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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. AN D'NI Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa NA TT Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1204/2022 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. GRECO GIUSEPPE C.F._1
EMANUELE,
PEC: Email_1 appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. GRASSO CATERINA, P.IVA_1
PEC: alermo.it, Email_2 CP_1 appellato
e
Controparte_2
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA CONCETTA CODIGLIONE, P.IVA_2
PEC: Email_3 appellata
1 Conclusioni per l'appellante:
A) Accogliere il presente appello e, riformando la sentenza n. 5021/2021 emessa dal Giudice del Tribunale ordinario di Palermo, III sez. Civile, oggi impugnata, accogliere la domanda della sig.ra ritenendo e dichiarando la piena ed assorbente responsabilità Parte_1 del in merito al sinistro verificatosi in data 28.04.2016 a ex Controparte_1 CP_1
artt. 2051 e 2043 c.c.;
B) Condannare gli odierni appellati al pagamento, in solido, dei danni fisici subiti dalla
Sig,ra – a seguito della CTU medico – legale espletata nel giudizio di primo Parte_1
grado - da quantificare nella complessiva somma di € 18.803,44 di cui € 11.490,98 per il danno non patrimoniale, 1.424,70 per ITT, € 712,35 per ITP al 75% di gg. 20, € 474,90 per
ITP al 50% di gg. 20, € 1.149,09 per personalizzazione del danno ed € 424,00 per spese mediche, ovvero al pagamento di quelle maggiori o minori somme che verranno ritenute congrue da Decidente e, in ogni caso, superiore a quella riconosciuta dal giudice di Pt_2 prime cure, oltre ITT, ITP, danno morale, interessi e rivalutazione nella misure ritenute più eque, e comunque superiori rispetto a quanto riconosciuto dal Giudice di primo grado, onorari da distrarre in favore dell'Avv. Giuseppe Greco;
C) In subordine, nell'ipotesi in cui questo Decidente non volesse riconoscere la responsabilità esclusiva in capo al per i danni patiti dalla Sig.ra Controparte_1 Pt_1 in occasione del sinistro occorso in in data 28.04.2016 riconoscere, in riforma della CP_1
sentenza impugnata, il concorso di colpa in capo alle parti ai sensi dell'art. 1227 c.c. con il riconoscimento in capo al di una responsabilità per i danni subiti Controparte_1 dall'appellante almeno del 70%;
D) Condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA e
CPA del presente grado di giudizio, nonché del giudizio di primo grado”.
Conclusioni per il appellato: Controparte_1
“VOGLIA L'ECC. MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE I CIVILE rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5021/2021, depositata il 28.12.2021, emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione
III Civile, dott.ssa Francesca Taormina.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
2 Conclusioni per la Società ppellata: CP_2
- Rigettare – perché infondate – tutte le domande avversarie formulate nell'atto di appello contro cui si resiste.
- Confermare integralmente i contenuti dell'impugnata sentenza n. 5021/21 pubblicata il
28.12.2021 con connessa esclusione di responsabilità di CP_2
In via del tutto subordinata, ritenere ed affermare il concorso di colpa, del tutto preponderante ed in misura non inferiore al 90%, della nella verificazione Parte_1 dell'infortunio dalla stessa asseritamente patito, con ogni corollario liquidatorio del caso e con contestuale condanna, in ogni caso, della Sig.ra a rifondere a Parte_1 [...] tutte le spese del doppio grado di giudizio e rigettare la domanda di garanzia spiegata CP_2
dal . - Con vittoria di spese”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5021/2021, resa in data 28 dicembre 2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande proposte da con atto di citazione dell'1 marzo Parte_1
2019 nei confronti del , volta ad ottenere, ex art. 2051 c.c., il Controparte_1
risarcimento dei danni riportati in occasione del sinistro asseritamente verificatosi in data 28 aprile 2016, allorquando, intorno alle 12:00, nel percorrere a piedi il marciapiedi del cittadino
Corso Calatafimi, giunta all'altezza del civico n.979, rovinava al suolo a causa di un dissesto presente sul marciapiede, riportando lesioni personali.
In particolare, il Tribunale, dopo aver ritenuto provato il nesso di causalità tra la perdita di equilibrio dell'attrice e le conseguenti lesioni riportate e la condizione di quel tratto del manto del marciapiede di Corso Calatafimi, valorizzando a tal fine le dichiarazioni rese dalla teste
, che ha confermato di aver visto l'attrice cadere sulle buche che Testimone_1 si trovano davanti all'entrata del supermercato e ha riconosciuto lo stato dei luoghi nelle riproduzioni fotografiche esibitele, ha tuttavia ritenuto che l'insidia dedotta dall'attrice fosse prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza che incombe su ogni utente della strada. Il
Giudice di prime cure, infatti, richiamate anche le dichiarazioni della testimone oculare, ha rilevato che al momento del fatto le condizioni di illuminazione erano ottimali -trattandosi di mezzogiorno di una giornata primaverile - e che lo stato del manto stradale antistante il supermercato era noto all'attrice, anche per la vicinanza del negozio alla sua abitazione. È stato inoltre evidenziato come la caduta si sia verificata all'uscita dal supermercato,
3 circostanza che rende verosimile che l'attrice avesse già avuto modo di percepire le condizioni dell'asfalto entrando nel locale. Tali elementi hanno indotto il Tribunale a ritenere che l'attrice, se avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe potuto evitare il dissesto, e tale condotta colposa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., è stata valutata idonea a recidere il nesso causale ed escludere il risarcimento dei danni, danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto di citazione notificato il 27 giugno 2022, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità della P.A. per colpa in custodia, ritenendo sussistente un concorso colposo della stessa danneggiata nella causazione del danno in pieno contrasto con gli esiti istruttori, nonchè nella parte in cui le ha, conseguentemente, negato il risarcimento dei danni, disponendo la compensazione delle spese di lite.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memorie reiettive dell'avverso gravame depositate l'11 novembre 2022 e il 16 dicembre 2022, si sono costituite, rispettivamente, la e il , concludendo come in epigrafe. CP_2 Controparte_1
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno
1°ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato nei limiti di cui alle motivazioni che seguono.
6. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta interconnessione logica e giuridica, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui le ha negato il risarcimento dei danni patiti per effetto del sinistro occorsole il 28 aprile 2016, per aver ritenuto non provata la responsabilità del per colpa in custodia e per aver, invece, rilevato una condotta CP_1 colposa della stessa nella causazione del danno, in contrasto con gli esiti istruttori alla stessa favorevoli e in assenza di attività istruttoria di controparte.
Ha, in particolare, dedotto l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe ritenuto provata la responsabilità esclusiva della P.A. a causa di un ragionamento probabilistico, il quale non trova riscontro nella CTU disposta, che ha riscontrato il nesso di causalità tra la dinamica del sinistro e le lesioni subìte.
4 A fronte della prova del nesso eziologico, il tenuto alla manutenzione delle strade CP_1
e, dunque, responsabile dei danni cagionati a cose e/o persone dalle cose che ha in custodia, avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad interrompere il predetto nesso eziologico.
A dire dell'appellante, tale prova non è stata fornita dal appellato, la cui CP_1
responsabilità non può venir meno con l'affidamento della manutenzione a terzi, poiché il rapporto interno tra e non può avere effetto nei confronti del CP_1 CP_2 danneggiato.
Inoltre – ha proseguito l'appellante - il dissesto della strada, idoneo ad integrare insidia, come rilevabile dalle fotografie in atti, avrebbe dovuto essere segnalato, non potendo assurgere a condizione di generale normalità l'incuria del custode, utilizzata come garanzia di irresponsabilità a favore di quest'ultimo unitamente all'obbligo di attenzione del danneggiato.
7. I motivi sono parzialmente fondati.
Giova premettere che la norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dal richiamato art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo intrinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arrecare a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussistenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, nozione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fattuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore illegittimo;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del principio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stessa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo interno o, comunque, attivabile da fattori esterni tali da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può ritenersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da integrare il c.d. caso fortuito.
In una siffatta evenienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e ingovernabile da recidere il nesso eziologico che si era accertato avvincere la res con il danno.
5 In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto
(cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della
P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per
l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini, Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese esposte dal custode convenuto. Benché la sua
6 responsabilità si presuma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può an- dare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di avere osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in colpa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente abnorme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in radice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costituente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. su eccezione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla condotta medesima.
8. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie - come correttamente rilevato dal
Giudice di prime cure - deve ritenersi accertata la dinamica del sinistro come descritta dall'odierna appellante, secondo cui in data 28 aprile 2016, alle ore 12, mentre la stessa percorreva a piedi il marciapiedi del Corso Calatafimi n. 949, incappava in un dissesto presente sul manto del predetto marciapiede.
La prova del nesso eziologico sussistente tra la cosa in custodia e la successiva caduta dell'appellata da cui sono derivate le lesioni personali documentate, può dirsi assolta, in primo luogo, per mezzo delle dichiarazioni rese all'udienza del 6 aprile 2014 dalla testimone oculare
, la quale ha affermato: “confermo che ho visto la signora cadere Testimone_1 sulle buche che si trovano davanti all'entrata del supermercato;
preciso che è pieno di buche che sono ancora oggi presenti;
l'attrice è caduta in avanti e lamentava dolori alle braccia e alle mani;
dopo la caduta lei stessa ha chiamato la madre che ha detto che l'avrebbe portata in ospedale;
io ed altre persone l'abbiamo aiutata ad alzarsi;
riconosco nelle fotografie allegate al fascicolo dall'attrice che mi vengono esibite lo stato dei luoghi e del marciapiede al momento del sinistro”.
In secondo luogo, anche la C.T.U., Dott.ssa , incaricata dal Tribunale di Persona_1 eseguire le opportune valutazioni sulla Sig.ra ha ritenuto compatibile la dinamica Pt_1
del sinistro con le lesioni riportate dalla parte attrice, ritenendo, altresì, congrue le spese sanitarie sostenute dalla stessa.
7 Quanto alla condotta della danneggiata deve rilevarsi che il sinistro occorsole si è verificato in data 28 aprile 2016, alle ore 12, dunque in condizioni di ottima luminosità ed in assenza di eventi meteorologici avversi. A ciò si aggiunga che, come anche dichiarato dalla teste
, il supermercato all'uscita dal quale l'appellante rovinava al suolo Testimone_1 in ragione del marciapiede dissestato è ubicato nelle vicinanze dell'abitazione della stessa danneggiata, circostanza, questa, che lascia ragionevolmente presumere che la stessa fosse a conoscenza delle condizioni del manto stradale, stante l'abituale frequentazione della zona.
Tale presunzione risulta ulteriormente corroborata dalla circostanza che il sinistro di cui è causa è avvenuto all'uscita dal predetto esercizio commerciale, da ciò potendosi desumere che la danneggiata avesse già avuto l'occasione di constatare, al momento dell'ingresso, le condizioni in cui versava il tratto di marciapiede attraversato.
Le circostanze testè esaminate inducono questa Corte a ritenere che l'evento dannoso fosse, oltre che prevedibile, evitabile dall'appellante ove avesse adottato una condotta maggiormente diligente e cauta. Tuttavia, l'ascrivibilità di una condotta colposa alla danneggiata non è di per sé sufficiente ad integrare il caso fortuito idoneo a recidere in radice il nesso di causalità tra la res e il danno, in quanto la stessa non risulta corredata dei caratteri di abnormità ed eccezionalità a tal fine necessari.
Ed invero, laddove il avesse provveduto a segnalare la situazione di Controparte_1 pericolo derivante dal manto del marciapiede dissestato, l'appellante sarebbe stata senz'altro indotta ad maggiore cautela.
9. Né può essere invocata dall'amministrazione comunale, ai fini di un esonero di responsabilità, la circostanza di aver affidato la manutenzione stradale in appalto alla società
RAP.
Invero, tale affidamento, secondo il costante orientamento della S.C., non elimina l'onere di sorveglianza e di controllo che grava in capo al per assegnarlo all'impresa CP_1 appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso di inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade da parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico – giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale ad escludere la responsabilità del CP_1
8 committente nei confronti degli utenti delle singole strade ex art. 2051 c.c. (Cass. civ. Sez.
III, Sent., 23-01-2009, n. 1691; sugli impianti fognari cfr. Cass. n. 6665/2009).
L'eventuale concorrente apporto causale di un terzo può quindi rilevare solo in sede di regresso, in base ai principi della responsabilità solidale.
Con riferimento alla domanda di garanzia avanzata dall'amministrazione comunale, deve richiamarsi il contratto di Servizio del 6/08/2014 con cui il ha affidato alla CP_1 CP_2 il compito di custodire, manutenere e sorvegliare le strade. Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 11 Contr del menzionato contratto “La società espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito e/o Controparte_1
veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici”.
Come evidenziato dalla R.A.P. il predetto contratto di servizio non la onera dalla indiscriminata manutenzione di tutta la rete stradale comunale ma solo, alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale previsti dal citato art. 11 del contratto, di quelle strade e marciapiedi inseriti nel programma di manutenzione che annualmente le parti si sono reciprocamente impegnate a realizzare. Ed infatti, il contratto di servizio prevede che “...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a CP_2
garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari.
Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la R.A.P. si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità….”.
L'ente civico, sul quale gravava il relativo onere, non ha tuttavia prodotto il succitato programma di interventi né ha diversamente provato l'inserimento al suo interno della manutenzione del Corso Calatafimi (altezza civico 949) ove è avvenuto il sinistro per cui è causa.
È ben vero che l'art. 11 del predetto contratto di servizio prevede che “…. In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale,
9 ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni ...” e che quindi la R.A.P. ha l'obbligo contrattuale di intervenire, entro le 24,00 ore, a seguito di specifica richiesta da parte della Polizia Municipale o di altra diversa segnalazione ma, nella specie, non v'è prova che tale intervento sia stato richiesto per il tratto di strada di Corso Calatafimi teatro del sinistro oggetto di causa.
E poiché era onere del dedurre e provare le suddette circostanze, la domanda di CP_1 manleva proposta dall'amministrazione comunale non può che essere disattesa, dovendosi invero escludere un qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte di CP_2
10. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte ed in applicazione dei principi declinati, deve ritenersi che - avuto riguardo alla circostanza che la strada del sinistro fosse nota alla danneggiata - la situazione di possibile danno fosse suscettibile di essere prevista attraverso l'adozione da parte della stessa delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Ne segue che la condotta imprudente della danneggiata deve ritenersi avere inciso sulla vicenda in termini di un concorso colposo, che appare ragionevole quantificare in misura pari al 50%, tenuto conto, specularmente, della corresponsabilità del custode per non aver né manutenuto nè segnalato la pericolosità del tratto di CP_1 marciapiede teatro dell'evento.
11. Passando alla liquidazione del quantum risarcitorio, devono senz'altro condividersi le conclusioni raggiunte dalla consulente di primo grado, Dott.ssa , che, Persona_1
all'esito di un ragionamento rigoroso ed esente da vizi logici, non specificamente contestato dalle parti, ha ritenuto che , ha riportato un danno biologico pari all'8%, una Parte_1 invalidità temporanea totale (I.T.T.) di giorni 30; una invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di giorni 20 e una invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% di giorni 20 (cfr. sul punto, pag. 8 della C.T.U. in atti).
Tenuto conto del fatto che la danneggiata, al momento del sinistro aveva 42 anni, in applicazione delle Tabelle di Milano di riferimento (anno 2024), il danno biologico deve essere quantificato in euro 24.324,00 (comprensivo di euro 17.999,00 a titolo di danno non patrimoniale risarcibile;
di euro 3.450,00 in relazione all'invalidità temporanea totale;
di euro
1.725,00 in relazione all'invalidità temporanea parziale al 75%; di euro 1.150,00 in relazione all'invalidità temporanea parziale al 50%).
10 In applicazione dei principi espressi dall'ormai costante giurisprudenza in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), quale è quella risarcitoria da illecito, l'importo di euro 24.324,00 deve poi essere devalutato alla data del sinistro che, nella specie, risale al 28 aprile 2016, e sulle somme di anno in anno rivalutate vanno applicati gli interessi compensativi al saggio legale, così da rendere la liquidazione del danno integrale e posizionare, per l'effetto, la danneggiata nella medesima curva di indifferenza nella quale si sarebbe trovata in assenza dell'illecito per cui è causa.
In particolare, devalutato alla data del 28/04/2016, il menzionato importo di euro 24.324,00 si riduce a euro 19.954,06, capitale sul quale, rivalutato di anno in anno (al 100%), vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale, operazione che consente di pervenire al complessivo importo di euro 27.103,03 (comprensivo tanto della rivalutazione, pari ad euro
24.324,00, quanto degli interessi compensativi, invece pari ad euro 2.779,03).
Su tale ultimo importo deve essere applicata la decurtazione ex art. 1227 c. 2 c.c., quantificata, come anticipato, nella misura del 50%
La medesima percentuale di abbattimento deve essere applicata al danno patrimoniale, pari alle spese mediche sostenute e ritenute congrue anche dalla consulente d'ufficio del
Tribunale, quantificate in complessivi € 424,00.
Alla stregua delle superiori considerazioni e ritenuto il concorso colposo della danneggiata nella misura pari al 50%, il deve essere condannato al pagamento del complessivo CP_1
importo di € 13.763,50, di cui € 212,00 a titolo di rimborso spese mediche, oltre gli interessi legali dalla pronuncia, che trasforma il debito risarcitorio in obbligazione di valuta, sino all'effettivo soddisfo.
12. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite devono essere compensate per metà e la restante parte, liquidata come in parte dispositiva, deve essere posta a carico dell'ente civico.
Il appellato deve essere condannato alla refusione delle spese di lite relative al CP_1 presente grado di giudizio in favore della terza chiamata in causa, nella misura liquidata in dispositivo.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in riforma della sentenza n. 5021/2021 emessa dal Tribunale di
Palermo il 28 dicembre 2021, appellata da nei confronti del Parte_1 [...]
e della CP_1 CP_2 condanna il al pagamento, in favore di del complessivo Controparte_1 Parte_1 importo di euro 13.763,50, per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il Controparte_1
alla rifusione della restante parte, che liquida in € 1.250,00 per il primo grado e in € 1.500,00 per l'appello, oltre spese legali, IVA e CPA;
condanna il al pagamento delle spese di lite del grado in favore della Controparte_1
, liquidate in € 3.000,00 oltre spese legali, IVA e CPA. CP_2
Così deciso a Palermo, lì 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA TT AN D'NI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. AN D'NI Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa NA TT Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1204/2022 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. GRECO GIUSEPPE C.F._1
EMANUELE,
PEC: Email_1 appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. GRASSO CATERINA, P.IVA_1
PEC: alermo.it, Email_2 CP_1 appellato
e
Controparte_2
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA CONCETTA CODIGLIONE, P.IVA_2
PEC: Email_3 appellata
1 Conclusioni per l'appellante:
A) Accogliere il presente appello e, riformando la sentenza n. 5021/2021 emessa dal Giudice del Tribunale ordinario di Palermo, III sez. Civile, oggi impugnata, accogliere la domanda della sig.ra ritenendo e dichiarando la piena ed assorbente responsabilità Parte_1 del in merito al sinistro verificatosi in data 28.04.2016 a ex Controparte_1 CP_1
artt. 2051 e 2043 c.c.;
B) Condannare gli odierni appellati al pagamento, in solido, dei danni fisici subiti dalla
Sig,ra – a seguito della CTU medico – legale espletata nel giudizio di primo Parte_1
grado - da quantificare nella complessiva somma di € 18.803,44 di cui € 11.490,98 per il danno non patrimoniale, 1.424,70 per ITT, € 712,35 per ITP al 75% di gg. 20, € 474,90 per
ITP al 50% di gg. 20, € 1.149,09 per personalizzazione del danno ed € 424,00 per spese mediche, ovvero al pagamento di quelle maggiori o minori somme che verranno ritenute congrue da Decidente e, in ogni caso, superiore a quella riconosciuta dal giudice di Pt_2 prime cure, oltre ITT, ITP, danno morale, interessi e rivalutazione nella misure ritenute più eque, e comunque superiori rispetto a quanto riconosciuto dal Giudice di primo grado, onorari da distrarre in favore dell'Avv. Giuseppe Greco;
C) In subordine, nell'ipotesi in cui questo Decidente non volesse riconoscere la responsabilità esclusiva in capo al per i danni patiti dalla Sig.ra Controparte_1 Pt_1 in occasione del sinistro occorso in in data 28.04.2016 riconoscere, in riforma della CP_1
sentenza impugnata, il concorso di colpa in capo alle parti ai sensi dell'art. 1227 c.c. con il riconoscimento in capo al di una responsabilità per i danni subiti Controparte_1 dall'appellante almeno del 70%;
D) Condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA e
CPA del presente grado di giudizio, nonché del giudizio di primo grado”.
Conclusioni per il appellato: Controparte_1
“VOGLIA L'ECC. MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE I CIVILE rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5021/2021, depositata il 28.12.2021, emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione
III Civile, dott.ssa Francesca Taormina.
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
2 Conclusioni per la Società ppellata: CP_2
- Rigettare – perché infondate – tutte le domande avversarie formulate nell'atto di appello contro cui si resiste.
- Confermare integralmente i contenuti dell'impugnata sentenza n. 5021/21 pubblicata il
28.12.2021 con connessa esclusione di responsabilità di CP_2
In via del tutto subordinata, ritenere ed affermare il concorso di colpa, del tutto preponderante ed in misura non inferiore al 90%, della nella verificazione Parte_1 dell'infortunio dalla stessa asseritamente patito, con ogni corollario liquidatorio del caso e con contestuale condanna, in ogni caso, della Sig.ra a rifondere a Parte_1 [...] tutte le spese del doppio grado di giudizio e rigettare la domanda di garanzia spiegata CP_2
dal . - Con vittoria di spese”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5021/2021, resa in data 28 dicembre 2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande proposte da con atto di citazione dell'1 marzo Parte_1
2019 nei confronti del , volta ad ottenere, ex art. 2051 c.c., il Controparte_1
risarcimento dei danni riportati in occasione del sinistro asseritamente verificatosi in data 28 aprile 2016, allorquando, intorno alle 12:00, nel percorrere a piedi il marciapiedi del cittadino
Corso Calatafimi, giunta all'altezza del civico n.979, rovinava al suolo a causa di un dissesto presente sul marciapiede, riportando lesioni personali.
In particolare, il Tribunale, dopo aver ritenuto provato il nesso di causalità tra la perdita di equilibrio dell'attrice e le conseguenti lesioni riportate e la condizione di quel tratto del manto del marciapiede di Corso Calatafimi, valorizzando a tal fine le dichiarazioni rese dalla teste
, che ha confermato di aver visto l'attrice cadere sulle buche che Testimone_1 si trovano davanti all'entrata del supermercato e ha riconosciuto lo stato dei luoghi nelle riproduzioni fotografiche esibitele, ha tuttavia ritenuto che l'insidia dedotta dall'attrice fosse prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza che incombe su ogni utente della strada. Il
Giudice di prime cure, infatti, richiamate anche le dichiarazioni della testimone oculare, ha rilevato che al momento del fatto le condizioni di illuminazione erano ottimali -trattandosi di mezzogiorno di una giornata primaverile - e che lo stato del manto stradale antistante il supermercato era noto all'attrice, anche per la vicinanza del negozio alla sua abitazione. È stato inoltre evidenziato come la caduta si sia verificata all'uscita dal supermercato,
3 circostanza che rende verosimile che l'attrice avesse già avuto modo di percepire le condizioni dell'asfalto entrando nel locale. Tali elementi hanno indotto il Tribunale a ritenere che l'attrice, se avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe potuto evitare il dissesto, e tale condotta colposa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., è stata valutata idonea a recidere il nesso causale ed escludere il risarcimento dei danni, danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto di citazione notificato il 27 giugno 2022, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità della P.A. per colpa in custodia, ritenendo sussistente un concorso colposo della stessa danneggiata nella causazione del danno in pieno contrasto con gli esiti istruttori, nonchè nella parte in cui le ha, conseguentemente, negato il risarcimento dei danni, disponendo la compensazione delle spese di lite.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memorie reiettive dell'avverso gravame depositate l'11 novembre 2022 e il 16 dicembre 2022, si sono costituite, rispettivamente, la e il , concludendo come in epigrafe. CP_2 Controparte_1
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno
1°ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato nei limiti di cui alle motivazioni che seguono.
6. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta interconnessione logica e giuridica, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui le ha negato il risarcimento dei danni patiti per effetto del sinistro occorsole il 28 aprile 2016, per aver ritenuto non provata la responsabilità del per colpa in custodia e per aver, invece, rilevato una condotta CP_1 colposa della stessa nella causazione del danno, in contrasto con gli esiti istruttori alla stessa favorevoli e in assenza di attività istruttoria di controparte.
Ha, in particolare, dedotto l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe ritenuto provata la responsabilità esclusiva della P.A. a causa di un ragionamento probabilistico, il quale non trova riscontro nella CTU disposta, che ha riscontrato il nesso di causalità tra la dinamica del sinistro e le lesioni subìte.
4 A fronte della prova del nesso eziologico, il tenuto alla manutenzione delle strade CP_1
e, dunque, responsabile dei danni cagionati a cose e/o persone dalle cose che ha in custodia, avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad interrompere il predetto nesso eziologico.
A dire dell'appellante, tale prova non è stata fornita dal appellato, la cui CP_1
responsabilità non può venir meno con l'affidamento della manutenzione a terzi, poiché il rapporto interno tra e non può avere effetto nei confronti del CP_1 CP_2 danneggiato.
Inoltre – ha proseguito l'appellante - il dissesto della strada, idoneo ad integrare insidia, come rilevabile dalle fotografie in atti, avrebbe dovuto essere segnalato, non potendo assurgere a condizione di generale normalità l'incuria del custode, utilizzata come garanzia di irresponsabilità a favore di quest'ultimo unitamente all'obbligo di attenzione del danneggiato.
7. I motivi sono parzialmente fondati.
Giova premettere che la norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dal richiamato art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo intrinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arrecare a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussistenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, nozione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fattuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore illegittimo;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del principio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stessa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinamismo interno o, comunque, attivabile da fattori esterni tali da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può ritenersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da integrare il c.d. caso fortuito.
In una siffatta evenienza, infatti, la condotta umana è tanto abnorme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e ingovernabile da recidere il nesso eziologico che si era accertato avvincere la res con il danno.
5 In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto
(cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della
P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per
l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini, Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese esposte dal custode convenuto. Benché la sua
6 responsabilità si presuma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può an- dare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di avere osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in colpa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente abnorme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in radice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costituente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. su eccezione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla condotta medesima.
8. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie - come correttamente rilevato dal
Giudice di prime cure - deve ritenersi accertata la dinamica del sinistro come descritta dall'odierna appellante, secondo cui in data 28 aprile 2016, alle ore 12, mentre la stessa percorreva a piedi il marciapiedi del Corso Calatafimi n. 949, incappava in un dissesto presente sul manto del predetto marciapiede.
La prova del nesso eziologico sussistente tra la cosa in custodia e la successiva caduta dell'appellata da cui sono derivate le lesioni personali documentate, può dirsi assolta, in primo luogo, per mezzo delle dichiarazioni rese all'udienza del 6 aprile 2014 dalla testimone oculare
, la quale ha affermato: “confermo che ho visto la signora cadere Testimone_1 sulle buche che si trovano davanti all'entrata del supermercato;
preciso che è pieno di buche che sono ancora oggi presenti;
l'attrice è caduta in avanti e lamentava dolori alle braccia e alle mani;
dopo la caduta lei stessa ha chiamato la madre che ha detto che l'avrebbe portata in ospedale;
io ed altre persone l'abbiamo aiutata ad alzarsi;
riconosco nelle fotografie allegate al fascicolo dall'attrice che mi vengono esibite lo stato dei luoghi e del marciapiede al momento del sinistro”.
In secondo luogo, anche la C.T.U., Dott.ssa , incaricata dal Tribunale di Persona_1 eseguire le opportune valutazioni sulla Sig.ra ha ritenuto compatibile la dinamica Pt_1
del sinistro con le lesioni riportate dalla parte attrice, ritenendo, altresì, congrue le spese sanitarie sostenute dalla stessa.
7 Quanto alla condotta della danneggiata deve rilevarsi che il sinistro occorsole si è verificato in data 28 aprile 2016, alle ore 12, dunque in condizioni di ottima luminosità ed in assenza di eventi meteorologici avversi. A ciò si aggiunga che, come anche dichiarato dalla teste
, il supermercato all'uscita dal quale l'appellante rovinava al suolo Testimone_1 in ragione del marciapiede dissestato è ubicato nelle vicinanze dell'abitazione della stessa danneggiata, circostanza, questa, che lascia ragionevolmente presumere che la stessa fosse a conoscenza delle condizioni del manto stradale, stante l'abituale frequentazione della zona.
Tale presunzione risulta ulteriormente corroborata dalla circostanza che il sinistro di cui è causa è avvenuto all'uscita dal predetto esercizio commerciale, da ciò potendosi desumere che la danneggiata avesse già avuto l'occasione di constatare, al momento dell'ingresso, le condizioni in cui versava il tratto di marciapiede attraversato.
Le circostanze testè esaminate inducono questa Corte a ritenere che l'evento dannoso fosse, oltre che prevedibile, evitabile dall'appellante ove avesse adottato una condotta maggiormente diligente e cauta. Tuttavia, l'ascrivibilità di una condotta colposa alla danneggiata non è di per sé sufficiente ad integrare il caso fortuito idoneo a recidere in radice il nesso di causalità tra la res e il danno, in quanto la stessa non risulta corredata dei caratteri di abnormità ed eccezionalità a tal fine necessari.
Ed invero, laddove il avesse provveduto a segnalare la situazione di Controparte_1 pericolo derivante dal manto del marciapiede dissestato, l'appellante sarebbe stata senz'altro indotta ad maggiore cautela.
9. Né può essere invocata dall'amministrazione comunale, ai fini di un esonero di responsabilità, la circostanza di aver affidato la manutenzione stradale in appalto alla società
RAP.
Invero, tale affidamento, secondo il costante orientamento della S.C., non elimina l'onere di sorveglianza e di controllo che grava in capo al per assegnarlo all'impresa CP_1 appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso di inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade da parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico – giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale ad escludere la responsabilità del CP_1
8 committente nei confronti degli utenti delle singole strade ex art. 2051 c.c. (Cass. civ. Sez.
III, Sent., 23-01-2009, n. 1691; sugli impianti fognari cfr. Cass. n. 6665/2009).
L'eventuale concorrente apporto causale di un terzo può quindi rilevare solo in sede di regresso, in base ai principi della responsabilità solidale.
Con riferimento alla domanda di garanzia avanzata dall'amministrazione comunale, deve richiamarsi il contratto di Servizio del 6/08/2014 con cui il ha affidato alla CP_1 CP_2 il compito di custodire, manutenere e sorvegliare le strade. Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 11 Contr del menzionato contratto “La società espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito e/o Controparte_1
veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici”.
Come evidenziato dalla R.A.P. il predetto contratto di servizio non la onera dalla indiscriminata manutenzione di tutta la rete stradale comunale ma solo, alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale previsti dal citato art. 11 del contratto, di quelle strade e marciapiedi inseriti nel programma di manutenzione che annualmente le parti si sono reciprocamente impegnate a realizzare. Ed infatti, il contratto di servizio prevede che “...La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a CP_2
garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari.
Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la R.A.P. si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità….”.
L'ente civico, sul quale gravava il relativo onere, non ha tuttavia prodotto il succitato programma di interventi né ha diversamente provato l'inserimento al suo interno della manutenzione del Corso Calatafimi (altezza civico 949) ove è avvenuto il sinistro per cui è causa.
È ben vero che l'art. 11 del predetto contratto di servizio prevede che “…. In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale,
9 ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni ...” e che quindi la R.A.P. ha l'obbligo contrattuale di intervenire, entro le 24,00 ore, a seguito di specifica richiesta da parte della Polizia Municipale o di altra diversa segnalazione ma, nella specie, non v'è prova che tale intervento sia stato richiesto per il tratto di strada di Corso Calatafimi teatro del sinistro oggetto di causa.
E poiché era onere del dedurre e provare le suddette circostanze, la domanda di CP_1 manleva proposta dall'amministrazione comunale non può che essere disattesa, dovendosi invero escludere un qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte di CP_2
10. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte ed in applicazione dei principi declinati, deve ritenersi che - avuto riguardo alla circostanza che la strada del sinistro fosse nota alla danneggiata - la situazione di possibile danno fosse suscettibile di essere prevista attraverso l'adozione da parte della stessa delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Ne segue che la condotta imprudente della danneggiata deve ritenersi avere inciso sulla vicenda in termini di un concorso colposo, che appare ragionevole quantificare in misura pari al 50%, tenuto conto, specularmente, della corresponsabilità del custode per non aver né manutenuto nè segnalato la pericolosità del tratto di CP_1 marciapiede teatro dell'evento.
11. Passando alla liquidazione del quantum risarcitorio, devono senz'altro condividersi le conclusioni raggiunte dalla consulente di primo grado, Dott.ssa , che, Persona_1
all'esito di un ragionamento rigoroso ed esente da vizi logici, non specificamente contestato dalle parti, ha ritenuto che , ha riportato un danno biologico pari all'8%, una Parte_1 invalidità temporanea totale (I.T.T.) di giorni 30; una invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di giorni 20 e una invalidità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% di giorni 20 (cfr. sul punto, pag. 8 della C.T.U. in atti).
Tenuto conto del fatto che la danneggiata, al momento del sinistro aveva 42 anni, in applicazione delle Tabelle di Milano di riferimento (anno 2024), il danno biologico deve essere quantificato in euro 24.324,00 (comprensivo di euro 17.999,00 a titolo di danno non patrimoniale risarcibile;
di euro 3.450,00 in relazione all'invalidità temporanea totale;
di euro
1.725,00 in relazione all'invalidità temporanea parziale al 75%; di euro 1.150,00 in relazione all'invalidità temporanea parziale al 50%).
10 In applicazione dei principi espressi dall'ormai costante giurisprudenza in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), quale è quella risarcitoria da illecito, l'importo di euro 24.324,00 deve poi essere devalutato alla data del sinistro che, nella specie, risale al 28 aprile 2016, e sulle somme di anno in anno rivalutate vanno applicati gli interessi compensativi al saggio legale, così da rendere la liquidazione del danno integrale e posizionare, per l'effetto, la danneggiata nella medesima curva di indifferenza nella quale si sarebbe trovata in assenza dell'illecito per cui è causa.
In particolare, devalutato alla data del 28/04/2016, il menzionato importo di euro 24.324,00 si riduce a euro 19.954,06, capitale sul quale, rivalutato di anno in anno (al 100%), vanno applicati gli interessi compensativi al tasso legale, operazione che consente di pervenire al complessivo importo di euro 27.103,03 (comprensivo tanto della rivalutazione, pari ad euro
24.324,00, quanto degli interessi compensativi, invece pari ad euro 2.779,03).
Su tale ultimo importo deve essere applicata la decurtazione ex art. 1227 c. 2 c.c., quantificata, come anticipato, nella misura del 50%
La medesima percentuale di abbattimento deve essere applicata al danno patrimoniale, pari alle spese mediche sostenute e ritenute congrue anche dalla consulente d'ufficio del
Tribunale, quantificate in complessivi € 424,00.
Alla stregua delle superiori considerazioni e ritenuto il concorso colposo della danneggiata nella misura pari al 50%, il deve essere condannato al pagamento del complessivo CP_1
importo di € 13.763,50, di cui € 212,00 a titolo di rimborso spese mediche, oltre gli interessi legali dalla pronuncia, che trasforma il debito risarcitorio in obbligazione di valuta, sino all'effettivo soddisfo.
12. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite devono essere compensate per metà e la restante parte, liquidata come in parte dispositiva, deve essere posta a carico dell'ente civico.
Il appellato deve essere condannato alla refusione delle spese di lite relative al CP_1 presente grado di giudizio in favore della terza chiamata in causa, nella misura liquidata in dispositivo.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in riforma della sentenza n. 5021/2021 emessa dal Tribunale di
Palermo il 28 dicembre 2021, appellata da nei confronti del Parte_1 [...]
e della CP_1 CP_2 condanna il al pagamento, in favore di del complessivo Controparte_1 Parte_1 importo di euro 13.763,50, per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna il Controparte_1
alla rifusione della restante parte, che liquida in € 1.250,00 per il primo grado e in € 1.500,00 per l'appello, oltre spese legali, IVA e CPA;
condanna il al pagamento delle spese di lite del grado in favore della Controparte_1
, liquidate in € 3.000,00 oltre spese legali, IVA e CPA. CP_2
Così deciso a Palermo, lì 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA TT AN D'NI
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