TRIB
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/05/2024, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco
Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 2.5.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4382/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Martino Gragnaniello, con il quale Parte_1
elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pepe CP_1
Gianfranco, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU,
nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71, nonché il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 l.
104/92, a far data dalla domanda amministrativa del 20.5.2022.
Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto del rico hiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione, da comunicarsi.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
1 Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti.
Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente contesta l'operato del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato il quadro patologico della sig.ra . In particolare, la parte Pt_1 lamenta che il ctu non avrebbe tenuto conto dell'esercizio fisico e della conseguente limitazione della capacità funzionale. Inoltre, riportandosi genericamente alla diagnosi effettuata dalla Dott.ssa in data 19.7.2023 (vd. allegato al ricorso in Per_1 opposizione), lamenta l'inadeguatezza, lacunosità e superficialità della perizia redatta in sede di atp.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperta, dott.ssa , all'esito dell'accesso peritale del 30.5.2023, ha riferito di Per_2 un soggetto in buone condizioni generali, calmo e tranquillo, che collabora di buon grado alla visita, senza tentativi di simulazione o di esagerazione;
la ctu ha, altresì, riscontrato una deambulazione regolare, impacciati per l'obesità solo i movimenti del tronco, mentre alcuna limitazione funzionale è stata riscontrata a carico delle rimanenti articolazioni. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, la ctu ha formulato la seguente diagnosi: è una casalinga di 61 anni (è nata il Parte_1
12/08/1961), 60 all'epoca di presentazione della domanda in fase amministrativa
(20/05/2022), affetta dalle seguenti, sostanziali infermità: - obesità (peso 110 Kg;
altezza 160 cm;
IMC 42,9) con segni clinici di artrosi;
- esiti di isterectomia e di intervento per rettocele;
- ipertensione arteriosa senza documentato danno d'organo.
Altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili né, del resto, il certificato telematico di invalidità civile è indicato il coinvolgimento di altri apparati diversi da quelli toccati dalla mia diagnosi».
Sulla scorta di tale quadro diagnostico, la ctu ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: «è, quello in diagnosi, un quadro patologico che a mio avviso non realizza i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità».
Nel dettaglio, la ctu ha valutato ciascuna patologia indicata in diagnosi, attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante ai sensi delle tabelle ex D.M. 5.2.92.
Per quanto riguarda l'obesità (peso 110 Kg;
altezza 160 cm;
IMC 42,9) con segni clinici di artrosi, la ctu ha osservato che: «può essere valutato nel contesto della voce tabellare 7105 (obesità con I.M.C. compreso tra 35 e 40 con complicanze artrosiche) che prevede un'invalidità compresa tra il 31 e 40%. Ancorché non risultino mai praticate indagine strumentali volte ad approfondire i fatti artrosici, nella fattispecie credo che il massimo della percentuale prevista per tale voce patologica possa comunque riconoscersi, considerato che l'IMC è addirittura di poco al di sopra del limite massimo previsto».
Relativamente, poi, agli esiti di isterectomia effettuata nel 2008 e, quindi, in età non più fertile, e del successivo intervento per rettocele, l'esperta ha precisato che: «sono due condizioni morbose per la cui valutazione bisogna necessariamente ricorrere al criterio analogico non essendoci voce specifica. Per le stesse credo possa complessivamente riconoscersi una percentuale del 25%, operando analogicamente a partire dalla voce
6203 prevista per la cistite cronica (11-20%) e portandola al 25% posto che deve includere anche gli esiti di isteroannessiectomia».
2 Infine, la ctu ha esaminato l'ipertensione arteriosa senza documentato danno d'organo valutandola: «con un 15% posto che la cardiopatia in prima classe NYHA è valutata partire dal 21% (voce 6441)».
Tutto ciò premesso, la ctu ha così concluso: «in definitiva, tenuto conto delle percentuali appena espresse e considerato che l'invalidità complessiva non scaturisce dalla somma aritmetica delle singole percentuali riconosciute per le varie patologie ma applicando la formula a scalare o del Balthazard, l'invalidità da riconoscersi nella fattispecie è del 62% (sessantadue per cento). Non sussistono, quindi, i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità».
Tali conclusioni sono state confermate dalla dott.ssa anche a seguito delle Per_2 contestazioni mosse da parte opponente in sede di osservazioni alle bozze, arricchite, tra l'altro, da nuova ed ulteriore documentazione medica. Al riguardo la ctu ha avuto modo di replicare come segue: «l'ulteriore documentazione non aggiunge nessuna nuova diagnosi di interesse valutativo a quelle già in diagnosi.
In particolare, l'ulteriore indagine radiografica e/o TC esibite escludono fatti artrosici rilevanti a carico delle articolazioni delle anche e confermano la presenza di fatti artrosici, nello specifico del rachide, che erano già stati diagnosticati clinicamente e valutati con il massimo previsto dalla relativa voce tabellare;
già valutati erano stati anche gli esiti di isterectomia;
di nessuna rilevanza è l'episodico episodio di infezione delle vie urinarie (peraltro paucisintomatico per quanto si legge nel certificato).
In conclusione, dalle indagini strumentali esibite e dalle osservazioni dell'avvocato
Martino Gragnaniello non emerge nessun elemento che possa giustificare una diversa valutazione del caso, rispetto a quanto già affermato nella bozza».
Inoltre, la ctu, sempre in sede di controdeduzioni alle bozze, si è espressa anche in merito al richiesto riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità: «per quanto attiene all'inquadramento del caso nell'ambito della legge 104/92 va certamente riconosciuta la condizione di portatore di Handicap, comma 1, art. 3, legge 104/92 ma non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della connotazione di gravità di cui al comma 3, art. 3 della citata legge. In particolare, non è presente nessun quadro clinico di gravità tale da richiedere, addirittura, la necessità di un'assistenza nella sfera individuale o in quella di relazione».
Tutto ciò premesso, a parere del Tribunale le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel precedente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Ad ogni buon conto, si osserva che non è possibile accogliere le istanze dell'opponente sulla scorta del certificato del 19.7.2023 a firma della dott.ssa atteso che lo Per_1 stesso costituisce un semplice attestato avente carattere meramente descrittivo, senza alcuna possibilità di verifica ex post dei parametri semeiologici (che non sono annotati nell'attestato medesimo). Per tali motivi, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal ctu nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Infine, va evidenziato che l'istante ha allegato al ricorso, senza farvi alcun accenno, ulteriore nuova documentazione medica.
3 Occorre precisare che è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n.
6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l'art. 149 d.a.c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato
(Cass. C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21) che la violazione dell'art. 149 d.a.
c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stato dedotta e provata l'esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo cioè che il giudice debba d'ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell'istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l'effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla
Convenzione EDU, che è alla base dell'introduzione del sistema delineato dall'art. 445 bis cpc (Cass. n. 30869 del 2019).
Per tali ragioni si ritiene, in conclusione, di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute della sig.ra . Pt_1
L'opposizione va dunque rigettata.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. CP_ Spese di ctu a carico dell come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu a carico dell come da separato decreto.
Si comunichi
Nola, 2.5.2024
Il Giudice del Lavoro
4 Dott. Francesco Fucci
5