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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. TE Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Mariangela Gentile Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6197 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
nata a [...] l'8 novembre Parte_1
1968 (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Morena Grandi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela C.F._2
GL e dall'avv. Elisabetta Gusella, entrambe del Foro di
Forlì-Cesena ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori - resistente
1 con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione giudiziale”.
Conclusioni della ricorrente:
“precisa le conclusioni come da memoria ex art. 473, comma 6, n.
1 datata 20 dicembre 2022 modificando il punto 3 dove rinuncia all'assegnazione della casa coniugale a fronte del riconoscimento del contributo al mantenimento pari ad euro 600,00”.
Conclusioni del resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione reiette e disattese, pronunciate le più opportune declaratorie, In via pregiudiziale: ACCERTARE E DICHIARARE la inammissibilità
e/o improcedibilità e/o tardività della richiesta di addebito della separazione formulata tardivamente dalla ricorrente solo nella prima memoria redatta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, senza che mai ne fosse fatto neppure accenno nei precedenti atti difensivi, per tutte le ragioni dedotte e argomentate;
conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE la inammissibilità e/o improcedibilità e/o tardività della richiesta di contributo al mantenimento per la ricorrente in quanto formulata nelle memorie redatte ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., dopo che la stessa vi aveva espressamente rinunciato nella memoria integrativa del 28.10.22 (pag. 3) e dopo che il resistente aveva dato atto di tale rinuncia nella propria memoria costitutiva, per tutte le ragioni dedotte e argomentate;
conseguentemente,
2 RIGETTARE le richieste avversarie di addebito della separazione al marito e di previsione di un contributo in favore della moglie in quanto tardive e/o inammissibili e/o improcedibili per le ragioni ut supra esposte. Nel merito: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse accogliere le richieste formulate in via pregiudiziale, ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza nel merito della richiesta di addebito della separazione al marito, in quanto infondata in fatto e in diritto;
ACCERTARE E
DICHIARARE che non sussistono nel caso di specie le condizioni e i presupposti stabiliti dalla Legge e dal costante orientamento giurisprudenziale perché venga riconosciuto alla signora Pt_1
un contributo al proprio mantenimento da parte del coniuge, per tutte le ragioni sposte in narrativa;
quindi, RIGETTARE la richiesta della ricorrente di ottenere un assegno di mantenimento per sé. In via principale: ACCERTARE E DICHIARARE che il resistente nulla debba versare per il contributo al mantenimento della figlia in quanto la stessa è divenuta economicamente Per_1
autosufficiente in corso di causa, come è emerso ed è stato pacificamente riconosciuto anche dalla controparte;
ACCERTARE E DICHIARARE che per il contributo al mantenimento del figlio il padre sia tenuto a Per_2
corrispondere l'importo mensile di €. 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate con la madre e documentate, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE che, in considerazione dell'età
3 del figlio minore attualmente sedicenne, il padre possa Per_2
prendere direttamente accordi con lui sugli incontri padre e figlio;
ACCERTARE E DICHIARARE che il garage distinto al sub 2 della visura catastale prodotta sub doc. 11 non costituisce pertinenza dell'abitazione coniugale, essendo interamente di pertinenza dell'appartamento di proprietà della madre del signor ed essendo anche lo stesso interamente di proprietà di CP_1
quest'ultima e, conseguentemente, che la signora debba Pt_1
liberarlo dai propri beni personali e non possa avervi libero accesso;
RIGETTARE tutte le altre pretese della ricorrente in quanto infondate e illegittime per tutte le ragioni esposte e allegate.
In ogni caso: CONDANNARE la ricorrente alla rifusione in favore del resistente di tutte le spese e competenze del presente giudizio e dei procedimenti subcautelari nei quali è risultata soccombente, oltre a Spese Generali, Cpa e Iva come per Legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il PM visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 24 maggio 2022, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con a OL Controparte_1
il 6 aprile 2008 e che dalla loro unione erano nati, prima delle nozze, in data 21 dicembre 1998 AN e durante il matrimonio in data 6 gennaio 2009 affermava che l'unione coniugale, Per_2
nonostante la nascita dei figli, si era rivelata particolarmente infelice, a causa del comportamento tenuto nei suoi confronti dal
4 marito, soprattutto perché a lei costantemente infedele, e dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza. chiedeva che il Tribunale pronunciasse la Parte_1
separazione personale dei coniugi, che affidasse il figlio minore ad entrambi i genitori, che assegnasse la casa familiare Per_2
alla ricorrente, con residenza del minore presso l'abitazione stessa, che disciplinasse la facoltà di visita del minore da parte del padre secondo le modalità indicate nel ricorso, che ponesse a carico del convenuto un contributo al mantenimento per il figlio Per_2
nella misura non inferiore ad euro 650,00, un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, nell'importo non inferiore ad euro 550,00 ed un contributo al mantenimento della moglie di euro
600,00 e che condannasse il a contribuire alle spese CP_1
straordinarie relative ai figli nella misura del 70%, secondo le previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva associandosi alla domanda di Controparte_1
separazione proposta dalla moglie e sostenendo che l'affectio coniugalis era venuta meno, rendendo progressivamente intollerabile la convivenza negli ultimi anni, non per colpa del convenuto, ma per una insorta incompatibilità di carattere tra le parti determinata da entrambi i coniugi, esacerbata dall'atteggiamento tenuto dalla moglie, la quale aveva “sempre
5 sofferto di una gelosia morbosa nei confronti del coniuge, arrivando ad accusarlo di tradimenti che nella realtà mai” si erano verificati. chiedeva dunque che il Tribunale Controparte_1
pronunciasse la separazione personale dei coniugi, opponendosi al riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del marito, non sussistendo “le condizioni e i presupposti stabiliti dalla Legge e dall'orientamento giurisprudenziale” e chiedendo quindi che fosse respinta la richiesta formulata al riguardo dalla controparte. Il convenuto chiedeva inoltre, quanto al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e tirocinante con contratto retribuito, che fosse Per_1
posto a carico del padre l'obbligo di versare l'importo mensile di euro 200,00 e quanto al contributo al mantenimento del figlio di tredici anni, che fosse posto a carico del convenuto Per_2
l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate con la madre e documentate, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 18 ottobre 2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie alla prosecuzione del giudizio nel merito.
Alla successiva udienza davanti al Giudice istruttore in data
7 dicembre 2022, le parti precisavano le conclusioni sul vincolo,
6 con rinuncia ai termini dell'art. 190 c. p. c. e, già intervenuto il
Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza parziale n. 3097/2022 resa il 7 dicembre 2022, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza in pari data disponeva per l'ulteriore corso del processo, assegnando i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Nel corso della fase istruttoria veniva sentito il minore, venivano assunte le prove orali richieste dai coniugi, così come parzialmente ammesse con l'ordinanza resa all'udienza del 6 aprile 2023 e veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio sulla condizione reddituale, economica e patrimoniale di CP_1
[...]
Nel corso del giudizio, su accordo della ricorrente e del resistente e ai “fini esclusivamente transattivi del subprocedimento in corso”, con il provvedimento reso il 24 ottobre 2023 veniva parzialmente modificata l'ordinanza presidenziale, con la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia nel Per_1
frattempo divenuta economicamente autosufficiente e con la rideterminazione in euro 450,00 del contributo paterno al mantenimento del figlio minore. In seguito veniva respinta, con ordinanza resa il 18 dicembre 2024, l'istanza della ricorrente, volta ad ottenere un aumento del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre.
7 Quindi, precisate le conclusioni, così come sopra riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione alle parti dei termini stabiliti dall'art. 190, co. 1, c.p.c.
Come si è già rilevato, con la menzionata sentenza parziale n. 3097/2022 è stata pronunciata la separazione dei coniugi ed il giudizio è proseguito per la decisione sulle altre domande proposte dalle parti, che devono costituire ora oggetto di esame.
La ricorrente ha chiesto, in primo luogo, la pronuncia di addebito della separazione al marito, il quale ha eccepito preliminarmente la tardività e quindi l'inammissibilità della domanda avversaria (v. da ultimo le conclusioni rassegnate all'udienza del 5 giugno 2025).
L'eccezione del resistente è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione
8 della "vocatio in ius" ” (così Cass., sez. I, 28 giugno 2019, n.
17590) . La domanda di addebito della separazione personale, dunque, può essere proposta dalla parte ricorrente entro il termine stabilito per il deposito della memoria integrativa prevista dall'art. 709, co. 3, c.p.c.
Nella fattispecie in esame, il Presidente, con l'ordinanza resa il 18 ottobre 2022 e comunicata alle parti il 19 ottobre 2022, ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha assegnato alla ricorrente termine fino al 30 ottobre 2022 “per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto dell'art. 163, terzo comma, cpc numeri 2), 3), 4) 5) e 6), e termine al convenuto fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, cpc nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”, “con avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui all'art. 167 cpc e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Né nel ricorso introduttivo, né nella memoria integrativa tempestivamente depositata il 29 ottobre 2022, ha Parte_1
proposto la domanda di addebito della separazione al marito, che
è stata formulata dalla ricorrente, per la prima volta, nella memoria di costituzione del nuovo difensore depositata il 30 novembre
9 2022 (v. pag. 2, punto n.1) e quindi ben oltre il termine del 30 ottobre 2022 stabilito nella menzionata ordinanza.
La domanda in esame è quindi tardiva ed inammissibile, a nulla rilevando quanto asserito dalla ricorrente, e cioè che la controparte non ha sollevato alcuna eccezione di tardività della domanda all'udienza del 7 dicembre 2022 e nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., accettando, in tal modo, il contraddittorio sulla domanda di addebito della separazione (v. pag. 1 e 2 della memoria di replica finale).
Al riguardo si osserva che secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza, l'”inammissibilità della domanda tardiva è rilevabile d'ufficio, atteso che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio” (così fra le tante
Trib. Reggio Emilia, sent. 3 aprile 2013, n. 618, e nello stesso senso, quanto alla giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. I, 27 maggio 2005, n. 11318, Cass., sez. II, 6 ottobre 2005, n. 19453,
Cass., sez. II, 23 marzo 2006, n. 6532, Cass., sez. III, 27 luglio
2006, n. 17152, Cass., sez. III, 18 marzo 2008, n. 7270, Cass., sez.
II, 30 novembre 2011, n. 25598, Cass., sez. III, 19 luglio 2013, n.
10 17708, Cass., sez. I, 26 febbraio 2016, n. 3806, Cass., sez. II, 31 maggio 2017, n. 13769, Cass., sez. III, ord. 26 giugno 2018, n.
16800, Cass., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24040, Cass., sez. II, 13 agosto 2020, n. 17121).
In ogni caso, si osserva che se è vero che il convenuto non ha espressamente sollevato l'eccezione di tardività della domanda avversaria all'udienza successiva al deposito della memoria contenente la nuova domanda della ricorrente, è anche vero però che a tale udienza i difensori delle parti si sono limitati a precisare le conclusioni “sul vincolo con rinuncia ai termini ex art. 190
c.p.c.” e a chiedere, sulle questioni accessorie, “i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c.”, senza quindi che vi sia stata trattazione delle domande accessorie.
Il convenuto ha poi depositato le memorie di cui agli artt.
183, co. 6, n. 1, c.p.c. e 183, co. 6, n. 2, c.p.c. senza svolgere alcuna argomentazione difensiva in relazione al tema dell'addebito della separazione. Il silenzio serbato dal resistente nelle due memorie sulla domanda tardivamente proposta dalla ricorrente non può valere come accettazione del contraddittorio sulla stessa, “posto che il comportamento di una parte, successivo all'attività tardiva espletata dall'altra, per assumere il significato di accettazione del contraddittorio, deve essere univoco, sicchè non può assumere rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione o il silenzio” (in tal senso Cass., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15189,
11 riguardante la fattispecie della produzione irrituale e tardiva di un documento).
Nella successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. ha espressamente eccepito la tardività della Controparte_1
domanda avversaria di addebito della separazione, opponendosi pertanto alle prove orali articolate al riguardo dalla controparte e rilevando che il thema decidendum, a seguito della rinuncia all'assegno da parte della ricorrente e considerata la tardività della domanda di addebito della separazione, era costituito unicamente dall'affidamento e dal collocamento del figlio minore e dal contributo economico paterno per il mantenimento dei due figli (v. pag. 2 dell'atto difensivo). Il convenuto ha da ultimo ribadito la propria eccezione di tardività della domanda di addebito della separazione nelle conclusioni finali rassegnate all'udienza del 5 giugno 2025.
Non vi è stata quindi un'accettazione da parte del resistente del contraddittorio sulla domanda avversaria di addebito della separazione, la cui tempestività, come si è già evidenziato, va comunque valutata d'ufficio e che pertanto va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
Quanto alla domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento a proprio favore di un contributo economico a carico del marito, si osserva che dopo aver Parte_1
proposto la domanda nel ricorso introduttivo, vi ha espressamente rinunciato nella memoria integrativa depositata il 29 ottobre 2022
12 (v. pag. 3 dell'atto in cui si legge: “Per il mantenimento dei figli, la signora chiedeva stabilire un contributo al Pt_1
mantenimento per il figlio per un importo di € 750,00 e Per_2
un ulteriore contributo di € 500,00 per la figlia oltre Istat ed Per_1
oltre il 70% delle spese straordinarie afferenti i figli, a carico del signor , oltre ad un mantenimento a proprio favore Controparte_1
che in questa si dichiara di rinunciare”). Nelle conclusioni contenute nel medesimo atto difensivo, coerentemente con l'espressa rinuncia alla domanda da parte di non Parte_1
compare alcuna domanda di attribuzione in favore della ricorrente di un contributo economico a carico del marito, essendo indicate, per quanto riguarda gli aspetti economici della separazione, unicamente le domande di determinazione di un contributo economico per il mantenimento del figlio minore, quantificato in euro 650,00 mensili e di un contributo economico per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente, quantificato in euro 550,00, oltre ad un contributo del padre alle spese straordinarie relative ai figli pari al 70% (v. pag. 8 dell'atto difensivo).
Della rinuncia alla domanda avente ad oggetto il contributo economico del marito in favore della moglie il resistente ha espressamente preso atto nella propria successiva memoria di costituzione depositata il 25 novembre 2022, nel termine concesso al convenuto con la menzionata ordinanza presidenziale del 18 ottobre 2022; con la stessa memoria ha, di Controparte_1
13 conseguenza, parzialmente modificato le proprie conclusioni iniziali.
In seguito, pur in mancanza peraltro di Parte_1
circostanze sopravvenute rispetto al precedente atto difensivo contenente la rinuncia alla domanda, ha riproposto, con la comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata il 30 novembre 2022, la domanda oggetto della precedente espressa rinuncia, domanda che è stata poi ribadita nella successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. il 12 gennaio 2023, a fronte della quale nella memoria Controparte_1
ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositata il 10 febbraio 2023, ha eccepito l'inammissibilità della domanda avversaria, perché già oggetto di rinuncia, accettata dal convenuto. Tale eccezione è stata da ultimo ribadita dal nelle proprie conclusioni finali CP_1
rassegnate all'udienza del 5 giugno 2025.
Rileva il Tribunale che l'eccezione del resistente è fondata, non essendo ammissibile la mera riproposizione, in un atto successivo alla memoria integrativa di cui all'art. 709, co. 3, c.p.c., di una domanda già oggetto di espressa rinuncia della parte ricorrente, della quale l'avversario ha preso atto, modificando, di conseguenza, la propria linea difensiva e le proprie domande.
La domanda della ricorrente di “riconoscimento del contributo al mantenimento pari ad euro 600,00”, peraltro correlata alla “rinuncia all'assegnazione della casa coniugale”,
14 formulata all'udienza conclusiva deve essere pertanto dichiarata inammissibile.
Ciò premesso, si osserva che è pacifico che nelle more del processo la figlia maggiorenne è divenuta economicamente Per_1
autosufficiente. Il Collegio non è quindi chiamato a pronunciarsi sull'iniziale domanda della ricorrente contenuta nella memoria del
20 dicembre 2022, richiamata da in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni, diretta ad ottenere che a carico del padre fosse posto anche il pagamento di un contributo economico al mantenimento della figlia maggiorenne.
Restano dunque da esaminare unicamente le domande afferenti il figlio minore di e che Parte_1 Controparte_1
attualmente ha sedici anni e ne compirà diciassette il prossimo gennaio.
Non vi è contestazione fra le parti né circa l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, né quanto al collocamento dello stesso presso la ricorrente.
Va quindi disposto, in quanto conforme agli interessi del minore, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori ed il collocamento dello stesso presso la madre.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, si osserva che aveva espressamente formulato domanda di Parte_1
assegnazione della casa familiare nelle conclusioni rassegnate nella memoria del 20 dicembre 2022, richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, salvo poi rinunciarvi all'udienza
15 conclusiva, subordinatamente al riconoscimento di un contributo economico in suo favore. Stante la già rilevata inammissibilità di tale ultima domanda – correlata peraltro ad una rinuncia di dubbia legittimità, perché relativa all'abbandono di una domanda nell'interesse del minore (assegnazione della casa familiare), in cambio del riconoscimento di un beneficio economico in favore del coniuge - deve ritenersi che permanga la domanda di assegnazione della casa familiare, sulla quale spetta comunque al
Tribunale decidere anche d'ufficio in presenza del figlio minore.
Essendo quest'ultimo pacificamente collocato presso la madre, alla ricorrente deve essere assegnata la casa familiare sita in Sesto
LE (Bologna), via Deportati di Sesto n. 12.
Sempre con riferimento alla casa familiare, Controparte_1
che di fatto non si è mai opposto all'assegnazione della casa familiare alla moglie, quale genitore collocatario del figlio minore, ha chiesto che sia accertato e dichiarato “che il garage distinto al sub 2 della visura catastale prodotta sub doc. 11 non costituisce pertinenza dell'abitazione coniugale, essendo interamente di pertinenza dell'appartamento di proprietà della madre del signor ed essendo anche lo stesso interamente di proprietà di CP_1
quest'ultima e, conseguentemente, che la signora debba Pt_1
liberarlo dai propri beni personali e non possa avervi libero accesso”.
Rileva il Tribunale che, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente nella memoria del 9 febbraio 2023, tale domanda
16 non è tardiva, essendo stata proposta dal convenuto fin dalla comparsa di costituzione depositata il 25 novembre 2022.
Essa è comunque infondata, in quanto a fronte della specifica contestazione della ricorrente, la quale ha affermato che il “garage è da sempre stato utilizzato e occupato dalla signora dal marito e dai di loro figli, tanto da ritenersi rientrante Pt_1
nel provvedimento di assegnazione della casa coniugale nulla rilevando la proprietà formale dello stesso” (pag. 2 della memoria depositata il 10 febbraio 2023), che ha ammesso Controparte_1
che nel garage si trovano anche beni personali della ricorrente, che pertanto lo ha evidentemente utilizzato (tant'è che il resistente ne ha chiesto anche la liberazione), non ha dimostrato il proprio assunto, e cioè che tale bene, anche durante la convivenza con la moglie, era utilizzato, in via esclusiva, dal resistente e non costituiva pertanto unità pertinenziale dell'abitazione familiare.
La domanda in esame va quindi respinta.
Quanto alle modalità e ai tempi di frequentazione del figlio da parte del padre, si ritiene che la loro regolamentazione debba tenere conto, per un verso, della fase di crescita nella quale si trova il ragazzo, oggi prossimo ai 17 anni, e, per l'altro, dello stato dei rapporti padre-figlio, i quali, apparsi sin da principio complessi, risultano oggi fortemente compromessi.
Sentito dal Giudice istruttore all'udienza del 13 luglio 2023, il minore ha affermato, fra l'altro, di non voler parlare con il padre, perché con lui non si sente più a proprio agio, di rimproverare al
17 genitore “di non essere stato sincero” con lui e di aver “avuto dei segreti” scoperti da “solo perché altre persone” gli Per_2
“hanno detto la verità”. Il minore ha aggiunto: “se lui mi chiedesse scusa, penso che comunque mi servirebbe ancora un po di tempo per perdonarlo. Con papà sono stato felice un tempo;
soprattutto quando mi portava in moto o ai suoi eventi in cui in macchina faceva le sbandate. Mi piacerebbe tornare a fare con lui queste cose. Non penso che i miei genitori possano tornare insieme, quando ero piccolo li vedevo discutere sempre molto e non credo sia cambiato qualcosa adesso. Anche mia sorella, non va da Per_1
papà; con lui ha problemi ancora più seri forse dei miei”; “sto studiando per prendere il patentino della moto. Vorrei comprare uno scooter;
spero di riuscirci. Papà ha provato a dirmi che voleva comprarmelo ma io non ho voluto, perché mi è sembrato quasi un
“ricatto”. Vorrei dirgli di avere pazienza e di darmi il tempo giusto per recuperare il rapporto con lui”.
Avuto riguardo alle criticità proprie del contesto dato e all'età ormai adulta di elementi che nel loro insieme Per_2
sconsigliano la previsione di una puntuale calendarizzazione delle visite paterne che esuli dalla volontà del ragazzo, il Collegio, nella auspicata prospettiva che tale modalità possa agevolare il recupero della relazione padre-figlio, valuta opportuno che i loro incontri si svolgano liberamente, previ accordi fra il resistente ed il figlio.
18 Da ultimo, deve essere esaminata la domanda di attribuzione di un contributo economico paterno al mantenimento del figlio minore.
Al riguardo si osserva che dagli atti e dai documenti prodotti risulta, quanto alla ricorrente, che attualmente Parte_1
residente presso la casa familiare con i due figli Per_1
economicamente autosufficiente e sedicenne, lavora Per_2
come operaia con contratto a tempo indeterminato ed ha percepito, negli ultimi tre anni, un reddito annuo di euro 20.988,00 nel 2022, di euro 21.905,00 nel 2023 e di euro 23.022,00 nel 2024. La ricorrente, inoltre, è proprietaria della quota di ½ dell'immobile sito a Massa Lombarda, via Padre Costa n. 66, acquisito per successione ereditaria da proprio padre destinato a Persona_3
residenza della madre è titolare di Persona_4
un'assicurazione pensionistica, con un costo mensile di euro
100,00, è proprietaria di un'autovettura immatricolata nel CP_2
2020 e sostiene un esborso mensile pari ad euro 496,00, con termine novembre 2025, quale rateo di finanziamento per Pt_2
l'acquisto dell'automobile e per la ristrutturazione del bagno nella casa coniugale di proprietà del marito. La ricorrente non risulta titolare di investimenti, né di valori mobiliari, né di partecipazioni societarie (v. quanto esposto riassuntivamente dalla ricorrente a pag. 21 della comparsa conclusionale). L'asserito peggioramento delle condizioni di salute di e l'accertamento Parte_1
dell'invalidità cui la stessa ha fatto riferimento (v. pag. 22 della
19 comparsa conclusionale) non risulta abbiano comportato una diminuzione dei redditi, che anzi nel 2024 risultano lievemente superiori agli anni precedenti.
Quanto invece a si osserva che dagli Controparte_1
accertamenti e dalle indagini svolte dal c.t.u. e dai documenti prodotti emerge che il resistente, proprietario dell'immobile sito a
OL, via Deportati di Sesto n. 12, adibito a casa familiare ed abitato dalla moglie e dai figli, è proprietario altresì di un motociclo BMW immatricolato il 19 giugno 2008 e di un'autovettura familiare MINI immatricolata il 27 settembre 2017
e per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 ha percepito i seguenti redditi netti mensili: nell'anno 2019 euro
3.066,08, nell'anno 2020 euro 2.928,17, nell'anno 2021 euro
1.696,58, nell'anno 2022 euro 2.270,42 e nell'anno 2023 euro
2.610,42 (pag. 29 della relazione peritale in data 16 gennaio 2025 della dott.ssa . Persona_5
Il ha detenuto e detiene inoltre partecipazioni al CP_1
capitale sociale della società LI TE & C. s.a.s. e della società GuidarePilotare s.r.l.
Quanto alla prima, il convenuto detiene una partecipazione del 18,334% del capitale sociale, cui corrisponde una partecipazione del 30% agli utili d'impresa e risulta socio accomandatario/amministratore insieme al fratello Pt_3
Tale società ha conseguito i seguenti utili di impresa e
[...]
volumi d'affari: anno 2021 utile di euro 56.282,00, volume d'affari
20 di euro 1.216.864,00; anno 2022 utile di euro 218.671,00, volume d'affari di euro 607.072,00; anno 2023 utile di euro 12.708,00, volume d'affari di euro 38.831,00 (pag. 30 della perizia). Il consulente d'ufficio ha evidenziato che “la drastica riduzione dell'utile d'impresa e del volume d'affari della LI TE &
C. Sas negli anni 2022 e 2023 coincide con la cessione dell'azienda di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari stipulata il 15.06.2022 con la società ES SR (quale parte acquirente) al prezzo di Euro 180.000,00”.
Quanto alla società GuidarePilotare s.r.l., Controparte_1
detiene una partecipazione del 10% del capitale sociale.
Nell'ultimo triennio la società ha conseguito i seguenti utili d'impresa e volumi d'affari: anno 2021 utile di euro 214.971,00, volume d'affari di euro 2.406.216,00; anno 2022 utile euro di
211.927,00, volume d'affari di euro 3.025.072,00; anno 2023 utile di euro 97.350,00, volume d'affari di euro 3.101.072,00 (v. pag.
30 dell'elaborato peritale).
Nell'ultimo quinquennio, il convenuto risulta essere stato titolare dei rapporti bancari presso l'Istituto Bancario di OL
s.p.a. dettagliatamente indicati a pagina 31, 32, 33 e 34 della perizia: il primo conto corrente (lett. A) risulta avere avuto un saldo contabile e una giacenza media sempre pari a zero, il secondo (lett. B) risulta avere avuto nel periodo considerato una giacenza media compresa fra euro 711,00 ed euro 2.268,00, il deposito titoli di cui alla lettera C) risulta con controvalore sempre
21 pari a zero, il conto corrente deposito a risparmio (lett. D) ha avuto un saldo contabile e giacenza media di euro 20,00, il rapporto di gestione collettiva di risparmio estinto l'8 marzo 2023 (lett. E) ha avuto un controvalore iniziale nel 2020 di euro 9.344,00 ed un controvalore iniziale nel 2023 di euro 8.247,00, il rapporto di gestione collettiva di risparmio estinto il 1° marzo 2021 (lett. F) ha avuto un controvalore iniziale nel 2020 di euro 5.762,00 ed un controvalore iniziale nel 2021 di euro 5.080,00 ed infine un rapporto di gestione collettiva del risparmio estinto il 30 giugno
2023 (lett. G) reca un controvalore iniziale nel 2020 di euro 504,00 ed controvalore iniziale nel 2023 di euro 439,00.
Il c.t.u. ha rilevato inoltre che dalla verifica degli estratti conto trasmessi dalla Banca di OL si evince che due delle tre forme di investimento mobiliare di cui ai precedenti punti E, F, G sono correlati al c/c AN n°IT48Z0508021016CC0160000286, dal quale “si evincono le seguenti vendite titoli: 03.03.2021) accredito da vendita titoli di Euro + 5.292,24 Consultinv Azione,
10.03.2023) accredito da vendita titoli di Euro + 8.770,99
Consultinvest Global. Dagli estratti conto del c/c AN
n°IT48Z0508021016CC0160000286 non si evince l'accredito per la vendita dei titoli con operatore Zenit SGR Spa al 30.06.2023
(controvalore di inizio anno Euro 439,00)” (pag. 34 della perizia).
Va considerata inoltre l'esposizione debitoria del convenuto, il quale corrisponde euro 530,00 mensili, quale canone di locazione di un immobile sito ad OL e la somma di
22 complessivi euro 1.000,00 per il rateo del contratto di mutuo stipulato per l'acquisto delle quote della società GuidarePilotare
s.r.l., che avrà scadenza nel 2031 (pag. 8 della comparsa conclusionale del resistente e documento n. 6 del . CP_1
Non risulta, dai documenti acquisiti e dalle indagini compiute dal c.t.u., che il convenuto sia titolare di conti correnti o di investimento all'estero (pag. 25 e 26 dell'elaborato peritale).
Risulta invece che il possiede due orologi marca Rolex e CP_1
un orologio di marca IWC, il cui valore non è stato accertato e che il convenuto ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di avere acquistato nel corso degli anni “a prezzi normali di listino”.
Posto che non è contestato il fatto che il resistente debba versare alla ricorrente un contributo economico per il mantenimento ordinario del figlio minore, essendone contestato unicamente l'ammontare, che la madre indica in euro 650,00 ed il padre in euro 350,00 mensili, ritiene il Collegio che, valutate le diverse condizioni reddituali, economiche e patrimoniali dei genitori e tenuto conto dell'età e delle correlate crescenti esigenze del minore, quasi diciassettenne, nonché della circostanza che lo stesso attualmente risulta trascorrere tutto il proprio tempo con la madre (circostanza di cui si è tenuto conto anche in occasione del provvedimento reso il 24 ottobre 2023, con il quale, sull'accordo delle parti e ai “fini esclusivamente transattivi del subprocedimento in corso”, era stato stabilito, con decorrenza da ottobre 2023, un contributo paterno per il mantenimento del figlio
23 di euro 450,00), appaia congruo determinare in euro 500,00 mensili il contributo che il padre dovrà versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione e fermo restando, per il periodo pregresso, quanto previsto dai provvedimenti resi in corso di causa. L'importo indicato sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT.
La diversa condizione dei genitori induce inoltre a stabilire che il convenuto contribuisca nella misura del 70% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, così come richiesto dalla ricorrente.
In considerazione dell'esito della lite e tenuto conto della prevalente soccombenza di appare conforme a Parte_1
giustizia porre a carico di quest'ultima l'obbligo di rimborsare alla controparte la metà delle spese processuali, che si liquidano per intero in dispositivo, e compensare il residuo fra le parti. Quanto alla determinazione del compenso, va considerato il valore indeterminabile della causa e l'attività effettivamente svolta nel corso dell'intero giudizio, ivi compresa quella rientrante nell'ambito del sub-procedimento definito con l'ordinanza del 18 dicembre 2024, con la quale è stata respinta l'istanza depositata dalla ricorrente il 25 giugno 2024.
Le spese della c.t.u., già liquidate in corso di causa con il provvedimento reso il 23 gennaio 2025, vanno poste a carico della ricorrente e del resistente nella misura della metà per ciascuno.
24
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) dichiara l'inammissibilità della domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1
B) dichiara l'inammissibilità della domanda della ricorrente volta ad ottenere il versamento di un contributo economico al suo mantenimento da parte del resistente;
C) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente assegna la casa familiare sita in
OL (Bologna), via Deportati di Sesto n. 12; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
D) dispone che la frequentazione paterna del minore sia liberamente rimessa agli accordi fra il padre ed il figlio;
E) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro
500,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente decisione;
25 F) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie relative al figlio minore nella misura del 70%, secondo le modalità e le previsioni del Protocollo in uso presso questo Tribunale e che di seguito si riportano: ”I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto
26 pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III]
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole
27 vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
G) condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controparte della metà delle spese processuali, che liquida per intero in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, compensando il residuo fra le parti;
H) pone a carico della ricorrente e del resistente, nella misura della metà per ciascuno, il pagamento delle spese della c.t.u., già liquidate in corso di causa con il provvedimento del 23 gennaio
2025;
I) respinge nel resto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, l'11 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott. TE Giusberti
28
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. TE Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Mariangela Gentile Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6197 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
nata a [...] l'8 novembre Parte_1
1968 (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Morena Grandi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela C.F._2
GL e dall'avv. Elisabetta Gusella, entrambe del Foro di
Forlì-Cesena ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori - resistente
1 con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione giudiziale”.
Conclusioni della ricorrente:
“precisa le conclusioni come da memoria ex art. 473, comma 6, n.
1 datata 20 dicembre 2022 modificando il punto 3 dove rinuncia all'assegnazione della casa coniugale a fronte del riconoscimento del contributo al mantenimento pari ad euro 600,00”.
Conclusioni del resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione reiette e disattese, pronunciate le più opportune declaratorie, In via pregiudiziale: ACCERTARE E DICHIARARE la inammissibilità
e/o improcedibilità e/o tardività della richiesta di addebito della separazione formulata tardivamente dalla ricorrente solo nella prima memoria redatta ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, senza che mai ne fosse fatto neppure accenno nei precedenti atti difensivi, per tutte le ragioni dedotte e argomentate;
conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE la inammissibilità e/o improcedibilità e/o tardività della richiesta di contributo al mantenimento per la ricorrente in quanto formulata nelle memorie redatte ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., dopo che la stessa vi aveva espressamente rinunciato nella memoria integrativa del 28.10.22 (pag. 3) e dopo che il resistente aveva dato atto di tale rinuncia nella propria memoria costitutiva, per tutte le ragioni dedotte e argomentate;
conseguentemente,
2 RIGETTARE le richieste avversarie di addebito della separazione al marito e di previsione di un contributo in favore della moglie in quanto tardive e/o inammissibili e/o improcedibili per le ragioni ut supra esposte. Nel merito: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse accogliere le richieste formulate in via pregiudiziale, ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza nel merito della richiesta di addebito della separazione al marito, in quanto infondata in fatto e in diritto;
ACCERTARE E
DICHIARARE che non sussistono nel caso di specie le condizioni e i presupposti stabiliti dalla Legge e dal costante orientamento giurisprudenziale perché venga riconosciuto alla signora Pt_1
un contributo al proprio mantenimento da parte del coniuge, per tutte le ragioni sposte in narrativa;
quindi, RIGETTARE la richiesta della ricorrente di ottenere un assegno di mantenimento per sé. In via principale: ACCERTARE E DICHIARARE che il resistente nulla debba versare per il contributo al mantenimento della figlia in quanto la stessa è divenuta economicamente Per_1
autosufficiente in corso di causa, come è emerso ed è stato pacificamente riconosciuto anche dalla controparte;
ACCERTARE E DICHIARARE che per il contributo al mantenimento del figlio il padre sia tenuto a Per_2
corrispondere l'importo mensile di €. 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate con la madre e documentate, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE che, in considerazione dell'età
3 del figlio minore attualmente sedicenne, il padre possa Per_2
prendere direttamente accordi con lui sugli incontri padre e figlio;
ACCERTARE E DICHIARARE che il garage distinto al sub 2 della visura catastale prodotta sub doc. 11 non costituisce pertinenza dell'abitazione coniugale, essendo interamente di pertinenza dell'appartamento di proprietà della madre del signor ed essendo anche lo stesso interamente di proprietà di CP_1
quest'ultima e, conseguentemente, che la signora debba Pt_1
liberarlo dai propri beni personali e non possa avervi libero accesso;
RIGETTARE tutte le altre pretese della ricorrente in quanto infondate e illegittime per tutte le ragioni esposte e allegate.
In ogni caso: CONDANNARE la ricorrente alla rifusione in favore del resistente di tutte le spese e competenze del presente giudizio e dei procedimenti subcautelari nei quali è risultata soccombente, oltre a Spese Generali, Cpa e Iva come per Legge”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il PM visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 24 maggio 2022, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con a OL Controparte_1
il 6 aprile 2008 e che dalla loro unione erano nati, prima delle nozze, in data 21 dicembre 1998 AN e durante il matrimonio in data 6 gennaio 2009 affermava che l'unione coniugale, Per_2
nonostante la nascita dei figli, si era rivelata particolarmente infelice, a causa del comportamento tenuto nei suoi confronti dal
4 marito, soprattutto perché a lei costantemente infedele, e dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza. chiedeva che il Tribunale pronunciasse la Parte_1
separazione personale dei coniugi, che affidasse il figlio minore ad entrambi i genitori, che assegnasse la casa familiare Per_2
alla ricorrente, con residenza del minore presso l'abitazione stessa, che disciplinasse la facoltà di visita del minore da parte del padre secondo le modalità indicate nel ricorso, che ponesse a carico del convenuto un contributo al mantenimento per il figlio Per_2
nella misura non inferiore ad euro 650,00, un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, nell'importo non inferiore ad euro 550,00 ed un contributo al mantenimento della moglie di euro
600,00 e che condannasse il a contribuire alle spese CP_1
straordinarie relative ai figli nella misura del 70%, secondo le previsioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva associandosi alla domanda di Controparte_1
separazione proposta dalla moglie e sostenendo che l'affectio coniugalis era venuta meno, rendendo progressivamente intollerabile la convivenza negli ultimi anni, non per colpa del convenuto, ma per una insorta incompatibilità di carattere tra le parti determinata da entrambi i coniugi, esacerbata dall'atteggiamento tenuto dalla moglie, la quale aveva “sempre
5 sofferto di una gelosia morbosa nei confronti del coniuge, arrivando ad accusarlo di tradimenti che nella realtà mai” si erano verificati. chiedeva dunque che il Tribunale Controparte_1
pronunciasse la separazione personale dei coniugi, opponendosi al riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del marito, non sussistendo “le condizioni e i presupposti stabiliti dalla Legge e dall'orientamento giurisprudenziale” e chiedendo quindi che fosse respinta la richiesta formulata al riguardo dalla controparte. Il convenuto chiedeva inoltre, quanto al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e tirocinante con contratto retribuito, che fosse Per_1
posto a carico del padre l'obbligo di versare l'importo mensile di euro 200,00 e quanto al contributo al mantenimento del figlio di tredici anni, che fosse posto a carico del convenuto Per_2
l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate con la madre e documentate, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 18 ottobre 2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie alla prosecuzione del giudizio nel merito.
Alla successiva udienza davanti al Giudice istruttore in data
7 dicembre 2022, le parti precisavano le conclusioni sul vincolo,
6 con rinuncia ai termini dell'art. 190 c. p. c. e, già intervenuto il
Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza parziale n. 3097/2022 resa il 7 dicembre 2022, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza in pari data disponeva per l'ulteriore corso del processo, assegnando i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Nel corso della fase istruttoria veniva sentito il minore, venivano assunte le prove orali richieste dai coniugi, così come parzialmente ammesse con l'ordinanza resa all'udienza del 6 aprile 2023 e veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio sulla condizione reddituale, economica e patrimoniale di CP_1
[...]
Nel corso del giudizio, su accordo della ricorrente e del resistente e ai “fini esclusivamente transattivi del subprocedimento in corso”, con il provvedimento reso il 24 ottobre 2023 veniva parzialmente modificata l'ordinanza presidenziale, con la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia nel Per_1
frattempo divenuta economicamente autosufficiente e con la rideterminazione in euro 450,00 del contributo paterno al mantenimento del figlio minore. In seguito veniva respinta, con ordinanza resa il 18 dicembre 2024, l'istanza della ricorrente, volta ad ottenere un aumento del contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre.
7 Quindi, precisate le conclusioni, così come sopra riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione alle parti dei termini stabiliti dall'art. 190, co. 1, c.p.c.
Come si è già rilevato, con la menzionata sentenza parziale n. 3097/2022 è stata pronunciata la separazione dei coniugi ed il giudizio è proseguito per la decisione sulle altre domande proposte dalle parti, che devono costituire ora oggetto di esame.
La ricorrente ha chiesto, in primo luogo, la pronuncia di addebito della separazione al marito, il quale ha eccepito preliminarmente la tardività e quindi l'inammissibilità della domanda avversaria (v. da ultimo le conclusioni rassegnate all'udienza del 5 giugno 2025).
L'eccezione del resistente è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione
8 della "vocatio in ius" ” (così Cass., sez. I, 28 giugno 2019, n.
17590) . La domanda di addebito della separazione personale, dunque, può essere proposta dalla parte ricorrente entro il termine stabilito per il deposito della memoria integrativa prevista dall'art. 709, co. 3, c.p.c.
Nella fattispecie in esame, il Presidente, con l'ordinanza resa il 18 ottobre 2022 e comunicata alle parti il 19 ottobre 2022, ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha assegnato alla ricorrente termine fino al 30 ottobre 2022 “per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto dell'art. 163, terzo comma, cpc numeri 2), 3), 4) 5) e 6), e termine al convenuto fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, cpc nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”, “con avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui all'art. 167 cpc e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Né nel ricorso introduttivo, né nella memoria integrativa tempestivamente depositata il 29 ottobre 2022, ha Parte_1
proposto la domanda di addebito della separazione al marito, che
è stata formulata dalla ricorrente, per la prima volta, nella memoria di costituzione del nuovo difensore depositata il 30 novembre
9 2022 (v. pag. 2, punto n.1) e quindi ben oltre il termine del 30 ottobre 2022 stabilito nella menzionata ordinanza.
La domanda in esame è quindi tardiva ed inammissibile, a nulla rilevando quanto asserito dalla ricorrente, e cioè che la controparte non ha sollevato alcuna eccezione di tardività della domanda all'udienza del 7 dicembre 2022 e nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., accettando, in tal modo, il contraddittorio sulla domanda di addebito della separazione (v. pag. 1 e 2 della memoria di replica finale).
Al riguardo si osserva che secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza, l'”inammissibilità della domanda tardiva è rilevabile d'ufficio, atteso che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio” (così fra le tante
Trib. Reggio Emilia, sent. 3 aprile 2013, n. 618, e nello stesso senso, quanto alla giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. I, 27 maggio 2005, n. 11318, Cass., sez. II, 6 ottobre 2005, n. 19453,
Cass., sez. II, 23 marzo 2006, n. 6532, Cass., sez. III, 27 luglio
2006, n. 17152, Cass., sez. III, 18 marzo 2008, n. 7270, Cass., sez.
II, 30 novembre 2011, n. 25598, Cass., sez. III, 19 luglio 2013, n.
10 17708, Cass., sez. I, 26 febbraio 2016, n. 3806, Cass., sez. II, 31 maggio 2017, n. 13769, Cass., sez. III, ord. 26 giugno 2018, n.
16800, Cass., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24040, Cass., sez. II, 13 agosto 2020, n. 17121).
In ogni caso, si osserva che se è vero che il convenuto non ha espressamente sollevato l'eccezione di tardività della domanda avversaria all'udienza successiva al deposito della memoria contenente la nuova domanda della ricorrente, è anche vero però che a tale udienza i difensori delle parti si sono limitati a precisare le conclusioni “sul vincolo con rinuncia ai termini ex art. 190
c.p.c.” e a chiedere, sulle questioni accessorie, “i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c.”, senza quindi che vi sia stata trattazione delle domande accessorie.
Il convenuto ha poi depositato le memorie di cui agli artt.
183, co. 6, n. 1, c.p.c. e 183, co. 6, n. 2, c.p.c. senza svolgere alcuna argomentazione difensiva in relazione al tema dell'addebito della separazione. Il silenzio serbato dal resistente nelle due memorie sulla domanda tardivamente proposta dalla ricorrente non può valere come accettazione del contraddittorio sulla stessa, “posto che il comportamento di una parte, successivo all'attività tardiva espletata dall'altra, per assumere il significato di accettazione del contraddittorio, deve essere univoco, sicchè non può assumere rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione o il silenzio” (in tal senso Cass., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15189,
11 riguardante la fattispecie della produzione irrituale e tardiva di un documento).
Nella successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. ha espressamente eccepito la tardività della Controparte_1
domanda avversaria di addebito della separazione, opponendosi pertanto alle prove orali articolate al riguardo dalla controparte e rilevando che il thema decidendum, a seguito della rinuncia all'assegno da parte della ricorrente e considerata la tardività della domanda di addebito della separazione, era costituito unicamente dall'affidamento e dal collocamento del figlio minore e dal contributo economico paterno per il mantenimento dei due figli (v. pag. 2 dell'atto difensivo). Il convenuto ha da ultimo ribadito la propria eccezione di tardività della domanda di addebito della separazione nelle conclusioni finali rassegnate all'udienza del 5 giugno 2025.
Non vi è stata quindi un'accettazione da parte del resistente del contraddittorio sulla domanda avversaria di addebito della separazione, la cui tempestività, come si è già evidenziato, va comunque valutata d'ufficio e che pertanto va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
Quanto alla domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento a proprio favore di un contributo economico a carico del marito, si osserva che dopo aver Parte_1
proposto la domanda nel ricorso introduttivo, vi ha espressamente rinunciato nella memoria integrativa depositata il 29 ottobre 2022
12 (v. pag. 3 dell'atto in cui si legge: “Per il mantenimento dei figli, la signora chiedeva stabilire un contributo al Pt_1
mantenimento per il figlio per un importo di € 750,00 e Per_2
un ulteriore contributo di € 500,00 per la figlia oltre Istat ed Per_1
oltre il 70% delle spese straordinarie afferenti i figli, a carico del signor , oltre ad un mantenimento a proprio favore Controparte_1
che in questa si dichiara di rinunciare”). Nelle conclusioni contenute nel medesimo atto difensivo, coerentemente con l'espressa rinuncia alla domanda da parte di non Parte_1
compare alcuna domanda di attribuzione in favore della ricorrente di un contributo economico a carico del marito, essendo indicate, per quanto riguarda gli aspetti economici della separazione, unicamente le domande di determinazione di un contributo economico per il mantenimento del figlio minore, quantificato in euro 650,00 mensili e di un contributo economico per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente, quantificato in euro 550,00, oltre ad un contributo del padre alle spese straordinarie relative ai figli pari al 70% (v. pag. 8 dell'atto difensivo).
Della rinuncia alla domanda avente ad oggetto il contributo economico del marito in favore della moglie il resistente ha espressamente preso atto nella propria successiva memoria di costituzione depositata il 25 novembre 2022, nel termine concesso al convenuto con la menzionata ordinanza presidenziale del 18 ottobre 2022; con la stessa memoria ha, di Controparte_1
13 conseguenza, parzialmente modificato le proprie conclusioni iniziali.
In seguito, pur in mancanza peraltro di Parte_1
circostanze sopravvenute rispetto al precedente atto difensivo contenente la rinuncia alla domanda, ha riproposto, con la comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata il 30 novembre 2022, la domanda oggetto della precedente espressa rinuncia, domanda che è stata poi ribadita nella successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. il 12 gennaio 2023, a fronte della quale nella memoria Controparte_1
ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. depositata il 10 febbraio 2023, ha eccepito l'inammissibilità della domanda avversaria, perché già oggetto di rinuncia, accettata dal convenuto. Tale eccezione è stata da ultimo ribadita dal nelle proprie conclusioni finali CP_1
rassegnate all'udienza del 5 giugno 2025.
Rileva il Tribunale che l'eccezione del resistente è fondata, non essendo ammissibile la mera riproposizione, in un atto successivo alla memoria integrativa di cui all'art. 709, co. 3, c.p.c., di una domanda già oggetto di espressa rinuncia della parte ricorrente, della quale l'avversario ha preso atto, modificando, di conseguenza, la propria linea difensiva e le proprie domande.
La domanda della ricorrente di “riconoscimento del contributo al mantenimento pari ad euro 600,00”, peraltro correlata alla “rinuncia all'assegnazione della casa coniugale”,
14 formulata all'udienza conclusiva deve essere pertanto dichiarata inammissibile.
Ciò premesso, si osserva che è pacifico che nelle more del processo la figlia maggiorenne è divenuta economicamente Per_1
autosufficiente. Il Collegio non è quindi chiamato a pronunciarsi sull'iniziale domanda della ricorrente contenuta nella memoria del
20 dicembre 2022, richiamata da in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni, diretta ad ottenere che a carico del padre fosse posto anche il pagamento di un contributo economico al mantenimento della figlia maggiorenne.
Restano dunque da esaminare unicamente le domande afferenti il figlio minore di e che Parte_1 Controparte_1
attualmente ha sedici anni e ne compirà diciassette il prossimo gennaio.
Non vi è contestazione fra le parti né circa l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, né quanto al collocamento dello stesso presso la ricorrente.
Va quindi disposto, in quanto conforme agli interessi del minore, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori ed il collocamento dello stesso presso la madre.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, si osserva che aveva espressamente formulato domanda di Parte_1
assegnazione della casa familiare nelle conclusioni rassegnate nella memoria del 20 dicembre 2022, richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, salvo poi rinunciarvi all'udienza
15 conclusiva, subordinatamente al riconoscimento di un contributo economico in suo favore. Stante la già rilevata inammissibilità di tale ultima domanda – correlata peraltro ad una rinuncia di dubbia legittimità, perché relativa all'abbandono di una domanda nell'interesse del minore (assegnazione della casa familiare), in cambio del riconoscimento di un beneficio economico in favore del coniuge - deve ritenersi che permanga la domanda di assegnazione della casa familiare, sulla quale spetta comunque al
Tribunale decidere anche d'ufficio in presenza del figlio minore.
Essendo quest'ultimo pacificamente collocato presso la madre, alla ricorrente deve essere assegnata la casa familiare sita in Sesto
LE (Bologna), via Deportati di Sesto n. 12.
Sempre con riferimento alla casa familiare, Controparte_1
che di fatto non si è mai opposto all'assegnazione della casa familiare alla moglie, quale genitore collocatario del figlio minore, ha chiesto che sia accertato e dichiarato “che il garage distinto al sub 2 della visura catastale prodotta sub doc. 11 non costituisce pertinenza dell'abitazione coniugale, essendo interamente di pertinenza dell'appartamento di proprietà della madre del signor ed essendo anche lo stesso interamente di proprietà di CP_1
quest'ultima e, conseguentemente, che la signora debba Pt_1
liberarlo dai propri beni personali e non possa avervi libero accesso”.
Rileva il Tribunale che, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente nella memoria del 9 febbraio 2023, tale domanda
16 non è tardiva, essendo stata proposta dal convenuto fin dalla comparsa di costituzione depositata il 25 novembre 2022.
Essa è comunque infondata, in quanto a fronte della specifica contestazione della ricorrente, la quale ha affermato che il “garage è da sempre stato utilizzato e occupato dalla signora dal marito e dai di loro figli, tanto da ritenersi rientrante Pt_1
nel provvedimento di assegnazione della casa coniugale nulla rilevando la proprietà formale dello stesso” (pag. 2 della memoria depositata il 10 febbraio 2023), che ha ammesso Controparte_1
che nel garage si trovano anche beni personali della ricorrente, che pertanto lo ha evidentemente utilizzato (tant'è che il resistente ne ha chiesto anche la liberazione), non ha dimostrato il proprio assunto, e cioè che tale bene, anche durante la convivenza con la moglie, era utilizzato, in via esclusiva, dal resistente e non costituiva pertanto unità pertinenziale dell'abitazione familiare.
La domanda in esame va quindi respinta.
Quanto alle modalità e ai tempi di frequentazione del figlio da parte del padre, si ritiene che la loro regolamentazione debba tenere conto, per un verso, della fase di crescita nella quale si trova il ragazzo, oggi prossimo ai 17 anni, e, per l'altro, dello stato dei rapporti padre-figlio, i quali, apparsi sin da principio complessi, risultano oggi fortemente compromessi.
Sentito dal Giudice istruttore all'udienza del 13 luglio 2023, il minore ha affermato, fra l'altro, di non voler parlare con il padre, perché con lui non si sente più a proprio agio, di rimproverare al
17 genitore “di non essere stato sincero” con lui e di aver “avuto dei segreti” scoperti da “solo perché altre persone” gli Per_2
“hanno detto la verità”. Il minore ha aggiunto: “se lui mi chiedesse scusa, penso che comunque mi servirebbe ancora un po di tempo per perdonarlo. Con papà sono stato felice un tempo;
soprattutto quando mi portava in moto o ai suoi eventi in cui in macchina faceva le sbandate. Mi piacerebbe tornare a fare con lui queste cose. Non penso che i miei genitori possano tornare insieme, quando ero piccolo li vedevo discutere sempre molto e non credo sia cambiato qualcosa adesso. Anche mia sorella, non va da Per_1
papà; con lui ha problemi ancora più seri forse dei miei”; “sto studiando per prendere il patentino della moto. Vorrei comprare uno scooter;
spero di riuscirci. Papà ha provato a dirmi che voleva comprarmelo ma io non ho voluto, perché mi è sembrato quasi un
“ricatto”. Vorrei dirgli di avere pazienza e di darmi il tempo giusto per recuperare il rapporto con lui”.
Avuto riguardo alle criticità proprie del contesto dato e all'età ormai adulta di elementi che nel loro insieme Per_2
sconsigliano la previsione di una puntuale calendarizzazione delle visite paterne che esuli dalla volontà del ragazzo, il Collegio, nella auspicata prospettiva che tale modalità possa agevolare il recupero della relazione padre-figlio, valuta opportuno che i loro incontri si svolgano liberamente, previ accordi fra il resistente ed il figlio.
18 Da ultimo, deve essere esaminata la domanda di attribuzione di un contributo economico paterno al mantenimento del figlio minore.
Al riguardo si osserva che dagli atti e dai documenti prodotti risulta, quanto alla ricorrente, che attualmente Parte_1
residente presso la casa familiare con i due figli Per_1
economicamente autosufficiente e sedicenne, lavora Per_2
come operaia con contratto a tempo indeterminato ed ha percepito, negli ultimi tre anni, un reddito annuo di euro 20.988,00 nel 2022, di euro 21.905,00 nel 2023 e di euro 23.022,00 nel 2024. La ricorrente, inoltre, è proprietaria della quota di ½ dell'immobile sito a Massa Lombarda, via Padre Costa n. 66, acquisito per successione ereditaria da proprio padre destinato a Persona_3
residenza della madre è titolare di Persona_4
un'assicurazione pensionistica, con un costo mensile di euro
100,00, è proprietaria di un'autovettura immatricolata nel CP_2
2020 e sostiene un esborso mensile pari ad euro 496,00, con termine novembre 2025, quale rateo di finanziamento per Pt_2
l'acquisto dell'automobile e per la ristrutturazione del bagno nella casa coniugale di proprietà del marito. La ricorrente non risulta titolare di investimenti, né di valori mobiliari, né di partecipazioni societarie (v. quanto esposto riassuntivamente dalla ricorrente a pag. 21 della comparsa conclusionale). L'asserito peggioramento delle condizioni di salute di e l'accertamento Parte_1
dell'invalidità cui la stessa ha fatto riferimento (v. pag. 22 della
19 comparsa conclusionale) non risulta abbiano comportato una diminuzione dei redditi, che anzi nel 2024 risultano lievemente superiori agli anni precedenti.
Quanto invece a si osserva che dagli Controparte_1
accertamenti e dalle indagini svolte dal c.t.u. e dai documenti prodotti emerge che il resistente, proprietario dell'immobile sito a
OL, via Deportati di Sesto n. 12, adibito a casa familiare ed abitato dalla moglie e dai figli, è proprietario altresì di un motociclo BMW immatricolato il 19 giugno 2008 e di un'autovettura familiare MINI immatricolata il 27 settembre 2017
e per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 ha percepito i seguenti redditi netti mensili: nell'anno 2019 euro
3.066,08, nell'anno 2020 euro 2.928,17, nell'anno 2021 euro
1.696,58, nell'anno 2022 euro 2.270,42 e nell'anno 2023 euro
2.610,42 (pag. 29 della relazione peritale in data 16 gennaio 2025 della dott.ssa . Persona_5
Il ha detenuto e detiene inoltre partecipazioni al CP_1
capitale sociale della società LI TE & C. s.a.s. e della società GuidarePilotare s.r.l.
Quanto alla prima, il convenuto detiene una partecipazione del 18,334% del capitale sociale, cui corrisponde una partecipazione del 30% agli utili d'impresa e risulta socio accomandatario/amministratore insieme al fratello Pt_3
Tale società ha conseguito i seguenti utili di impresa e
[...]
volumi d'affari: anno 2021 utile di euro 56.282,00, volume d'affari
20 di euro 1.216.864,00; anno 2022 utile di euro 218.671,00, volume d'affari di euro 607.072,00; anno 2023 utile di euro 12.708,00, volume d'affari di euro 38.831,00 (pag. 30 della perizia). Il consulente d'ufficio ha evidenziato che “la drastica riduzione dell'utile d'impresa e del volume d'affari della LI TE &
C. Sas negli anni 2022 e 2023 coincide con la cessione dell'azienda di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari stipulata il 15.06.2022 con la società ES SR (quale parte acquirente) al prezzo di Euro 180.000,00”.
Quanto alla società GuidarePilotare s.r.l., Controparte_1
detiene una partecipazione del 10% del capitale sociale.
Nell'ultimo triennio la società ha conseguito i seguenti utili d'impresa e volumi d'affari: anno 2021 utile di euro 214.971,00, volume d'affari di euro 2.406.216,00; anno 2022 utile euro di
211.927,00, volume d'affari di euro 3.025.072,00; anno 2023 utile di euro 97.350,00, volume d'affari di euro 3.101.072,00 (v. pag.
30 dell'elaborato peritale).
Nell'ultimo quinquennio, il convenuto risulta essere stato titolare dei rapporti bancari presso l'Istituto Bancario di OL
s.p.a. dettagliatamente indicati a pagina 31, 32, 33 e 34 della perizia: il primo conto corrente (lett. A) risulta avere avuto un saldo contabile e una giacenza media sempre pari a zero, il secondo (lett. B) risulta avere avuto nel periodo considerato una giacenza media compresa fra euro 711,00 ed euro 2.268,00, il deposito titoli di cui alla lettera C) risulta con controvalore sempre
21 pari a zero, il conto corrente deposito a risparmio (lett. D) ha avuto un saldo contabile e giacenza media di euro 20,00, il rapporto di gestione collettiva di risparmio estinto l'8 marzo 2023 (lett. E) ha avuto un controvalore iniziale nel 2020 di euro 9.344,00 ed un controvalore iniziale nel 2023 di euro 8.247,00, il rapporto di gestione collettiva di risparmio estinto il 1° marzo 2021 (lett. F) ha avuto un controvalore iniziale nel 2020 di euro 5.762,00 ed un controvalore iniziale nel 2021 di euro 5.080,00 ed infine un rapporto di gestione collettiva del risparmio estinto il 30 giugno
2023 (lett. G) reca un controvalore iniziale nel 2020 di euro 504,00 ed controvalore iniziale nel 2023 di euro 439,00.
Il c.t.u. ha rilevato inoltre che dalla verifica degli estratti conto trasmessi dalla Banca di OL si evince che due delle tre forme di investimento mobiliare di cui ai precedenti punti E, F, G sono correlati al c/c AN n°IT48Z0508021016CC0160000286, dal quale “si evincono le seguenti vendite titoli: 03.03.2021) accredito da vendita titoli di Euro + 5.292,24 Consultinv Azione,
10.03.2023) accredito da vendita titoli di Euro + 8.770,99
Consultinvest Global. Dagli estratti conto del c/c AN
n°IT48Z0508021016CC0160000286 non si evince l'accredito per la vendita dei titoli con operatore Zenit SGR Spa al 30.06.2023
(controvalore di inizio anno Euro 439,00)” (pag. 34 della perizia).
Va considerata inoltre l'esposizione debitoria del convenuto, il quale corrisponde euro 530,00 mensili, quale canone di locazione di un immobile sito ad OL e la somma di
22 complessivi euro 1.000,00 per il rateo del contratto di mutuo stipulato per l'acquisto delle quote della società GuidarePilotare
s.r.l., che avrà scadenza nel 2031 (pag. 8 della comparsa conclusionale del resistente e documento n. 6 del . CP_1
Non risulta, dai documenti acquisiti e dalle indagini compiute dal c.t.u., che il convenuto sia titolare di conti correnti o di investimento all'estero (pag. 25 e 26 dell'elaborato peritale).
Risulta invece che il possiede due orologi marca Rolex e CP_1
un orologio di marca IWC, il cui valore non è stato accertato e che il convenuto ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di avere acquistato nel corso degli anni “a prezzi normali di listino”.
Posto che non è contestato il fatto che il resistente debba versare alla ricorrente un contributo economico per il mantenimento ordinario del figlio minore, essendone contestato unicamente l'ammontare, che la madre indica in euro 650,00 ed il padre in euro 350,00 mensili, ritiene il Collegio che, valutate le diverse condizioni reddituali, economiche e patrimoniali dei genitori e tenuto conto dell'età e delle correlate crescenti esigenze del minore, quasi diciassettenne, nonché della circostanza che lo stesso attualmente risulta trascorrere tutto il proprio tempo con la madre (circostanza di cui si è tenuto conto anche in occasione del provvedimento reso il 24 ottobre 2023, con il quale, sull'accordo delle parti e ai “fini esclusivamente transattivi del subprocedimento in corso”, era stato stabilito, con decorrenza da ottobre 2023, un contributo paterno per il mantenimento del figlio
23 di euro 450,00), appaia congruo determinare in euro 500,00 mensili il contributo che il padre dovrà versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione e fermo restando, per il periodo pregresso, quanto previsto dai provvedimenti resi in corso di causa. L'importo indicato sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT.
La diversa condizione dei genitori induce inoltre a stabilire che il convenuto contribuisca nella misura del 70% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, così come richiesto dalla ricorrente.
In considerazione dell'esito della lite e tenuto conto della prevalente soccombenza di appare conforme a Parte_1
giustizia porre a carico di quest'ultima l'obbligo di rimborsare alla controparte la metà delle spese processuali, che si liquidano per intero in dispositivo, e compensare il residuo fra le parti. Quanto alla determinazione del compenso, va considerato il valore indeterminabile della causa e l'attività effettivamente svolta nel corso dell'intero giudizio, ivi compresa quella rientrante nell'ambito del sub-procedimento definito con l'ordinanza del 18 dicembre 2024, con la quale è stata respinta l'istanza depositata dalla ricorrente il 25 giugno 2024.
Le spese della c.t.u., già liquidate in corso di causa con il provvedimento reso il 23 gennaio 2025, vanno poste a carico della ricorrente e del resistente nella misura della metà per ciascuno.
24
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) dichiara l'inammissibilità della domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1
B) dichiara l'inammissibilità della domanda della ricorrente volta ad ottenere il versamento di un contributo economico al suo mantenimento da parte del resistente;
C) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente assegna la casa familiare sita in
OL (Bologna), via Deportati di Sesto n. 12; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
D) dispone che la frequentazione paterna del minore sia liberamente rimessa agli accordi fra il padre ed il figlio;
E) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro
500,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente decisione;
25 F) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie relative al figlio minore nella misura del 70%, secondo le modalità e le previsioni del Protocollo in uso presso questo Tribunale e che di seguito si riportano: ”I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto
26 pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III]
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole
27 vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
G) condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controparte della metà delle spese processuali, che liquida per intero in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, compensando il residuo fra le parti;
H) pone a carico della ricorrente e del resistente, nella misura della metà per ciascuno, il pagamento delle spese della c.t.u., già liquidate in corso di causa con il provvedimento del 23 gennaio
2025;
I) respinge nel resto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, l'11 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott. TE Giusberti
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