevista solo una proroga del termine previsto dall'art. 1957 c.c., stabilito in 36 mesi, termine entro il quale sono state avviate le azioni nei confronti della debitrice principale;
l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
Su tali basi, ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e precisamente:
In via preliminare: - Dichiarare improcedibile e /o inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'opposizione tardiva avversaria per l'assoluta assenza dei requisiti previsti dalla fattispecie dedotta in giudizio ex adverso, per tutti i motivi esposti ai par. 1 e 2 della presente comparsa;
- Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c. non ricorrendone i presupposti per tutto quanto esposto riguardo alla infondatezza della domanda;
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande e delle eccezioni avversarie sotto ogni profilo e per qualsivoglia motivo proposto ex adverso, e per l'effetto rigettarle integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 opposto tardivamente con rigetto integrale di qualsivoglia domanda avversaria svola nei confronti di , per tutti i motivi CP_1 esposti in narrativa. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”
Si è altresì costituita in giudizio la quale ha eccepito: la tardività e Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., in quanto il aveva già avuto conoscenza Pt_1 dell'esistenza del decreto ingiuntivo il 22.08.2016, in seguito alla notifica dell'atto di precetto da parte di di aver acquistato pro soluto, in forza di un contratto di cessione concluso con Controparte_1
TI s.r.l. il 26.02.2024 ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto tardivamente;
la validità della fideiussione.
ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così Controparte_2 giudicare: In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per difetto dei requisiti prescritti ex lege;
- Rigettare la richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c. e per l'effetto confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale:
pagina 3 di 10 - Respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto e non provate, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1274/2015 emesso dal Tribunale di Arezzo (R.G. n. 3696/2015);
- Rigettare tutte le domande, eccezioni e richieste ex adverso formulate in quanto generiche, infondate, inammissibili e comunque non provate;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.888.619,23, oltre interessi ovvero Controparte_2 nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
All'esito delle verifiche preliminari svolte con decreto del 6.06.2024, il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c., la causa è stata istruita su base documentale.
All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 6.11.2025, le parti hanno concluso come da note conclusive e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Parte attrice ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, in persona del Giudice designato, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta avversaria disattesa, preliminarmente, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art.649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto e dell'autonoma istanza che verrà depositata;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto di credito e/o del titolo da parte di TI S.r.l. e di nel merito, in accoglimento della presente Controparte_2 opposizione e per tutte le motivazioni di cui in atti, accertare e dichiarare nullo e/o invalido, di nessun effetto e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1274/2015 del 12.10.2015, con ogni conseguente effetto, perché illegittimo ed infondato, in particolare per irregolarità e/o nullità delle notificazioni, effettuate ex art.140 c.p.c., con conseguenziale mancata conoscenza tempestiva da parte di nonché irregolarità e/o nullità della notifica avverso Italplan e perché Parte_1 Parte_1 ha la qualifica di consumatore, con ogni conseguenziale pronuncia sul punt oanche in ordine alla violazione dell'art.1957 c.c., con avvenuta relativa decadenza ed estinzione della fideiussione nonché per la nullità del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00= nonché, per quanto occorrer possa, della estensione in mera prosecuzione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, per violazione della normativa antitrust, dell'art. 2 della L. 287/1990 e conseguenziale violazione dell'art. 1957 c.c., od in subordine, per la nullità parziale del contratto di fideiussione originaria fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00= nonché, per quanto occorrer possa, della estensione in mera prosecuzione fino alla concorrenza di euro 4.500.000,00=, con conseguente caducazione delle clausole ABI, oggetto di contestazione, riprodotte agli artt. 2, 6 e 8 e per quanto occorrere possa all'art.5 della fideiussione in estensione e comunque di ogni clausola in pagina 4 di 10 violazione della normativa antitrust sopra indicata, con ogni conseguente effetto per violazione dell'art. 1957 c.c., con avvenuta relativa decadenza ed estinzione della fideiussione;
con ogni conseguente effetto e pertanto con pronuncia di nullità e/o invalidità, illegittimità anche dell'atto di precetto notificato da TI srl in data 26.02.2024. Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, rigettare ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e precisamente: In via preliminare:
- Dichiarare improcedibile e /o inammissibile e/o comunque rigettare integralmente l'opposizione tardiva avversaria per l'assoluta assenza dei requisiti previsti dalla fattispecie dedotta in giudizio ex adverso, per tutti i motivi esposti ai par. 1 e 2 della presente comparsa;
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande e delle eccezioni avversarie sotto ogni profilo e per qualsivoglia motivo proposto ex adverso, e per l'effetto rigettarle integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 opposto tardivamente con rigetto integrale di qualsivoglia domanda avversaria svola nei confronti di , per tutti i motivi CP_1 esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
insistendo sull'improcedibilità dell'opposizione tardiva, ha concluso come di Controparte_2 seguito:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per difetto dei requisiti prescritti ex lege;
Nel merito, in via principale:
- Respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto e non provate, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1274/2015 emesso dal Tribunale di Arezzo (R.G. n. 3696/2015);
- Rigettare tutte le domande, eccezioni e richieste ex adverso formulate in quanto generiche, infondate, inammissibili e comunque non provate;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.888.619,23, oltre interessi ovvero Controparte_2 nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
pagina 5 di 10 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza dei requisiti ex art. 650, co.1 c.p.c., sollevata da e da Controparte_1 Controparte_2
L'eccezione è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
ha proposto l'odierna opposizione tardiva a decreto ingiuntivo deducendo di aver avuto Parte_1 conoscenza del decreto ingiuntivo n. 1274/2015, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di CP_1 in data 12.10.2015, solamente a seguito della notifica dell'atto di precetto effettuata da TI
[...]
S.r.l. il 26.02.2024.
Più precisamente, il ha evidenziato l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto Pt_1 effettuata da deducendo che, la Banca gli ha notificato ex art. 140 c.p.c., in data Controparte_1
27.10.2015, il provvedimento monitorio all'indirizzo “Arezzo (AR), Loc. Mugliano n.33, nella sua qualità di garante della società debitrice”; mentre, il suo indirizzo di residenza era Arezzo, Località Mugliano n. 33, lett. c. Ad avviso dell'opponente, neppure potrebbe valere la notifica effettuata dalla Banca il 16.11.2015 a in qualità di legale rappresentante di ITALPLAN Parte_1
ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A., posto che, a tale data, esso non rivestiva ancora la qualifica di legale rappresentante della società debitrice principale.
La tesi sostenuta da parte opponente non coglie nel segno e non può essere condivisa, per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 650, co. 1 c.p.c. dispone che: “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.”
Per giurisprudenza costante, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione;
tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007; Cass. Sentenza n. 11550 del 14/05/2013).
La tempestività della conoscenza va correlata, inoltre, al fatto che l'opposizione tardiva non è una opposizione sine die. La giurisprudenza ha chiarito che l'opposizione tardiva è proponibile entro 40 giorni dall'avvenuta conoscenza del decreto ingiuntivo. Così la Suprema Corte: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni pagina 6 di 10 dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto). (Cass. Sez. 6, 08/03/2022, n. 7560, vedi anche Cass. 15221/2025).
In sostanza la parte che sia venuta tardivamente a conoscenza del decreto ingiuntivo con la notifica del precetto, non ha a disposizione un tempo diverso e più ampio di chi venga a conoscenza regolarmente del decreto ingiuntivo.
Quanto agli elementi in base ai quali determinare l'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo, la S.C. ha ribadito che, l'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo, acquisita anche al di fuori della notifica formale del decreto ingiuntivo, si ha quando il debitore abbia conoscenza dell'identità del creditore e del debitore, dell'ammontare del credito e dell'avvenuta emissione del credito (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 15221/2025).
Pertanto, la conoscenza del decreto può essere legata anche alla notificazione dell'atto di precetto (Cass. Civ. n. 7560/2022).
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto effettuata ex art. 140 c.p.c. da in data 27.10.2015, in quanto il provvedimento monitorio Controparte_1
è stato notificato a (nella sua qualità di garante di ITALPLAN ENGINEERING, Parte_1
ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A.), all'indirizzo “Arezzo (AR), Loc. Mugliano n.33, nella sua qualità di garante della società debitrice”, indirizzo che, tuttavia, non coincide con quello di effettiva residenza del Ed invero, dal certificato di residenza allegato sub doc. 6 da parte Pt_1 opponente, risulta che quest'ultimo, al momento della notifica del provvedimento monitorio, risiedeva in Arezzo, Località Mugliano n. 33, lett. c.
Ha contestato altresì la ritualità della notifica del 16.11.2015, essendo stata indirizzata a Parte_1 non personalmente ma in qualità di legale rappresentante della società ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A. ed essendo stata aggiunta a mano la “lett. c.” all'indirizzo indicato nella relata.
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo ben Parte_1 prima del 26.02.2024, ossia della data di notifica da parte di TI S.r.l dell'atto di precetto.
Invero, aveva notificato già in data 10.08.2016 a , quale garante della Controparte_1 Parte_1
ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A., presso l'indirizzo di residenza Loc. Mugliano n. 33, lett. C, Arezzo, atto di precetto emesso in forza del decreto ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 3696/2015).
Esaminando il documento 10 allegato da risulta che tale notifica si è regolarmente Controparte_1 perfezionata, in quanto lo stesso ha ritirato in data 22.08.206 il plico contenente il Parte_1 suddetto atto di precetto, depositato presso l'Ufficio Postale il 12.08.2016.
Pertanto, quantomeno da tale data va individuato il dies a quo per la proposizione dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 10 ll dunque, pur avendo avuto in tale data conoscenza degli elementi essenziali del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto, tuttavia, ha spiegato opposizione tardiva solamente il 23.3.2024, in seguito alla notifica dell'atto di precetto da parte di TI s.r.l.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, a nulla rileva che all'atto di precetto del 2016 non siano stati allegati copia del decreto ingiuntivo e le relative ricevute delle notifiche dello stesso d.i., posto che, per un verso, da tale precetto il aveva conoscenza dell'esistenza del provvedimento Pt_1 monitorio, dell'identità del creditore e dell'ammontare del credito ingiunto (vedi atto di precetto in cui viene espressamente indicato che “ con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n° 1274/2015, Rep. 2032/2015, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 09.10.2015 veniva ingiunto a ITALPLAN ENGINEERING, ENVIRONMENT & TRANSPORTS S.p.A. (P.Iva ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Terranuova Bracciolini (AR) cap 52028, Via 1° Strada Lungarno n° 145/D, (C.F. , nato a Civitella in [...]_2 C.F._1
IA (AR) il 03.08.1956, residente ad Arezzo (AR), Loc. Mugliano n°33, nella sua qualità di garante della società debitrice […] il pagamento in solido tra loro e in favore di come in Controparte_1 epigrafe rappresentata e difesa, della somma di € 2.164.521,06, oltre agli interessi come per legge dovuti dal dì della domanda sino al saldo effettivo, nonché le competenze professionali e le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 6.310,00 di cui € 5.440,00 per competenze professionali ed € 870,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”)
Per altro verso, l'odierno opponente è contradditorio laddove afferma che il dies a quo dell'opposizione andrebbe individuato nella notifica dell'atto di precetto da parte di TI s.r.l., avendo avuto effettiva conoscenza da tale notifica del decreto ingiuntivo opposto, stante l'allegazione della copia e della relata del provvedimento monitorio. Però, dal documento 1 prodotto dallo stesso opponente e dal documento 8 di TI s.r.l. risulta che quest'ultima abbia notificato al Gori solamente l'atto di precetto e non anche il provvedimento monitorio (prodotto separatamente come doc. 2 dall'opponente), così come fatto da nel 2016. CP_1
A fondamento dell'opposizione, il ha anche richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite della Pt_1
Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023.
Detto richiamo risulta, tuttavia, inconferente.
Giova infatti rammentare che la Suprema Corte, dopo aver premesso che “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi – all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale”, ha chiaramente sottolineato che “Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale” (cfr. § 3.1. sentenza n. 9479/2023). pagina 8 di 10 Nel caso di specie, tuttavia, il non può essere qualificato come consumatore, per essere stato in Pt_1 alcuni periodi legale rappresentante e comunque sempre componente della compagine sociale della Italplan s.p.a., in particolare socio maggioritario con una quota 36,51% (cfr. visura Italplan sub doc. 7 fascicolo non avendo allegato di essere titolare di una quota inferiore all'epoca di rilascio CP_1 della fideiussione).
L'odierno opponente ha obiettato altresì che: “l'opposizione ex art.650 c.p.c. può essere promossa a prescindere da autorizzazioni del G.e. ed è stata proposta sulla base della nullità delle fideiussioni perché conformi a schema ABI;
nullità che all'epoca del decreto ingiuntivo in questione non era stata ancora dichiarata ed è questione diversa anche dall'abusività delle clausole su cui insiste l'opposta. Nel 2021 si è pronunciata per la nullità parziale di tali fideiussioni anche la Corte di Cassazione a sezioni unite, Cass. civ., S.U., n. 41994/21, che è relativa ad una fattispecie in cui l'eccezione di nullità in questione è stata sollevata dal fideiussore che era anche socio della società debitrice, atteso che in tale materia non sussiste la questione del consumatore sollevata da controparte”; inoltre, “per i decreti ingiuntivi non è previsto il cd. passaggio in giudicato, ma l'esecutorietà ex art.647 c.p.c.” (pagina 11 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
Le obiezioni non colgono nel segno.
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con decreto n. cronol. 9815/2016 del 2 agosto 2016 (cfr. doc. 2 fascicolo opponente) e da tale momento ha acquistato efficacia di giudicato formale e sostanziale.
Ebbene, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. Cass. n. 28318/2017).
Infine, va rilevato come il motivo di opposizione relativo alla titolarità del credito da parte di TI non poteva in ogni caso essere fatto valere con l'opposizione ancorchè tardiva al d.i., atteso che l'assunta cessione del credito è intervenuta successivamente alla formazione del titolo giudiziale oggetto dell'opposizione, e quindi la titolarità del credito da parte della cessionaria avrebbe dovuto essere contestata mediante opposizione a precetto.
Sulla base delle considerazioni che precedono, l'opposizione tardiva proposta da deve Parte_1 essere dichiarata inammissibile e, per l'effetto, deve essere confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015), assorbito ogni ulteriore profilo.
pagina 9 di 10 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 55 del 2014, e successivi aggiornamenti in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (€ 2.000.000,00 – 4.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando: a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma nei suoi Parte_1 confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 1274/2015 (R.G. n. 2032/2015); b) condanna al pagamento in favore di e delle spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di lite, liquidate in euro 24.668,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 05/12/2025
Il Giudice
NA OS
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