Art. 14. Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche 1. Alle singole qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, istituito con la presente legge, si accede per concorso nazionale per titoli ed esami.
2. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica funzionale e' ammesso il personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle aree funzionali indicate nell'articolo 12, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale e' ammesso il personale della prima qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche. Tale anzianita' e' aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio; in tal caso gli ulteriori requisiti di ammissione ai concorsi saranno stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma.
3. Con apposite norme integrative del regolamento previsto dall' articolo 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , saranno stabiliti i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi previsti nei precedenti commi, la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno altresi' determinate le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonche' le altre modalita' per lo svolgimento dei concorsi stessi.
Note all' art. 14 :
L' art. 84, secondo comma, della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1) stabilisce che:
"Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sara' stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalita' necessarie per lo svolgimento dei concorsi".
2. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica funzionale e' ammesso il personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle aree funzionali indicate nell'articolo 12, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale e' ammesso il personale della prima qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche. Tale anzianita' e' aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di studio; in tal caso gli ulteriori requisiti di ammissione ai concorsi saranno stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma.
3. Con apposite norme integrative del regolamento previsto dall' articolo 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , saranno stabiliti i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi previsti nei precedenti commi, la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno altresi' determinate le prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonche' le altre modalita' per lo svolgimento dei concorsi stessi.
Note all' art. 14 :
L' art. 84, secondo comma, della legge n. 312/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 1) stabilisce che:
"Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sara' stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalita' necessarie per lo svolgimento dei concorsi".